Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2737/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio da e , Parte_1 Controparte_1
o con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 22.05.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Playa La Habana (Cuba) in data 25.10.2019, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA, con atto n. 308 parte II serie C uff. 9 anno 2019, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 25.09.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 349/2024 pubbl. il 31.10.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 22.05.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 25.10.2019, trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 308 parte CP_1
II serie C uff. 9 anno 2019 Comune di VENEZIA;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“- confermare l'attribuzione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Venezia – frazione Marghera, via Parco Ferroviario n. 15 lett. A – int. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del marito Sig. già proprietario dell'immobile; Parte_1
- nulla viene previsto per il mantenimento della moglie e, quanto alle condizioni economiche, i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
- i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con validità per l'espatrio;
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -