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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. MI LO Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1460/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Parte_1 CodiceFiscale_1 COLAIANNI,
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Simonetta DE CARLO,
E CON
Avv. CALO' Vita, curatrice speciale del minore (cod. fisc.: Persona_1 C.F._3
);
[...]
P.M. in sede.
Oggetto del giudizio: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 10/06/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/05/2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Mesagne in data 04/10/2007 con (trascritto nel registro del Controparte_1 Comune di Mesagne dell'anno 2007, p.II, serie A al numero 95) dalla cui unione era nato il figlio PE (n.14/09/2011), deduceva che a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere l'unione
[...] materiale e spirituale tra essi coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dalla moglie alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitasi in giudizio , concordava sulla richiesta di separazione avanzata dal Controparte_1 marito, ma alle diverse condizioni esposte nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Disposta la riunione al presente procedimento dell'altro, a parti invertite, iscritto al n. 1470/2023 R.G.A.C., e nominato il curatore speciale del figlio minorenne delle parti, Persona_1 contestualmente all'adozione dei provvedimenti provvisori con ordinanza del 26/2/2024, e successivamente all'ascolto dello stesso minore (all'udienza del 14/1/2025), all'udienza del 10/06/2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa d'ufficio formulata con ordinanza del 10/03/2025 e la curatrice speciale ne prendeva atto. La causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
1 Ciò sinteticamente premesso, va anzitutto accolta la domanda di separazione, su cui le parti hanno concordato fina dal principio del giudizio, dovendosi ritenere accertata l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle ulteriori domande proposte dalle parti e quanto alle statuizioni accessorie alla separazione, come detto, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa d'ufficio formulata con ordinanza del 10/3/2025, parzialmente modificativa dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 26/2/2024, con compensazione delle spese di lite, ivi contestualmente prevista, da estendersi a tutte le parti del giudizio, visto il relativo esito. Entrambi i provvedimenti anzidetti vengono riportati in calce alla presente sentenza.
Va infine disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Prende atto della separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Mesagne (BR) il 04/10/2007 (con atto trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, parte II, serie A, al numero 95) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa d'ufficio formulata con ordinanza del 10/03/2025, parzialmente modificativa dei provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 26/02/2024, provvedimenti che si riportano in calce alla presente sentenza.
2) Compensa le spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio.
3) Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. MI LO
.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. MI LO Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1460/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Parte_1 CodiceFiscale_1 COLAIANNI,
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Simonetta DE CARLO,
E CON
Avv. CALO' Vita, curatrice speciale del minore (cod. fisc.: Persona_1 C.F._3
);
[...]
P.M. in sede.
Oggetto del giudizio: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 10/06/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/05/2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Mesagne in data 04/10/2007 con (trascritto nel registro del Controparte_1 Comune di Mesagne dell'anno 2007, p.II, serie A al numero 95) dalla cui unione era nato il figlio PE (n.14/09/2011), deduceva che a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere l'unione
[...] materiale e spirituale tra essi coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dalla moglie alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitasi in giudizio , concordava sulla richiesta di separazione avanzata dal Controparte_1 marito, ma alle diverse condizioni esposte nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Disposta la riunione al presente procedimento dell'altro, a parti invertite, iscritto al n. 1470/2023 R.G.A.C., e nominato il curatore speciale del figlio minorenne delle parti, Persona_1 contestualmente all'adozione dei provvedimenti provvisori con ordinanza del 26/2/2024, e successivamente all'ascolto dello stesso minore (all'udienza del 14/1/2025), all'udienza del 10/06/2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa d'ufficio formulata con ordinanza del 10/03/2025 e la curatrice speciale ne prendeva atto. La causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
1 Ciò sinteticamente premesso, va anzitutto accolta la domanda di separazione, su cui le parti hanno concordato fina dal principio del giudizio, dovendosi ritenere accertata l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle ulteriori domande proposte dalle parti e quanto alle statuizioni accessorie alla separazione, come detto, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa d'ufficio formulata con ordinanza del 10/3/2025, parzialmente modificativa dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 26/2/2024, con compensazione delle spese di lite, ivi contestualmente prevista, da estendersi a tutte le parti del giudizio, visto il relativo esito. Entrambi i provvedimenti anzidetti vengono riportati in calce alla presente sentenza.
Va infine disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Prende atto della separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Mesagne (BR) il 04/10/2007 (con atto trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, parte II, serie A, al numero 95) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa d'ufficio formulata con ordinanza del 10/03/2025, parzialmente modificativa dei provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 26/02/2024, provvedimenti che si riportano in calce alla presente sentenza.
2) Compensa le spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio.
3) Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. MI LO
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