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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2897 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 promossa
DA
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Guido Fiorillo e Serena D'Acunzo, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa in qualità di CP_2 mandataria (P.I. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_3 p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Paolelli, come da procura in atti;
-parte opposta-
E NEI CONFRONTI DI
P. I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, come da procura in atti
-parte interveniente-
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] nonché proponevano opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 993/2018 con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto loro, rispettivamente in qualità di debitrice principale e di fideiussore, il pagamento di € 269.647,65, oltre interessi e spese, di cui € 218.022,34 relativo all'esposizione debitoria del contro
1 corrente n. 400729240 (già c/c 60283/31) alla data del 31.12.2017 ed € 51.625,31 relativo all'esposizione debitoria del finanziamento chirografario n. 4546393. Gli opponenti eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, la nullità del contratto di mutuo, l'infondatezza della pretesa creditoria avversa per mancata prova del credito, l'illegittima determinazione del credito per applicazione di tassi di interesse anatocistici, l'inopponibilità al fideiussore delle somme dovute e l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia usura. Chiedevano quindi di annullare o revocare il decreto ingiuntivo. Così concludevano: “Piaccia All'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, ed in accoglimento delle motivazioni di opposizione sopra esposte, revocare il decreto ingiuntivo e per quanto eccepito nella premessa dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale con le ovvie conseguenze in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata accertare, previo ordine di presentazione del conto ex. artt. 263 e segg. C.p.c. alla ricorrente qui convenuta, e declaratoria di nullità di clausole contrattuali non conformi alla legge ed esperita Ctu che si chiede, la reale ed esatta esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito, procedendo alla analitica determinazione dell'importo dovuto dagli opponenti quale sorte capitale, interessi ed eventuali altri accessori del credito in relazione al contratto di conto corrente bancario posti a fondamento della domanda. Il tutto con vittoria di spese, competenze, ed onorari del presente giudizio.”. e per essa in qualità di mandataria Controparte_1 CP_2 costituendosi ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rassegnava le seguenti conclusioni: Alla luce di quanto esposto, la quale mandataria di CP_2 CP_1
chiede al Tribunale adito volersi: • rigettare la opposizione
[...] perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 993/18; • in ogni caso, condannare gli opponenti a pagare, in solido tra loro, la somma di € 269.647,65= oltre interessi come richiesti, in favore della di Parte_2 mandataria della , o di quella maggiore o minore CP_1 verrà eventualmente accertata;
• respingersi in toto le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto con condanna di controparte ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., lasciando alla valutazione del Giudice la quantificazione del danno;
Vittoria di spese e ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati ed IVA.”. Con comparsa depositata in data 22.09.2020 interveniva in giudizio quale cessionaria a titolo particolare Controparte_3 nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., chiedendo: “ad ogni effetto
2 di legge nel presente giudizio di merito, in sostituzione della cedente
a mezzo del sottoscritto procuratore facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata. Insiste, quindi, nel rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 con decreto n. 85/2024 del Presidente del Tribunale a seguito di trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del
21.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Nella comparsa conclusionale l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo alla Controparte_3
Va preliminarmente dato atto che, ai fini della verifica della procedibilità della domanda, nelle more del procedimento le parti avviavano la procedura di mediazione conclusa con verbale negativo depositato il 18.07.2019.
L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è infondata.
In tema di competenza per territorio, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019).
Nel caso di specie i rapporti oggetto di giudizio, precisamente il conto corrente n. 400729240 ed il finanziamento n. 4546393 sono sorti ed erogati presso la Filiale di Aprilia (LT) della CP_4 divenuta poi rispettivamente il 07.08.2006 ed
[...] Controparte_1 il 12.11.2014 e il creditore ha legittimamente adito il Tribunale del luogo ove è sorta l'obbligazione, ex art. 20 c.p.c., quale foro alternativo.
Il convenuto-opponente, nel proprio atto si è limitato ad indicare gli altri fori alternativamente competenti, senza specificatamente contestare l'asserita illegittimità della competenza del giudice adito dal creditore-opposto. Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione.
3 Va accolta, invece l'eccezione del difetto di legittimazione attiva in capo alla quale cessionaria a titolo Controparte_3 particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per effetto del contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato con CP_1
[...] In particolare, gli opponenti hanno contestato la esistenza di prova documentale della attuale titolarità del credito monitorio in capo alla parte intervenuta nonché della previsione del credito ingiunto tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco. Il motivo è fondato. Sul punto è opportuno precisare che nel disciplinare la cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici l'art. 58, comma 2, Tub prescrive che “la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana”; il successivo comma 4 aggiunge che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del c.c.”, dispensando, dunque, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione - costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive - e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Si osserva tuttavia che, sebbene sia sufficiente, ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, è necessario altresì precisare che, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'avviso della cessione non integra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Ne consegue che la pubblicazione sulla G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza del contratto di cessione. Ulteriore corollario
è che la parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 Tub e che provvede alla pubblicazione in G.U. non è per ciò solo dispensata dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione di cessione in blocco dei crediti. In tal modo è chiamata a fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
4 esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass. sez. I, ord., 24 giugno 2024 n. 17262).
In caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Tanto premesso, nel caso di specie parte opponente ha eccepito la mancanza -in capo alla - della Controparte_3 titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attesa la omessa produzione del corrispondente contratto di cessione, nonché la omessa prova che tra i crediti ceduti fosse incluso anche il credito verso gli odierni opponenti.
a allegato in modo generico, ma non Controparte_3 ha provato in via documentale di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla . Pur dando atto di aver CP_1 stipulato un contratto di cessione di crediti con la , CP_1 parte intervenuta si è limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante “avviso di cessione di credito pro-soluto” (cfr. all. 2 costituzione di parte intervenuta).
Applicando i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, ritiene il Tribunale che l'avviso contenuto sulla Gazzetta ufficiale allegata dalla parte intervenuta non fornisca idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisca prova della sua legittimazione sostanziale. È opportuno altresì precisare che l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta ufficiale non reca l'indicazione specifica del credito in questione ma si limita a far riferimento a “tutti i crediti che alla data di efficacia economica rispettavano i seguenti criteri: a) i crediti di cui il Cedente ancora titolare dalla Data di cessione;
b) i crediti derivanti dalle linee di credito concesse in varie forme tecniche;
c) i crediti derivano da contrati retti dal diritto italiano;
d)i crediti sono denominati in Euro;
e) i crediti sono classificati alla voce “sofferenza” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia; f) il debitore principale è una persona giuridica costituita in Italia e con sede legale in Italia;
g) i debitore principale non è una banca o un intermediario finanziario;
h) i crediti non sono stati interamente soddisfatti o diversamente rimborsati;
i) i crediti aventi una creditoria totale, verso i debitori principali, non superiore ad Euro 1 mlm;
” Viene inoltre specificato che “Il debitore principale è contraddistinto da uno dei codici numerici identificativi ( NDG) inclusi nella lista depositata in data 16 luglio 2020 presso lo Studio del Notaio in Via Carducci, 8, Milano numero di Persona_1
5 repertorio 6127 e numero raccolta 2123 e altresì disponibile sul seguente sito internet..) Alcuna della documentazione richiamata è presente in atti.
Ne consegue che le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nel
Foglio Inserzioni n. 89 della G.U. 30 luglio 2020 non sono sufficientemente precise e concludenti e non consentono di individuare con sufficiente determinatezza il credito oggetto di cessione. Ne consegue la carenza di legittimazione attiva nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio di Controparte_3
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte opponente contesta la fondatezza della pretesa creditoria per difetto di idonea prova scritta.
Si osserva che la completezza della documentazione depositata a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria, indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14363 del 16/11/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n.
13429 del 09/10/2000).
Nella fattispecie in esame la creditrice opposta ha fornito adeguata prova documentale dell'esistenza e dell'entità del credito, producendo sin dalla fase monitoria e con successiva integrazione nel presente giudizio di opposizione, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 60283/31 (ora c/c n. 400729240) del 07.08.2006 con documento di sintesi, condizioni economiche e contrattuali;
la situazione contabile del finanziamento redatta a norma dell'art. 50 Dec. Leg.vo 01.09.93 n. 385, con copia degli estratti conto analitici dal 07.08.2006 al 28.02.2018; la copia lettera di rideterminazione dell'assetto fiduciario del 26.01.2017 sottoscritta per accettazione;
la copia contratto di finanziamento n. 4546393 del 12.11.2014 con le relative condizioni economiche e piano di ammortamento;
la copia della fideiussione specifica di del Parte_1 12.11.2014; la copia della fideiussione omnibus rilasciata in data 29.10.2015 da sino alla concorrenza di € Parte_1 435.500,00. Possono dunque valutarsi come integrati i presupposti di cui all'art. 117 TUB, atteso che dall'analisi dei documenti sopra descritti appaiono sufficientemente determinate le condizioni economiche dei contratti e delle fideiussioni. Devono di conseguenza ritenersi conosciute dai debitori le singole previsioni contrattuali.
A fronte di tale completa produzione documentale gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per causa illecita in
6 ragione della mancata disponibilità delle somme erogate in funzione della copertura del saldo conto corrente illegittimamente determinato, l'illegittima determinazione del credito per applicazione di tassi di interesse anatocistici, l'inopponibilità al fideiussore delle somme dovute e l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sugli opponenti l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo asserendone l'illecita della causa in ragione della mancata disponibilità delle somme accreditate perché dirette a finanziare il conto illegittimamente determinato con applicazione di interessi ultralegali.
Tale motivo è infondato. Dalla disamina della documentazione versata in istruttoria il contratto di finanziamento risulta essere stato stipulato “allo scopo di finanziare il capitale circolante per l'espansione dell'attività d'impresa”. Dunque, acceso nella tipica funzione di consentire l'erogazione del prestito all' impresa, allo scopo di sostenerne il ciclo di vita. Del resto, la funzione tipica del mutuo è quella di mettere a disposizione del mutuatario una somma di danaro, assolvendo ad uno scopo di finanziamento. Per finanziamento non si intende però la necessaria creazione di una provvista finanziaria da investire, ma semplicemente la messa a disposizione del danaro.
