Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPY TALINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4932/24 V.G. promossa congiuntamente da:
Parte 1 nato a [...] [...] C.F. 1 ai fini del presente atto elettivamente domiciliato preso e nello studio dell'Avv. Giacomo Mancini del Foro di Siena, In
Asciano (SI) Via Dante Alighieri 3, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in calce al ricorso e
Parte 2 nata a [...] [...] C.F. 2 ai fini del presente atto domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simone Mascelloni Codice Fiscale_3 che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in calce al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 21.2.2025)
avente ad oggetto: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 i ricorrenti assumevano di aver contratto matrimonio civile in Asciano (SI), in data 11/01/2003; che dall'unione matrimoniale sono nati i figli Per 1 (Siena, 08/03/2006) e Persona 2 07/05/2003); che era intervenuta sentenza di omologa della separazione n data 15/09/2023); che i coniugi non si erano riconciliati
Chiedevano pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni :
1. I figli Per 1 (Siena, 08/03/2006) e Per 2 (Siena 07/05/2003), sono entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti essendo entrambi studenti;
gli stessi risiedono attualmente con il padre in Asciano Piazza del Grano.
2. I genitori concorreranno entrambi al mantenimento dei figli secondo gli accordi di cui al presente atto.
3. La madre si impegna a corrispondere al padre la somma mensile di € 400,00
(quattrocento/00), pari ad € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente ex lege, a titolo di assegno di concorso al mantenimento dei figli fino a quando questi ultimi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, per dodici mensilità annue, mediante bonifico bancario che dovrà avvenire in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, sul C/C del Sig. Pt 1 alla stessa già noto.
4. L'importo dell'assegno di mantenimento di cui al punto precedente potrà essere eventualmente rivisto in ipotesi di mutate e comprovate esigenze economiche dei coniugi o dei figli.
5. I genitori concordano la suddivisione nella misura del 60 % a carico del Sig, Pt 1
e 40 % a carico del la Sig,ra Parte_2 delle spese straordinarie da essi eventualmente sostenute ed inerenti i figli, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scolastiche (tasse scolastiche, spese di mensa, libri di testo e scolastici, materiale di cancelleria richiesto dalla scuola, lezioni private se richieste dagli insegnanti, corsi di lingue in Italia e all'Estero, viaggi di istruzione e gite scolastiche, corsi di musica e teatro se richiesti dalla minore, tasse universitarie), mediche, odontoiatriche, di farmacia, sportive e ricreative a favore dei figli, solo se preventivamente concordate tra i genitori in forma scritta (mail o whatsapp o forme equipollenti) sempre, in ogni caso, con obbligo di rendincontazione e dimostrazione della spesa a semplice richiesta. In riferimento all'individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno ferimento al protocollo in atto presso il Tribunale di Siena.
6. I coniugi confermano di rinunciare ad assegni di mantenimento per loro stessi, in quanto allo stato entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non interessati ad alcun assegno di mantenimento personale, dichiarando come segue di aver regolato prima d'ora ogni loro rapporto economico di dare-avere e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere e domandare a qualsiasi titolo;
7. I coniugi concordano che i figli rimarranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
8. Con l'adempimento e l'esecuzione degli accordi sopra raggiunti, le parti hanno convenuto di non avere null'altro da domandare e pretendere reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio con espressa e specifica dichiarazione di nulla altro avere o pretendere l'una dall'altro in relazione allo stesso rapporto né,
ad oggi, ad altro titolo;
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Può essere quindi dichiarata, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza.
Il Tribunale, può recepire le condizioni indicate nel ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico né all'interesse dei figli
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 21.2.2025
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede:
1) Dichiara Parte 1 elo scioglimento del matrimonio contratto tra
Parte 2 ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asciano anno 2003, parte 2, serie A n° 1 del 2003, alle condizioni sopra riportate .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Asciano di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi