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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. 6381/2016 R.G. (n. 6381/2016 R.G. e n. 10245/2017 R.G.) promosse
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Di Mauro, Parte_1
giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
D.V.G. semplificata, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario
Patanè, giusta procura in atti;
- opposta -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4929/2015.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione in data 16/07/2025 con assegnazione dei termini ex artt.
281quinquies e 190, comma 1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione del 14/03/2016 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4929/2015 emesso dal
Tribunale di Catania in forza del quale D.V.G. Controparte_1
semplificata le ha ingiunto il pagamento di € 55.550,00 (IVA compresa) a
1 titolo di corrispettivo residuo per i lavori edili eseguiti presso l'immobile sito in Aci Bonaccorsi, via Etna 11 - 13 - 15 di proprietà della stessa,
importo risultante dalla scrittura privata del 15/01/2015.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato iscritto al n. 6381/2016 RG. Lo stesso procedimento è stato successivamente iscritto erroneamente col numero 10245/2017 R.G., per cui nel corso del giudizio si è proceduto alla riunione delle cause.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: -in data Parte_1
10/07/2013 aveva stipulato con semplificata un Controparte_2 contratto di appalto avente ad oggetto “l'esecuzione di lavori di fusione, manutenzione straordinaria, restauro conservativo e realizzazione di un garage a piano terra ai sensi dell'art. 9 L. N. 122/89 e realizzazione di una struttura precaria ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 4/2003 nell'immobile sito in
Aci Bonaccorsi, via Etna 11 - 13 - 15 di proprietà della suddetta”, per un prezzo pattuito di € 77.496,36, lavori da eseguire in conformità al progetto redatto dall'arch. -a tale importo dovevano essere Persona_1
aggiunti dei lavori extra preventivo riguardanti solo la realizzazione degli impianti idrico, di riscaldamento e del gas che, secondo quanto risultante dai quattro SAL, ammontavano ad € 29.577,12; - l'importo complessivo preventivato per la realizzazione di tutti i lavori, pertanto, doveva ammontare a € 107.073,48; -invece, la società opposta aveva arbitrariamente realizzato lavori extra preventivo per € 82.243,93; - tali aumenti non erano giustificati e non erano stati comunicati preventivamente ad essa committente;
-inoltre “molti dei lavori” non erano neppure stati portati a termine dalla società appaltatrice, tanto da rendere necessario l'intervento di altre ditte;
-in particolare, era stato realizzato solo il 62% dei lavori preventivati, quindi con costi inferiori a quanto previsto ed ammontanti a € 47.983,07 anziché a € 77.496,36; - la committente nel complesso aveva corrisposto € 74.330,00, considerati i bonifici e i pagamenti in contanti;
-l'appaltatrice non ha, quindi, adempiuto le obbligazioni contrattuali in quanto non ha ultimato i lavori, non ha eseguito altri non preventivati, non ha rispettato il termine di consegna
2 dell'immobile stabilito per la data del 30/04/2014 essedo avvenuta solo a gennaio 2015 (peraltro senza il completamento delle opere).
Ha altresì rilevato che in data 15/01/2015 era stata sottoscritta tra le parti una scrittura privata ad integrazione del contratto di appalto, nella quale veniva indicata la somma di € 55.550,00 quale importo ancora dovuto dalla sig.ra (con consegna dell'immobile anche se i lavori Pt_1 non erano stati completati); che alla data dell'opposizione non era stato consegnato il quinto e ultimo SAL;
che dopo la consegna dell'immobile sono stati riscontrati vizi occulti in quanto in diversi ambienti della casa vi erano cattivi odori e infiltrazioni di umidità; che di tali danni è responsabile ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c. l'appaltatore.
Tutto ciò premesso ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di condannare, in via riconvenzionale, la società opposta al risarcimento del danno pari ad € 25.000,00; in subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto di accertare l'esatta somma dovuta a dalla sig.ra , con Controparte_2 Pt_1
compensazione tra i crediti vantati tra le parti.
Si è costituita con comparsa del 07.06.2016 Controparte_2
deducendo che: -quanto alle doglianze relative alla variazione della misura del corrispettivo e al maggior tempo impiegato per la fine dei lavori e la consegna dell'immobile, andava considerato che il contratto di appalto era stato “integrato” dalle parti con un successiva scrittura privata del 15 gennaio 2015; -la scrittura, sebbene intitolata “integrazione contratto di appalto del 10/07/2013”, aveva in realtà natura latamente transattiva, in forza del quale la sig.ra si era riconosciuta debitrice della somma Pt_1 complessiva di residui € 55.550,00 per i lavori eseguiti;
-allo stesso modo, con riguardo al termine andava considerato sia che nel corso del rapporto negoziale è stata commissionata dalla sig.ra alla società Pt_1 appaltatrice l'esecuzione di ulteriori e diversi lavori sia che in sede di scrittura privata del 15/01/2015 la committente non aveva sollevato contestazioni al riguardo;
-poiché l'opera era stata consegnata ed accettata nei termini di quanto rideterminato nella scrittura del gennaio 2015, non
3 ricorrono gli estremi individuati per assoggettare l'appaltatore alla disciplina prevista in generale in materia di inadempimento contrattuale.