La somma, inoltre, risulta effettivamente accreditata sul conto corrente intestato agli opponenti, in data 12.11.2014.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che nel caso in cui il mutuo sia stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento.
(Cass. Civ. n. 9482/2013). Il mutuo solutorio non è, dunque, nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 37654 del 30/11/2021), dovendo, peraltro ritenersi superato il precedente indirizzo secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito, atteso che il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall.” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021).
7 Pertanto, anche nel caso in cui il contratto in oggetto fosse stato stipulato per ripianare precedenti esposizioni debitorie, alcuna invalidità ne deriverebbe.
Affermata la piena validità del finanziamento concesso anche per l'eventuale ripianamento della posizione debitoria pregressa, si rivela palesemente infondata l'eccezione di nullità per difetto e illiceità della causa ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1346 c.c., sollevata da parte opponente.
Con altro motivo di opposizione parte opponente ha contestato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto corrente posta in violazione dell'art. 1283 c.c. In merito alla dedotta applicazione di interessi anatocistici si rileva in primo luogo che il titolo contrattuale su cui è fondata la domanda di accertamento del credito è precedente alla delibera CICR del
09.02.2000, atteso che il conto corrente n.60283/31
(successivamente mutato in data 01.11.2008 nella numerazione in n.400729240), risulta essere stato aperto alla data del 07.08.2006.
Quanto alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca, si richiama in questa sede la lunga evoluzione della giurisprudenza in materia, al fine di rammentante l'approdo, condiviso dal Tribunale, cui è pervenuta la Cassazione sin dal 1999 con la pronuncia n. 2374 del 16 marzo, con motivazione fatta propria anche dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 4.11.2004, n. 21095 e del 2.12.2010, n. 24418, che hanno statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione a periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale del 1999.
Ne consegue che le somme indebitamente calcolate a tale titolo non possono essere richieste dagli istituti bancari e, se percepite, devono essere restituite (ex multis, Cass. sez. I, n. 21141/2007; Cass. sez. I,
n. 15218/2007; Cass. sez. I, n. 6514/2007; Cass. n. 4853/2007; Cass.
n. 11757/2006; Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 10500/2006; Cass. n.
10376/2006).
A partire dal 01.07.2000 deve invece essere applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, specificamente comunicata al correntista.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, esaminata la documentazione contrattuale in atti, il criterio della reciprocità risulta previsto e rispettato dalle parti, atteso che l'art. 14 delle condizioni particolari del contratto istitutivo del conto corrente ordinario n. n.60283/31, prevedendo la capitalizzazione trimestrale, ovvero, la liquidazione trimestrale sia degli interessi debitori che di
8 quelli creditori, dunque la medesima periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Tuttavia, non si rinviene in atti documentazione diretta a provare l'accettazione del cliente all'adeguamento delle condizioni del contratto di conto corrente agli artt. 3 e 4 della delibera del CICR del 3 agosto 2016.
Si richiamano sul punto gli esiti delle operazioni peritali disposte in corso di causa. La relazione del CTU è infatti coerente con i principi normativi operanti in materia ed è priva di contraddizioni e vizi logici.
Tali esiti sono condivisi dal Tribunale con le precisazioni successivamente chiarite. Il CTU ha dopo aver dato atto dell'esistenza del contratto iniziale di apertura del rapporto e della validità delle pattuizioni convenzionali, ha proceduto al ricalcolo dell'importo di dare avere tra le parti in ragione dell'applicazione della capitalizzazione corretta. Ha precisato di aver applicato la capitalizzazione “trimestrale dall'inizio del rapporto (07.08.2006) al 31.12.2013 e, successivamente, semplice dal 01.01.2014 alla fine atteso che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera
CICR del 3 agosto 2016 la si è adeguata alle disposizioni CP_4
(artt.4 e 5) ma non vi è in atti nessun tipo di documento dove il cliente esprime l'autorizzazione di detta modifica contrattuale” escludendo, dunque, la capitalizzazione adottata dalla banca dall'1.01.2014 al 30.09.2016 e dal 01.10.2016 alla fine del rapporto (07.02.2018).
Aderisce il Tribunale alla valutazione ed al conteggio da ultimo effettuate dal ctu.
Di conseguenza, l'analisi svolta ha consentito di verificare che il saldo a debito del contratto di conto corrente n.60283/31
(successivamente mutato in data 01.11.2008 nella numerazione in n.400729240), alla data del 07.02.2018, è pari ad € 242.992,14 anziché € 249.241,64 come indicato dall'estratto conto. La differenza di € 6.249,50 è dovuta all'esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi dal 01.01.2014 a fine rapporto.
Gli accertamenti peritali, pertanto, hanno consentito di verificare che vi è una differenza di € 6.249,50 rispetto al saldo a debito del conto corrente risultante dall'estratto conto alla cessazione del rapporto. La relazione finale del ctu è quindi condivisibile sul punto, poiché è motivata, priva di vizi logici e coerente con i principi normativi e giurisprudenziali elaborati in materia.
Nel decreto ingiuntivo opposto parte creditrice ha agito per il recupero dell'importo complessivo di € 269.647,45 di cui € 218.022,34 relativo all'esposizione debitoria del contro corrente n. 400729240 (già c/c 60283/31) alla data del 31.12.2017 ed € 51.625,31 relativo all'esposizione debitoria del finanziamento chirografario n. 4546393.
9 Orbene, procedendo al ricalcolo dell'importo accertato dal CTU quale saldo debito del conto, attraverso la sottrazione della somma di € 6.249,50, all'esposizione risultante dall'estratto conto alla data della cessazione del rapporto ( 07.02.2018), deve quindi essere confermata la sussistenza in capo alla società opposta di un credito pari ad € 242.992,14 in relazione al contratto di conto corrente n.60283/31 (successivamente mutato in data 01.11.2008 nella numerazione in n.400729240) e di € 51.625,31 relativo all'esposizione debitoria del finanziamento chirografario n. 4546393.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 993/2018 deve essere revocato e, per l'effetto, gli opponenti devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore di , e per essa in qualità di mandataria CP_1
, della complessiva somma di € 294.547,45, di cui CP_2
242.992,14 quale saldo debitore del conto corrente n. 400729240 ( già c/c 60283/31) come ricalcolato dal CTU e di € 51.625,31 quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 4546393, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va rigettato, invece, il motivo di opposizione relativo alla non opponibilità al fideiussore delle somme dovute in relazione al rapporto anomalo di affidamento, posto in violazione dell'art. 1956 c.c. Gli impegni contrattualmente assunti nel caso di specie pongono a carico del fideiussore l'onere di acquisire informazioni in merito alle condizioni patrimoniali e contabili del soggetto garantito e pongono in capo alla banca l'obbligo di fornire dette informazioni solo in caso di esplicita richiesta da parte del fideiussore (cfr. art. 4 lettera di fideiussione omnibus doc. n. 7 fascicolo ricorso monitorio). A fronte di tale esplicita previsione convenzionale il fideiussore, odierno opponente non ha né allegato né dimostrato di aver formalmente richiesto alla banca informazioni sulle condizioni patrimoniali e contabili della società garantita Parte_1
[...]
In merito alla domanda ex art. 1956 c.c. grava sullo stesso garante ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., n. 7050/ 1997; Cass., n.
8040/2003; Cass., n. 8995/2003).
Va inoltre precisato che ai fini della liberazione del fideiussore ciò che conta non è la mera consapevolezza, in chi ha erogato il credito, di una eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore
10 medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre concessioni di credito (Cass. sent. n. 1645/1998) (nel caso esaminato dalla Suprema Corte la disposizione di cui all'art. 1956 c.c. non è stata ritenuta applicabile nemmeno in via analogica nella ipotesi in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, era sopravvenuta dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà, Cass., sent. 9 aprile 1990, n. 2965). E' quindi necessario che il fideiussore, il quale invochi la invalidità della fideiussione e la propria liberazione ex art. 1956 c.c., dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (Cass., sent. n. 394/2006).
Nel caso di specie parte opponente non ha né allegato né dimostrato la concreta conoscenza, da parte della banca opposta, che la società garantita versasse in condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito e che l'istituto di credito ne fosse concretamente a conoscenza. E' necessario evidenziare che la circostanza dedotta da parte opponente che il debitore abbia più volte sconfinato la linea di credito non può da sola integrare i presupposti per l'accoglimento della eccezione, tenuto conto che non vi alcuna documentazione diretta a provare il peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice e tenuto conto che non si riscontrano in atti elementi sufficienti per poter affermare che l'istituto bancario avesse consapevolezza del dedotto peggioramento. L'eccezione non merita, quindi, accoglimento. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Infine, gli opponenti hanno genericamente dedotto il superamento del tasso soglia degli interessi applicati sul rapporto di conto corrente.
Sul punto è utile richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
11 previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n.
206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). È stato inoltre chiarito che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono
a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. in motivazione, Cass., ord. 28.06.2019, n. 17447)
Tanto premesso in termini generali, si evidenzia che nessuna specifica allegazione e nessun riscontro probatorio sono stati introdotti in giudizio dall'opponente. Quest'ultimo infatti deduce genericamente “che nell'ambito dell'anomalo sviluppo del rapporto con l'avvenuta capitalizzazione degli interessi applicati a tassi ben superiori a quelli del c.d. tasso-soglia, il credito va esattamente qualificato”, ma non richiama alcuna previsione contrattuale rilevante nel caso concreto, non fa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia né descrive puntualmente il metodo di calcolo utilizzato e le ragioni per cui possa dirsi integrata nel caso concreto una ipotesi di usura originaria.
Anche questo motivo di opposizione non può essere accolto.
12 In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo n. 993/2018 deve essere revocato e, per l'effetto, gli opponenti devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore di e per essa in qualità di CP_1 mandataria della complessiva somma di € CP_2 294.547,45, di cui 242.992,14 quale saldo debitore del conto corrente n. 400729240 ( già c/c 60283/31) come ricalcolato dal CTU e di € 51.625,31 quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 4546393, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese della ctu vengono poste su parte opponente e parte opposta nella misura del 50%.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 993/2018;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta, di € 294.547,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone le spese di ctu su parte opponente e su parte opposta nella misura del 50%;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 07.06.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2897 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 promossa
DA
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Guido Fiorillo e Serena D'Acunzo, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa in qualità di CP_2 mandataria (P.I. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_3 p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Paolelli, come da procura in atti;
-parte opposta-
E NEI CONFRONTI DI
P. I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, come da procura in atti
-parte interveniente-
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] nonché proponevano opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 993/2018 con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto loro, rispettivamente in qualità di debitrice principale e di fideiussore, il pagamento di € 269.647,65, oltre interessi e spese, di cui € 218.022,34 relativo all'esposizione debitoria del contro
1 corrente n. 400729240 (già c/c 60283/31) alla data del 31.12.2017 ed € 51.625,31 relativo all'esposizione debitoria del finanziamento chirografario n. 4546393. Gli opponenti eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, la nullità del contratto di mutuo, l'infondatezza della pretesa creditoria avversa per mancata prova del credito, l'illegittima determinazione del credito per applicazione di tassi di interesse anatocistici, l'inopponibilità al fideiussore delle somme dovute e l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia usura. Chiedevano quindi di annullare o revocare il decreto ingiuntivo. Così concludevano: “Piaccia All'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, ed in accoglimento delle motivazioni di opposizione sopra esposte, revocare il decreto ingiuntivo e per quanto eccepito nella premessa dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale con le ovvie conseguenze in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata accertare, previo ordine di presentazione del conto ex. artt. 263 e segg. C.p.c. alla ricorrente qui convenuta, e declaratoria di nullità di clausole contrattuali non conformi alla legge ed esperita Ctu che si chiede, la reale ed esatta esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito, procedendo alla analitica determinazione dell'importo dovuto dagli opponenti quale sorte capitale, interessi ed eventuali altri accessori del credito in relazione al contratto di conto corrente bancario posti a fondamento della domanda. Il tutto con vittoria di spese, competenze, ed onorari del presente giudizio.”. e per essa in qualità di mandataria Controparte_1 CP_2 costituendosi ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rassegnava le seguenti conclusioni: Alla luce di quanto esposto, la quale mandataria di CP_2 CP_1
chiede al Tribunale adito volersi: • rigettare la opposizione
[...] perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 993/18; • in ogni caso, condannare gli opponenti a pagare, in solido tra loro, la somma di € 269.647,65= oltre interessi come richiesti, in favore della di Parte_2 mandataria della , o di quella maggiore o minore CP_1 verrà eventualmente accertata;
• respingersi in toto le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto con condanna di controparte ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., lasciando alla valutazione del Giudice la quantificazione del danno;
Vittoria di spese e ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati ed IVA.”. Con comparsa depositata in data 22.09.2020 interveniva in giudizio quale cessionaria a titolo particolare Controparte_3 nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., chiedendo: “ad ogni effetto
2 di legge nel presente giudizio di merito, in sostituzione della cedente
a mezzo del sottoscritto procuratore facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata. Insiste, quindi, nel rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 con decreto n. 85/2024 del Presidente del Tribunale a seguito di trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del
21.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Nella comparsa conclusionale l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo alla Controparte_3
Va preliminarmente dato atto che, ai fini della verifica della procedibilità della domanda, nelle more del procedimento le parti avviavano la procedura di mediazione conclusa con verbale negativo depositato il 18.07.2019.
L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è infondata.
In tema di competenza per territorio, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019).
Nel caso di specie i rapporti oggetto di giudizio, precisamente il conto corrente n. 400729240 ed il finanziamento n. 4546393 sono sorti ed erogati presso la Filiale di Aprilia (LT) della CP_4 divenuta poi rispettivamente il 07.08.2006 ed
[...] Controparte_1 il 12.11.2014 e il creditore ha legittimamente adito il Tribunale del luogo ove è sorta l'obbligazione, ex art. 20 c.p.c., quale foro alternativo.
Il convenuto-opponente, nel proprio atto si è limitato ad indicare gli altri fori alternativamente competenti, senza specificatamente contestare l'asserita illegittimità della competenza del giudice adito dal creditore-opposto. Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione.
3 Va accolta, invece l'eccezione del difetto di legittimazione attiva in capo alla quale cessionaria a titolo Controparte_3 particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per effetto del contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato con CP_1
[...] In particolare, gli opponenti hanno contestato la esistenza di prova documentale della attuale titolarità del credito monitorio in capo alla parte intervenuta nonché della previsione del credito ingiunto tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco. Il motivo è fondato. Sul punto è opportuno precisare che nel disciplinare la cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici l'art. 58, comma 2, Tub prescrive che “la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana”; il successivo comma 4 aggiunge che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del c.c.”, dispensando, dunque, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione - costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive - e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Si osserva tuttavia che, sebbene sia sufficiente, ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, è necessario altresì precisare che, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'avviso della cessione non integra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Ne consegue che la pubblicazione sulla G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza del contratto di cessione. Ulteriore corollario
è che la parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 Tub e che provvede alla pubblicazione in G.U. non è per ciò solo dispensata dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione di cessione in blocco dei crediti. In tal modo è chiamata a fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
4 esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass. sez. I, ord., 24 giugno 2024 n. 17262).
In caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Tanto premesso, nel caso di specie parte opponente ha eccepito la mancanza -in capo alla - della Controparte_3 titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attesa la omessa produzione del corrispondente contratto di cessione, nonché la omessa prova che tra i crediti ceduti fosse incluso anche il credito verso gli odierni opponenti.
a allegato in modo generico, ma non Controparte_3 ha provato in via documentale di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla . Pur dando atto di aver CP_1 stipulato un contratto di cessione di crediti con la , CP_1 parte intervenuta si è limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante “avviso di cessione di credito pro-soluto” (cfr. all. 2 costituzione di parte intervenuta).
Applicando i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, ritiene il Tribunale che l'avviso contenuto sulla Gazzetta ufficiale allegata dalla parte intervenuta non fornisca idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisca prova della sua legittimazione sostanziale. È opportuno altresì precisare che l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta ufficiale non reca l'indicazione specifica del credito in questione ma si limita a far riferimento a “tutti i crediti che alla data di efficacia economica rispettavano i seguenti criteri: a) i crediti di cui il Cedente ancora titolare dalla Data di cessione;
b) i crediti derivanti dalle linee di credito concesse in varie forme tecniche;
c) i crediti derivano da contrati retti dal diritto italiano;
d)i crediti sono denominati in Euro;
e) i crediti sono classificati alla voce “sofferenza” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia; f) il debitore principale è una persona giuridica costituita in Italia e con sede legale in Italia;
g) i debitore principale non è una banca o un intermediario finanziario;
h) i crediti non sono stati interamente soddisfatti o diversamente rimborsati;
i) i crediti aventi una creditoria totale, verso i debitori principali, non superiore ad Euro 1 mlm;
” Viene inoltre specificato che “Il debitore principale è contraddistinto da uno dei codici numerici identificativi ( NDG) inclusi nella lista depositata in data 16 luglio 2020 presso lo Studio del Notaio in Via Carducci, 8, Milano numero di Persona_1
5 repertorio 6127 e numero raccolta 2123 e altresì disponibile sul seguente sito internet..) Alcuna della documentazione richiamata è presente in atti.
Ne consegue che le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nel
Foglio Inserzioni n. 89 della G.U. 30 luglio 2020 non sono sufficientemente precise e concludenti e non consentono di individuare con sufficiente determinatezza il credito oggetto di cessione. Ne consegue la carenza di legittimazione attiva nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio di Controparte_3
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte opponente contesta la fondatezza della pretesa creditoria per difetto di idonea prova scritta.
Si osserva che la completezza della documentazione depositata a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria, indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14363 del 16/11/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n.
13429 del 09/10/2000).
Nella fattispecie in esame la creditrice opposta ha fornito adeguata prova documentale dell'esistenza e dell'entità del credito, producendo sin dalla fase monitoria e con successiva integrazione nel presente giudizio di opposizione, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 60283/31 (ora c/c n. 400729240) del 07.08.2006 con documento di sintesi, condizioni economiche e contrattuali;
la situazione contabile del finanziamento redatta a norma dell'art. 50 Dec. Leg.vo 01.09.93 n. 385, con copia degli estratti conto analitici dal 07.08.2006 al 28.02.2018; la copia lettera di rideterminazione dell'assetto fiduciario del 26.01.2017 sottoscritta per accettazione;
la copia contratto di finanziamento n. 4546393 del 12.11.2014 con le relative condizioni economiche e piano di ammortamento;
la copia della fideiussione specifica di del Parte_1 12.11.2014; la copia della fideiussione omnibus rilasciata in data 29.10.2015 da sino alla concorrenza di € Parte_1 435.500,00. Possono dunque valutarsi come integrati i presupposti di cui all'art. 117 TUB, atteso che dall'analisi dei documenti sopra descritti appaiono sufficientemente determinate le condizioni economiche dei contratti e delle fideiussioni. Devono di conseguenza ritenersi conosciute dai debitori le singole previsioni contrattuali.
A fronte di tale completa produzione documentale gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per causa illecita in
6 ragione della mancata disponibilità delle somme erogate in funzione della copertura del saldo conto corrente illegittimamente determinato, l'illegittima determinazione del credito per applicazione di tassi di interesse anatocistici, l'inopponibilità al fideiussore delle somme dovute e l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sugli opponenti l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo asserendone l'illecita della causa in ragione della mancata disponibilità delle somme accreditate perché dirette a finanziare il conto illegittimamente determinato con applicazione di interessi ultralegali.
Tale motivo è infondato. Dalla disamina della documentazione versata in istruttoria il contratto di finanziamento risulta essere stato stipulato “allo scopo di finanziare il capitale circolante per l'espansione dell'attività d'impresa”. Dunque, acceso nella tipica funzione di consentire l'erogazione del prestito all' impresa, allo scopo di sostenerne il ciclo di vita. Del resto, la funzione tipica del mutuo è quella di mettere a disposizione del mutuatario una somma di danaro, assolvendo ad uno scopo di finanziamento. Per finanziamento non si intende però la necessaria creazione di una provvista finanziaria da investire, ma semplicemente la messa a disposizione del danaro.
La somma, inoltre, risulta effettivamente accreditata sul conto corrente intestato agli opponenti, in data 12.11.2014.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che nel caso in cui il mutuo sia stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento.
(Cass. Civ. n. 9482/2013). Il mutuo solutorio non è, dunque, nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 37654 del 30/11/2021), dovendo, peraltro ritenersi superato il precedente indirizzo secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito, atteso che il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall.” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021).
7 Pertanto, anche nel caso in cui il contratto in oggetto fosse stato stipulato per ripianare precedenti esposizioni debitorie, alcuna invalidità ne deriverebbe.
Affermata la piena validità del finanziamento concesso anche per l'eventuale ripianamento della posizione debitoria pregressa, si rivela palesemente infondata l'eccezione di nullità per difetto e illiceità della causa ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1346 c.c., sollevata da parte opponente.
Con altro motivo di opposizione parte opponente ha contestato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto corrente posta in violazione dell'art. 1283 c.c. In merito alla dedotta applicazione di interessi anatocistici si rileva in primo luogo che il titolo contrattuale su cui è fondata la domanda di accertamento del credito è precedente alla delibera CICR del
09.02.2000, atteso che il conto corrente n.60283/31
(successivamente mutato in data 01.11.2008 nella numerazione in n.400729240), risulta essere stato aperto alla data del 07.08.2006.
Quanto alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca, si richiama in questa sede la lunga evoluzione della giurisprudenza in materia, al fine di rammentante l'approdo, condiviso dal Tribunale, cui è pervenuta la Cassazione sin dal 1999 con la pronuncia n. 2374 del 16 marzo, con motivazione fatta propria anche dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 4.11.2004, n. 21095 e del 2.12.2010, n. 24418, che hanno statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione a periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale del 1999.
Ne consegue che le somme indebitamente calcolate a tale titolo non possono essere richieste dagli istituti bancari e, se percepite, devono essere restituite (ex multis, Cass. sez. I, n. 21141/2007; Cass. sez. I,
n. 15218/2007; Cass. sez. I, n. 6514/2007; Cass. n. 4853/2007; Cass.
n. 11757/2006; Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 10500/2006; Cass. n.
10376/2006).
A partire dal 01.07.2000 deve invece essere applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, specificamente comunicata al correntista.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, esaminata la documentazione contrattuale in atti, il criterio della reciprocità risulta previsto e rispettato dalle parti, atteso che l'art. 14 delle condizioni particolari del contratto istitutivo del conto corrente ordinario n. n.60283/31, prevedendo la capitalizzazione trimestrale, ovvero, la liquidazione trimestrale sia degli interessi debitori che di
8 quelli creditori, dunque la medesima periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Tuttavia, non si rinviene in atti documentazione diretta a provare l'accettazione del cliente all'adeguamento delle condizioni del contratto di conto corrente agli artt. 3 e 4 della delibera del CICR del 3 agosto 2016.
Si richiamano sul punto gli esiti delle operazioni peritali disposte in corso di causa. La relazione del CTU è infatti coerente con i principi normativi operanti in materia ed è priva di contraddizioni e vizi logici.
Tali esiti sono condivisi dal Tribunale con le precisazioni successivamente chiarite. Il CTU ha dopo aver dato atto dell'esistenza del contratto iniziale di apertura del rapporto e della validità delle pattuizioni convenzionali, ha proceduto al ricalcolo dell'importo di dare avere tra le parti in ragione dell'applicazione della capitalizzazione corretta. Ha precisato di aver applicato la capitalizzazione “trimestrale dall'inizio del rapporto (07.08.2006) al 31.12.2013 e, successivamente, semplice dal 01.01.2014 alla fine atteso che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera
CICR del 3 agosto 2016 la si è adeguata alle disposizioni CP_4
(artt.4 e 5) ma non vi è in atti nessun tipo di documento dove il cliente esprime l'autorizzazione di detta modifica contrattuale” escludendo, dunque, la capitalizzazione adottata dalla banca dall'1.01.2014 al 30.09.2016 e dal 01.10.2016 alla fine del rapporto (07.02.2018).
Aderisce il Tribunale alla valutazione ed al conteggio da ultimo effettuate dal ctu.
Di conseguenza, l'analisi svolta ha consentito di verificare che il saldo a debito del contratto di conto corrente n.60283/31
(successivamente mutato in data 01.11.2008 nella numerazione in n.400729240), alla data del 07.02.2018, è pari ad € 242.992,14 anziché € 249.241,64 come indicato dall'estratto conto. La differenza di € 6.249,50 è dovuta all'esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi dal 01.01.2014 a fine rapporto.
Gli accertamenti peritali, pertanto, hanno consentito di verificare che vi è una differenza di € 6.249,50 rispetto al saldo a debito del conto corrente risultante dall'estratto conto alla cessazione del rapporto. La relazione finale del ctu è quindi condivisibile sul punto, poiché è motivata, priva di vizi logici e coerente con i principi normativi e giurisprudenziali elaborati in materia.
Nel decreto ingiuntivo opposto parte creditrice ha agito per il recupero dell'importo complessivo di € 269.647,45 di cui € 218.022,34 relativo all'esposizione debitoria del contro corrente n. 400729240 (già c/c 60283/31) alla data del 31.12.2017 ed € 51.625,31 relativo all'esposizione debitoria del finanziamento chirografario n. 4546393.
9 Orbene, procedendo al ricalcolo dell'importo accertato dal CTU quale saldo debito del conto, attraverso la sottrazione della somma di € 6.249,50, all'esposizione risultante dall'estratto conto alla data della cessazione del rapporto ( 07.02.2018), deve quindi essere confermata la sussistenza in capo alla società opposta di un credito pari ad € 242.992,14 in relazione al contratto di conto corrente n.60283/31 (successivamente mutato in data 01.11.2008 nella numerazione in n.400729240) e di € 51.625,31 relativo all'esposizione debitoria del finanziamento chirografario n. 4546393.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 993/2018 deve essere revocato e, per l'effetto, gli opponenti devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore di , e per essa in qualità di mandataria CP_1
, della complessiva somma di € 294.547,45, di cui CP_2
242.992,14 quale saldo debitore del conto corrente n. 400729240 ( già c/c 60283/31) come ricalcolato dal CTU e di € 51.625,31 quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 4546393, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va rigettato, invece, il motivo di opposizione relativo alla non opponibilità al fideiussore delle somme dovute in relazione al rapporto anomalo di affidamento, posto in violazione dell'art. 1956 c.c. Gli impegni contrattualmente assunti nel caso di specie pongono a carico del fideiussore l'onere di acquisire informazioni in merito alle condizioni patrimoniali e contabili del soggetto garantito e pongono in capo alla banca l'obbligo di fornire dette informazioni solo in caso di esplicita richiesta da parte del fideiussore (cfr. art. 4 lettera di fideiussione omnibus doc. n. 7 fascicolo ricorso monitorio). A fronte di tale esplicita previsione convenzionale il fideiussore, odierno opponente non ha né allegato né dimostrato di aver formalmente richiesto alla banca informazioni sulle condizioni patrimoniali e contabili della società garantita Parte_1
[...]
In merito alla domanda ex art. 1956 c.c. grava sullo stesso garante ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., n. 7050/ 1997; Cass., n.
8040/2003; Cass., n. 8995/2003).
Va inoltre precisato che ai fini della liberazione del fideiussore ciò che conta non è la mera consapevolezza, in chi ha erogato il credito, di una eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore
10 medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre concessioni di credito (Cass. sent. n. 1645/1998) (nel caso esaminato dalla Suprema Corte la disposizione di cui all'art. 1956 c.c. non è stata ritenuta applicabile nemmeno in via analogica nella ipotesi in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, era sopravvenuta dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà, Cass., sent. 9 aprile 1990, n. 2965). E' quindi necessario che il fideiussore, il quale invochi la invalidità della fideiussione e la propria liberazione ex art. 1956 c.c., dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (Cass., sent. n. 394/2006).
Nel caso di specie parte opponente non ha né allegato né dimostrato la concreta conoscenza, da parte della banca opposta, che la società garantita versasse in condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito e che l'istituto di credito ne fosse concretamente a conoscenza. E' necessario evidenziare che la circostanza dedotta da parte opponente che il debitore abbia più volte sconfinato la linea di credito non può da sola integrare i presupposti per l'accoglimento della eccezione, tenuto conto che non vi alcuna documentazione diretta a provare il peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice e tenuto conto che non si riscontrano in atti elementi sufficienti per poter affermare che l'istituto bancario avesse consapevolezza del dedotto peggioramento. L'eccezione non merita, quindi, accoglimento. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Infine, gli opponenti hanno genericamente dedotto il superamento del tasso soglia degli interessi applicati sul rapporto di conto corrente.
Sul punto è utile richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
11 previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n.
206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). È stato inoltre chiarito che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono
a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. in motivazione, Cass., ord. 28.06.2019, n. 17447)
Tanto premesso in termini generali, si evidenzia che nessuna specifica allegazione e nessun riscontro probatorio sono stati introdotti in giudizio dall'opponente. Quest'ultimo infatti deduce genericamente “che nell'ambito dell'anomalo sviluppo del rapporto con l'avvenuta capitalizzazione degli interessi applicati a tassi ben superiori a quelli del c.d. tasso-soglia, il credito va esattamente qualificato”, ma non richiama alcuna previsione contrattuale rilevante nel caso concreto, non fa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia né descrive puntualmente il metodo di calcolo utilizzato e le ragioni per cui possa dirsi integrata nel caso concreto una ipotesi di usura originaria.
Anche questo motivo di opposizione non può essere accolto.
12 In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo n. 993/2018 deve essere revocato e, per l'effetto, gli opponenti devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore di e per essa in qualità di CP_1 mandataria della complessiva somma di € CP_2 294.547,45, di cui 242.992,14 quale saldo debitore del conto corrente n. 400729240 ( già c/c 60283/31) come ricalcolato dal CTU e di € 51.625,31 quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 4546393, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese della ctu vengono poste su parte opponente e parte opposta nella misura del 50%.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 993/2018;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta, di € 294.547,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone le spese di ctu su parte opponente e su parte opposta nella misura del 50%;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 07.06.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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