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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10497/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 10 settembre 2024 da elettivamente domiciliato in Napoli, Via A. De Gasperi, Parte_1
55, presso lo studio dell'Avv. Serena Rivellini, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Maria Chiara Alemagna, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE DI Parte_1
1) accertata l'inesistenza della pretesa creditoria dell' dichiarare la nullità CP_1
e/o comunque disporsi l'annullamento dell'avviso di addebito opposto;
2) con integrale vittoria di spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo, con l'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione degli atti e degli allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1-bis.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1 rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande per essere del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito opposto n. 36820240006764318000 e condannando al Parte_1 pagamento in favore dell' delle somme indicate nello stesso, o di quella CP_1 diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Con vittoria di spese di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 settembre 2024,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che il 28 agosto 2024, aveva ricevuto la notifica dell' avviso di addebito n. 368 2024 00067643 18 000 recante la richiesta di pagamento dell'importo di € 8.103,63, per omesso versamento contributi a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2019 (doc. 1 fasc. ric.) CP_1 era socio accomandatario della DI.GI. Immobiliare S.a.s. Parte_1
Di EN OV e C., (c.f./P. Iva ) società che svolge attività di P.IVA_1 agenzia nel settore immobiliare, con sede in Milano alla via Fabio Filzi n.
2. Per tale attività, l'opponente era regolarmente iscritto presso la Gestione Commercianti della sede di Milano. CP_1
Il ricorrente era, altresì, socio di capitale e di minoranza di una società appartenente alla propria famiglia, con sede in Napoli, alla via Provinciale Controparte_2 delle Brecce n. 51. La società svolgeva esclusivamente attività di “locazione immobiliare di beni propri”, nello specifico, locazione di un capannone industriale, unico immobile di proprietà della società, senza lo svolgimento di alcuna attività commerciale (doc. 3 fasc. ric.). La partecipazione all'attività di del ricorrente e di tutti gli altri Controparte_2 soci, si limitava quindi all'incasso degli utili risultanti dai bilanci annuali;
non vi era una partecipazione personale o prevalente, ma un'attività di mero godimento del patrimonio familiare, non di carattere commerciale. L' con l'avviso di addebito opposto, pretendeva di assoggettare a CP_1 contribuzione, per l'anno 2019, anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione del ricorrente agli utili prodotti di senza che né a tale Controparte_2 partecipazione corrispondesse una prestazione di attività lavorativa all'interno di detta società, né che tale società esercitasse un'attività di tipo commerciale. Già precedentemente, nel 2018 e nel 2020, l'odierno ricorrente, aveva ricevuto dall' la notifica di due avvisi di addebito ad oggetto la medesima richiesta di CP_1 pagamento per omesso versamento di contributi a titolo di Gestione Commercianti (il primo avviso per il periodo 01/2014 al 12/2014, il secondo per il periodo 01/2016 al 12/2016) aveva proposto opposizione avverso Parte_1
2 i detti atti innanzi il Tribunale che, con la sentenza n. 1386/2018 e con la sentenza n. 1719/2020, aveva accolto le opposizioni proposte. Allo stato, ed in particolare per l'anno 2019, non erano mutate le condizioni che avevano determinato le citate decisioni. L' , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. L' CP_1 CP_1 richiamava le previsioni della L. n. 233 del 2 agosto 1990, secondo le quali la contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciali era commisurata al reddito d'impresa e, con decorrenza dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge era rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferivano.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di fondato e va accolto. Parte_1
L'art. 1, comma 1, delle L. n. 233/1990 stabilisce che l'ammontare annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari al 12% “del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.” Con l'art. 3 bis D.L. n. 384/1992, convertito con la L. n. 438/1992, si è invece stabilito che, a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 Legge 233/1990 è “rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Il Tribunale si è già occupato più volte, con analoga soluzione, della questione posta dall' . CP_1
Non vi è motivo di discostarsi da questi precedenti. Essi riferiscono che la tesi dell' non possa essere condivisa. Questa CP_1 controversia nasce dalla circostanza per cui oltre Parte_1 all'attività commerciale che ha dato luogo alla sua iscrizione nella Gestione Commercianti, dispone di partecipazioni in alcune società a responsabilità limitata (DI.GI. Immobiliare S.a.s. Di EN OV e C. e ma Controparte_2 senza prestarvi attività lavorativa, percependo utili in relazione ai quali non è stata iscritta alcuna posizione previdenziale. Da tale situazione deriva la pretesa di di assoggettare a contribuzione anche il CP_1 reddito da partecipazione alle predette società, di cui era socio di capitali, in assenza dell'espletamento di alcuna attività lavorativa, presupposto dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti.
3 2. La norma di riferimento è costituita dall'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale prevede che “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Secondo l' l'impostazione (già accolta da questo Tribunale) si porrebbe in CP_1 contrasto con la lettera della disposizione e svuoterebbe completamente di significato l'innovazione normativa che il legislatore aveva voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico con la disposizione di cui all'art.
3-bis, comma l, D.L. 384/1992; in particolare non si riuscirebbe a comprendere la valenza e la portata del vocabolo “totalità” utilizzato nella norma. Secondo l'interpretazione dell'Istituto, in particolare, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).
3. Va qui ribadito che l'assunto dell' non possa essere condiviso. CP_1
È noto che, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 917 del 1986, “i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente: d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi” (comma l), con la precisazione che “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi” (comma 3). Ciò premesso, pur se l'art. 3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento alla “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef”, occorre tener conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef” deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione.
4 Ciò significa che, allorché sussista il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti, la norma di cui all'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992. n. 438, nella sua formulazione letterale, indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del Modello Unico che reca l'intitolazione “redditi di partecipazione in società di persone e assimilate”. Del resto, la norma (il citato comma 3) è chiara nel precisare che possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e pertanto non anche quelli derivante da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa all'interno di esse (cfr. Circolare n. 102 del 12 giugno 2003). CP_1
4. In un simile contesto, assumono particolare rilievo le motivazioni della sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'art. 3-bis comma 1, D.L. 384/1992, in riferimento a quanto prevedono gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 Cost. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 354/2001, ha affrontato proprio il problema della disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (società in accomandita semplice o in nome collettivo), che vede assoggettati a contribuzione i redditi di impresa, e il socio di società di CP_1 capitali, i cui redditi di capitale non sono invece assoggettabili a contribuzione nella gestione commercianti.
La Corte Costituzionale ha chiarito nella motivazione che “…secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a
5 differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. 5.- Le ragioni di cui sopra portano ad escludere, al tempo stesso, la fondatezza della censura formulata sotto il profilo della "manifesta irragionevolezza" della disposizione medesima, che avrebbe assoggettato "a contribuzione quello che nella sostanza ... è un mero reddito da capitale"; censura che, a ben vedere, non rappresenta altro che una riproposizione, in termini diversi, di quella testé esaminata. Ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione.”
5. Appare dunque evidente come non possa condividersi la pretesa dell' CP_1 di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione di a società di capitali (come le S.r.l.), senza che a tale Parte_1 partecipazione (come è pacifico nella fattispecie) corrispondesse la prestazione di attività lavorativa all'interno di dette società. Tale conclusione è stata anche asseverata dalla Suprema Corte (sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790), la quale pure fa ampio riferimento alla sentenza della Corte costituzionale riportata nel § prec. L' non ha offerto alcun elemento che, in fatto, possa giustificare la CP_1 computabilità della mera partecipazione di nella Parte_1
i fini voluti da , Controparte_2 CP_1
Si deve invece ribadire, come già deciso da questo Tribunale con la sent. n. 1719/2020, che va escluso che quanto percepito come reddito di impresa dal ricorrente in società di capitali possa contribuire a determinare l'imponibile contributivo complessivo anche per l'attività svolta pacificamente quale iscritto alla gestione commercianti, derivandone per l'effetto la fondatezza del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione risultando superfluo l'espletamento di qualunque attività istruttoria.