In subordine, ha rilevato che non era dimostrato l'imputabilità delle conseguenze dannose lamentate ai lavori eseguiti dalla Controparte_2
in quanto, per volere della committente e per volontà concorde delle
[...]
parti, i locali erano stati consegnati nelle condizioni in cui si trovavano al
4° S.A.L. (quindi, ancora da rifinire) come risultava dall'accordo transattivo del 15 gennaio 2015, e dopo la verifica e la consegna dei locali la proprietaria dell'immobile aveva commissionato ad altre ditte il completamento delle opere del primo piano.
In ogni caso, l'opposta ha contestato le risultanze della prodotta perizia di parte.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata integralmente trattata e istruita dinanzi a Giudici diversi dall'odierno Decidente.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 04/07/2017
è stata disposta la riunione alla presente causa dell'identico procedimento n. 10245/2017 RG, pendente tra le stesse parti con uguale oggetto e iscritto a ruolo per mero errore.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio disposta per eseguire il seguente mandato: “verificare la regolarità dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla sull'immobile sito Controparte_2
in Aci Bonaccorsi, via Etna n. 11-13-15, la consistenza e l'ammontare
degli stessi;
ritenuto altresì necessario doversi accertare tramite consulenza tecnica d'ufficio l'esistenza di danni scaturenti dai suddetti lavori e la quantificazione degli stessi, con particolare riferimento (se possibile) al
momento in cui detti danni possano essersi manifestati, nonché se gli eventuali vizi e conseguenti danni siano imputabili alla D.V.G. o piuttosto all'impresa ad essa subentrata nei lavori ovvero ancora ad altre cause, in particolare all'eventuale omissione dell'esecuzione di opere provvisionali nelle more tra la dismissione del cantiere da parte di D.V.G. ed il subentro della nuova impresa”.
4 Esaurita l'attività istruttoria e fallito il tentativo di bonario componimento dinanzi all'organismo di conciliazione - dinanzi a cui le parti sono comparse a seguito di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali è stata posta in decisione in data 16/07/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
___________
2) Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4929/2015 con cui il Tribunale di Catania ha ingiunto il pagamento in favore di di euro € Controparte_3
55.550,00, oltre accessori e spese processuali, richiesti giusta scrittura privata del 15.01.2015, a titolo di saldo corrispettivo non pagato per i lavori edili commissionati a parte opposta presso il locale di sua proprietà sito in Aci Bonaccorsi, via Etna nn. 11-13-15, e di cui alle fatture nn.
18/2014, 2/2015 e 3/2015.
In diritto va premesso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre
2001, n. 13533).
Quanto sopra esposto in materia di riparto dell'onere probatorio, com'è noto vale anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura quale giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
5 Nel caso di specie la società, a sostegno della propria pretesa, ha addotto e documentato che con contratto di appalto del 10 luglio 2013 la signora le aveva affidato l'esecuzione di lavori da Parte_1 eseguirsi in conformità al progetto redatto dall'arch. e Persona_1
consistenti in opere di fusione, manutenzione straordinaria, restauro conservativo e realizzazione di un garage a piano terra;
ha inoltre dedotto e documentato che successivamente, in data 15 gennaio 2015, è intervenuta tra le parti una scrittura intitolata “integrazione contratto di appalto del 10/07/2013”.
La scrittura privata del 15/01/2015 - che è stata allegata sia dalla società con la firma della signora , sia dalla con la Pt_1 Pt_1
sottoscrizione della società - ha il seguente contenuto:
“Tra i sottoscritti legale rappresentante Parte_2 della semplificata […] e […] si Controparte_2 Parte_1
pattuisce che in riferimento ai lavori di ristrutturazione del fabbricato sito ecc. … di cui al contratto di appalto del 10-7-2013 (che si allega in copia), che alla data del 09/01/2015 i lavori eseguiti a regola d'arte e non pagati dalla sig.ra alla ditta D.V.G. Costruzioni S.R.L.S. Parte_1
ammontano a:
47.900,00 € + Conteggio fatto da Parte_1
2.797,00 € AV Grondaia e scossalina eseguiti da D.V.G.
e non da CP_4
[...]
50.697,00 € +
+ IVA al 10 % di 50.797,00 5.069,70
____________
TOTALE 55.766,70 €
A € 55.550,00.”. Parte_3
Le parti precisavano inoltre: “Si esclude da tale importo il quinto e ultimo stato di avanzamento che si presume sia di circa 8.000,00 € che non viene conteggiato in quanto rappresenta la penale concordata tra le
6 parti per il ritardo nell'ultimazione dei lavori che contrattualmente era previsto per il 30/04/2014 (nonostante l'impresa abbia realizzato dei lavori in più e diversi da quelli previsti contrattualmente).”.
L'impresa, infine, si rendeva disponibile a dilazionare i pagamenti delle somme dovute, secondo una cadenza nella stessa scrittura indicata.
Nella stessa scrittura le parti precisavano che gli importi indicati erano riferiti alle fatture nn. 18/2014, 1/2015, 2/2015 e 3/2015, anche queste prodotte. Si dava atto, altresì, atto della consegna dei locali alla signora
, con la precisazione che la committente “li accetta nelle Parte_1 condizioni di rifinitura in cui si trovano avendoli già visionati”.
Dal contenuto risulta, quindi, che la committente riconosceva che: - la scrittura privata veniva stipulata con riferimento al contratto di appalto del
10.7.2013; - i lavori di cui trattasi erano stati eseguiti a regola d'arte; - si accettava le opere (che, dunque, venivano consegnate alla committente)
nelle condizioni di rifinitura in cui erano realizzate;
- alla data del 15 gennaio 2015 l'ammontare dovuto alla ditta D.V.G. Costruzioni S.R.L.S. era di € 55.766,70; - l'impresa, in relazione al ritardo accumulato, e dandosi atto che aveva “realizzato dei lavori in più e diversi da quelli previsti contrattualmente”, nulla pretendeva in relazione alle ulteriori opere ed alle opere in più e quindi con riferimento al V e ultimo SAL.
La scrittura privata, per come detto, è stata prodotta in fotocopia da entrambe le parti e ciascuna l'ha depositata con la sottoscrizione soltanto dell'altro contraente;
tale circostanza, comunque, non incide sulla validità della scrittura privata, alla quale, peraltro, entrambe fanno riferimento.
L'impresa ha allegato anche le fatture di riferimento.
Orbene. Ad avviso di questo Giudice, dal contenuto della scrittura del
15.01.2015 - della quale sono state riportate le parti d'interesse - risulta evidente, e non può quindi porsi in dubbio, che le parti abbiano inteso chiudere transattivamente il loro rapporto, con la consegna appunto delle opere alla proprietaria dell'immobile, definendolo sotto ogni aspetto sia riguardo alla somma ancora dovuta dalla committente sia Pt_1
riguardo alle condizioni dei lavori, definiti compiuti “a regola d'arte” sia alla valenza del ritardo, la cui penale veniva compensata con gli altri lavori
7 effettuati dall'impresa, nonché con la rinuncia di questa alle somme che la signora avrebbe dovuto pagare con l'emanando quinto ed ultimo Pt_1
SAL, presuntivamente ammontante ad € 8.000,00.
Risulta, pertanto, assolto da parte dell'impresa, ai sensi dell'articolo
2697, comma 1, del Codice civile, l'onere della prova del credito preteso per l'ammontare di € 55.766,70 di cui al decreto ingiuntivo opposto, né appare ammissibile una risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa - per come la committente accenna negli scritti difensivi - avuto, appunto, riguardo alla scrittura privata intervenuta in data
15.01.2015.
3) È, invece, ammissibile e va, quindi, esaminata la domanda riconvenzionale proposta da con l'atto di opposizione, in Parte_1 relazione ai lamentati “vizi occulti” che si assumono riscontrati successivamente alla consegna dell'immobile, consistenti, per come specificato nell'opposizione, nella “presenza di cattivi odori, di copiose infiltrazioni della canna fumaria e la comparsa di muffa e umidità”, per danni quantificati in € 25.000,00, pari alla somma che si assume necessaria per le riparazioni.
Con riguardo alle domande in questione, per come precisato, è a carico della committente l'onere della prova ai sensi Parte_1 dell'articolo 2697, comma 2, del Codice civile.
Con la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, la signora Pt_1
non ha contestato la documentazione prodotta dalla società a supporto della propria pretesa, bensì l'interpretazione data dall'opposta alla scrittura privata;
per il resto, si è riportata alle difese eccezioni e domande svolte con l'atto di opposizione, così riepilogate nella memoria: -contestazione delle somme pretese in relazione ai lavori espletati;
-responsabilità per inadempimento;
-domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni in seguito ad infiltrazioni ed altro per l'ammontare di € 25.000,00; - in via subordinata, nel caso di non accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, compensazione tra il credito dell'impresa e le somme dovute a titolo di risarcimento.
8 Per come peraltro già precisato, la scrittura privata ha natura e valenza transattiva quanto alle somme riconosciute all'impresa per € 55.766,70
alla data del 15.01.2015, nonché riguardo ad eventuali inadempimenti, ivi compreso quello da ritardo, alla stessa data.
Non può formare, pertanto, oggetto di contestazione l'ammontare delle somme, come determinate nella scrittura privata, richieste dall'impresa e ingiunte con il procedimento monitorio.
Di conseguenza, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di rito per il ricorso al procedimento monitorio e, nel merito, va riconosciuta esatta la pretesa creditoria di € 55.766,70, azionata dall'impresa.
In ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla signora
, in relazione alle pretese risarcitorie per “vizi occulti” - Pt_1
manifestatisi, quindi, successivamente alla consegna avvenuta in data
15.01.2015 - va osservato quanto segue.
L'impresa ha eccepito, al riguardo, la decadenza dalla pretesa deducendo che, come da ammissione della stessa opponente nella lettera del 13.5.2015, i vizi in questione sarebbero stati riscontrati nel gennaio dello stesso anno.
In effetti, l'articolo 1667 del Codice civile, dopo avere disposto al comma 1 che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, al secondo comma stabilisce a carico del committente l'onere di denunciare – a pena di decadenza - difformità e vizi entro 60 giorni dalla loro scoperta.
Ora, dalla nota del 13.5.2015 (all. 2 fascicolo opponente) risultano denunciate come “situazioni deficitarie”: a) “notevolissimo tanfo di fogna nella scala di accesso al piano e nei locali di pertinenza del primo piano”;
b) “infiltrazione copiosa di acqua piovana dalla canna fumaria del camino”; c) “comparsa di muffa e umidita da gennaio 2015 in maniera molto estesa ed intensa nella cucina, nel bagno, nella lavanderia, nel bagnetto e nello svincolo di accesso al cortile ”; d) “comparsa di bagnato nel pavimento del salone”.
9 Orbene, la decadenza eccepita dall'opposto è da ritenersi verificata riguardo alla denuncia per la comparsa di muffa e umidità, appunto riscontrate nel “gennaio 2015” e denunciate in data 13.5.2015, ma non per gli altri vizi indicati, riguardo ai quali la committente non specifica la data in cui si erano manifestati, né l'impresa indica una data anteriore ai 60 giorni, come epoca in cui si sarebbero manifestati.
Il consulente d'ufficio, ing. , nella sua relazione, Persona_2
riguardo al vizio sub a) ha precisato: “La sottoscritta non ha avuto modo di constatare la presenza dei cattivi odori lamentati in occasione dei sopralluoghi effettuati.” (pag. 9 della CTU); quanto a quello sub c) si è già osservato che la committente è incorsa nella decadenza di cui all'articolo 1667, comma 2, C. C.; riguardo a quello sub d) nulla scrive, sicché nulla era stato rilevato dal consulente d'ufficio né vi sono contestazioni sul punto da parte della committente.
Residua il vizio sub b) concernente l'infiltrazione di acqua piovana dalla canna fumaria.
Sul punto, il consulente d'ufficio così si è espresso (v. pag. 8) “La ha installato un camino nel soggiorno al piano terra Controparte_2 dell'immobile e la relativa canna fumaria che, attraversando il solaio, si erge nella terrazzina del primo piano, oltrepassando la copertura. Alla
scrivente sono state mostrate delle fotografie nelle quali si possono notare delle tracce di infiltrazioni d'acqua nella parete tra il solaio ed il camino stesso e nella parete del disimpegno. Pare inoltre che l'acqua sia penetrata anche attraverso il camino nella stanza. La sottoscritta ha accertato che il camino e la canna fumaria non sono stati collocati a regola d'arte: il foro praticato nel solaio non è stato ben sigillato, la pavimentazione ed il battiscopa nella terrazza, in prossimità della canna
fumaria, non sono stati collocati, inoltre non sono stati adeguatamente sigillati i vari tratti di cui si compone la canna fumaria (fotografia 18).
Conseguentemente, l'acqua piovana è penetrata attraverso il camino nel soggiorno, nel solaio e quindi nella pareti sottostanti.”; per cui conclude
(v. pag. 17): “I danni da infiltrazioni lamentati per la non corretta ed
10 incompleta installazione del camino e della canna fumaria sono imputabili alla ”. Controparte_2
Per la sistemazione a regola d'arte del foro del camino e per le riparazioni occorrenti alle pareti degli ambienti indica presuntivamente una spesa di € 1.200,00, importo da riferirsi ovviamente alla data del deposito della consulenza (28.12.2017).
Le risultanze della consulenza d'ufficio sono pienamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate, in relazione alle constatazioni fatte ed alla luce anche delle foto allegate.
Conclusivamente, esclusi i vizi retro illustrati sub a), c) e d), va riconosciuto alla committente un risarcimento del danno per i vizi sub b), da quantificarsi in € 1.200,00, somma da rivalutarsi in base agli indici
ISTAT dal 28.12.2017 alla data della presente sentenza.
Ritiene, peraltro, questo Giudice che la somma in questione non sia da porsi in compensazione nel presente giudizio con il credito vantato dall'impresa e ingiunto col procedimento monitorio, in quanto illiquido in origine, trattandosi di debito di valore, riconosciuto soltanto con la presente sentenza con al condivisione della consulenza d'ufficio, ed estremamente esiguo rispetto alla somma dovuta ab origine giusta la scrittura privata del 15.01.2015.
In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata;
per l'effetto il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Alla committente va riconosciuto un risarcimento del danno per l'ammontare di € 1.200,00 da rivalutarsi dalla data della consulenza d'ufficio e fino alla data della presente sentenza.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate per
1/6 e per i restanti 5/6 - liquidati in dispositivo - sono poste a carico di con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore Parte_1
antistatario di parte opposta che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
11
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4929/2015;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di € 1.200,00, da rivalutarsi in base Parte_1
agli indici ISTAT dal 29.12.2017 sino alla data della presente sentenza,
nonché agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al soddisfo;
Compensa per 1/6 le spese di lite, e condanna al Parte_1 pagamento dei restanti 5/6 liquidati in € 5.000,00, oltre spese forfettarie al
15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di che ha Controparte_3
dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese;
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_1
Deciso in Catania in data 01/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. 6381/2016 R.G. (n. 6381/2016 R.G. e n. 10245/2017 R.G.) promosse
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Di Mauro, Parte_1
giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
D.V.G. semplificata, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario
Patanè, giusta procura in atti;
- opposta -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4929/2015.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione in data 16/07/2025 con assegnazione dei termini ex artt.
281quinquies e 190, comma 1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione del 14/03/2016 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4929/2015 emesso dal
Tribunale di Catania in forza del quale D.V.G. Controparte_1
semplificata le ha ingiunto il pagamento di € 55.550,00 (IVA compresa) a
1 titolo di corrispettivo residuo per i lavori edili eseguiti presso l'immobile sito in Aci Bonaccorsi, via Etna 11 - 13 - 15 di proprietà della stessa,
importo risultante dalla scrittura privata del 15/01/2015.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato iscritto al n. 6381/2016 RG. Lo stesso procedimento è stato successivamente iscritto erroneamente col numero 10245/2017 R.G., per cui nel corso del giudizio si è proceduto alla riunione delle cause.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: -in data Parte_1
10/07/2013 aveva stipulato con semplificata un Controparte_2 contratto di appalto avente ad oggetto “l'esecuzione di lavori di fusione, manutenzione straordinaria, restauro conservativo e realizzazione di un garage a piano terra ai sensi dell'art. 9 L. N. 122/89 e realizzazione di una struttura precaria ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 4/2003 nell'immobile sito in
Aci Bonaccorsi, via Etna 11 - 13 - 15 di proprietà della suddetta”, per un prezzo pattuito di € 77.496,36, lavori da eseguire in conformità al progetto redatto dall'arch. -a tale importo dovevano essere Persona_1
aggiunti dei lavori extra preventivo riguardanti solo la realizzazione degli impianti idrico, di riscaldamento e del gas che, secondo quanto risultante dai quattro SAL, ammontavano ad € 29.577,12; - l'importo complessivo preventivato per la realizzazione di tutti i lavori, pertanto, doveva ammontare a € 107.073,48; -invece, la società opposta aveva arbitrariamente realizzato lavori extra preventivo per € 82.243,93; - tali aumenti non erano giustificati e non erano stati comunicati preventivamente ad essa committente;
-inoltre “molti dei lavori” non erano neppure stati portati a termine dalla società appaltatrice, tanto da rendere necessario l'intervento di altre ditte;
-in particolare, era stato realizzato solo il 62% dei lavori preventivati, quindi con costi inferiori a quanto previsto ed ammontanti a € 47.983,07 anziché a € 77.496,36; - la committente nel complesso aveva corrisposto € 74.330,00, considerati i bonifici e i pagamenti in contanti;
-l'appaltatrice non ha, quindi, adempiuto le obbligazioni contrattuali in quanto non ha ultimato i lavori, non ha eseguito altri non preventivati, non ha rispettato il termine di consegna
2 dell'immobile stabilito per la data del 30/04/2014 essedo avvenuta solo a gennaio 2015 (peraltro senza il completamento delle opere).
Ha altresì rilevato che in data 15/01/2015 era stata sottoscritta tra le parti una scrittura privata ad integrazione del contratto di appalto, nella quale veniva indicata la somma di € 55.550,00 quale importo ancora dovuto dalla sig.ra (con consegna dell'immobile anche se i lavori Pt_1 non erano stati completati); che alla data dell'opposizione non era stato consegnato il quinto e ultimo SAL;
che dopo la consegna dell'immobile sono stati riscontrati vizi occulti in quanto in diversi ambienti della casa vi erano cattivi odori e infiltrazioni di umidità; che di tali danni è responsabile ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c. l'appaltatore.
Tutto ciò premesso ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di condannare, in via riconvenzionale, la società opposta al risarcimento del danno pari ad € 25.000,00; in subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto di accertare l'esatta somma dovuta a dalla sig.ra , con Controparte_2 Pt_1
compensazione tra i crediti vantati tra le parti.
Si è costituita con comparsa del 07.06.2016 Controparte_2
deducendo che: -quanto alle doglianze relative alla variazione della misura del corrispettivo e al maggior tempo impiegato per la fine dei lavori e la consegna dell'immobile, andava considerato che il contratto di appalto era stato “integrato” dalle parti con un successiva scrittura privata del 15 gennaio 2015; -la scrittura, sebbene intitolata “integrazione contratto di appalto del 10/07/2013”, aveva in realtà natura latamente transattiva, in forza del quale la sig.ra si era riconosciuta debitrice della somma Pt_1 complessiva di residui € 55.550,00 per i lavori eseguiti;
-allo stesso modo, con riguardo al termine andava considerato sia che nel corso del rapporto negoziale è stata commissionata dalla sig.ra alla società Pt_1 appaltatrice l'esecuzione di ulteriori e diversi lavori sia che in sede di scrittura privata del 15/01/2015 la committente non aveva sollevato contestazioni al riguardo;
-poiché l'opera era stata consegnata ed accettata nei termini di quanto rideterminato nella scrittura del gennaio 2015, non
3 ricorrono gli estremi individuati per assoggettare l'appaltatore alla disciplina prevista in generale in materia di inadempimento contrattuale.
In subordine, ha rilevato che non era dimostrato l'imputabilità delle conseguenze dannose lamentate ai lavori eseguiti dalla Controparte_2
in quanto, per volere della committente e per volontà concorde delle
[...]
parti, i locali erano stati consegnati nelle condizioni in cui si trovavano al
4° S.A.L. (quindi, ancora da rifinire) come risultava dall'accordo transattivo del 15 gennaio 2015, e dopo la verifica e la consegna dei locali la proprietaria dell'immobile aveva commissionato ad altre ditte il completamento delle opere del primo piano.
In ogni caso, l'opposta ha contestato le risultanze della prodotta perizia di parte.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata integralmente trattata e istruita dinanzi a Giudici diversi dall'odierno Decidente.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 04/07/2017
è stata disposta la riunione alla presente causa dell'identico procedimento n. 10245/2017 RG, pendente tra le stesse parti con uguale oggetto e iscritto a ruolo per mero errore.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio disposta per eseguire il seguente mandato: “verificare la regolarità dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla sull'immobile sito Controparte_2
in Aci Bonaccorsi, via Etna n. 11-13-15, la consistenza e l'ammontare
degli stessi;
ritenuto altresì necessario doversi accertare tramite consulenza tecnica d'ufficio l'esistenza di danni scaturenti dai suddetti lavori e la quantificazione degli stessi, con particolare riferimento (se possibile) al
momento in cui detti danni possano essersi manifestati, nonché se gli eventuali vizi e conseguenti danni siano imputabili alla D.V.G. o piuttosto all'impresa ad essa subentrata nei lavori ovvero ancora ad altre cause, in particolare all'eventuale omissione dell'esecuzione di opere provvisionali nelle more tra la dismissione del cantiere da parte di D.V.G. ed il subentro della nuova impresa”.
4 Esaurita l'attività istruttoria e fallito il tentativo di bonario componimento dinanzi all'organismo di conciliazione - dinanzi a cui le parti sono comparse a seguito di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali è stata posta in decisione in data 16/07/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
___________
2) Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4929/2015 con cui il Tribunale di Catania ha ingiunto il pagamento in favore di di euro € Controparte_3
55.550,00, oltre accessori e spese processuali, richiesti giusta scrittura privata del 15.01.2015, a titolo di saldo corrispettivo non pagato per i lavori edili commissionati a parte opposta presso il locale di sua proprietà sito in Aci Bonaccorsi, via Etna nn. 11-13-15, e di cui alle fatture nn.
18/2014, 2/2015 e 3/2015.
In diritto va premesso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre
2001, n. 13533).
Quanto sopra esposto in materia di riparto dell'onere probatorio, com'è noto vale anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura quale giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
5 Nel caso di specie la società, a sostegno della propria pretesa, ha addotto e documentato che con contratto di appalto del 10 luglio 2013 la signora le aveva affidato l'esecuzione di lavori da Parte_1 eseguirsi in conformità al progetto redatto dall'arch. e Persona_1
consistenti in opere di fusione, manutenzione straordinaria, restauro conservativo e realizzazione di un garage a piano terra;
ha inoltre dedotto e documentato che successivamente, in data 15 gennaio 2015, è intervenuta tra le parti una scrittura intitolata “integrazione contratto di appalto del 10/07/2013”.
La scrittura privata del 15/01/2015 - che è stata allegata sia dalla società con la firma della signora , sia dalla con la Pt_1 Pt_1
sottoscrizione della società - ha il seguente contenuto:
“Tra i sottoscritti legale rappresentante Parte_2 della semplificata […] e […] si Controparte_2 Parte_1
pattuisce che in riferimento ai lavori di ristrutturazione del fabbricato sito ecc. … di cui al contratto di appalto del 10-7-2013 (che si allega in copia), che alla data del 09/01/2015 i lavori eseguiti a regola d'arte e non pagati dalla sig.ra alla ditta D.V.G. Costruzioni S.R.L.S. Parte_1
ammontano a:
47.900,00 € + Conteggio fatto da Parte_1
2.797,00 € AV Grondaia e scossalina eseguiti da D.V.G.
e non da CP_4
[...]
50.697,00 € +
+ IVA al 10 % di 50.797,00 5.069,70
____________
TOTALE 55.766,70 €
A € 55.550,00.”. Parte_3
Le parti precisavano inoltre: “Si esclude da tale importo il quinto e ultimo stato di avanzamento che si presume sia di circa 8.000,00 € che non viene conteggiato in quanto rappresenta la penale concordata tra le
6 parti per il ritardo nell'ultimazione dei lavori che contrattualmente era previsto per il 30/04/2014 (nonostante l'impresa abbia realizzato dei lavori in più e diversi da quelli previsti contrattualmente).”.
L'impresa, infine, si rendeva disponibile a dilazionare i pagamenti delle somme dovute, secondo una cadenza nella stessa scrittura indicata.
Nella stessa scrittura le parti precisavano che gli importi indicati erano riferiti alle fatture nn. 18/2014, 1/2015, 2/2015 e 3/2015, anche queste prodotte. Si dava atto, altresì, atto della consegna dei locali alla signora
, con la precisazione che la committente “li accetta nelle Parte_1 condizioni di rifinitura in cui si trovano avendoli già visionati”.
Dal contenuto risulta, quindi, che la committente riconosceva che: - la scrittura privata veniva stipulata con riferimento al contratto di appalto del
10.7.2013; - i lavori di cui trattasi erano stati eseguiti a regola d'arte; - si accettava le opere (che, dunque, venivano consegnate alla committente)
nelle condizioni di rifinitura in cui erano realizzate;
- alla data del 15 gennaio 2015 l'ammontare dovuto alla ditta D.V.G. Costruzioni S.R.L.S. era di € 55.766,70; - l'impresa, in relazione al ritardo accumulato, e dandosi atto che aveva “realizzato dei lavori in più e diversi da quelli previsti contrattualmente”, nulla pretendeva in relazione alle ulteriori opere ed alle opere in più e quindi con riferimento al V e ultimo SAL.
La scrittura privata, per come detto, è stata prodotta in fotocopia da entrambe le parti e ciascuna l'ha depositata con la sottoscrizione soltanto dell'altro contraente;
tale circostanza, comunque, non incide sulla validità della scrittura privata, alla quale, peraltro, entrambe fanno riferimento.
L'impresa ha allegato anche le fatture di riferimento.
Orbene. Ad avviso di questo Giudice, dal contenuto della scrittura del
15.01.2015 - della quale sono state riportate le parti d'interesse - risulta evidente, e non può quindi porsi in dubbio, che le parti abbiano inteso chiudere transattivamente il loro rapporto, con la consegna appunto delle opere alla proprietaria dell'immobile, definendolo sotto ogni aspetto sia riguardo alla somma ancora dovuta dalla committente sia Pt_1
riguardo alle condizioni dei lavori, definiti compiuti “a regola d'arte” sia alla valenza del ritardo, la cui penale veniva compensata con gli altri lavori
7 effettuati dall'impresa, nonché con la rinuncia di questa alle somme che la signora avrebbe dovuto pagare con l'emanando quinto ed ultimo Pt_1
SAL, presuntivamente ammontante ad € 8.000,00.
Risulta, pertanto, assolto da parte dell'impresa, ai sensi dell'articolo
2697, comma 1, del Codice civile, l'onere della prova del credito preteso per l'ammontare di € 55.766,70 di cui al decreto ingiuntivo opposto, né appare ammissibile una risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa - per come la committente accenna negli scritti difensivi - avuto, appunto, riguardo alla scrittura privata intervenuta in data
15.01.2015.
3) È, invece, ammissibile e va, quindi, esaminata la domanda riconvenzionale proposta da con l'atto di opposizione, in Parte_1 relazione ai lamentati “vizi occulti” che si assumono riscontrati successivamente alla consegna dell'immobile, consistenti, per come specificato nell'opposizione, nella “presenza di cattivi odori, di copiose infiltrazioni della canna fumaria e la comparsa di muffa e umidità”, per danni quantificati in € 25.000,00, pari alla somma che si assume necessaria per le riparazioni.
Con riguardo alle domande in questione, per come precisato, è a carico della committente l'onere della prova ai sensi Parte_1 dell'articolo 2697, comma 2, del Codice civile.
Con la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, la signora Pt_1
non ha contestato la documentazione prodotta dalla società a supporto della propria pretesa, bensì l'interpretazione data dall'opposta alla scrittura privata;
per il resto, si è riportata alle difese eccezioni e domande svolte con l'atto di opposizione, così riepilogate nella memoria: -contestazione delle somme pretese in relazione ai lavori espletati;
-responsabilità per inadempimento;
-domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni in seguito ad infiltrazioni ed altro per l'ammontare di € 25.000,00; - in via subordinata, nel caso di non accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, compensazione tra il credito dell'impresa e le somme dovute a titolo di risarcimento.
8 Per come peraltro già precisato, la scrittura privata ha natura e valenza transattiva quanto alle somme riconosciute all'impresa per € 55.766,70
alla data del 15.01.2015, nonché riguardo ad eventuali inadempimenti, ivi compreso quello da ritardo, alla stessa data.
Non può formare, pertanto, oggetto di contestazione l'ammontare delle somme, come determinate nella scrittura privata, richieste dall'impresa e ingiunte con il procedimento monitorio.
Di conseguenza, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di rito per il ricorso al procedimento monitorio e, nel merito, va riconosciuta esatta la pretesa creditoria di € 55.766,70, azionata dall'impresa.
In ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla signora
, in relazione alle pretese risarcitorie per “vizi occulti” - Pt_1
manifestatisi, quindi, successivamente alla consegna avvenuta in data
15.01.2015 - va osservato quanto segue.
L'impresa ha eccepito, al riguardo, la decadenza dalla pretesa deducendo che, come da ammissione della stessa opponente nella lettera del 13.5.2015, i vizi in questione sarebbero stati riscontrati nel gennaio dello stesso anno.
In effetti, l'articolo 1667 del Codice civile, dopo avere disposto al comma 1 che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, al secondo comma stabilisce a carico del committente l'onere di denunciare – a pena di decadenza - difformità e vizi entro 60 giorni dalla loro scoperta.
Ora, dalla nota del 13.5.2015 (all. 2 fascicolo opponente) risultano denunciate come “situazioni deficitarie”: a) “notevolissimo tanfo di fogna nella scala di accesso al piano e nei locali di pertinenza del primo piano”;
b) “infiltrazione copiosa di acqua piovana dalla canna fumaria del camino”; c) “comparsa di muffa e umidita da gennaio 2015 in maniera molto estesa ed intensa nella cucina, nel bagno, nella lavanderia, nel bagnetto e nello svincolo di accesso al cortile ”; d) “comparsa di bagnato nel pavimento del salone”.
9 Orbene, la decadenza eccepita dall'opposto è da ritenersi verificata riguardo alla denuncia per la comparsa di muffa e umidità, appunto riscontrate nel “gennaio 2015” e denunciate in data 13.5.2015, ma non per gli altri vizi indicati, riguardo ai quali la committente non specifica la data in cui si erano manifestati, né l'impresa indica una data anteriore ai 60 giorni, come epoca in cui si sarebbero manifestati.
Il consulente d'ufficio, ing. , nella sua relazione, Persona_2
riguardo al vizio sub a) ha precisato: “La sottoscritta non ha avuto modo di constatare la presenza dei cattivi odori lamentati in occasione dei sopralluoghi effettuati.” (pag. 9 della CTU); quanto a quello sub c) si è già osservato che la committente è incorsa nella decadenza di cui all'articolo 1667, comma 2, C. C.; riguardo a quello sub d) nulla scrive, sicché nulla era stato rilevato dal consulente d'ufficio né vi sono contestazioni sul punto da parte della committente.
Residua il vizio sub b) concernente l'infiltrazione di acqua piovana dalla canna fumaria.
Sul punto, il consulente d'ufficio così si è espresso (v. pag. 8) “La ha installato un camino nel soggiorno al piano terra Controparte_2 dell'immobile e la relativa canna fumaria che, attraversando il solaio, si erge nella terrazzina del primo piano, oltrepassando la copertura. Alla
scrivente sono state mostrate delle fotografie nelle quali si possono notare delle tracce di infiltrazioni d'acqua nella parete tra il solaio ed il camino stesso e nella parete del disimpegno. Pare inoltre che l'acqua sia penetrata anche attraverso il camino nella stanza. La sottoscritta ha accertato che il camino e la canna fumaria non sono stati collocati a regola d'arte: il foro praticato nel solaio non è stato ben sigillato, la pavimentazione ed il battiscopa nella terrazza, in prossimità della canna
fumaria, non sono stati collocati, inoltre non sono stati adeguatamente sigillati i vari tratti di cui si compone la canna fumaria (fotografia 18).
Conseguentemente, l'acqua piovana è penetrata attraverso il camino nel soggiorno, nel solaio e quindi nella pareti sottostanti.”; per cui conclude
(v. pag. 17): “I danni da infiltrazioni lamentati per la non corretta ed
10 incompleta installazione del camino e della canna fumaria sono imputabili alla ”. Controparte_2
Per la sistemazione a regola d'arte del foro del camino e per le riparazioni occorrenti alle pareti degli ambienti indica presuntivamente una spesa di € 1.200,00, importo da riferirsi ovviamente alla data del deposito della consulenza (28.12.2017).
Le risultanze della consulenza d'ufficio sono pienamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate, in relazione alle constatazioni fatte ed alla luce anche delle foto allegate.
Conclusivamente, esclusi i vizi retro illustrati sub a), c) e d), va riconosciuto alla committente un risarcimento del danno per i vizi sub b), da quantificarsi in € 1.200,00, somma da rivalutarsi in base agli indici
ISTAT dal 28.12.2017 alla data della presente sentenza.
Ritiene, peraltro, questo Giudice che la somma in questione non sia da porsi in compensazione nel presente giudizio con il credito vantato dall'impresa e ingiunto col procedimento monitorio, in quanto illiquido in origine, trattandosi di debito di valore, riconosciuto soltanto con la presente sentenza con al condivisione della consulenza d'ufficio, ed estremamente esiguo rispetto alla somma dovuta ab origine giusta la scrittura privata del 15.01.2015.
In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata;
per l'effetto il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Alla committente va riconosciuto un risarcimento del danno per l'ammontare di € 1.200,00 da rivalutarsi dalla data della consulenza d'ufficio e fino alla data della presente sentenza.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate per
1/6 e per i restanti 5/6 - liquidati in dispositivo - sono poste a carico di con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore Parte_1
antistatario di parte opposta che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
11
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4929/2015;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di € 1.200,00, da rivalutarsi in base Parte_1
agli indici ISTAT dal 29.12.2017 sino alla data della presente sentenza,
nonché agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al soddisfo;
Compensa per 1/6 le spese di lite, e condanna al Parte_1 pagamento dei restanti 5/6 liquidati in € 5.000,00, oltre spese forfettarie al
15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di che ha Controparte_3
dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese;
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_1
Deciso in Catania in data 01/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu
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