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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...], il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ines Loffredo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225
e
nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ines Loffredo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225, con l'intervento del PM - interenuto
*** OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da ricorso introduttivo.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 10 dicembre 2024, i signori e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 16 settembre 2006 in Altofonte (PA), la signora ed il signor , Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio religioso trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, Parte 2, Serie A, n. 20, in regime di comunione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano i figli a Bentivoglio (BO) il 25 aprile 2009 e Persona_1 [...]
a Bentivoglio (BO), il 08 maggio 2013. Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente comparendo avanti l'intestato Tribunale in data 7 marzo 2023 con omologa in data 8 marzo 2023.
La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è ricostituita.
pagina 1 di 3 Questi ultimi hanno raggiunto un accordo relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il procuratore delle parti ha depositato nei termini assegnati note scritte contenenti la comunicazione di rinuncia espressa alla partecipazione all'udienza, sottoscritta da entrambi i ricorrenti e le ulteriori dichiarazioni indicate nell'art. 23 comma 6 del D.L. n. 137/2020, in cui i ricorrenti stessi hanno insistito per l'accoglimento delle istanze presentate. Il pubblico Ministero è ritualmente intervenuto in giudizio. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16 settembre 2006, in Altofonte (PA) tra , nata a [...], il [...] e Parte_1 [...]
, nato ad [...], il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio Pt_2 del Comune di Altofonte (PA) dell'anno 2006, Parte 2, Serie A, n. 20, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è disciplinata, per volontà delle parti, dalle seguenti condizioni:
1) I figli minori ed restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2 modo da garantire e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo. I signori e Parte_1 Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale, provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e al loro mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la loro crescita psico – fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione;
2) I minori ed avranno collocazione e residenza stabile presso la casa materna, Per_1 Per_2 con ampio diritto di visita del padre, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli dei loro impegni scolastici ed extrascolastici e dei suoi impegni lavorativi (turnista con turni anche notturni), ferma la seguente calendarizzazione minima: a settimane alterne dal lunedì all'uscita della scuola alla successiva domenica sera, tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno, una settimana durante le festività Natalizie, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno, e tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli ed , sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1 Per_2 economica, la somma mensile di € 200,00 (duecento,00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario;
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del 9 agosto 2017 del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 5) I coniugi si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per i figli minori e Persona_1 Persona_2 per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria;
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, ogni rapporto tra loro intercorrente è già stato definito e pertanto null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa.
7) Nulla sulle spese legali.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il giorno 1 aprile
2025.
Il Giudice est. dr.ssa Francesca Neri
Il Presidente
dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...], il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ines Loffredo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225
e
nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ines Loffredo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225, con l'intervento del PM - interenuto
*** OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da ricorso introduttivo.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 10 dicembre 2024, i signori e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 16 settembre 2006 in Altofonte (PA), la signora ed il signor , Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio religioso trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, Parte 2, Serie A, n. 20, in regime di comunione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano i figli a Bentivoglio (BO) il 25 aprile 2009 e Persona_1 [...]
a Bentivoglio (BO), il 08 maggio 2013. Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente comparendo avanti l'intestato Tribunale in data 7 marzo 2023 con omologa in data 8 marzo 2023.
La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è ricostituita.
pagina 1 di 3 Questi ultimi hanno raggiunto un accordo relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il procuratore delle parti ha depositato nei termini assegnati note scritte contenenti la comunicazione di rinuncia espressa alla partecipazione all'udienza, sottoscritta da entrambi i ricorrenti e le ulteriori dichiarazioni indicate nell'art. 23 comma 6 del D.L. n. 137/2020, in cui i ricorrenti stessi hanno insistito per l'accoglimento delle istanze presentate. Il pubblico Ministero è ritualmente intervenuto in giudizio. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16 settembre 2006, in Altofonte (PA) tra , nata a [...], il [...] e Parte_1 [...]
, nato ad [...], il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio Pt_2 del Comune di Altofonte (PA) dell'anno 2006, Parte 2, Serie A, n. 20, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è disciplinata, per volontà delle parti, dalle seguenti condizioni:
1) I figli minori ed restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2 modo da garantire e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo. I signori e Parte_1 Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale, provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e al loro mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la loro crescita psico – fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione;
2) I minori ed avranno collocazione e residenza stabile presso la casa materna, Per_1 Per_2 con ampio diritto di visita del padre, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli dei loro impegni scolastici ed extrascolastici e dei suoi impegni lavorativi (turnista con turni anche notturni), ferma la seguente calendarizzazione minima: a settimane alterne dal lunedì all'uscita della scuola alla successiva domenica sera, tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno, una settimana durante le festività Natalizie, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno, e tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli ed , sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1 Per_2 economica, la somma mensile di € 200,00 (duecento,00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario;
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del 9 agosto 2017 del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 5) I coniugi si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per i figli minori e Persona_1 Persona_2 per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria;
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, ogni rapporto tra loro intercorrente è già stato definito e pertanto null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa.
7) Nulla sulle spese legali.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il giorno 1 aprile
2025.
Il Giudice est. dr.ssa Francesca Neri
Il Presidente
dott. Stefano Giusberti
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