Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1627/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CARINI, CORSO ITALIA N.168 presso lo studio dell'Avv. RUSSO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in CARINI, CORSO ITALIA, 164, presso lo studio dell'Avv. DI LISI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di separazione era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente all'udienza del Parte_1
13/5/2025, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice ha disposto
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Le parti, quindi, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23-25/5/2025; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 27/5/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo sottoscritto il 23/5/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto.
La casa coniugale, di proprietà del padre della sig.ra , già Parte_1 concessa in comodato d'uso gratuito ai coniugi, è assegnata alla moglie.
2) I figli minori, e , rimangono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi e collocati prevalentemente presso il domicilio materno.
I coniugi stabiliscono come segue il calendario delle visite: il padre trascorrerà con i figli ogni martedì e giovedì pomeriggio, prelevandoli da scuola e trattenendoli con sé, fino a ricondurli presso il domicilio materno entro le ore 21,00; quanto ai fine settimana, verrà osservato il criterio dell'alternanza, tuttavia senza pernottamento (ciò soltanto fino a che il padre non avrà trovato alloggio autonomo che consenta il pernottamento dei figli).
Resta salva ogni diversa regolamentazione del calendario delle visite. In particolare, i genitori si impegnano ad assecondare il desiderio dei figli di trascorrere del tempo con l'uno o l'altro, senza pretendere la rigida osservanza del calendario;
gli stessi si impegnano, altresì, a partecipare congiuntamente alle feste di compleanno dei figli, così come ad ogni altro evento legato alla vita dei figli (a titolo esemplificativo, la prima comunione di , le gare Per_2 sportive più importanti, le recite scolastiche, ecc.) al fine di favorire il sereno sviluppo psico-fisico dei figli.
3) In relazione alle statuizioni economiche, i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e che, dunque, nessun assegno verrà versato a titolo di mantenimento del coniuge economicamente più debole. La sig.ra Pt_1
2 , infatti, è percettrice di assegno di inclusione e percepisce per intero, Pt_1 altresì, assegno unico universale per entrambi i figli;
il sig. , Controparte_1 invece, produce oggi un reddito da lavoro di circa 1.200,00 euro mensili.
Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro
300,00 da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, di anno in anno, nella misura del 100%.
Il padre si impegna, altresì, a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come indicate nel piano genitoriale che si allega al presente accordo e come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo. I coniugi statuiscono che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
.
[...]
4) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (PA) (atto n. 33 P. 2, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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