Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 19/02/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08778/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 23 gennaio 2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la correzione
della ordinanza n. 4826/2024 pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 8778 del 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Mogavero e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli.
Vista l’ordinanza n. 4826/2024 con cui questa Sezione ha accolto il ricorso n. 8778 del 2024, proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4570/2024, resa tra le parti;
Vista la memoria depositata in data 14 febbraio 2025 dall’Istituto Scolastico Tecnico Economico paritario “L. Margherita”;
Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;
Considerato che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella ordinanza, facendo rilevare in particolare che:
-con l’ordinanza n.4826/2024, da un lato il Collegio accoglie “ l'appello (Ricorso numero: 8778/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado ”, dall’altro nelle premesse precisa “ Rilevato che l’appellante ha chiesto di riformare l’ordinanza impugnata con la quale il giudice di prime cure ha accolto la domanda cautelare proposta dall’Istituto tecnico economico paritario “L. Margherita” volta alla sospensione degli effetti del provvedimento avente ad oggetto la revoca della parità scolastica con riferimento alla sezione “sistemi informativi aziendali ”.
Espone il ricorrente che in realtà l’ordinanza del TAR, del quale si è chiesta la riforma in sede di appello cautelare, riguardava sia la sezione istituto tecnico economico – amministrazione, finanza e marketing (DDG 1254 del 29/08/2024) - sia la sezione istituto tecnico economico – amministrazione, finanza e marketing opzione sistemi informativi aziendali (DDG 1238 del 27/08/2024).
Rilevando che la pronuncia specificata in epigrafe conterrebbe pertanto un errore materiale all’interno del dispositivo stesso, in quanto nelle premesse si afferma che con l’appello cautelare de quo le Amministrazioni avrebbero richiesto la sospensione degli effetti del (solo) “ provvedimento avente ad oggetto la revoca della parità scolastica con riferimento alla sezione “sistemi informativi aziendali ”, mentre risulta invece chiaro che l’appello cautelare riguardava l’intera pronuncia del TAR Lazio e, dunque sia la sezione istituto tecnico economico – amministrazione, finanza e marketing, - sia la sezione istituto tecnico economico – amministrazione, finanza e marketing opzione sistemi informativi aziendali (DDG 1238 del 27/08/2024) , il ricorrente chiede la correzione della sentenza nei termini su esposti, specificando che “ l’appellante ha chiesto di riformare l’ordinanza impugnata con la quale il giudice di prime cure ha accolto la domanda cautelare proposta dall’Istituto tecnico economico paritario “L. Margherita” volta alla sospensione degli effetti del provvedimento avente ad oggetto la revoca della parità scolastica con riferimento alla sezione istituto tecnico economico – “amministrazione, finanza e marketing” e alla sezione istituto tecnico economico – “amministrazione, finanza e marketing” opzione “sistemi informativi aziendali ”.
Rilevato che quanto dedotto configura effettivamente un errore materiale, in quanto le violazioni rilevate negli atti di causa, sostenute da indizi di fondatezza, che hanno determinato l’accoglimento, a fini cautelari, con l’ordinanza n. 4826/2024, hanno natura inscindibile e che pertanto la motivazione unica deve essere letta alla luce del dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm., aggiungendo, dopo le parole “ con riferimento ”, quinto alinea della motivazione, quanto segue “ alla sezione istituto tecnico economico – “amministrazione, finanza e marketing” e alla sezione istituto tecnico economico – “amministrazione, finanza e marketing” opzione “sistemi informativi aziendali”;, eliminando di conseguenza “alla sezione “sistemi informativi aziendali”;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO