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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/07/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 9.7.'25 ad ore 10,30 sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato SABATINI MICHELA;
• per parte resistente l'avvocato CRESCENTE GIULIANO;
L'avvocato SABATINI MICHELA conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva. Ha prodotto le attestazioni che il dr ha fatto avere relativamente ai pagamenti di imposta. Insiste CP_1 per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avvocato CRESCENTE GIULIANO conclude come da memoria di costituzione e nota conclusiva.
Si discute di tfr 2022 e i documenti che vengono depositati si fermano al 2020 sì che non vi è prova del pagamento della somma prevista sul tfr. Non ci sono gli 8.000,00 euro.
Il pagamento dell'imposta non c'è. Contesta dunque l'inidoneità della documentazione depositata (al netto del fatto che è tardiva). Il decreto ingiuntivo si chiede al lordo (cfr. sentenza 389/22 del
Tribunale di Treviso), se non c'è la prova del pagamento delle tasse. Esibisce anche Cassazione
19276/2015.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. Tribunale di Treviso
nella causa di lavoro R.G. nr. 1654/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. SABATINI MICHELA
opponente
contro
• Controparte_2
con l'avv. CRESCENTE GIULIANO
opposto
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
PARTE OPPONENTE:
Nel merito, in via principale: Previo accertamento delle causali di cui all'esposto; Accertato e dichiarato che ha corrisposto in costanza di rapporto lavorativo alla sig.ra Parte_1
una quota retributiva a titolo di anticipi assorbibili su futuri aumenti contrattuali per CP_2 un totale complessivo di € 29.846,78=; Accertato e dichiarato il diritto di di trattenere dal TFR maturato dalla sig.ra Parte_1 CP_2
la suddetta somma pari a € 29.846,78= oltre alla ulteriore somma di € 8.907,33= annullare,
[...] revocare e/o dichiarare inefficace e/o inesistente e/o invalido il decreto ingiuntivo n. 386/2024 emesso in data 6.8.2024 dal Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro - dott.ssa Cusumano nella procedura R.G. 1242/2024 nei confronti di Parte_1
Nel merito in via subordinata: Previo accertamento delle causali di cui all'esposto, rideterminare il credito a favore della lavoratrice in misura pari ad € 14.249,21=. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di lite. In via istruttoria: Salva e riservata ogni ulteriore istanza di merito ed istruttoria si producono i documenti di cui all'esposto. Si chiede sin d'ora CTU contabile al fine di quantificare l'ammontare degli anticipi assorbibili sui futuri aumenti contrattuali corrisposti ed erogati in costanza di rapporto.
**** L'avv. Michela Sabatini dichiara che il contributo versato ammonta ad € 379,50=.
PARTE OPPOSTA
Nel merito in via principale
- 2 - Tribunale di Treviso
Respingersi tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte confermandosi il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito Accertate le circostanze esposte e respinte le domande ed eccezioni ex adverso svolte condannarsi l'opponente al pagamento della somma lorda di Euro 53.063,68 = per le causali di cui al ricorso per ingiunzione (TFR e saldo retribuzione), salva la somma diversa maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c. In ogni caso. Con condanna alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto in via monitoria il pagamento del proprio TFR e del saldo della CP_2 retribuzione.
La somma portata dal decreto ingiuntivo non è oggetto di contestazione.
L'odierna opponente pretende di trattenere dall'importo dovuto:
• la somma lorda di euro 29.846,78 corrisposta in costanza di rapporto a titolo di futuri aumenti contrattuali,
• l'ulteriore somma di euro 8.907,33 per imposte sul TFR.
La causa, ritenuta documentale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
**
La somma di euro 100,00 (lordi) mensili, invocata dall'odierna opponente, risulta riconosciuta alla lavoratrice a titolo di “anticipazione futuri aumenti contrattuali” (doc. n.2 di parte opponente, ). CP_3
È pacifica, tra le parti, la qualificazione della somma predetta come assorbibile interamente in occasione di successivi aumenti contrattuali collettivi (di cui ha costituito anticipazione). Detto questo, se l' è un anticipo che viene assorbito dagli aumenti contrattuali, il TFR è un diritto che matura CP_3 nel tempo e viene erogato alla fine del rapporto di lavoro, senza possibilità di compensazione con l' CP_3
Esaminando gli accordi di cui al documento n.4 di parte opponente1, non appare in essi riconosciuta alcuna compensabilità delle somme erogate in costanza di rapporto a titolo di AFAC con il TFR. 11
- 3 - Tribunale di Treviso
Trattasi di un mero accordo conciliativo stipulato ad hoc, a fronte di un caso in cui nessun rinnovo contrattuale è intercorso tra il riconoscimento dell e il momento della maturazione del diritto al CP_3 tfr.
Quanto all'invocata “compensazione del TFR con l'ulteriore importo di euro 8.907,33 erogato alla lavoratrice come da cedolino che si dimette”, non risulta prova del pagamento di detta somma (da darsi mediante i modelli F24 quietanzati telematicamente).
- 4 - Tribunale di Treviso
È vero poi, come evidenziato da parte opposta, che il cedolino (doc.5 di controparte) è riferito alla mensilità di ottobre 2024 (conf. dicitura in alto a sinistra), mentre la lavoratrice è stata alle dipendenze della società opponente fino ad aprile 2022.
Non si tratta, dunque, di un “cedolino” materialmente predisposto all'atto della cessazione del rapporto, come di norma dovrebbe accadere, bensì subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 20.09.2024.
Come ben messo in evidenza dal patrocinio dell'opposta, “ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo per il TFR (20 settembre 2024), la società datrice di lavoro ha fatto elaborare un cd. cedolino (in data
18 ottobre 2024) nel quale ha sottratto gli acconti su futuri aumenti contrattuali (euro 29.846,78 lordi) e l'IRPEF (euro 8.907,54) dal TFR lordo facendo così risultare un minor residuo a favore della lavoratrice di euro 14.249,21 netti (conf. doc. n.5), somma comunque non pagata alla lavoratrice”.
Il cd. Cedolino, quindi, non fornisce alcun supporto probatorio alle eccezioni della società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
b) Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese della fase monitoria e della presente fase di opposizione, liquidate in complessivi euro 6.500,00= oltre accessori di legge.
Treviso, 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 -
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 9.7.'25 ad ore 10,30 sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato SABATINI MICHELA;
• per parte resistente l'avvocato CRESCENTE GIULIANO;
L'avvocato SABATINI MICHELA conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva. Ha prodotto le attestazioni che il dr ha fatto avere relativamente ai pagamenti di imposta. Insiste CP_1 per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avvocato CRESCENTE GIULIANO conclude come da memoria di costituzione e nota conclusiva.
Si discute di tfr 2022 e i documenti che vengono depositati si fermano al 2020 sì che non vi è prova del pagamento della somma prevista sul tfr. Non ci sono gli 8.000,00 euro.
Il pagamento dell'imposta non c'è. Contesta dunque l'inidoneità della documentazione depositata (al netto del fatto che è tardiva). Il decreto ingiuntivo si chiede al lordo (cfr. sentenza 389/22 del
Tribunale di Treviso), se non c'è la prova del pagamento delle tasse. Esibisce anche Cassazione
19276/2015.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. Tribunale di Treviso
nella causa di lavoro R.G. nr. 1654/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. SABATINI MICHELA
opponente
contro
• Controparte_2
con l'avv. CRESCENTE GIULIANO
opposto
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
PARTE OPPONENTE:
Nel merito, in via principale: Previo accertamento delle causali di cui all'esposto; Accertato e dichiarato che ha corrisposto in costanza di rapporto lavorativo alla sig.ra Parte_1
una quota retributiva a titolo di anticipi assorbibili su futuri aumenti contrattuali per CP_2 un totale complessivo di € 29.846,78=; Accertato e dichiarato il diritto di di trattenere dal TFR maturato dalla sig.ra Parte_1 CP_2
la suddetta somma pari a € 29.846,78= oltre alla ulteriore somma di € 8.907,33= annullare,
[...] revocare e/o dichiarare inefficace e/o inesistente e/o invalido il decreto ingiuntivo n. 386/2024 emesso in data 6.8.2024 dal Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro - dott.ssa Cusumano nella procedura R.G. 1242/2024 nei confronti di Parte_1
Nel merito in via subordinata: Previo accertamento delle causali di cui all'esposto, rideterminare il credito a favore della lavoratrice in misura pari ad € 14.249,21=. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di lite. In via istruttoria: Salva e riservata ogni ulteriore istanza di merito ed istruttoria si producono i documenti di cui all'esposto. Si chiede sin d'ora CTU contabile al fine di quantificare l'ammontare degli anticipi assorbibili sui futuri aumenti contrattuali corrisposti ed erogati in costanza di rapporto.
**** L'avv. Michela Sabatini dichiara che il contributo versato ammonta ad € 379,50=.
PARTE OPPOSTA
Nel merito in via principale
- 2 - Tribunale di Treviso
Respingersi tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte confermandosi il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito Accertate le circostanze esposte e respinte le domande ed eccezioni ex adverso svolte condannarsi l'opponente al pagamento della somma lorda di Euro 53.063,68 = per le causali di cui al ricorso per ingiunzione (TFR e saldo retribuzione), salva la somma diversa maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c. In ogni caso. Con condanna alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto in via monitoria il pagamento del proprio TFR e del saldo della CP_2 retribuzione.
La somma portata dal decreto ingiuntivo non è oggetto di contestazione.
L'odierna opponente pretende di trattenere dall'importo dovuto:
• la somma lorda di euro 29.846,78 corrisposta in costanza di rapporto a titolo di futuri aumenti contrattuali,
• l'ulteriore somma di euro 8.907,33 per imposte sul TFR.
La causa, ritenuta documentale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
**
La somma di euro 100,00 (lordi) mensili, invocata dall'odierna opponente, risulta riconosciuta alla lavoratrice a titolo di “anticipazione futuri aumenti contrattuali” (doc. n.2 di parte opponente, ). CP_3
È pacifica, tra le parti, la qualificazione della somma predetta come assorbibile interamente in occasione di successivi aumenti contrattuali collettivi (di cui ha costituito anticipazione). Detto questo, se l' è un anticipo che viene assorbito dagli aumenti contrattuali, il TFR è un diritto che matura CP_3 nel tempo e viene erogato alla fine del rapporto di lavoro, senza possibilità di compensazione con l' CP_3
Esaminando gli accordi di cui al documento n.4 di parte opponente1, non appare in essi riconosciuta alcuna compensabilità delle somme erogate in costanza di rapporto a titolo di AFAC con il TFR. 11
- 3 - Tribunale di Treviso
Trattasi di un mero accordo conciliativo stipulato ad hoc, a fronte di un caso in cui nessun rinnovo contrattuale è intercorso tra il riconoscimento dell e il momento della maturazione del diritto al CP_3 tfr.
Quanto all'invocata “compensazione del TFR con l'ulteriore importo di euro 8.907,33 erogato alla lavoratrice come da cedolino che si dimette”, non risulta prova del pagamento di detta somma (da darsi mediante i modelli F24 quietanzati telematicamente).
- 4 - Tribunale di Treviso
È vero poi, come evidenziato da parte opposta, che il cedolino (doc.5 di controparte) è riferito alla mensilità di ottobre 2024 (conf. dicitura in alto a sinistra), mentre la lavoratrice è stata alle dipendenze della società opponente fino ad aprile 2022.
Non si tratta, dunque, di un “cedolino” materialmente predisposto all'atto della cessazione del rapporto, come di norma dovrebbe accadere, bensì subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 20.09.2024.
Come ben messo in evidenza dal patrocinio dell'opposta, “ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo per il TFR (20 settembre 2024), la società datrice di lavoro ha fatto elaborare un cd. cedolino (in data
18 ottobre 2024) nel quale ha sottratto gli acconti su futuri aumenti contrattuali (euro 29.846,78 lordi) e l'IRPEF (euro 8.907,54) dal TFR lordo facendo così risultare un minor residuo a favore della lavoratrice di euro 14.249,21 netti (conf. doc. n.5), somma comunque non pagata alla lavoratrice”.
Il cd. Cedolino, quindi, non fornisce alcun supporto probatorio alle eccezioni della società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
b) Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese della fase monitoria e della presente fase di opposizione, liquidate in complessivi euro 6.500,00= oltre accessori di legge.
Treviso, 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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