CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7017 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2611/2021
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 10:25
Presidente Dott. TO IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PORCEDDU GIUSEPPINA Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. COCCIA CLAUDIO Avv. Moretti presente in sost
È presente per la pratica forense la dott.ssa Arianna Attardo tessera nr 11/2025 ordine avvocati di
Cassino.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO IL
DE d'AM
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa TO IL - Presidente dr.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2611/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppina Parte_1 C.F._1
Porceddu, del foro di Cassino (FR), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Giuseppina
Serra sito in Roma Via Giuseppe Ferrari n. 4, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(c.f. ), in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Controparte_2 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Coccia (c.f. ) in forza Controparte_3 C.F._2 di deliberazione del Commissario Straordinario in corso di pubblicazione ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Faleria n.20, presso lo studio dell'Avv. Pierfilippo Schina, giusta delega in atti
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cassino, n. 997/2020, pubblicata il 17/12/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ ha convenuto Parte_1 in giudizio il deducendo quanto segue: che in data 28.03.2016, alle ore 01.00 di Controparte_2 notte circa, percorreva a piedi in compagnia di due amici – e Persona_1 Persona_2 percorreva a piedi la via Felice Tonetti in Formia (LT); che giunto all'altezza del civico n.3, mentre camminava sul marciapiede lato sinistro, nei pressi del ponte della superstrada, direzione Pineta di
Vindicio, stante il passaggio contestuale di altri pedoni, scendeva dal marciapiede in questione onde consentire a questi ultimi di transitare;
che per l'effetto a “causa della presenza di cavità/buche, dossi e profonde disconnessioni sul manto stradale non segnalate né tantomeno transennate ed in ogni modo al momento non oggettivamente visibili vista l'ora tarda e l'assenza di illuminazione sulla strada”, cadeva rovinosamente a terra;
che a seguito dell'impatto menzionato riportava lesioni personali tali da indurlo a recarsi al Pronto soccorso del presidio ospedaliero di ove all'esito CP_1 degli esami clinici veniva riscontrata “…Frattura meta epifisaria del radio sx…con prognosi di giorni 25…” e prescritta visita ortopedica in seguito alla quale veniva accertata la frattura e praticata la immobilizzazione del polso sinistro con apparecchio gessato;
che le suddette lesioni avrebbero determinato un'invalidità permanente pari a 5-6 punti percentuali di danno biologico con attuale alterazione della cenestesi lavorativa;
come da relazione medica di parte allegata;
che il danno subito è stato quantificato in complessivi euro 12.744, 41 di cui euro 7.624, 75 per invalidità permanente, euro 1.933,80 per invalidità temporanea, euro 3.185,86 per danno morale, oltre ad euro
703,51 per spese mediche;
che con racc. a/r del 28.04. 2017 invitava a diffida il
Controparte_2 all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro in questione, dichiarandosi disponibile a definire la controversia in via transattiva;
che la responsabilità dell'accaduto sarebbe ascrivibile al convenuto che non aveva adottato le cautele idonee ad evitare che
Controparte_2 la cosa in custodia provocasse danni a terzi. Tanto premesso ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione
Controparte_2 del sinistro in premessa e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t.
Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore nella percentuale di punteggio del 6% per euro 12.744,41 comprensivi di invalidità permanente e temporanea, e, danno morale oltre la somma del di euro 703,51 per le spese mediche sostenute ovvero nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si è costituito in giudizio il , contestando le
Controparte_2 avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e ha chiesto il rigetto della domanda”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
2. condanna l'attore soccombente a pagare al Parte_1 le spese del presente giudizio che liquida in euro 2738,00 per compensi Controparte_2 professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge”.
La sentenza impugnata ha così motivato: “La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono. In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. Al riguardo giova ricordare i seguenti principi recentemente affermati dalla Suprema Corte: -la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (ex plurimis: Cass. 20 novembre
2009 n. 24529); - anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis:
Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n. 1210; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763); -l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.); -la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.); la prova del nesso causale
è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
in questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che la strada sulla quale stava camminando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. 5 febbraio 2013
n. 2660; Cass. 13 marzo 2013 n. 6306); l'utilizzatore di una strada è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta;
-in particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919; Cass. 16 maggio 2013 n. 11946); anche nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. (Cass. 20 gennaio 2014 n. 999). Invero, l'art. 2051 cod. civ., stabilendo che
"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito (cfr. in termini, in motivazione, Cass. sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013). Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ritiene che, nella fattispecie in esame, non sia stata fornita prova dell'insidia da parte del danneggiato;
ed invero nella responsabilità per cose in custodia la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.). Ciò posto si osserva che nel caso in esame la domanda risarcitoria proposta dall'attore difetta della allegazione, ancor prima della prova, della specifica della insidia, posto che egli si è limitato a dedurre che nel momento in cui scendeva dal marciapiede cadeva a terra a causa della presenza di cavità/buche, dossi e profonde disconnessioni sul manto stradale non segnalate né tantomeno transennate ed in ogni modo al momento non oggettivamente visibili vista l'ora tarda e l'assenza di illuminazione sulla strada”. Sul punto si rileva che stessa giurisprudenza ha più volte ribadito che il danneggiato risulta gravato dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché
l'evento si verificasse (cfr. Cass. civile, sez. III, 12 giugno 2016, n. 12744) ed ha elaborato una circoscritta nozione di insidia o trabocchetto, da intendere come anomalia della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592). Ebbene in difetto di una specifica allegazione dell'insidia non è possibile ritenere provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'anomalia. Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali sono a carico dell'attore soccombente e la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto, nonché in assenza di attività istruttoria”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 997/2020 resa ed emessa dal Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice Dott.ssa Lanzetta Sara, in data 17/12/2020, depositata in Cancelleria in data 17/12/2020 con il n° Rep. 1567/2020, a definizione del procedimento recante R.G. 2049/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da aversi qui per integralmente riportate, e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia: - in via preliminare, rigettare l'avversaria istanza cautelare, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
- nel merito, rigettare l'avversario appello, confermando la sentenza impugnata e comunque, rigettare ogni avversaria domanda, con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA.”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15-09-2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie avanzate dall'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità parziale della sentenza per omessa, insufficiente, apparente motivazione posta a fondamento della scelta del Giudice di prime cure di aderire, nella fase decisionale, meramente alle conclusioni di decisioni considerate conformi, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 6° c. Cost.”, parte appellante lamenta il vizio di carenza di motivazione. Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non avendo in alcun modo indicato l'iter logico argomentativo posto alla base del proprio decisum. Inoltre, si duole della mancata ammissione delle prove orali, anche in tal caso, senza in alcun modo motivare circa la loro mancata ammissione.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Nullità parziale della sentenza di prime cure per omessa, errata, insufficiente, viziata motivazione per pretermessa esposizione delle ragioni poste a fondamento della mancata ammissione della prova orale, ritenuta decisiva per la corretta valutazione degli elementi principali della controversia, in violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c. e 2967 cod. civ..”, si duole della mancata ammissione delle prove orali peraltro senza qualsivoglia motivazione. Il Tribunale, pertanto, si sarebbe discostato sia dalla normativa in materia, sia dagli orientamenti della giurisprudenza, la quale specifica che, seppur il giudice non è tenuto a motivare specificatamente sul rigetto di tutte le istanze istruttorie, tuttavia deve fornire una motivazione adeguata circa la sua valutazione in ordine alla sufficiente istruzione della causa.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Nullità parziale della sentenza di I grado per mancata valutazione delle risultanze di causa e della ragioni di diritto ovvero dei presupposti del ragionamento decisionale adottato dal Giudice nonché per violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c..”, censura la sentenza di primo grado per motivazione apparente, poiché essa non deriverebbe da una organica e complessiva valutazione di tutti gli elementi istruttori, ma bensì sarebbe fondata solo sull'adesione alla giurisprudenza di legittimità citata in casi solo parzialmente assimilabili al caso di specie. Mentre, non avrebbe tenuto in debito conto le prove documentali in atti e le altre richieste istruttorie formulate dal . Pt_1
I motivi che vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, non colgono nel segno. Occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva-in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode” (Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024). La Corte inoltre ha statuito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo. (Cass. Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
Ha altresì precisato il Giudice di legittimità che: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 12760 del 09/05/2024).
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte non merita accoglimento la doglianza mossa dall'appellante ad avviso del quale, il giudice di prime cure giudice non avrebbe spiegato “in alcun modo l'iter logico argomentativo seguito”.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il rigetto della domanda risarcitoria
è stato adeguatamente e puntualmente motivato nell'impugnata sentenza, anche mediante plurimi e pertinenti riferimenti giurisprudenziali. Invero nella motivazione della sentenza impugnata è stato condivisibilmente evidenziato che nel caso in esame la domanda risarcitoria proposta dall'attore difettava della allegazione, ancor prima della prova, della specifica insidia che gli avrebbe concretamente causato la caduta, posto che egli si era limitato a dedurre che nel momento in cui scendeva dal marciapiede cadeva a terra a causa della presenza di “cavità/buche, dossi e profonde disconnessioni sul manto stradale”.
Il Tribunale, in difetto di specifica allegazione in merito all'asserita insidia (identificata dall'appellante, si ripete del tutto genericamente, nella presenza di cavità/ buche, dossi e disconnessione del manto stradale) non ha ammesso la prova orale articolata, anch'essa vertente peraltro su circostanze del tutto generiche. La genericità dei capitoli di prova testimoniale articolati risulta, a giudizio della Corte, logica conseguenza del difetto di allegazione della domanda proposta, così come è stato condivisibilmente rilevato in sentenza.
In ogni caso non può che richiamarsi quanto statuito dalla Corte con l'ordinanza del 21.9.2021, con la quale veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata da in quanto Parte_1 genericamente formulata. Questi, come pure è stato evidenziato nella detta ordinanza, chiedeva disporsi prova per testi sulle seguenti circostanze: “Vero è che il signor in data Parte_1
28.03.2016 alle ore 01.00 circa di notte in Formia (LT) Via Felice Tonetti all'altezza del civico 3 a causa la presenza di cavità/buche, dossi e disconnessioni del manto stradale cadeva a terra?”; 2) “
Vero è che le cavità/buche, dossi e disconnessioni del manto stradale nel predetto tratto erano prive di segnalazioni?”; 3) “Vero è che le cavità/buche, dossi e disconnessioni del manto stradale nel predetto tratto erano prive di illuminazione?”; 4) “Vero è che causa la caduta il signor Parte_1 lamentava dolore al braccio sinistro?”; prova che va senz'altro ritenuta non ammissibile, data la generica formulazione dei capitoli che evidentemente “fanno riferimento – senza alcuna ulteriore specificazione – alla generica “presenza di cavità/buche, dossi e disconnessioni del manto stradale”.
Occorre inoltre evidenziare come la documentazione fotografica prodotta non sia certamente idonea a sopperire alla difettosa allegazione della domanda, la quale è evidente che debba trovare compiutezza già nell'atto introduttivo del giudizio. In ogni caso i reperti fotografici ritraggono imperfezioni del manto stradale che visivamente non rimandano affatto alla descrizione fattane dall'attore ; in esse si riscontrano infatti semplici crepe, avvallamenti dell'asfalto appena Pt_1 accennati ma non certo vere e proprie buche o disconnessioni di rilevanza tale da cagionare la caduta di un uomo.
Le stesse dichiarazioni scritte di e parlano Persona_3 Persona_1 genericamente della contemporanea presenza di “solchi, dossi, buche”; peraltro, diversamente da quanto è stato dedotto dall'attore, sulla strada l'illuminazione artificiale era presente, sebbene giudicata dai detti dichiaranti scarsa per essere presenti alberi ad alto fusto. Sicché non si è trattato di una condizione di buio totale, perché la strada era pur sempre illuminata da lampioni. Per cui deve ritenersi come la luce dei lampioni, sebbene non diretta, attesa la presenza degli alberi, stesse comunque illuminando il percorso seguito dall'attore. Queste le dichiarazioni sottoscritte di
[...]
“dichiaro che il giorno 28.03.2016, alle ore 1.00 circa assistevo al sinistro verificatosi Persona_3 in Formia (LT) Via Felice Tonetti all'altezza del civico n.3, in cui il signor riportava Parte_1 lesioni alla persona. In particolare, mi trovavo insieme ai miei amici e Parte_1 Per_4
, e, stavamo passeggiando sul marciapiede lato sinistro della Via Tonetti- direzione Pineta-
[...] quando sopraggiungevano altri pedoni che percorrevano lo stesso marciapiede ma in direzione opposta. Per cui per consentire il passaggio dei pedoni, scendeva dal marciapiede, Parte_1 quando improvvisamente inciampava nelle buche presenti sulla strada sconnessa e cadeva bruscamente a terra fratturandosi il braccio. Preciso che nel punto in cui cadeva la Parte_1 strada era dissestata e vi erano delle buche e dei dossi non segnalati e soprattutto non visibili, dal momento che sulla strada l'illuminazione era scarsa a causa dell'ora notturna e della presenza di alberi che con le foglie impedivano l'illuminazione della strada”; ha dichiarato Persona_1 che “…il giorno 28.03.2016, alle ore 1.00 circa ero in compagnia del sig. e Parte_1 Per_3 ed assistevo al sinistro verificatosi in Formia (LT) Via Felice Tonetti, all'altezza del civico
[...]
3, in cui riportava danni personali. Più precisamente, il 28.03.2016 stavamo Parte_1 percorrendo la strada di Via Felice Tonetti transitando sul marciapiede sinistro-direzione Pineta- all'altezza del civico 3, quando, all'improvviso, scendendo dal marciapiede per poter Parte_1 far passare degli altri pedoni che transitavano sullo stesso marciapiede su cui camminavamo noi, ma nella direzione opposta cioè verso , inciampava su una serie di solchi, dossi, buche CP_1 presenti sul manto stradale cadendo rovinosamente a terra, insidie, peraltro assolutamente non visibili poiché non vi era alcuna segnaletica che indicava la strada dissestata e l'illuminazione risultava scarna se non del tutto assente attesa la presenza di alberi di alto fusto che con il fogliame occludevano il passaggio della luce proveniente dai lampioni ivi presenti”.
Ebbene ed a tal riguardo deve rilevarsi come, effettivamente, non sia risultata provata la concreta dinamica della caduta del , così come dallo stesso riferita nell'atto di citazione, ed in Pt_1 definitiva lo stesso nesso di causalità della cui prova l'attore era onerato.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione versata in atti è emerso che l'attore recava al pronto soccorso solo sedici ore dopo l'asserito evento dannoso (ora dichiarata del sinistro 1.00 del
28.3.2016 - ingresso in ospedale 17.00), nonostante questi abbia riportato una frattura dell'osso radio del braccio sinistro che per la presenza di verosimile sintomatologia di stampo doloroso, notoriamente determina la necessità di recarsi presso un presidio di urgenza in tempi ragionevolmente brevi. Né
l'attore ha chiarito le ragioni per le quali egli si era recato al pronto soccorso dopo sedici ore dalla caduta. Non risulta peraltro intervenuta alcuna autorità per la constatazione del sinistro dedotto in giudizio.
