Articolo 25 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 29Articolo 31
Versione
14 aprile 1968
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Versione
10 novembre 1970
Art. 25. ((Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalita' e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;
2) dovra' procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.
Sara' sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovra' pronunciarsi anche sulla possibilita' di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescindera' dal parere del Consiglio superiore se non sara' espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
Alla revisione e, ove occorra, all'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali nonche' dei ruoli del personale civile degli istituiti di prevenzione e pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'Amministrazione della grazia e giustizia, si provvedera' comunque entro il 31 marzo 1971. I posti saranno ricoperti con trasferimento da altre amministrazioni e, ove cio' non sia possibile, con assunzione mediante pubblico concorso.
A successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o piu' amministrazioni - comprese quelle ad ordinamento autonomo - in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potra' provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.
Il numero dei dirigenti del livello intermedio non potra' superare il numero degli uffici centrali e periferici da dirigere, aumentato di tre unita' per ogni direzione generale o ufficio centrale equiparato e da una unita' per ogni ufficio periferico retto da dirigente con qualifica equiparata a direttore generale))
Entrata in vigore il 10 novembre 1970