6 6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta l'inesistenza della pretesa creditoria dell' e dichiara la nullità CP_1 dell'avviso di addebito opposto;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio degli Avv.ti Rivellini ed Alemagna, antistatari, liquidate in complessivi € 2000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 10 settembre 2024 da elettivamente domiciliato in Napoli, Via A. De Gasperi, Parte_1
55, presso lo studio dell'Avv. Serena Rivellini, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Maria Chiara Alemagna, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE DI Parte_1
1) accertata l'inesistenza della pretesa creditoria dell' dichiarare la nullità CP_1
e/o comunque disporsi l'annullamento dell'avviso di addebito opposto;
2) con integrale vittoria di spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo, con l'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione degli atti e degli allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1-bis.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1 rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande per essere del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito opposto n. 36820240006764318000 e condannando al Parte_1 pagamento in favore dell' delle somme indicate nello stesso, o di quella CP_1 diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Con vittoria di spese di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 settembre 2024,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che il 28 agosto 2024, aveva ricevuto la notifica dell' avviso di addebito n. 368 2024 00067643 18 000 recante la richiesta di pagamento dell'importo di € 8.103,63, per omesso versamento contributi a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2019 (doc. 1 fasc. ric.) CP_1 era socio accomandatario della DI.GI. Immobiliare S.a.s. Parte_1
Di EN OV e C., (c.f./P. Iva ) società che svolge attività di P.IVA_1 agenzia nel settore immobiliare, con sede in Milano alla via Fabio Filzi n.
2. Per tale attività, l'opponente era regolarmente iscritto presso la Gestione Commercianti della sede di Milano. CP_1
Il ricorrente era, altresì, socio di capitale e di minoranza di una società appartenente alla propria famiglia, con sede in Napoli, alla via Provinciale Controparte_2 delle Brecce n. 51. La società svolgeva esclusivamente attività di “locazione immobiliare di beni propri”, nello specifico, locazione di un capannone industriale, unico immobile di proprietà della società, senza lo svolgimento di alcuna attività commerciale (doc. 3 fasc. ric.). La partecipazione all'attività di del ricorrente e di tutti gli altri Controparte_2 soci, si limitava quindi all'incasso degli utili risultanti dai bilanci annuali;
non vi era una partecipazione personale o prevalente, ma un'attività di mero godimento del patrimonio familiare, non di carattere commerciale. L' con l'avviso di addebito opposto, pretendeva di assoggettare a CP_1 contribuzione, per l'anno 2019, anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione del ricorrente agli utili prodotti di senza che né a tale Controparte_2 partecipazione corrispondesse una prestazione di attività lavorativa all'interno di detta società, né che tale società esercitasse un'attività di tipo commerciale. Già precedentemente, nel 2018 e nel 2020, l'odierno ricorrente, aveva ricevuto dall' la notifica di due avvisi di addebito ad oggetto la medesima richiesta di CP_1 pagamento per omesso versamento di contributi a titolo di Gestione Commercianti (il primo avviso per il periodo 01/2014 al 12/2014, il secondo per il periodo 01/2016 al 12/2016) aveva proposto opposizione avverso Parte_1
2 i detti atti innanzi il Tribunale che, con la sentenza n. 1386/2018 e con la sentenza n. 1719/2020, aveva accolto le opposizioni proposte. Allo stato, ed in particolare per l'anno 2019, non erano mutate le condizioni che avevano determinato le citate decisioni. L' , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. L' CP_1 CP_1 richiamava le previsioni della L. n. 233 del 2 agosto 1990, secondo le quali la contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciali era commisurata al reddito d'impresa e, con decorrenza dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge era rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferivano.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di fondato e va accolto. Parte_1
L'art. 1, comma 1, delle L. n. 233/1990 stabilisce che l'ammontare annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari al 12% “del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.” Con l'art. 3 bis D.L. n. 384/1992, convertito con la L. n. 438/1992, si è invece stabilito che, a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 Legge 233/1990 è “rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Il Tribunale si è già occupato più volte, con analoga soluzione, della questione posta dall' . CP_1
Non vi è motivo di discostarsi da questi precedenti. Essi riferiscono che la tesi dell' non possa essere condivisa. Questa CP_1 controversia nasce dalla circostanza per cui oltre Parte_1 all'attività commerciale che ha dato luogo alla sua iscrizione nella Gestione Commercianti, dispone di partecipazioni in alcune società a responsabilità limitata (DI.GI. Immobiliare S.a.s. Di EN OV e C. e ma Controparte_2 senza prestarvi attività lavorativa, percependo utili in relazione ai quali non è stata iscritta alcuna posizione previdenziale. Da tale situazione deriva la pretesa di di assoggettare a contribuzione anche il CP_1 reddito da partecipazione alle predette società, di cui era socio di capitali, in assenza dell'espletamento di alcuna attività lavorativa, presupposto dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti.
3 2. La norma di riferimento è costituita dall'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale prevede che “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Secondo l' l'impostazione (già accolta da questo Tribunale) si porrebbe in CP_1 contrasto con la lettera della disposizione e svuoterebbe completamente di significato l'innovazione normativa che il legislatore aveva voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico con la disposizione di cui all'art.
3-bis, comma l, D.L. 384/1992; in particolare non si riuscirebbe a comprendere la valenza e la portata del vocabolo “totalità” utilizzato nella norma. Secondo l'interpretazione dell'Istituto, in particolare, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).
3. Va qui ribadito che l'assunto dell' non possa essere condiviso. CP_1
È noto che, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 917 del 1986, “i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente: d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi” (comma l), con la precisazione che “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi” (comma 3). Ciò premesso, pur se l'art. 3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento alla “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef”, occorre tener conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef” deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione.
4 Ciò significa che, allorché sussista il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti, la norma di cui all'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992. n. 438, nella sua formulazione letterale, indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del Modello Unico che reca l'intitolazione “redditi di partecipazione in società di persone e assimilate”. Del resto, la norma (il citato comma 3) è chiara nel precisare che possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e pertanto non anche quelli derivante da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa all'interno di esse (cfr. Circolare n. 102 del 12 giugno 2003). CP_1
4. In un simile contesto, assumono particolare rilievo le motivazioni della sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'art. 3-bis comma 1, D.L. 384/1992, in riferimento a quanto prevedono gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 Cost. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 354/2001, ha affrontato proprio il problema della disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (società in accomandita semplice o in nome collettivo), che vede assoggettati a contribuzione i redditi di impresa, e il socio di società di CP_1 capitali, i cui redditi di capitale non sono invece assoggettabili a contribuzione nella gestione commercianti.
La Corte Costituzionale ha chiarito nella motivazione che “…secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a
5 differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. 5.- Le ragioni di cui sopra portano ad escludere, al tempo stesso, la fondatezza della censura formulata sotto il profilo della "manifesta irragionevolezza" della disposizione medesima, che avrebbe assoggettato "a contribuzione quello che nella sostanza ... è un mero reddito da capitale"; censura che, a ben vedere, non rappresenta altro che una riproposizione, in termini diversi, di quella testé esaminata. Ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione.”
5. Appare dunque evidente come non possa condividersi la pretesa dell' CP_1 di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione di a società di capitali (come le S.r.l.), senza che a tale Parte_1 partecipazione (come è pacifico nella fattispecie) corrispondesse la prestazione di attività lavorativa all'interno di dette società. Tale conclusione è stata anche asseverata dalla Suprema Corte (sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790), la quale pure fa ampio riferimento alla sentenza della Corte costituzionale riportata nel § prec. L' non ha offerto alcun elemento che, in fatto, possa giustificare la CP_1 computabilità della mera partecipazione di nella Parte_1
i fini voluti da , Controparte_2 CP_1
Si deve invece ribadire, come già deciso da questo Tribunale con la sent. n. 1719/2020, che va escluso che quanto percepito come reddito di impresa dal ricorrente in società di capitali possa contribuire a determinare l'imponibile contributivo complessivo anche per l'attività svolta pacificamente quale iscritto alla gestione commercianti, derivandone per l'effetto la fondatezza del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione risultando superfluo l'espletamento di qualunque attività istruttoria.
6 6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta l'inesistenza della pretesa creditoria dell' e dichiara la nullità CP_1 dell'avviso di addebito opposto;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio degli Avv.ti Rivellini ed Alemagna, antistatari, liquidate in complessivi € 2000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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