Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 472 /2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO
RAFFAELE con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP) e domicilio digitale .agli indirizzi di posta elettronica certificata - Email_1 Email_2
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. SINANTE COLUCCI Controparte_3 CodiceFiscale_1
FRANCESCO con domicilio digitale all'indirizzo pec: - giusta Email_3
procura speciale del 3 gennaio 2024 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
avente ad
OGGETTO pagina 1 di 5
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza del Tribunale di Perugia che, in accoglimento della opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo svolta dalla , ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1314/18 emesso dal CP_3
Tribunale di Perugia per il pagamento della somma di € 15.243,68 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di restituzione del finanziamento n. 4578721 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla , ha condannato al pagamento in favore CP_3 CP_1
dell'opponente della somma di € 5.000 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Resiste la formulando motivi di appello incidentale condizionato. CP_3
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza che ha ritenuto non provato il credito della in quanto la stessa era rimasta contumace, pertanto in giudizio non era stata fornita la prova CP_1
del credito azionato in via monitoria.
Il motivo è fondato. La prova del credito, fondato su contratto di finanziamento, era stata fornita dalla mediante produzione, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, del contratto. CP_1
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ord. 29 ottobre
2024 , n. 27865) in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc.civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.
Dunque, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto acquisire il fascicolo monitorio pur nella contumacia della parte ingiungente nel giudizio di opposizione, ed in ogni caso tale fascicolo è stato pagina 2 di 5 prodotto -e la produzione è ammissibile - nel presente grado di appello. Tra i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo vi è anche il contratto di finanziamento, sufficiente prova del contratto e dell'obbligazione restitutoria in capo alla . CP_3
Vi è da dire che la parte opponente aveva disconosciuto la conformità di detto documento, prodotto in copia, all'originale.
L'appellato ha riproposto in questa sede il disconoscimento e ha formulato motivo di appello incidentale condizionato (il secondo) rispetto all'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto a fronte del disconoscimento operato la contumace in primo grado, non CP_1
aveva chiesto la verificazione del documento.
Il motivo di appello incidentale è infondato in quanto il disconoscimento operato è assolutamente generico, perché formulato in via generale con riferimento a tre documenti, e perché fondato su indici che non sono univocamente sintomatici della difformità della copia rispetto all'originale (presenza di spazi bianchi, assenza della data e luogo di firma del contratto). La Suprema
Corta è costante nell'affermare che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019).
Con il secondo motivo di appello principale censura l'accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale da un lato eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quale cessionaria del credito, dall'altro, nel merito, evidenziando che la segnalazione è stata fatta da altra Banca, diversa dalla cedente, estranea al giudizio, che non vi sarebbe prova del lamentato danno, e che non vi sarebbe stata la denunciata violazione del procedimento in materia di segnalazione.
Il motivo va accolto in base alla ragione più liquida, costituita dall'assenza di prova in atti dell'intervenuta segnalazione, sia da parte del cedente, che da parte del cessionario, risultando da dalla visura Centrale Rischi prodotta dall'opponente in primo grado, allegata alla prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., esclusivamente la segnalazione operata da altro Istituto di credito, per distinte esposizioni.
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato la si duole del rigetto CP_3
dell'eccezione di nullità del contratto per usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, in base al prospetto pagina 3 di 5 che, a fronte di T.A.N. previsto per l'intera durata del rapporto pari ad € 11,949% e T.A.E.G. pari ad €
13,28%, evidenzia un tasso soglia pari ad € 10,6750.
Osserva la Corte, acquisito d'ufficio il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze -
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V del 26.9.2012, che rileva i Tassi Effettivi Globali Medi
(TEGM) per le operazioni creditizie per il periodo di riferimento in base all'articolo 2, comma 1 legge 7 marzo 1996, n. 1081, entrato in vigore il 1.10.2012 (il contratto di “Prestito personale” è del 23.11.12), che il tasso medio per i contratti di credito personale in base alla rilevazione del trimestre precedente era pari all'11,93 % e che, pertanto, il tasso soglia risultava pari al 18,9125% e non, come indicato dalla parte appellante incidentale, al 10,6750% (valore relativo, in base al medesimo Decreto, ai Mutui con garanzia ipotecaria).
Dunque, non vi è superamento del tasso soglia.
Del secondo motivo di appello incidentale della , relativo alla eccezione di nullità del CP_3
contratto di finanziamento, si è già argomentato sopra, resta da rilevare che l'eccezione è riproposta anche sotto il profilo della nullità del contratto per omessa indicazione dell' Anche con riferimento Pt_1
a questa doglianza il motivo è infondato perché è lo stesso appellante incidentale a riferire che in contratto è indicato il TAEG nella misura del 13,28%, rammentandosi che per le operazioni di credito al consumo, il parametro di riferimento individuato dalla legge non è l'ISC ma appunto il TAEG (Tasso
Annuale Effettivo Globale) -le modalità di calcolo sono analoghe per i due indicatori, e tale indicazione emerge dalla lettura del contratto allegato al fascicolo monitorio e riprodotto in questa sede dalla
CP_1
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, la deve essere condannata al CP_3
pagamento, in favore di della somma di € 15.243,68 oltre interessi legali maturandi sulla CP_1
sola sorte capitale dalla domanda al saldo oltre a spese del monitorio liquidate in dispositivo.
L'appello incidentale condizionato deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quanto all'appello incidentale della . CP_3 1 In base a tale norma “il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'TA e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'TA rispettivamente ai sensi dell'articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”. pagina 4 di 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in accoglimento dell'appello principale, condanna al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_3 CP_1
15.243,68 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale dalla domanda al saldo
-rigetta l'appello incidentale
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite del Controparte_3 Controparte_1
doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado come nella sentenza impugnata, per il presente grado in € 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e
Iva come per legge, oltre alle spese del monitorio pari ad € 540 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quanto all'appellante incidentale CP_3
Perugia, 11/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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