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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22639 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRIECO RICO presso il quale elettivamente domicilia in Benevento al Viale Antonio Mellusi n.89
E
(nata a [...] – NA- il 4.06.1971 C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LOFFREDO FRANCESCA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cintia P.co S.Paolo is.27
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Portici (NA) il 2.12.2004 e che dalla loro unione era nato a [...]
pag. 1 di 3 un figlio, , il 10.05.2006, rappresentavano di essersi separati Per_1 Persona_2 consensualmente in forza di decreto di omologa n.3500/2022 reso dall'intestato Tribunale in data
28.04.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati
(22.04.2022), la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Tutto ciò premesso, chiedevano pronunziarsi il divorzio alle condizioni da loro pattuite e contenute nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 4.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando i patti divorzili contenuti nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)Il figlio della coppia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare insieme alla madre presso l'abitazione familiare sita in Portici (NA) alla via Benvenuto Cellini n. 8 /A –
Scala A – Interno 2. La casa familiare sita in Portici (NA) alla via Benvenuto Cellini n. 8 /A – Scala A –
Interno 2, condotta in locazione, continua a restare assegnata alla sig.ra che continuerà ad Pt_2
abitarla unitamente al figlio della coppia.
2.I coniugi rinunciano ciascuno nei confronti dell'altro alla corresponsione di un assegno divorzile.
3.Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo omniacomprensivo di Parte_1 Parte_2
alimenti e mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma mensile di euro trecentoquaranta/00, soggetta a rivalutazione annuale in base alle modifiche del costo della vita, aventi come parametro gli indici ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, che la SI.ra si Pt_2
impegna ad amministrare nell'interesse del figlio stesso, i quali saranno versati non oltre il giorno quattro di ogni mese con le modalità che i coniugi stessi stabiliranno.
4.Le spese straordinarie ivi comprese tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche relative al minore saranno sopportate dai genitori in parti uguali tra di loro.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 Pt_2
a Portici (NA) il 2.12.2004 (atto n. 65, parte I , Serie reg. Atti Matrimonio anno 2004 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22639 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRIECO RICO presso il quale elettivamente domicilia in Benevento al Viale Antonio Mellusi n.89
E
(nata a [...] – NA- il 4.06.1971 C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LOFFREDO FRANCESCA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cintia P.co S.Paolo is.27
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Portici (NA) il 2.12.2004 e che dalla loro unione era nato a [...]
pag. 1 di 3 un figlio, , il 10.05.2006, rappresentavano di essersi separati Per_1 Persona_2 consensualmente in forza di decreto di omologa n.3500/2022 reso dall'intestato Tribunale in data
28.04.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati
(22.04.2022), la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Tutto ciò premesso, chiedevano pronunziarsi il divorzio alle condizioni da loro pattuite e contenute nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 4.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando i patti divorzili contenuti nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)Il figlio della coppia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare insieme alla madre presso l'abitazione familiare sita in Portici (NA) alla via Benvenuto Cellini n. 8 /A –
Scala A – Interno 2. La casa familiare sita in Portici (NA) alla via Benvenuto Cellini n. 8 /A – Scala A –
Interno 2, condotta in locazione, continua a restare assegnata alla sig.ra che continuerà ad Pt_2
abitarla unitamente al figlio della coppia.
2.I coniugi rinunciano ciascuno nei confronti dell'altro alla corresponsione di un assegno divorzile.
3.Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo omniacomprensivo di Parte_1 Parte_2
alimenti e mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma mensile di euro trecentoquaranta/00, soggetta a rivalutazione annuale in base alle modifiche del costo della vita, aventi come parametro gli indici ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, che la SI.ra si Pt_2
impegna ad amministrare nell'interesse del figlio stesso, i quali saranno versati non oltre il giorno quattro di ogni mese con le modalità che i coniugi stessi stabiliranno.
4.Le spese straordinarie ivi comprese tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche relative al minore saranno sopportate dai genitori in parti uguali tra di loro.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 Pt_2
a Portici (NA) il 2.12.2004 (atto n. 65, parte I , Serie reg. Atti Matrimonio anno 2004 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3