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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
FR LA Presidente
SU NI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde
n. 7, giusta procura in atti,
Appellante
E
in persona del Legale Rappresentante Controparte_1 pro tempore (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Nigro P.IVA_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Roma, Via Capo d'Africa 29b, giusta procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5248/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 26.03.2021 e notificata in pari data.
Conclusioni
Per l'appellante “...Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, salva ogni ulteriore difesa, per tutte le motivazioni dedotte nei precedenti atti e scritti difensivi e nel presente atto e/o successivi, con indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste da intendersi qui ripetute
e trascritte, in riforma della sentenza impugnata:
- Accogliere la domanda della Sig.ra e, per l'effetto, dichiarare che la Pt_1
Sig.ra è proprietaria, per intervenuta usucapione, Parte_1 dell'immobile sito in Roma, Via del Casaletto n. 200/F, identificato al Catasto
Urbano al Foglio 443, Particella 179, Subalterno 2, dell'immobile sito in Roma,
Via del Casaletto n. 200/F, identificato al Catasto Urbano al Foglio 443, Particella
179, Subalterno 6, e dei terreni contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio 443,
Particelle 142, 144, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 419, 531 e 532, ordinando agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellato “Voglia la Corte, rigettare l'appello.
Con vittoria, per entrambi i gradi, di spese, diritti, onorari aumentati del 30% ove ritenuti ricorrenti i presupposti di cui al D.M. n. 37 del 8 marzo 2018, art.1 lett.b. rimborso spese generali ex D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rivalsa I.V.A.
e C.N.P.A.F. da distrarre a favore del procuratore antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
Contr giudizio la (ora in avanti per comodità , Controparte_1 società familiare, la cui compagine era costituita dall'attrice, dai fratelli e dal padre, esponendo di aver pubblicamente, esclusivamente ed interrottamente, esercitato il possesso utile ai fini dell'usucapione sull'immobile sito in Roma, Via del Casaletto n. 200/F, identificato al Catasto Urbano al Foglio 443, Particella
179, Subalterno 2; sull'immobile sito in Roma, Via del Casaletto n. 200/F, identificato al Catasto Urbano al Foglio 443, Particella 179, Subalterno 6; e sui terreni, siti in Roma, contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio 443, Particelle
142, 144, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 419, 531 e 532. Riferiva di aver utilizzato uti dominus tali immobili sin dal 1990, in principio da nubile, e successivamente con il marito, sposato nel '93, e i figli. Precisava, inoltre, di aver realizzato progetti di ristrutturazione dell'immobile nel 1990, nel 2002 e nel
2008/2009; di aver utilizzato l'immobile (sub 6) dapprima come magazzino, poi come garage per le macchine di famiglia, e poi ancora come studio per la propria società di progettazione edilizia (la ; di aver utilizzato i terreni (di cui alle CP_1 particelle 142, 144, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 419, 531 e 532) per feste ed eventi, anche realizzando campi da gioco;
ed ancora, di aver provveduto tramite il marito a recintare il limite esterno delle particelle 173, 175, 174, 142,
177, 181 e 419. Chiariva che la convenuta le aveva notificato sfratto per morosità in relazione agli immobili subalterno 2 e 6, per omessi pagamenti per circa euro 216.000,00 (RG 42683/15), al quale si era opposta disconoscendo il contratto di locazione sotteso alla domanda di intimazione. Precisava, infine, che tale contratto, nel successivo giudizio di merito (RG 44017/15), veniva accertato a mezzo CTU non autentico, e dunque inesistente, e che, pertanto, la domanda di pagamento dei canoni ed oneri accessori dell'attrice veniva rigettata seppure con condanna al rilascio dell'immobile.
In ragione di tali occorsi, l'odierna appellante decideva di agire giudizialmente per veder dichiarare nel suo favore la proprietà degli immobili per intervenuta usucapione.
Contr Nel giudizio promosso si costituiva ritualmente la chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo, in particolare, la relazione di mera detenzione tra l'attrice ed i beni oggetto di usucapione.
Si teneva la prima udienza in data 19.12.2016, nella quale venivano concessi i termini di cui all'art 183 cpc, e disposto rinvio all'udienza istruttoria del
05.04.2017. Successivamente, stante la pendenza del procedimento RG
44017/15, nel quale era stata disposta CTU grafologica tesa ad accertare l'autenticità o meno del contratto di locazione, il Giudice sospendeva il giudizio, ravvisando come pregiudiziale l'accertamento tecnico. Depositata la CTU, che accertava la non autenticità del contratto di locazione, la causa veniva riassunta dalla odierna appellante, e fissata udienza per la prosecuzione del giudizio al
16.10.2019. Nelle more, inoltre, proponeva istanza di sequestro Pt_1 giudiziario degli immobili subalterno 2 e 6, che non veniva accolta dal Giudicante in quanto medio tempore era stata eseguita la sentenza di rilascio emessa nel distinto giudizio. Infine, si teneva in data 16.12.2020 l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 26.03.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 5248/2021 con la quale il
Tribunale “definitivamente pronunciando ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese che liquida, già operata la compensazione, in euro 4000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario.”
Avverso tale sentenza ha spiegato appello con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato.
Nel giudizio si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame per infondatezza in fatto e diritto.
Si teneva la prima udienza in data 08.09.2021, a seguito della quale veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2025. In tale sede, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
Nel proprio atto di impugnazione la ripercorre nelle prime pagine i fatti Pt_1 oggetto della presente causa e quelli occorsi in relazione al distinto giudizio recante n. RG 4407/2015, culminato con sentenza n. 24092/2018, impugnata parzialmente dall'odierna appellante in relazione al capo di condanna al rilascio degli immobili (subalterni 2 e 6) ed oggetto di gravame contraddistinto dal n.
RG 199/2019.
Nel proprio atto di appello l'attrice passa ad esaminare le circostanze di fatto poste alla base della domanda di usucapione (possesso pacifico, ininterrotto ed esclusivo dal 1990, lavori di ristrutturazione, realizzazione di recinzioni, campetti Contr ecc.) non contestate dalla come dichiarato dallo stesso Giudice di primo grado;
per poi censurare, nel paragrafo rubricato “
2. SUL POSSESSO AD
” la tesi fatta propria dal Giudicante, secondo la quale CP_2 Contr nonostante la proprietà formale degli immobili faccia capo alla la vicenda sia da inquadrare nell'ambito familiare, con conseguente inoperatività dell'istituto dell'usucapione, attesa la presunzione di disponibilità dell'immobile per spirito di tolleranza, stretti rapporti familiari, e non per disinteresse e/o abbandono del bene da parte del legittimo proprietario.
Secondo l'impugnante l'errore del Giudicante consisterebbe da un lato, di confondere la figura del padre dell'appellante, IN. , con quella Controparte_3 diversa dallo stesso rivestita di Amministratore della posto che soltanto CP_1 in tale ultima veste il accettava senza contestazione il possesso Pt_1 esercitato dalla figlia;
dall'altro, quello di non correttamente interpretare i reali rapporti intercorsi tra padre e figlia sin dal 1990, e sino al di lui decesso del Contr 2019, e tra figlia, fratelli e madre, tutti soci della
Secondo l'appellante il Giudice avrebbe omesso di considerare la vera natura di tali rapporti, a suo dire neanche contestati dalla società, e contraddistinti da accesi scontri, dalla estromissione di fatto dell'attrice dalla gestione societaria, nonché dall'utilizzo di un contratto di locazione accertato falso al fine di ottenere titolo legittimante lo sfratto della figlia e del di lei nucleo familiare, costituito anche da figli minorenni. Avrebbe errato il Giudice, pertanto, nel ravvisare l'esistenza di una situazione di tolleranza nell'ambito dei rapporti familiari e societari, utile ad escludere il possesso ad usucapionem.
Secondo l'appellante, inoltre, il Giudicante sarebbe incorso in errore nel ritenere presunta la tolleranza familiare in violazione di quanto statuisce l'art. 1141 c.c.; il quale, diversamente, fa presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto nei casi in cui non si prova la diversa relazione di detenzione con il bene;
e tale onere, sostiene l'appellante, non sarebbe stato assolto dalla appellata.
Il motivo proposto non può trovare accoglimento.
E' da premettere che la questione oggetto di esame risulta delicata e complessa, posto che investe la linea di confine, sovente sottile, tra il possesso valido ai fini dell'usucapione e la mera tolleranza, dettata da legami di affetto e cortesia nell'ambito dei rapporti familiari e societari. Secondo le norme in materia, ed il consolidato orientamento della giurisprudenza, grava su colui che propone domanda di usucapione provare sia la disponibilità materiale del bene, il c.d. corpus del possesso, sia l'animus possidendi ovvero l'intenzione di possederlo come proprietario, esercitando un dominio esclusivo e contrastante con i diritti altrui (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre
2018, n. 23849).
Nel caso di specie non appaiono esservi dubbi sulla disponibilità materiale del bene da parte dell'appellante, posto che sulla questione non sono emerse contestazioni di sorta.
Relativamente, invece, all'elemento psicologico, la Corte ritiene di riportarsi, nel caso di domanda d'usucapione proposta dal figlio nei confronti del genitore, come quella di specie, all'orientamento della Cassazione che afferma che, nel caso di reiterazione di attività ai fini del tacito possesso, senza opposizione del genitore, opera la presunzione che lo stesso sia avvenuto per tolleranza.
Precisamente, la Suprema Corte ha statuito che “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art.
1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso.
Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo
(Cassazione civ., sez. II, n. 20508/2019). Peraltro, sul punto, non appare dirimente il rilievo operato dall'appellante in Contr relazione alla proprietà dei beni in capo alla ovvero alla distinzione tra la figura del quale amministratore della società e quella di padre Pt_1 dell'attrice. Infatti, i principi di diritto e giurisprudenziali applicati dal primo
Giudice, idonei ad escludere l'usucapione, e che questa ritiene di condividere, trovano fondamento sia nei rapporti familiari che in quelli societari.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, “….il socio, utilizzando per scopi personali il bene della società non acquista sullo stesso un proprio possesso ma semplicemente detiene l'immobile per un interesse personale, invece che per
l'attuazione diretta degli scopi della società, la quale con il concedere la detenzione esercita un'attività propria del possessore. Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, pertanto, corretto è l'inquadramento della fattispecie nella previsione dell'art. 1141 2° c. cod. civ., potendo il socio che detiene per un suo interesse personale l'immobile di proprietà della società, assumere il possesso del bene solo a seguito di un atto di interversione;
con la precisazione che al semplice godimento del bene che avvenga con il consenso degli altri soci, ex art. 2256 c.c.., non può attribuirsi alcun valore di atto di interversione del possesso, trattandosi di godimento che la stessa società ha concesso e che, per tale ragione non è idoneo a manifestare alla stessa, la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società….Tale principio, sopra enunciato per una società in nome collettivo è, a maggior ragione, applicabile in un caso di godimento di un bene sociale da parte del socio di una società di capitali, autonomo soggetto giuridico, non essendo certo il mero godimento in sé elemento idoneo a manifestare la volontà di sottrarre il bene alla società (Cassazione Civile, ordinanza n. 21061 del 2025).
Inoltre, anche la censura rivolta al Giudice di prime cure secondo la quale lo stesso non avrebbe correttamente inteso la natura conflittuale dei rapporti tra l'attrice e i familiari appare infondata. Dalle emergenze di causa, infatti, risulta come l'attrice abbia continuato a far parte della compagine societaria / familiare circostanza questa che mal si concilia con la natura financo violenta dei rapporti lamentata. Non si comprende, sul punto, perché, di fatto estromessa dalla gestione della società l'attrice non ne sia uscita, non abbia fatto valere i propri diritti e abbia, invece, continuato ad assecondare le richieste di firma dei verbali assembleari, come narrato.
Peraltro, anche le richieste rivolte al padre (di stipulare il contratto di comodato) in relazione alla domanda per i contributi di efficientamento energetico dell'immobile, oggetto di causa, non depongono in senso favorevole alla tesi attorea. Prescindendo, infatti, dai motivi sottesi a tali richieste, esse risultano quali chiari atti di riconoscimento della titolarità altrui. Ed invero, tali circostanze neanche appaiono interpretabili nel senso della conflittualità dei rapporti familiari. Tali, infatti, risultano semmai deteriorati significativamente nell'ultimo decennio, e parrebbe proprio in relazione al rapporto con gli immobili oggetto di causa.
Non solo, anche i documenti sottoscritti e le espressioni utilizzate dalla stessa
(verbale di assemblea CEI 2003; comparsa di costituzione e risposta RG Pt_1
42683/15; memoria integrativa RG 44017/15), al di là delle specifiche terminologie giuridiche, inducono a ritenere che la stessa non si considerasse proprietaria, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, ed abbia invece detenuto l'immobile con l'accondiscendenza del proprietario, senza provare l'interversione del possesso per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione
Civile, Sez. 2, ordinanza n. 25844 del 2025).
Diversamente da quanto invocato, dunque, non appare superato dall'attrice il disposto dell'art. 1141, II comma, c.c., secondo il quale “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga
a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”.
Altri motivi di censura vengono argomentati dall'appellante nel paragrafo denominato e rubricato “
3.1. SULL'ASSERITO PAGAMENTO DI IMU ED ICI
3.2. SUL CONTRATTO DI COMODATO 3.3. SULLE DICHIARAZIONI RESE
DELL'APPELLANTE” In relazione al punto 3.1. l'appellante si duole che il Giudicante abbia evidenziato Contr in sentenza che IMU ed ICI siano state pagate dalla e che le utenze siano rimaste intestate alla società.
Afferma, subito dopo, come tali informazioni non rispondano alla realtà, e che ai fini della configurazione del possesso alcuna rilevanza rivestano l'intestazione e le modalità di pagamento delle utenze e delle tasse;
per poi, sottolineare come l'appellante abbia sempre provveduto al pagamento delle utenze, senza che la tale circostanza fosse stata debitamente valutata dal Giudicante.
Tali rilievi non appaiono fondati.
Da un lato, infatti, come affermato anche dallo stesso appellante che riporta l'ordinanza n. 21726/2019 “il trasferimento della residenza nell'immobile o
l'attivazione delle relative utenze a proprio nome che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res"; dall'altro, è anche agevole constatare come la voltura delle diverse utenze sia stata effettuata soltanto negli anni più recenti, e, parrebbe, in concomitanza con le insorte controversie giudiziarie (Acea energia dal 2015, Eni gas dal 2019 ecc.) a dispetto di un asserito possesso, utile ad usucapire, decorrente dal 1990, peraltro non provato e contestato.
Peraltro, appare invece rilevante come il pagamento di tasse, imposte e utenze Contr da parte della sia stato annotato nei bilanci societari (docc. dal 20 al 25 allegati alla comparsa CEI primo grado); così come, emergano fatture relative a lavori a diverso titolo sugli immobili oggetto di causa negli anni (1991, 1999,
2022, 2006) ovvero durante l'asserito possesso uti dominus dell'attrice (docc. dal 12 al 18 allegati alla comparsa CEI primo grado).
Ne deriva, pertanto, che il pagamento diretto e/o indiretto delle utenze, come allegato dall'appellante non possa da solo configurare elemento utile ad integrare il possesso uti dominus (Cassazione ordinanza n. 1413 del 15 gennaio
2024).
Per quanto attiene al punto 3.2., lamenta l'appellante come il Giudicante abbia ritenuto, in guisa del contratto di comodato sottoscritto nel 2012, che “l'attrice non si relazionasse sui beni oggetto di causa in termini di proprietaria e come i legami familiari permettessero una gestione, per così dire, elastica del bene”.
Secondo l'appellante avrebbe errato in tale ricostruzione il Giudicante in quanto in prima battuta, al fine di eseguire l'efficientamento energetico dell'immobile,
l'attrice si sarebbe qualificata proprietaria, per vedersi poi respingere la relativa domanda dalla per mancanza di idonea prova in relazione Controparte_4 al titolo sull'immobile. Solo per tale ragione, la stessa avrebbe sottoscritto il contratto di comodato con il padre.
Secondo l'appellante, inoltre, il comodato sottoscritto nel 2012 sarebbe in ogni caso successivo alla maturazione dell'usucapione, perfezionatasi a suo dire due anni prima (1990-2010), e tale contratto non avrebbe potuto comunque interrompere il possesso uti dominus, attesa la elencazione tassativa degli atti idonei ad interrompere la prescrizione posti dagli artt. 1165 e 2943 c.c..
Il motivo di appello non è fondato.
Le motivazioni del rigetto sono in parte assorbite da quanto già esposto in relazione alle censure dell'appellante sopra esaminate, e non condivise da questa
Corte. A ciò si aggiunga che, non risultando configurato da parte dell'attrice un possesso uti dominus esso non può neanche essere interrotto non sussistendone il presupposto. Peraltro, la circostanza che il Sig. abbia assecondato la Pt_1 figlia nella sottoscrizione del contratto non può far certo presumere difficili rapporti, come invece da quest'ultima descritti. Tramite tale accordo, infatti, la stessa ha potuto essere rimborsata per circa euro 23.743,90, ed in tal modo essere in parte compensata dei pagamenti effettuati nell'immobile abitato e di proprietà societaria/familiare, e dunque, a beneficio di entrambe le parti.
In relazione, infine, al punto 3.3., l'appellante censura il Giudicante per aver ritenuto, pur se quale elemento solo indiziario, che sia stata la stessa attrice a riferire, in sede di querela del 09.06.2015, scritta di proprio pugno, e nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di sfratto, che “le è stato concesso” di utilizzare l'appartamento per cui è causa, e dunque di essersi ella stessa qualificata detentrice. Secondo l'appellante tali dichiarazioni sarebbero state strumentalizzate e decontestualizzate;
farebbero riferimento ad uno solo degli immobili oggetto di giudizio, e sarebbero costituiti da atti a e documenti depositati in altro giudizio, irrilevanti nella causa di usucapione.
L'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa.
Devono quindi ritenersi ammissibili le prove atipiche ossia quelle prove assunte in altro e distinto in procedimento, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c..
Tale principio appare consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Cass., sez.
VI, 1° febbraio 2023, n. 2947). In altra recente pronuncia di legittimità si legge
“il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Corte di Cassazione, sentenza del 16 aprile 2025 n.
9957; nello stesso senso Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n.
25067).
Nel caso che ci occupa immune da censura appare la deduzione operata dal
Giudicante di prime cure, il quale ha ritenuto elemento indiziario quanto affermato dall'attrice, direttamente, e nei propri scritti difensivi, ponendolo, unitamente alle ulteriori emergenze, alla base del proprio convincimento. Peraltro, gli atti dai quali le affermazioni dell'attrice risultano estrapolate riguardano procedimenti collegati tra loro e vertenti tra le medesime odierne parti in causa;
gli stessi, inoltre, sono allegati nel contraddittorio tra le parti e liberamente criticabili nel pieno diritto di difesa.
Infondata, infine, è la contestazione dell'appellante secondo la quale le dichiarazioni dell'attrice, a suo dire utilizzate impropriamente dal Giudicante, riguarderebbero uno solo degli immobili (quello sub. 2). Risulta, infatti, altresì esistente un contratto di locazione relativo all'immobile sub. 6, nel quale figurano le odierne parti in causa, sottoscritto dall'attrice quale amministratrice della società. Anche in tale veste, pertanto, l'attrice appare dichiarare e riconoscere la titolarità altrui.
Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo D.M.55/2014.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. n. 5248/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in
[...] data 26.03.2021 e notificata in pari data, così provvede:
1- Rigetta l'appello proposto, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Avv. Bruno Nigro, difensore dichiaratosi antistatario dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.236,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002.
Roma,29.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SU NI FR LA
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
FR LA Presidente
SU NI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde
n. 7, giusta procura in atti,
Appellante
E
in persona del Legale Rappresentante Controparte_1 pro tempore (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Nigro P.IVA_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Roma, Via Capo d'Africa 29b, giusta procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5248/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 26.03.2021 e notificata in pari data.
Conclusioni
Per l'appellante “...Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, salva ogni ulteriore difesa, per tutte le motivazioni dedotte nei precedenti atti e scritti difensivi e nel presente atto e/o successivi, con indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste da intendersi qui ripetute
e trascritte, in riforma della sentenza impugnata:
- Accogliere la domanda della Sig.ra e, per l'effetto, dichiarare che la Pt_1
Sig.ra è proprietaria, per intervenuta usucapione, Parte_1 dell'immobile sito in Roma, Via del Casaletto n. 200/F, identificato al Catasto
Urbano al Foglio 443, Particella 179, Subalterno 2, dell'immobile sito in Roma,
Via del Casaletto n. 200/F, identificato al Catasto Urbano al Foglio 443, Particella
179, Subalterno 6, e dei terreni contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio 443,
Particelle 142, 144, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 419, 531 e 532, ordinando agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellato “Voglia la Corte, rigettare l'appello.
Con vittoria, per entrambi i gradi, di spese, diritti, onorari aumentati del 30% ove ritenuti ricorrenti i presupposti di cui al D.M. n. 37 del 8 marzo 2018, art.1 lett.b. rimborso spese generali ex D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rivalsa I.V.A.
e C.N.P.A.F. da distrarre a favore del procuratore antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
Contr giudizio la (ora in avanti per comodità , Controparte_1 società familiare, la cui compagine era costituita dall'attrice, dai fratelli e dal padre, esponendo di aver pubblicamente, esclusivamente ed interrottamente, esercitato il possesso utile ai fini dell'usucapione sull'immobile sito in Roma, Via del Casaletto n. 200/F, identificato al Catasto Urbano al Foglio 443, Particella
179, Subalterno 2; sull'immobile sito in Roma, Via del Casaletto n. 200/F, identificato al Catasto Urbano al Foglio 443, Particella 179, Subalterno 6; e sui terreni, siti in Roma, contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio 443, Particelle
142, 144, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 419, 531 e 532. Riferiva di aver utilizzato uti dominus tali immobili sin dal 1990, in principio da nubile, e successivamente con il marito, sposato nel '93, e i figli. Precisava, inoltre, di aver realizzato progetti di ristrutturazione dell'immobile nel 1990, nel 2002 e nel
2008/2009; di aver utilizzato l'immobile (sub 6) dapprima come magazzino, poi come garage per le macchine di famiglia, e poi ancora come studio per la propria società di progettazione edilizia (la ; di aver utilizzato i terreni (di cui alle CP_1 particelle 142, 144, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 419, 531 e 532) per feste ed eventi, anche realizzando campi da gioco;
ed ancora, di aver provveduto tramite il marito a recintare il limite esterno delle particelle 173, 175, 174, 142,
177, 181 e 419. Chiariva che la convenuta le aveva notificato sfratto per morosità in relazione agli immobili subalterno 2 e 6, per omessi pagamenti per circa euro 216.000,00 (RG 42683/15), al quale si era opposta disconoscendo il contratto di locazione sotteso alla domanda di intimazione. Precisava, infine, che tale contratto, nel successivo giudizio di merito (RG 44017/15), veniva accertato a mezzo CTU non autentico, e dunque inesistente, e che, pertanto, la domanda di pagamento dei canoni ed oneri accessori dell'attrice veniva rigettata seppure con condanna al rilascio dell'immobile.
In ragione di tali occorsi, l'odierna appellante decideva di agire giudizialmente per veder dichiarare nel suo favore la proprietà degli immobili per intervenuta usucapione.
Contr Nel giudizio promosso si costituiva ritualmente la chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo, in particolare, la relazione di mera detenzione tra l'attrice ed i beni oggetto di usucapione.
Si teneva la prima udienza in data 19.12.2016, nella quale venivano concessi i termini di cui all'art 183 cpc, e disposto rinvio all'udienza istruttoria del
05.04.2017. Successivamente, stante la pendenza del procedimento RG
44017/15, nel quale era stata disposta CTU grafologica tesa ad accertare l'autenticità o meno del contratto di locazione, il Giudice sospendeva il giudizio, ravvisando come pregiudiziale l'accertamento tecnico. Depositata la CTU, che accertava la non autenticità del contratto di locazione, la causa veniva riassunta dalla odierna appellante, e fissata udienza per la prosecuzione del giudizio al
16.10.2019. Nelle more, inoltre, proponeva istanza di sequestro Pt_1 giudiziario degli immobili subalterno 2 e 6, che non veniva accolta dal Giudicante in quanto medio tempore era stata eseguita la sentenza di rilascio emessa nel distinto giudizio. Infine, si teneva in data 16.12.2020 l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 26.03.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 5248/2021 con la quale il
Tribunale “definitivamente pronunciando ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese che liquida, già operata la compensazione, in euro 4000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario.”
Avverso tale sentenza ha spiegato appello con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato.
Nel giudizio si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame per infondatezza in fatto e diritto.
Si teneva la prima udienza in data 08.09.2021, a seguito della quale veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2025. In tale sede, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
Nel proprio atto di impugnazione la ripercorre nelle prime pagine i fatti Pt_1 oggetto della presente causa e quelli occorsi in relazione al distinto giudizio recante n. RG 4407/2015, culminato con sentenza n. 24092/2018, impugnata parzialmente dall'odierna appellante in relazione al capo di condanna al rilascio degli immobili (subalterni 2 e 6) ed oggetto di gravame contraddistinto dal n.
RG 199/2019.
Nel proprio atto di appello l'attrice passa ad esaminare le circostanze di fatto poste alla base della domanda di usucapione (possesso pacifico, ininterrotto ed esclusivo dal 1990, lavori di ristrutturazione, realizzazione di recinzioni, campetti Contr ecc.) non contestate dalla come dichiarato dallo stesso Giudice di primo grado;
per poi censurare, nel paragrafo rubricato “
2. SUL POSSESSO AD
” la tesi fatta propria dal Giudicante, secondo la quale CP_2 Contr nonostante la proprietà formale degli immobili faccia capo alla la vicenda sia da inquadrare nell'ambito familiare, con conseguente inoperatività dell'istituto dell'usucapione, attesa la presunzione di disponibilità dell'immobile per spirito di tolleranza, stretti rapporti familiari, e non per disinteresse e/o abbandono del bene da parte del legittimo proprietario.
Secondo l'impugnante l'errore del Giudicante consisterebbe da un lato, di confondere la figura del padre dell'appellante, IN. , con quella Controparte_3 diversa dallo stesso rivestita di Amministratore della posto che soltanto CP_1 in tale ultima veste il accettava senza contestazione il possesso Pt_1 esercitato dalla figlia;
dall'altro, quello di non correttamente interpretare i reali rapporti intercorsi tra padre e figlia sin dal 1990, e sino al di lui decesso del Contr 2019, e tra figlia, fratelli e madre, tutti soci della
Secondo l'appellante il Giudice avrebbe omesso di considerare la vera natura di tali rapporti, a suo dire neanche contestati dalla società, e contraddistinti da accesi scontri, dalla estromissione di fatto dell'attrice dalla gestione societaria, nonché dall'utilizzo di un contratto di locazione accertato falso al fine di ottenere titolo legittimante lo sfratto della figlia e del di lei nucleo familiare, costituito anche da figli minorenni. Avrebbe errato il Giudice, pertanto, nel ravvisare l'esistenza di una situazione di tolleranza nell'ambito dei rapporti familiari e societari, utile ad escludere il possesso ad usucapionem.
Secondo l'appellante, inoltre, il Giudicante sarebbe incorso in errore nel ritenere presunta la tolleranza familiare in violazione di quanto statuisce l'art. 1141 c.c.; il quale, diversamente, fa presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto nei casi in cui non si prova la diversa relazione di detenzione con il bene;
e tale onere, sostiene l'appellante, non sarebbe stato assolto dalla appellata.
Il motivo proposto non può trovare accoglimento.
E' da premettere che la questione oggetto di esame risulta delicata e complessa, posto che investe la linea di confine, sovente sottile, tra il possesso valido ai fini dell'usucapione e la mera tolleranza, dettata da legami di affetto e cortesia nell'ambito dei rapporti familiari e societari. Secondo le norme in materia, ed il consolidato orientamento della giurisprudenza, grava su colui che propone domanda di usucapione provare sia la disponibilità materiale del bene, il c.d. corpus del possesso, sia l'animus possidendi ovvero l'intenzione di possederlo come proprietario, esercitando un dominio esclusivo e contrastante con i diritti altrui (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre
2018, n. 23849).
Nel caso di specie non appaiono esservi dubbi sulla disponibilità materiale del bene da parte dell'appellante, posto che sulla questione non sono emerse contestazioni di sorta.
Relativamente, invece, all'elemento psicologico, la Corte ritiene di riportarsi, nel caso di domanda d'usucapione proposta dal figlio nei confronti del genitore, come quella di specie, all'orientamento della Cassazione che afferma che, nel caso di reiterazione di attività ai fini del tacito possesso, senza opposizione del genitore, opera la presunzione che lo stesso sia avvenuto per tolleranza.
Precisamente, la Suprema Corte ha statuito che “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art.
1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso.
Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo
(Cassazione civ., sez. II, n. 20508/2019). Peraltro, sul punto, non appare dirimente il rilievo operato dall'appellante in Contr relazione alla proprietà dei beni in capo alla ovvero alla distinzione tra la figura del quale amministratore della società e quella di padre Pt_1 dell'attrice. Infatti, i principi di diritto e giurisprudenziali applicati dal primo
Giudice, idonei ad escludere l'usucapione, e che questa ritiene di condividere, trovano fondamento sia nei rapporti familiari che in quelli societari.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, “….il socio, utilizzando per scopi personali il bene della società non acquista sullo stesso un proprio possesso ma semplicemente detiene l'immobile per un interesse personale, invece che per
l'attuazione diretta degli scopi della società, la quale con il concedere la detenzione esercita un'attività propria del possessore. Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, pertanto, corretto è l'inquadramento della fattispecie nella previsione dell'art. 1141 2° c. cod. civ., potendo il socio che detiene per un suo interesse personale l'immobile di proprietà della società, assumere il possesso del bene solo a seguito di un atto di interversione;
con la precisazione che al semplice godimento del bene che avvenga con il consenso degli altri soci, ex art. 2256 c.c.., non può attribuirsi alcun valore di atto di interversione del possesso, trattandosi di godimento che la stessa società ha concesso e che, per tale ragione non è idoneo a manifestare alla stessa, la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società….Tale principio, sopra enunciato per una società in nome collettivo è, a maggior ragione, applicabile in un caso di godimento di un bene sociale da parte del socio di una società di capitali, autonomo soggetto giuridico, non essendo certo il mero godimento in sé elemento idoneo a manifestare la volontà di sottrarre il bene alla società (Cassazione Civile, ordinanza n. 21061 del 2025).
Inoltre, anche la censura rivolta al Giudice di prime cure secondo la quale lo stesso non avrebbe correttamente inteso la natura conflittuale dei rapporti tra l'attrice e i familiari appare infondata. Dalle emergenze di causa, infatti, risulta come l'attrice abbia continuato a far parte della compagine societaria / familiare circostanza questa che mal si concilia con la natura financo violenta dei rapporti lamentata. Non si comprende, sul punto, perché, di fatto estromessa dalla gestione della società l'attrice non ne sia uscita, non abbia fatto valere i propri diritti e abbia, invece, continuato ad assecondare le richieste di firma dei verbali assembleari, come narrato.
Peraltro, anche le richieste rivolte al padre (di stipulare il contratto di comodato) in relazione alla domanda per i contributi di efficientamento energetico dell'immobile, oggetto di causa, non depongono in senso favorevole alla tesi attorea. Prescindendo, infatti, dai motivi sottesi a tali richieste, esse risultano quali chiari atti di riconoscimento della titolarità altrui. Ed invero, tali circostanze neanche appaiono interpretabili nel senso della conflittualità dei rapporti familiari. Tali, infatti, risultano semmai deteriorati significativamente nell'ultimo decennio, e parrebbe proprio in relazione al rapporto con gli immobili oggetto di causa.
Non solo, anche i documenti sottoscritti e le espressioni utilizzate dalla stessa
(verbale di assemblea CEI 2003; comparsa di costituzione e risposta RG Pt_1
42683/15; memoria integrativa RG 44017/15), al di là delle specifiche terminologie giuridiche, inducono a ritenere che la stessa non si considerasse proprietaria, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, ed abbia invece detenuto l'immobile con l'accondiscendenza del proprietario, senza provare l'interversione del possesso per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione
Civile, Sez. 2, ordinanza n. 25844 del 2025).
Diversamente da quanto invocato, dunque, non appare superato dall'attrice il disposto dell'art. 1141, II comma, c.c., secondo il quale “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga
a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”.
Altri motivi di censura vengono argomentati dall'appellante nel paragrafo denominato e rubricato “
3.1. SULL'ASSERITO PAGAMENTO DI IMU ED ICI
3.2. SUL CONTRATTO DI COMODATO 3.3. SULLE DICHIARAZIONI RESE
DELL'APPELLANTE” In relazione al punto 3.1. l'appellante si duole che il Giudicante abbia evidenziato Contr in sentenza che IMU ed ICI siano state pagate dalla e che le utenze siano rimaste intestate alla società.
Afferma, subito dopo, come tali informazioni non rispondano alla realtà, e che ai fini della configurazione del possesso alcuna rilevanza rivestano l'intestazione e le modalità di pagamento delle utenze e delle tasse;
per poi, sottolineare come l'appellante abbia sempre provveduto al pagamento delle utenze, senza che la tale circostanza fosse stata debitamente valutata dal Giudicante.
Tali rilievi non appaiono fondati.
Da un lato, infatti, come affermato anche dallo stesso appellante che riporta l'ordinanza n. 21726/2019 “il trasferimento della residenza nell'immobile o
l'attivazione delle relative utenze a proprio nome che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res"; dall'altro, è anche agevole constatare come la voltura delle diverse utenze sia stata effettuata soltanto negli anni più recenti, e, parrebbe, in concomitanza con le insorte controversie giudiziarie (Acea energia dal 2015, Eni gas dal 2019 ecc.) a dispetto di un asserito possesso, utile ad usucapire, decorrente dal 1990, peraltro non provato e contestato.
Peraltro, appare invece rilevante come il pagamento di tasse, imposte e utenze Contr da parte della sia stato annotato nei bilanci societari (docc. dal 20 al 25 allegati alla comparsa CEI primo grado); così come, emergano fatture relative a lavori a diverso titolo sugli immobili oggetto di causa negli anni (1991, 1999,
2022, 2006) ovvero durante l'asserito possesso uti dominus dell'attrice (docc. dal 12 al 18 allegati alla comparsa CEI primo grado).
Ne deriva, pertanto, che il pagamento diretto e/o indiretto delle utenze, come allegato dall'appellante non possa da solo configurare elemento utile ad integrare il possesso uti dominus (Cassazione ordinanza n. 1413 del 15 gennaio
2024).
Per quanto attiene al punto 3.2., lamenta l'appellante come il Giudicante abbia ritenuto, in guisa del contratto di comodato sottoscritto nel 2012, che “l'attrice non si relazionasse sui beni oggetto di causa in termini di proprietaria e come i legami familiari permettessero una gestione, per così dire, elastica del bene”.
Secondo l'appellante avrebbe errato in tale ricostruzione il Giudicante in quanto in prima battuta, al fine di eseguire l'efficientamento energetico dell'immobile,
l'attrice si sarebbe qualificata proprietaria, per vedersi poi respingere la relativa domanda dalla per mancanza di idonea prova in relazione Controparte_4 al titolo sull'immobile. Solo per tale ragione, la stessa avrebbe sottoscritto il contratto di comodato con il padre.
Secondo l'appellante, inoltre, il comodato sottoscritto nel 2012 sarebbe in ogni caso successivo alla maturazione dell'usucapione, perfezionatasi a suo dire due anni prima (1990-2010), e tale contratto non avrebbe potuto comunque interrompere il possesso uti dominus, attesa la elencazione tassativa degli atti idonei ad interrompere la prescrizione posti dagli artt. 1165 e 2943 c.c..
Il motivo di appello non è fondato.
Le motivazioni del rigetto sono in parte assorbite da quanto già esposto in relazione alle censure dell'appellante sopra esaminate, e non condivise da questa
Corte. A ciò si aggiunga che, non risultando configurato da parte dell'attrice un possesso uti dominus esso non può neanche essere interrotto non sussistendone il presupposto. Peraltro, la circostanza che il Sig. abbia assecondato la Pt_1 figlia nella sottoscrizione del contratto non può far certo presumere difficili rapporti, come invece da quest'ultima descritti. Tramite tale accordo, infatti, la stessa ha potuto essere rimborsata per circa euro 23.743,90, ed in tal modo essere in parte compensata dei pagamenti effettuati nell'immobile abitato e di proprietà societaria/familiare, e dunque, a beneficio di entrambe le parti.
In relazione, infine, al punto 3.3., l'appellante censura il Giudicante per aver ritenuto, pur se quale elemento solo indiziario, che sia stata la stessa attrice a riferire, in sede di querela del 09.06.2015, scritta di proprio pugno, e nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di sfratto, che “le è stato concesso” di utilizzare l'appartamento per cui è causa, e dunque di essersi ella stessa qualificata detentrice. Secondo l'appellante tali dichiarazioni sarebbero state strumentalizzate e decontestualizzate;
farebbero riferimento ad uno solo degli immobili oggetto di giudizio, e sarebbero costituiti da atti a e documenti depositati in altro giudizio, irrilevanti nella causa di usucapione.
L'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa.
Devono quindi ritenersi ammissibili le prove atipiche ossia quelle prove assunte in altro e distinto in procedimento, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c..
Tale principio appare consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Cass., sez.
VI, 1° febbraio 2023, n. 2947). In altra recente pronuncia di legittimità si legge
“il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Corte di Cassazione, sentenza del 16 aprile 2025 n.
9957; nello stesso senso Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n.
25067).
Nel caso che ci occupa immune da censura appare la deduzione operata dal
Giudicante di prime cure, il quale ha ritenuto elemento indiziario quanto affermato dall'attrice, direttamente, e nei propri scritti difensivi, ponendolo, unitamente alle ulteriori emergenze, alla base del proprio convincimento. Peraltro, gli atti dai quali le affermazioni dell'attrice risultano estrapolate riguardano procedimenti collegati tra loro e vertenti tra le medesime odierne parti in causa;
gli stessi, inoltre, sono allegati nel contraddittorio tra le parti e liberamente criticabili nel pieno diritto di difesa.
Infondata, infine, è la contestazione dell'appellante secondo la quale le dichiarazioni dell'attrice, a suo dire utilizzate impropriamente dal Giudicante, riguarderebbero uno solo degli immobili (quello sub. 2). Risulta, infatti, altresì esistente un contratto di locazione relativo all'immobile sub. 6, nel quale figurano le odierne parti in causa, sottoscritto dall'attrice quale amministratrice della società. Anche in tale veste, pertanto, l'attrice appare dichiarare e riconoscere la titolarità altrui.
Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo D.M.55/2014.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. n. 5248/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in
[...] data 26.03.2021 e notificata in pari data, così provvede:
1- Rigetta l'appello proposto, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Avv. Bruno Nigro, difensore dichiaratosi antistatario dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.236,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002.
Roma,29.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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