In definitiva, non è stato in alcun modo confermato che la causa della caduta sia stata dovuta alla presenza dei difetti della strada ed all'assenza dell'illuminazione. In breve, non risulta provato quanto richiesto dalla Suprema Corte in materia di responsabilità di cose in custodia, non avendo l'appellante dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In ogni caso ed anche a voler ritenere provata la dinamica, la responsabilità di quanto accaduto risulta ben ascrivibile alla imprudenza del , il quale poteva certamente evitare il pericolo Pt_1 derivante dall'ammaloramento della strada attesa la natura lieve dei difetti all'asfalto riscontrati nei reperti fotografici agli atti ed alla presenza di illuminazione, sebbene scarsa. Come noto, infatti, la natura oggettiva della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., non può in alcun modo indurre il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova su di esso gravante, dimostrando unicamente di essere caduto su una disconnessione senza provare previamente le peculiarità dell'insidia lamentata e soprattutto l'idoneità della stessa a causare il danno in ragione della sua intrinseca pericolosità.
Anche recentemente la Corte di legittimità ha infatti ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso. Ciò in quanto, la valorizzazione del principio di cautela, enunciato mediante una lettura estensiva del principio costituzionale di cui all'art. 2, ha condotto a considerare il danneggiato gravato della prova di aver adottato tutte le misure necessarie al fine di evitare il verificarsi del danno asserito. La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, quindi si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale dell'evento dannoso “richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (tra le più recenti, Cass. n.
7173/2022; Cass. 17 novembre 2021, n.34886; Cass., ordinanza, 03/04/2019, n. 9315; Cass. ordinanze n. 2480,2481,2482 e 2483 del 2018; Cass. 22/03/2011 n. 6529).
Ebbene nel caso in esame, l'indagine relativa a dette caratteristiche non ha fornito alcun risultato positivo per l'attore, in quanto il sinistro occorso, in assenza di inequivoci elementi in ordine al nesso di causalità, nonché alla imprevedibilità ed inevitabilità del pericolo, deve ragionevolmente ritenersi verificato a causa di un comportamento non avveduto dello stesso. In proposito merita rilevare che, se anche fosse stata dimostrata l'incidenza causale del dissesto dell'asfalto sulla rovinosa caduta del , in ogni caso non può non evidenziarsi come l'appellante non abbia posto la dovuta Pt_1 attenzione richiesta dalle circostanze del caso, rispondendo a normali criteri di diligenza il procedere di notte con attenzione in presenza di strada dissestata e di ammaloramento dell'asfalto ed a maggior ragione, stante la scarsa illuminazione del luogo.
Peraltro, e come già sopra accennato, le fotografie prodotte in giudizio raffigurano il manto stradale (minimamente disallineato) in cui si è verificato l'evento: trattasi di tratto di strada asfaltata, distante dal marciapiede, sulla quale ai pedoni non è consentito il transito. Del resto, anche in base alle suindicate dichiarazioni scritte di e , “scendeva Persona_3 Persona_5 Parte_1 dal marciapiede” per consentire il passaggio di altri pedoni e poi cadeva a terra.
Ne deriva che il comportamento del danneggiato può certamente dirsi incauto.
Tra l'altro, l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, valendo a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
In definitiva l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione 3^ tabella XII^) con applicazione di valori minimi attesa la ridotta attività espletata e l'assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare complessità.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del
Tribunale di Cassino n. 997/2020 del 17.12.2020, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_2 liquidate in complessivi €2906, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CA A- -TO IL- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 2611/2021
2 N.R.G. 2611/2021
3 N.R.G. 2611/2021
4 N.R.G. 2611/2021
5 N.R.G. 2611/2021
6 N.R.G. 2611/2021
7 N.R.G. 2611/2021
8 N.R.G. 2611/2021
9 N.R.G. 2611/2021
10 N.R.G. 2611/2021
11 N.R.G. 2611/2021
12 N.R.G. 2611/2021