Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3772 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
; , nata a Palermo (PA), in [...] C.F._1 Controparte_1
24/01/1967 (C.F. ; , nata a [...]- C.F._2 Parte_2 lermo (PA), in data 03/09/1965 (C.F. ); C.F._3 Parte_3
[...
, nata a [...], in data [...] (C.F. ), C.F._4 tutti nella qualità di eredi legittimi del sig. , nato a [...] Persona_1 in data 11/01/1933 e deceduto in data 25/03/2022 ed elettivamente domi- ciliati in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele, n. 498 presso lo studio dell'Avv.
Spezio Benedetto, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentan- Controparte_2 P.IVA_1 te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese di Villa- bianca, n. 54, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Salvatore Infantino che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Enzo Morrico,
Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Morte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31/03/2025 le parti discutevano
1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per una migliore intelligenza del caso di specie giova premettere che con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio le odierne attrici
[...]
, , e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_4 tutte nella qualità di eredi legittimi del sig. hanno convenu- Persona_1 to in giudizio la dinanzi al Tribunale civile di Palermo al fi- Controparte_2 ne di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Dichiarare ed accertare anche la responsabilità civile della società “ per il decesso Controparte_3 del sig. ricollegabile alla patologia asbesto-correlata; - Con- Persona_1 dannare, conseguentemente, la società “ Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patiti e patendi, tutti
[...] nessuno escluso, come sofferti iure proprio dai congiunti del sig. Parte_5
, con particolare attenzione al danno non patrimoniale da lesione del rap-
[...] porto parentale e dal vincolo di convivenza nella misura di € 250.000,00 e/o in quella ritenuta di giustizia ex articolo 1226 e 2056 c.c. oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Emettere ogni altra opportuna e conseguenziale sta- tuizione;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A fondamento delle suddette comande le attrici hanno esposto di essere congiunti ed eredi del defunto , il quale, dopo essere stato Persona_1 assunto con contratto di lavoro subordinato full-time dal 07/05/1957 con la qualifica di operaio alle dipendenze della società convenuta, era stato asse- gnato all'unità produttiva di Palermo fino al 29/02/1988, data di pensiona- mento, presso il reparto “Riparazioni navali” e nel corso dell'attività lavorati- va si era occupato di programmare ed eseguire l'assemblaggio e la messa in opera di apparati meccanici ed oleodinamici di bordo, pompe di esercizio, pompe incendio principali e di emergenza nonché altri impianti antincendio fissi e mobili e relativa tubolatura, centraline oleodinamiche, mezzi di solle- vamento, occupandosi nella fase finale sia del controllo della precisione del
2 lavoro svolto sia della conformità delle lavorazioni a quanto previsto dalle normative vigenti.
Le attrici hanno lamentato che in ragione di tali mansioni lavorative, il congiunto era stato costantemente esposto alle fibre di amianto ed a causa di tale esposizione aveva sviluppato “insufficienza respiratoria, neoplasia al duodeno, neoplasia vescicale, gammapatia” che lo avevano portato al deces- so.
Dopo avere illustrato le caratteristiche di pericolosità dell'amianto, parte attrice ha dedotto la violazione da parte del datore di lavoro, sia del generale obbligo del neminem laedere ex articolo 2043 cod. civ., sia dello specifico ob- bligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore di cui all'art. 2087 cod. civ., per la mancata predisposizione di dispositivi di protezione indivi- duale nonché di ogni accorgimento utile alla tutela del lavoratore.
Le attrici hanno agito quindi “iure proprio, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito un danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento dei propri danni subiti con particolare at- tenzione al danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e dal vincolo di convivenza” (cfr. atto di citazione pag. 9).
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio e, Controparte_2 in via preliminare, ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem per avere le odierne attrici presentato la medesima domanda giudiziale di ri- sarcimento del danno, sia iure proprio che iure hereditatis, dinanzi al Tribu- nale di Trieste nel giudizio contraddistinto dal N.R.G. 141/2023 definito con sentenza n. 227/2023 di rigetto.
In subordine e nel merito la Società convenuta ha contestato la possibilità di formulare una diagnosi differenziale di asbestosi in termini di certezza per mancata prova dell'avvenuta esposizione del sig. a 25 ff/ml/anni Per_1
(ossia alla soglia minima indicata nei Criteri di Helsinki come soglia non ef- fetto) con conseguente venir meno del nesso causale tra la pretesa esposizio- ne ad amianto e il complessivo quadro patologico determinativo dell'exitus.
3 Dopo avere illustrato l'evoluzione normativa delle conoscenze in materia di impiego dell'amianto e prevenzione dei rischi nonché la situazione ambienta- le dello stabilimento di Palermo e, in particolare, la condizione lavorativa del sig. , ha contestato la sussistenza della violazione Per_1 Controparte_2 degli obblighi di cui agli art. 2043 e 2087 cod. civ. alla luce delle conoscenze presenti all'epoca dei fatti e l'esistenza di un nesso di riferibilità eziologica dell'exitus all'attività lavorativa prestata alle dipendenze della sia CP_2 alla luce del quadro patologico eterogeneo da cui era affetto il de cuius, sia in considerazione dell'inesistenza sul mercato di dispositivi e/o presidi di pre- venzione individuale e collettiva in grado di prevenire l'emersione della pato- logia.
Contestate, anche nel quantum, le pretese attoree, parte convenuta ha chiesto la condanna delle attrici per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preli- minare accertare l'intervenuta violazione del principio del ne bis in idem pro- cessuale e sostanziale con conseguente inammissibilità della domanda atto- rea, perché vertente sugli stessi fatti e sulle medesime problematiche che han- no già formato oggetto di valutazione nella sentenza n. 227/2023 resa inter partes dal Tribunale di Trieste, giudice estensore dott. Paolo Ancora;
sempre in via preliminare, voglia accertare e dichiarare l'impossibilità nella specie di formulare una diagnosi differenziale di asbestosi in termini di certezza alla lu- ce del complessivo quadro patologico da cui era affetto il de cuius in uno con la mancata prova dell'avvenuta esposizione del sig. a 25 ff/ml/anni Per_1
(ossia alla soglia minima indicata nei Criteri di Helsinki come soglia non effet- to) con conseguente venir meno del nesso causale tra la pretesa esposizione ad amianto e il complessivo quadro patologico determinativo dell'exitus; nel merito, per le ragioni e/o i motivi di cui alla presente comparsa, respingere tut- te le domande ex adverso proposte in quanto improcedibili e/o destituite di fondamento e/o infondate in fatto e in diritto e/o non provate».
In assenza di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione
4 all'udienza del 31/03/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ.
(aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
La domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
e è inammissibile per violazione del ne Parte_6 Parte_4 bis in idem.
Ed invero, per come emerge dagli atti, gli attrici hanno proposto innanzi al
Tribunale di Trieste un ricorso notificato in data 21/03/2023, procedimento iscritto al N.R.G. 141/2023, convenendo in giudizio e for- Controparte_2 mulando le seguenti domande: «Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Accertare e dichiarare, eventualmente anche in via presuntiva, la re- sponsabilità civile ed esclusiva della società “ CP_2 Controparte_5
per la causazione della patologia asbesto-correlata e del decesso
[...] del sig. ; - Condannare, conseguentemente, la società “Fin- Persona_1 cantieri - all'integrale risarcimento di tutti i dan- Controparte_3 ni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, tutti nessuno escluso, iure successionis e iure proprio dalle ricorrenti nella misura di euro 500.000,00 e/o in quella ritenuta di giustizia ex articolo 1226 e 2056 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Pertanto, le attrici hanno invocato in quella sede anche i danni subiti iure proprio il cui ristoro hanno chiesto in seno al presente procedimento.
Tali domande sono state decise con sentenza di rigetto n. 227/2023 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione di emessa dal Tribuna- Controparte_2 le di Trieste in data 29/11/2023 passata in giudicato (cfr. attestazione all. 1) alle note conclusive autorizzate di del 27/02/2025). Controparte_2
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda risarcitoria oggi proposta
è da ritenere inammissibile per il divieto del ne bis in idem perché già coperta dal giudicato.
In ordine alla domanda di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 terzo comma cod. pen. è appena il caso di ricordare che l'art. 96 c.p.c. pre-
5 vede una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagio- nato dal cd. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite te- meraria.
Esso presuppone non solo la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta, ma qualifica una species di illecito civile riconducibile al genus del- la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 9080/2013).
Tuttavia, l'ipotesi prevista dal terzo comma, non richiede la prova del dan- no pur esigendo comunque, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste, tra l'altro, quando risulti violato quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. S.U.
22405/2018; 21570/2012).
Considerata la inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, in accoglimento della domanda della convenuta, ne appare giustificata la condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., di una somma che si determina equitativamente nell'importo di € 500,00 per ogni anno di pendenza del giudizio (ossia nella somma corrispondente all'indennizzo me- diamente riconosciuto ai sensi dell'art. 2 bis legge 89/2001 come modificato dalla legge 208/2015), tenuto conto del valore della causa e della natura me- ramente patrimoniale (per la convenuta) degli interessi coinvolti.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano, in assenza di nota spese, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del
13/08/2022 con applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (indeterminabile comples- sità bassa) relativamente a tutte le fasi e con aumento di cui all'art. 4, com- ma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono rite- nersi “identiche in fatto ed in diritto”, con distrazione in favore dei procura-
6 tori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando sulle doman- de proposte da , , Parte_1 Controparte_1 Parte_7
e con l'atto di citazione introduttivo del presente giu-
[...] Parte_4 dizio, così decide: dichiara inammissibili le domande proposte dalle attrici;
condanna parte attrice al pagamento della somma di € 500,00 in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 co. 3 c.p.c. nonché a rifondere alla convenuta le spese di lite, li- quidate in € 10.129,28 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfet- tario nella misura di legge con distrazione in favore dei procuratori antistata- ri.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 16/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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