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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3732 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GAGLIARDO MATTEA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 07/07/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità a far data dal mese di ottobre 2024 e la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3
L. 104/92.
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 31/07/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di cui all'art. 3
1 comma 3 L. 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità a far data dal mese di ottobre 2024 e la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso ex art. 445bis cpc;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
entrambe le fasi del giudizio già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3732 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GAGLIARDO MATTEA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 07/07/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità a far data dal mese di ottobre 2024 e la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3
L. 104/92.
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 31/07/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di cui all'art. 3
1 comma 3 L. 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità a far data dal mese di ottobre 2024 e la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso ex art. 445bis cpc;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
entrambe le fasi del giudizio già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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