Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 4 giugno 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 12832/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Carmelo Alosi per parte attrice e l'avv. Maria
Teresa Giordano per la compagnia convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Giordano eccepisce la tardività delle note conclusive depositate da Controparte.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 17.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Alosi giusta procura in atti Email_1
ATTORE
E
n.q. di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_2
”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Maria Teresa Giordano
giusta procura in atti Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna la n.q. di impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del “ Controparte_2
”, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 16.830,22, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna la n.q. di impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del “ Controparte_2
”, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
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tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in complessivi € 4.563,34, di cui € 226,34 per esborsi ed € 4.337,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della
[...]
n.q. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
26 febbraio 2022, ha chiesto la condanna della Parte_1 [...]
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del ”, al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (quantificati in
€ 33.612,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi) conseguenti ad un sinistro – verificatosi in Palermo, via Enrico Ferruzza - via Salvatore
Corleone, intorno alle ore 19:00 del 31 agosto 2019 – che aveva visto coinvolti la Fiat Punto targata BS184MA, garantita per la RC-Auto dalla dell'odierno attore ed un'autovettura che si Controparte_3
era immediatamente allontanata dai luoghi ed era, pertanto, rimasta non identificata.
Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di alla luce della richiesta Parte_1
stragiudiziale ritualmente inviata alla ed alla CP_4 [...]
n.q., a norma dell'art. 145 del Codice delle Controparte_1
assicurazioni private emanato con D. Lgs. 209/2005 [cfr. produzione di parte attrice].
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In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 )ci.
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. Nella fattispecie, la domanda è fondata sul fatto che il 31 agosto 2022 si sia verificato un incidente per la condotta colposa del conducente di un veicolo, avente obbligo di assicurazione, rimasto ignoto, ed è stata quindi
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citata in giudizio la n.q. di impresa Controparte_1
designata, ex art. 286 del citato D.Lgs. 209/2005 (già art. 20 L. 990/1969), per la liquidazione dei sinistri a carico del “ Controparte_2
”, per l'ipotesi di cui all'art. 283, lett. a), del medesimo
[...]
decreto (già art. 19, primo comma, lett. a, L. 990/1969).
In proposito si osserva che, nel caso in cui venga chiamato a rispondere il ex art. 19, primo comma, lett. Controparte_5
a), L. 990/1969, è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10762/1992).
Orbene, all'esito della compiuta istruzione, ed in particolare della prova con la teste , già sentita in sede di sopralluogo dalla Polizia Testimone_1
Municipale, si ritiene che l'attore abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui sopra.
Ed invero, il predetto teste – da reputarsi notevolmente attendibile in quanto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa – ha confermato la dinamica del sinistro come rappresentata nell'atto introduttivo [cfr. verb. ud. 25 ottobre 2023].
Sulla scorta della predetta deposizione testimoniale, può dirsi accertato che il sinistro oggetto del giudizio ha avuto luogo a causa del comportamento posto in essere dal conducente di veicolo che non è stato possibile identificare, autore di una condotta in violazione dell'art. 154 cod. strada (D.Lgs 285/1992), che impone a colui il quale intenda cambiare direzione o corsia, oppure voltare a destra o a sinistra, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza pericolo o intralcio agli altri utenti della
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strada (tenendo conto di posizione, distanza e direzione di essi) e di segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione servendosi degli appositi indicatori di direzione.
Non appare ravvisabile, nel caso in esame, un concorrente comportamento colposo dell' Pt_1
Va rilevato, in proposito, che “in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche
Cass. civ. n. 5226/2006 e n. 8622/1990).
Tanto basta per affermare l'integrale fondatezza – sotto il profilo dell'an debeatur – delle domande formulate in atto di citazione nei confronti della compagnia convenuta (nella spiegata qualità), aventi ad oggetto il ristoro dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato ad
[...]
una inabilità temporanea assoluta di 50 giorni, una inabilità Pt_1
temporanea relativa – al 75% delle attitudini del soggetto – di ulteriori 15 giorni, una inabilità temporanea relativa – al 50% delle attitudini del soggetto – di ulteriori 85 giorni, una inabilità temporanea relativa – al 25%
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delle attitudini del soggetto – di ulteriori 95 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia conclusioni sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti], che non risultano in Persona_1
alcun modo intaccate dalle (alquanto generiche) osservazioni critiche mosse da parte attrice in sede di note conclusive.
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex
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art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
È fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra)
a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona
– che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Contrariamente a quanto richiesto da parte attrice, la percentuale di invalidità riconosciuta dal consulente rientra nell'alveo delle microlesioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
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Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del D.M. 16 luglio 2024, spetta ad , a Parte_1
titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (46 anni), la somma complessiva di € 16.079,47 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 7.043,10 in valori attuali.
Nell'ottica della sopra menzionata personalizzazione del risarcimento, la sommatoria degli importi appena indicati (€ 23.122,57), va poi aumentata
– in conformità a quanto previsto per le lesioni di lieve entità dall'art. 139, terzo comma, del citato D.Lgs. 209/2005 – di una percentuale che, tenuto conto del tipo di lesioni e delle loro refluenze sulla sfera psico-fisica del soggetto danneggiato, può essere quantificata nella misura del 15%.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall in Pt_1
conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad
€ 26.590,00, in valori attuali.
Deve essere inoltre accordata all'attore, quale ristoro del danno patrimoniale, la somma di € 239,20 per le spese sanitarie documentate, che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico per cui è causa [cfr. relazione].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa del sinistro, Parte_1
come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 26.830,22 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
La somma in questione dovrà poi essere decurtata dell'importo di €
10.000,00 già corrisposta dalla compagnia in fase stragiudiziale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento deve essere condannata, per le ragioni esposte in precedenza, la – sono Controparte_6
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poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia
(momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., la n.q. va condannata al pagamento delle spese Controparte_1
di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/22 per lo scaglione di riferimento, ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore – devono porsi definitivamente a carico della Controparte_1
n.q.
Palermo, 4 giugno 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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