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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1106/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
RO LD, LA
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6422/2022 depositato il 11/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grazar 14 00155 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4444/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 13 e pubblicata il 12/04/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720209015715969000 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180105316762000, ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190146386151000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 11.12.2022 e notificato il 12.11.2022, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 44444/2022, depositata in data 12.4.2022, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso proposto in primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 800,00, proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione provinciale Roma 3, avverso due cartelle di pagamento ed una intimazione di pagamento concernente Irpef ed altro.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. che non aveva ricevuto le cartelle di pagamento, presupposto dell'avviso di intimazione impugnato;
2. che era maturata la prescrizione;
3. che le notifiche erano inesistenti poiché provenienti da pec non inserite nei pubblici elenchi;
4. che l'annullamento della intimazione comportava anche quello delle cartelle di pagamento;
5. che gli atti impugnati erano carenti di sottoscrizione digitale;
6. che era maturata la prescrizione;
7. che era intervenuta la decadenza;
8. che gli atti impugnati erano nulli per violazione dello statuto del contribuente;
9. che la condanna alle spese era erronea atteso che l'Amministrazione era stata rappresentata da un proprio funzionario.
Concludeva, chiedendo “All'Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinchè, respinta ogni contraria istanza, Voglia, per le causali indicate in premessa, previo annullamento ed in riforma della sentenza Rg 11547/2022 n. 4444/2022 pronunciata dalla Commissione Provinciale di Roma, Sezione 13, depositata in data 12.04.2022, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento n° 09720180105316762000, n° 09720190146386151000 sottese all'atto impugnato n° 09720209015715969000 e della stessa intimazione di pagamento opposta perché notificate da un indirizzo pec non presente in pubblici elenchi, revocarli e renderli comunque privi di effetti giuridici nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nulllità degli atti impugnati e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
senza rinuncia al motivo assorbente di inesistenza/ nullità della notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento opposta, in accoglimento degli altri motivi di censura dichiarare comunque che nulla è dovuto. In via gradata, previa declaratoria di inesistenza delle notifiche delle cartelle prodromiche all'atto impugnato e della stessa intimazione di pagamento opposta, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati e la decadenza dell'amministrazione nel richiedere le somme con l'avvio di intimazione notificato all'odierno appellante. In via meramente subordinata, salvo gravame e nella deprecata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato. In subordine dichiarare illegittime le somme liquidate nel procedimento di primo grado nei confronti dell'amministrazione finanziaria costituitasi con proprio dipendente. Con condanna della resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio del grado di giudizio, oltre accesso di legge e spese generali da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni, con le quali allegava:
che non sussisteva alcun dubbio in ordine alla riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti all'Agenzia Entrate Riscossione, che con tale invio ha notificato al contribuente sia l'atto di pignoramento che la cartella di pagamento opposti;
che, del pari, era priva di ogni rilevanza la contestazione relativa alla mancata apposizione della firma digitale;
che non era maturata alcuna prescrizione o decadenza, peraltro, articolata quest'ultima in modo generico.
Concludeva, chiedendo “affinchè Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Ii Grado Voglia: • rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza nella parte di cui si propone appello;
• condannare, in ogni caso, parte appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale III di Roma, depositando controdeduzioni, con le quali allegava:
che “le due cartelle di pagamento prodromiche risultavano essere: - la cartella di pagamento n.
09720180105316762000 emessa, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2015; - la cartella di pagamento n.
09720190146386151000 contenente l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (cd superbollo) dovuta per l'anno di imposta 2011, a seguito dell'omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento n. TJ211000012, regolarmente notificato in data
03/07/2014 come da relata allegata nel precedente grado di giudizio”;
che “ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73. La cartella di pagamento n. 09720180105316762000 emessa ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2015 (Mod. Unico/2016), è stata ritualmente notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4 in data 16/11/2018, come risulta dalla documentazione allegata nel precedente grado di giudizio, ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione”;
che “La cartella di pagamento n. 09720190146386151000 contiene l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (cd superbollo) dovuta per l'anno di imposta 2011, a seguito dell'omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento n. TJ211000012, regolarmente notificato in data 03/07/2014, come da relata allegata nel precedente grado di giudizio, e divenuto definitivo per mancata impugnazione”;
che nell'atto impugnato erano state riportate tutte le informazioni previste dallo Statuto del contribuente;
che la condanna alle spese era legittima.
Concludeva, chiedendo “a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio: - il rigetto dell'appello di parte e, per effetto, confermare la sentenza impugnata,
con condanna della parte al pagamento delle spese di lite come da allegata nota”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, in primo grado è stata prodotta la seguente documentazione:
l'avviso di intimazione di pagamento, notificato in data 13.2.2020 a mezzo pec;
la cartella di pagamento per irpef, sanzioni ed interessi, per l'anno di imposta 2015, notificata il 16.11.2018; la cartella di pagamento per tassa automobilistica del 2011, notificata il 8.7.2019.
Alla luce della documentazione prodotta, l'appello appare infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In primo luogo, appare opportuno evidenziare che le contestazioni relative alla decadenza ed alla prescrizione, per quanto attiene a quanto contenuto nelle cartelle, il contribuente avrebbe dovuto farle valere impugnando dette cartelle poiché regolarmente notificate.
Pertanto, il contribuente può far valere solo le contestazioni relative all'avviso di intimazione, con riferimento al quale le eccezioni di decadenza e di prescrizione non risultano fondate non essendo decorsi i termini previsti per la loro maturazione in ordine a tutte le voci dell'avviso impugnato.
Quanto alle residue contestazioni dell'appellante - dopo avere precisato che tutte quelle relative alle cartelle di pagamento sono inammissibili attesa la rituale notifica - devono ritenersi superate dall'avvenuta impugnazione atteso che la Suprema Corte ha espressamente affermato il principio di raggiungimento dello scopo, realizzatosi con la impugnazione della intimazione di pagamento (vds. Cass. n. 27561/2018 e Cass.
n. 6417/2019).
In ogni caso, la Suprema Corte ha affermato, in tema di notifiche dalla pec del mittente che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(vds. Cass. n. 18684/2023).
Sempre la Suprema Corte, in tema di sottoscrizione, ha statuito che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n.
35541/2023).
Va precisato, inoltre, che gli atti notificati al contribuente osservano quanto previsto nello Statuto del contribuente, risultando indicate tutte le informazioni dovute soprattutto ai fini del diritto di difesa.
In ordine alle spese, in ultimo, la Suprema Corte ha affermato che “Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (vds. Cass. n. 1019/2024).
I chiari orientamenti interpretativi della Suprema Corte, a cui si aderisce integralmente, consentono di ritenere l'assoluta infondatezza dell'appello, il quale, pertanto, deve essere respinto.
La soccombenza nel giudizio comporta la condanna alle spese del giudizio in capo all'appellante, liquidate come da dispositivo.
Priva di ogni valenza è la domanda di definizione agevolata in assenza della accettazione della Agenzia e di ogni pagamento.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di ogni controparte costituita in € 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
RO LD, LA
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6422/2022 depositato il 11/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grazar 14 00155 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4444/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 13 e pubblicata il 12/04/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720209015715969000 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180105316762000, ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190146386151000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 11.12.2022 e notificato il 12.11.2022, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 44444/2022, depositata in data 12.4.2022, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso proposto in primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 800,00, proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione provinciale Roma 3, avverso due cartelle di pagamento ed una intimazione di pagamento concernente Irpef ed altro.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. che non aveva ricevuto le cartelle di pagamento, presupposto dell'avviso di intimazione impugnato;
2. che era maturata la prescrizione;
3. che le notifiche erano inesistenti poiché provenienti da pec non inserite nei pubblici elenchi;
4. che l'annullamento della intimazione comportava anche quello delle cartelle di pagamento;
5. che gli atti impugnati erano carenti di sottoscrizione digitale;
6. che era maturata la prescrizione;
7. che era intervenuta la decadenza;
8. che gli atti impugnati erano nulli per violazione dello statuto del contribuente;
9. che la condanna alle spese era erronea atteso che l'Amministrazione era stata rappresentata da un proprio funzionario.
Concludeva, chiedendo “All'Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinchè, respinta ogni contraria istanza, Voglia, per le causali indicate in premessa, previo annullamento ed in riforma della sentenza Rg 11547/2022 n. 4444/2022 pronunciata dalla Commissione Provinciale di Roma, Sezione 13, depositata in data 12.04.2022, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento n° 09720180105316762000, n° 09720190146386151000 sottese all'atto impugnato n° 09720209015715969000 e della stessa intimazione di pagamento opposta perché notificate da un indirizzo pec non presente in pubblici elenchi, revocarli e renderli comunque privi di effetti giuridici nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nulllità degli atti impugnati e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
senza rinuncia al motivo assorbente di inesistenza/ nullità della notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento opposta, in accoglimento degli altri motivi di censura dichiarare comunque che nulla è dovuto. In via gradata, previa declaratoria di inesistenza delle notifiche delle cartelle prodromiche all'atto impugnato e della stessa intimazione di pagamento opposta, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati e la decadenza dell'amministrazione nel richiedere le somme con l'avvio di intimazione notificato all'odierno appellante. In via meramente subordinata, salvo gravame e nella deprecata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato. In subordine dichiarare illegittime le somme liquidate nel procedimento di primo grado nei confronti dell'amministrazione finanziaria costituitasi con proprio dipendente. Con condanna della resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio del grado di giudizio, oltre accesso di legge e spese generali da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni, con le quali allegava:
che non sussisteva alcun dubbio in ordine alla riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti all'Agenzia Entrate Riscossione, che con tale invio ha notificato al contribuente sia l'atto di pignoramento che la cartella di pagamento opposti;
che, del pari, era priva di ogni rilevanza la contestazione relativa alla mancata apposizione della firma digitale;
che non era maturata alcuna prescrizione o decadenza, peraltro, articolata quest'ultima in modo generico.
Concludeva, chiedendo “affinchè Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Ii Grado Voglia: • rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza nella parte di cui si propone appello;
• condannare, in ogni caso, parte appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale III di Roma, depositando controdeduzioni, con le quali allegava:
che “le due cartelle di pagamento prodromiche risultavano essere: - la cartella di pagamento n.
09720180105316762000 emessa, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2015; - la cartella di pagamento n.
09720190146386151000 contenente l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (cd superbollo) dovuta per l'anno di imposta 2011, a seguito dell'omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento n. TJ211000012, regolarmente notificato in data
03/07/2014 come da relata allegata nel precedente grado di giudizio”;
che “ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73. La cartella di pagamento n. 09720180105316762000 emessa ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2015 (Mod. Unico/2016), è stata ritualmente notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4 in data 16/11/2018, come risulta dalla documentazione allegata nel precedente grado di giudizio, ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione”;
che “La cartella di pagamento n. 09720190146386151000 contiene l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (cd superbollo) dovuta per l'anno di imposta 2011, a seguito dell'omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento n. TJ211000012, regolarmente notificato in data 03/07/2014, come da relata allegata nel precedente grado di giudizio, e divenuto definitivo per mancata impugnazione”;
che nell'atto impugnato erano state riportate tutte le informazioni previste dallo Statuto del contribuente;
che la condanna alle spese era legittima.
Concludeva, chiedendo “a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio: - il rigetto dell'appello di parte e, per effetto, confermare la sentenza impugnata,
con condanna della parte al pagamento delle spese di lite come da allegata nota”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, in primo grado è stata prodotta la seguente documentazione:
l'avviso di intimazione di pagamento, notificato in data 13.2.2020 a mezzo pec;
la cartella di pagamento per irpef, sanzioni ed interessi, per l'anno di imposta 2015, notificata il 16.11.2018; la cartella di pagamento per tassa automobilistica del 2011, notificata il 8.7.2019.
Alla luce della documentazione prodotta, l'appello appare infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In primo luogo, appare opportuno evidenziare che le contestazioni relative alla decadenza ed alla prescrizione, per quanto attiene a quanto contenuto nelle cartelle, il contribuente avrebbe dovuto farle valere impugnando dette cartelle poiché regolarmente notificate.
Pertanto, il contribuente può far valere solo le contestazioni relative all'avviso di intimazione, con riferimento al quale le eccezioni di decadenza e di prescrizione non risultano fondate non essendo decorsi i termini previsti per la loro maturazione in ordine a tutte le voci dell'avviso impugnato.
Quanto alle residue contestazioni dell'appellante - dopo avere precisato che tutte quelle relative alle cartelle di pagamento sono inammissibili attesa la rituale notifica - devono ritenersi superate dall'avvenuta impugnazione atteso che la Suprema Corte ha espressamente affermato il principio di raggiungimento dello scopo, realizzatosi con la impugnazione della intimazione di pagamento (vds. Cass. n. 27561/2018 e Cass.
n. 6417/2019).
In ogni caso, la Suprema Corte ha affermato, in tema di notifiche dalla pec del mittente che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(vds. Cass. n. 18684/2023).
Sempre la Suprema Corte, in tema di sottoscrizione, ha statuito che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n.
35541/2023).
Va precisato, inoltre, che gli atti notificati al contribuente osservano quanto previsto nello Statuto del contribuente, risultando indicate tutte le informazioni dovute soprattutto ai fini del diritto di difesa.
In ordine alle spese, in ultimo, la Suprema Corte ha affermato che “Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (vds. Cass. n. 1019/2024).
I chiari orientamenti interpretativi della Suprema Corte, a cui si aderisce integralmente, consentono di ritenere l'assoluta infondatezza dell'appello, il quale, pertanto, deve essere respinto.
La soccombenza nel giudizio comporta la condanna alle spese del giudizio in capo all'appellante, liquidate come da dispositivo.
Priva di ogni valenza è la domanda di definizione agevolata in assenza della accettazione della Agenzia e di ogni pagamento.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di ogni controparte costituita in € 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore