Articolo 36 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 maggio 1969
Art. 36.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente