Decreto cautelare 9 agosto 2024
Decreto presidenziale 28 aprile 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AR AN, NA IN, Vito Santacesaria, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cala Diavolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adalisa Campanelli, Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. reg. 76 prot. n. 54115/24 del 26 luglio 2024, comunicato il successivo 29, a firma del Dirigente della I Area Organizzativa – AA.GG. e Sviluppo Locale S.U.A.P. – Servizio P.S. Amministrativa del Comune di Monopoli, recante il rilascio dell’autorizzazione in favore della Cala Diavolo s.r.l. ad effettuare pubblici trattenimenti e spettacoli;
- delle determinazioni assunte dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo nei verbali n. 04/2024 del 18 giugno 2024, n. 08/2024 del 12 luglio 2024 e n. 09/2024 del 25 luglio 2024, nei quali la Commissione ha espresso parere favorevole ad effettuare pubblici spettacoli e trattenimenti;
- di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, ancorché non noti e comunque lesivi.
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 22 aprile 2024:
- del provvedimento n. reg. 76 prot. n. 27087/2025 del 17 aprile 2025, comunicato il successivo 18, a firma del Dirigente della I Area Organizzativa – AA.GG. e Sviluppo Locale S.U.A.P. – Servizio P.S. Amministrativa del Comune di Monopoli, recante rilascio del rinnovo della autorizzazione n. 76 del 26 luglio 2024 in favore della Cala Diavolo s.r.l. ad effettuare pubblici trattenimenti e spettacoli;
- delle determinazioni assunte dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo nel verbale n. 04/2025 del 15 aprile 2025, nel quale la Commissione ha espresso conferma del parere favorevole all’agibilità espresso con verbale n. 09/2024 del 25 luglio 2024 ad effettuare pubblici spettacoli e trattenimenti;
- di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, ancorché non noti e comunque lesivi, ivi compresi i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di Cala Diavolo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Pierluigi Panniello, per la parte ricorrente, l'avv. Lorenzo Dibello, per il Comune, e gli avvocati Giuseppe Dalfino e Giuseppe Delle Foglie, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe indicati – proprietari di villette nel comune di Monopoli, in contrada Santo Stefano - hanno impugnato, per l’annullamento, il provvedimento n. reg. 76 prot. n. 54115/24 del 26 luglio 2024, comunicato il successivo 29. Col menzionato provvedimento, il Dirigente della I Area Organizzativa – AA.GG. e Sviluppo Locale S.U.A.P. – Servizio P.S. Amministrativa del Comune di Monopoli, aveva rilasciato l’autorizzazione, in favore di Cala Diavolo s.r.l., ad effettuare pubblici trattenimenti e spettacoli.
Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 447/1995; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale Puglia n. 3 del 2002; violazione dell’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997; violazione e falsa applicazione dei punti 5 e 6 dell’allegato B del D.M. Ambiente del 16 marzo 1998; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità manifesta, difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti, ingiustizia grave e manifesta, sviamento di potere.
Nelle Relazioni, i “valori limite di immissione” e i “valori limite differenziali” non sono stati misurati in conformità a quanto prescritto dalla legge, ovvero secondo quanto stabilito dai punti 5 e 6 dell’allegato B del D.M. Ambiente del 16 marzo 1998 e dagli artt. 3 e 16 della legge regionale Puglia n. 3/2002.
2) Violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991; violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997; Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge regionale Puglia n. 3 del 2002. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti, sviamento di potere.
La società Cala Diavolo s.r.l. volutamente non ha effettuato le misurazioni all’interno delle proprietà delle villette, essendo consapevole che, in quel caso, i risultati dei valori delle immissioni acustiche sarebbero risultati di gran lunga superiori ai limiti previsti dalla legge, con conseguente diniego del rilascio dell’autorizzazione a svolgere pubblici spettacoli.
3) Violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999. Eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifesta, difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti, ingiustizia grave e manifesta, sviamento di potere.
Il tecnico incaricato dalla società Cala Diavolo s.r.l. non ha preso in alcuna considerazione le prescrizioni di cui all’art. 5 del D.P.C.M. n. 215 del 1999.
Il comune di Monopoli si è costituito in giudizio in data 30 ottobre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche la contro-interessata Cala Diavolo s.r.l. che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, per carenza di legittimazione e d’interesse posto che le abitazioni di cui i ricorrenti sono proprietari sarebbero prive dei requisiti per l’abitabilità. Nel merito, hanno chiesto in ogni caso il rigetto del ricorso.
Le parti hanno presentato memorie e repliche.
In accoglimento della domanda di anticipazione e urgente definizione del contenzioso, questo TAR ha fissato l’udienza pubblica per la discussione nel merito, il 27 maggio 2025.
2.- Sennonché, con provvedimento n. reg. 76 prot. n. 27087/2025 del 17 aprile 2025, comunicato il successivo 18, l’amministrazione comunale ha rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione n. 76/2024 prot. n. 27087/2025 del 17 aprile 2025, in favore di Cala Diavolo s.r.l. ad effettuare pubblici trattenimenti e spettacoli, con validità fino al 31 ottobre 2025.
Avverso il rinnovo dell’autorizzazione sopra menzionato, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 22 aprile 2025, coi quali ha ribadito i rilievi sul difetto istruttorio che affliggeva gli atti oggetto del ricorso introduttivo ed ha altresì espresso riserve anche sulle linee difensive del comune e della controinteressata.
Parte ricorrente ha chiesto quindi l’abbreviazione dei termini, ai sensi dell’art. 53 c.p.a., per consentire la discussione del merito della causa all’udienza pubblica già fissata per il 27 maggio 2025.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno presentato memorie con le quali hanno ribadito le eccezioni in rito; nel merito, le rispettive posizioni per controbattere a quelle avversarie.
Conclusasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Il ricorso introduttivo sarebbe improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, posto che – come già rilevato dall’amministrazione comunale con la memoria del 23 aprile 2025, presentata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. – il provvedimento impugnato, l’autorizzazione n. 76 prot. n. 54116 del 26 luglio 2024, aveva validità fino al 31 ottobre 2024, data per la quale era stata espressamente fissata la “fine dell’attività determinata dall’obbligo di smontaggio delle strutture amovibili oggetto di autorizzazione con D.D n. 749 del 18/05/2023 dal SUAP del Comune di Monopoli…”.
Parte ricorrente, come da memoria depositata il 24 gennaio 2025, afferma tuttavia di mantenere il proprio interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, ciò ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Il che impone a questo giudice di verificare la legittimità dell’autorizzazione n. 76 del 2024, benché questa abbia cessato i suoi effetti, ai fini di un interesse risarcitorio, soltanto dichiarato e non documentato dalla ricorrente, come da insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato espresso con la sentenza n. 8 del 13 luglio 2022.
4.- Ciò chiarito, appare necessario demarcare, in via preliminare, l’esatto ambito delle questioni sottoponibili all’esame di questo giudice.
Sulla presente controversia sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice amministrativo nei limiti delle censure di illegittimità degli atti impugnati, derivanti da asserite non conformità che questi ultimi dovessero contenere rispetto ai parametri tecnici rintracciabili dalle normative regolamentari e legislative regionali, in materia di limiti massimi delle emissioni acustiche.
L’oggetto è pertanto circoscritto all’uso illegittimo del potere autorizzativo da parte dell’amministrazione comunale per difetto istruttorio, della motivazione, di parzialità o sviamento nei suoi poteri di verifica e di accertamento tecnico riguardo alle emissioni acustiche, al momento del rilascio del titolo autorizzativo.
Esulano invece dal perimetro del presente giudizio le doglianze relative all’eventuale inosservanza da parte della controinteressata, Cala Diavolo s.r.l., dei parametri massimi di emissione acustica come fissati nei provvedimenti impugnati, aspetto che attiene non al momento genetico dell’adozione degli atti censurati bensì a quello esecutivo, riferibile al comportamento illecito del privato e, semmai, all’omissione dei dovuti controlli da parte dell’amministrazione comunale.
Quest’ultimo aspetto, a ben guardare, rientra nella disciplina sul divieto di immissione tra fondi, ai sensi dell’art. 844 cod. civ., fenomeno che tuttavia può verificarsi in una fase successiva, come risultato dell’inosservanza in concreto da parte del privato dei limiti già fissati nel provvedimento di autorizzazione. Le relative controversie attengono ai rapporti proprietari tra fondi vicini con conseguente attribuzione delle relative controversie al sindacato del giudice ordinario, fermo rimanendo i profili pubblicistici relativi ai poteri ed agli obblighi di intervento in fase di controllo da parte dell’amministrazione comunale.
5.- Sussiste, inoltre, sia la legittimazione sia l’interesse al ricorso da parte dei ricorrenti, profili contestati dalla resistente amministrazione comunale e dalla controinteressata.
Riguardo alla legittimazione, i ricorrenti versano in una situazione di stabile collegamento con la zona e quindi con lo stabilimento Cala Diavolo da cui provengono le asserite emissioni generanti inquinamento acustico. Non rileva che le abitazioni siano occupate solo per una porzione dell’anno, nella sostanza coincidente con la stagione estiva, questo perché il godimento del bene, per essere significativo, prescinde da una sua dimensione meramente quantitativa e può apprezzarsi anche per periodi di tempo circoscritti.
In merito alla vicinanza, il principio di prova è fornito dalla produzione in giudizio delle visure catastali delle villette e dalla planimetria della zona con l’esatta indicazione dei luoghi dove sono ubicate le unità immobiliari, in prossimità dello stabilimento.
In ogni caso, il certificato di abitabilità non è richiesto dalla normativa vigente per invocare la tutela derivante dall’emissioni sonore.
Riguardo all'interesse al ricorso, ovvero al pregiudizio concreto ed attuale derivante dall’esecuzione degli atti impugnati, questo appare sussistente proprio in relazione alle contestazioni che muovono i ricorrenti, atteso che laddove le emissioni sonore generate dallo stabilimento oltrepassino i limiti acustici previsti dalla normativa di legge e regolamentare, si produrrebbe inquinamento acustico con conseguente lesione della quiete e della salute. Circostanza questa sufficiente a incardinare l’interesse all’azione.
6.- Con queste doverose premesse, può passarsi all’esame di merito delle questioni introdotte col presente giudizio.
Col ricorso introduttivo parte ricorrente ha contestato il provvedimento n. 76 del 2024 nella parte in cui ha autorizzato a “dare, nel locale all’aperto denominato ‘Cala Diavolo s.r.l.’ … pubblici Trattenimenti e Spettacoli con l’obbligo di osservare le disposizioni di legge vigenti in materia nonché una serie di prescrizioni, tra le quali, per quanto interessa:
“Durante l’esercizio non dovrà essere modificato in nessuna parte l’impianto presente di diffusione sonora secondo i dettami suggeriti nella relazione tecnica acustica”
“Durante l’esercizio dovranno essere rispettate le norme e le previsioni della relazione acustica acquisita sull’impianto di diffusione sonora secondo i dettami suggeriti nella relazione tecnica acustica e dal DPCN 215/1999, e che il livello acustico degli impianti di diffusione sonora siano mantenuti nei limiti previsti dal DPCM del 01/03/1991 e del 14/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni e comunque fatte salve le disposizioni limitative poste dall’Autorità locale”.
Col ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento n. 76 del 2025, col quale il comune di Monopoli, anche a seguito di ulteriori verifiche e indagini, svolte proprio a seguito delle iniziative messe in atto dai ricorrenti, ha disposto il rinnovo dell’autorizzazione di pubblico spettacolo.
Anche per quest’ultimo provvedimento, parte ricorrente, anche servendosi di perizia di parte, ha contestato in definitiva il mancato rispetto, nel rilascio del titolo autorizzativo, delle normative di carattere prevalentemente tecnico, regolamentari statali e di quelle legislative regionali, in materia di limiti massimi alle emissioni acustiche: a suo avviso, il comune di Monopoli non avrebbe svolto in modo compiuto, approfondito ed in conformità alla vigente normativa legislativa regionale e regolamentare ministeriale verifiche tecniche complete ed attendibili sulle emissioni acustiche.
7.- Le doglianze di parte ricorrente appaiono nel loro complesso infondate, con riguardo al ricorso introduttivo ed ancora di più per i successivi motivi aggiunti.
Riguardo al provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, vi è da considerare che, per effetto del decreto presidenziale n. 296 del 9 agosto 2024, il comune di Monopoli ha svolto ulteriori verifiche in merito alla “Puntuale osservanza delle disposizioni di cui al provvedimento gravato nonché dei limiti di legge, soprattutto per quanto riguarda l’orario, il mantenimento dei livelli acustici nei valori consentiti nonché il cd. rumore antropico, se del caso anche mediante rinnovati sopralluogo e rilevazioni fonometriche presso le abitazioni dei ricorrenti”.
Dell’ulteriore attività istruttoria, condotta anche tramite l’ARPA, l’amministrazione comunale ha depositato agli atti della causa copiosa documentazione in data 30 agosto 2024.
In esito alle verifiche, è attestato che l’impianto autorizzato per emissioni sonore dell’attività di pubblico spettacolo della Cala Diavolo s.r.l. appare rispondere ai parametri di conformità.
Il Comune di Monopoli ha depositato agli atti del giudizio l’ordinanza sindacale nr. 324 del 5 agosto 2015, come modificata con l’ordinanza nr. 333 del 10 agosto 2015, con cui si evidenziano le disposizioni richiamate nell’autorizzazione e che devono essere rispettate dalla controinteressata per quanto concerne gli orari di svolgimento e la cessazione notturna delle attività di diffusione sonora alle ore 24.00.
La verifica condotta, a seguito di rinnovato sopralluogo, da ARPA con l’ausilio della Polizia Locale e della Polizia di Stato, con l’occasione attivate in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 296/2024 di questo T.A.R., ha attestato la puntuale osservanza delle disposizioni normative che fissano i limiti, in particolare riguardo all’orario ed al mantenimento dei livelli acustici nei valori consentiti.
Il consulente dell’ente comunale, esperto in elettroacustica, ha relazionato in merito alla attività di controllo e di accertamento.
A sua volta, la Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (CCPSV) ha rilasciato parere favorevole relativamente all’impianto elettroacustico ed alle relazioni fonometriche depositate a conferma della regolarità dello stesso.
Che l’impianto autorizzato per emissioni sonore derivanti dalle attività di pubblico spettacolo della Cala Diavolo risulti conforme alla normativa è attestato anche dagli accertamenti successivi svolti dall’ARPA, richiesti ed attivati dal Comune di Monopoli, condotti con l’ausilio della Polizia di Stato e della Polizia Locale e con impianto in esercizio.
I ricorrenti contestano che le relazioni tecniche avrebbero dovuto essere redatte in “costanza” di evento di pubblico spettacolo/discoteca con oltre 900 persone, dimenticando tuttavia che la normativa di riferimento non prevede affatto – e non può logicamente prevederlo - che le verificazioni possano avvenire durante lo svolgimento di una serata danzante, pur in assenza di un titolo abilitativo e soprattutto delle certificazioni relative alla sicurezza degli impianti.
Non a caso, la relazione di accompagnamento dell’istanza al rilascio del titolo abilitativo è denominata “previsionale”, proprio in considerazione del carattere prospettico della perizia, i cui risultati hanno preso a riferimento quegli elementi indicati dalla normativa ministeriale.
Nello specifico, va ricordato che, a seguito della sostituzione dell’impianto audio da parte di Cala Diavolo, dalle verifiche eseguite il 9 giugno 2024, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, congiuntamente dai tecnici di fiducia di entrambe le parti, l’esito è stato negativo non essendo stato riscontrato il paventato superamento dei limiti.
La stessa relazione dell’ing. Francesco Rosario Di Pinto, allegata alla produzione documentale del 3 settembre 2024, ha rappresentato teoricamente in via “previsionale” gli effetti diffusivi in funzione degli impianti stessi.
Pertanto, al momento di svolgimento delle attività connesse con l’utilizzo degli impianti, la verifica non poteva che avvenire in via teorica e previsionale, strada correttamente perseguita da Cala Diavolo, tramite i propri tecnici come emerge dalla Relazione del 25 giugno 2024.
8.- Per il profilo normativo, l’art. 8 della L. n. 447/1995, al comma 4, prescrive per l’appunto che: “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”.
Il comma 6 aggiunge che: “La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.”
E’ del tutto evidente che la normativa statale in materia fissi obblighi a livello previsionale e dunque preventivo a carico dei soggetti che intendano impiantare attività le quali, presumibilmente, abbiano rilevanza per il profilo acustico.
In tal senso, assumere significato razionale l’impianto regolamentare di cui al DPCM 16 aprile 1999 n. 215 – il “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” – le cui disposizioni sono volte peraltro a consentire, in sede di controllo, che l’impianto acustico, già autorizzato, sia sottoposte a verifiche in ordine alla tenuta ed al rispetto dei parametri indicati al momento del rilascio dell’autorizzazione.
D’altronde, la stessa legge regionale n. 3 del 2002 detta una serie di indicazioni volte a prevenire l’inquinamento acustico mediante la realizzazione di opere e la divisione del territorio comunale in zone, disciplina alla quale sia l’amministrazione comunale sia l’interessata, Cala Diavolo si sono attenute.
9.- Deve in conclusione considerarsi che la condotta assunta dall’amministrazione comunale sia conforme alla normativa di riferimento e sia del tutto indenne dai denunciati vizi di difetto d’istruttoria, di parzialità nelle verifiche e di non aderenza al menzionato quadro normativo di riferimento.
Va da sé che non ha fondamento, per le ragioni che depongono per la legittimità degli impugnati provvedimenti, la richiesta risarcitoria di parte ricorrente, peraltro del tutto generica.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti: comune di Monopoli e Cala Diavolo s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO