Sentenza 14 settembre 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2024
Decreto decisorio 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/09/2021, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01089/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2017, proposto da
La Mase S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Genovese, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Munarin in Mestre, via Torino 180/A;
contro
Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Biancardi in Verona, via Franceschine, 10;
per l'annullamento
della nota 0004582.20-01-2016 della Provincia di Verona - Settore Ambiente - Servizi Gestione Rifiuti - U.O. Rifiuti Urbani, con cui veniva comunicato avvio di procedimento ex art. 244 D.Lgs. 152/2006, per accertato superamento CSC con obbligo di bonifica e ripristino ambientale dell'area e di attuazione delle misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242 D. Lgs. n. 152/2006, nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Mase ha dedotto di essere conduttrice di un immobile nel territorio del Comune di Verona all’interno del quale si svolge un’attività di autotrasporto per conto terzi, movimentazione e stoccaggio di merci e intermediazione dei trasporti; in data 13.11.2014 la Polizia di Stato sequestrava una parte dell’area, avendovi rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti e uno scarico su suolo non autorizzato.
In seguito a tali accadimenti la Provincia resistente adottava l’atto in questa sede gravato, avverso il quale è stato proposto un unico, articolato, motivo di impugnazione: con esso si lamenta, in primo luogo, che l’Amministrazione non avrebbe dovuto avviare alcun procedimento nei confronti della ricorrente, anche in considerazione del provvedimento di sospensione medio tempore adottato dall’Amministrazione Comunale in accoglimento degli argomenti svolti nelle memorie difensive e, in particolare, dell’estraneità dell’interessata rispetto a quanto contestato; si deduce, inoltre, la contraddittorietà e illogicità dell’atto, in ragione dell’assenza di qualunque responsabilità della scrivente per i rifiuti e gli illeciti sversamenti rilevati, attesa la natura “storica” della contaminazione.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Verona eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione e chiedendone, comunque, il rigetto.
All’udienza in data 14.07.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
La società ricorrente ha infatti impugnato la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 244 D.Lgs. 152/2006: si tratta, per pacifica giurisprudenza, di un atto endoprocedimentale, in quanto tale inidoneo a determinare qualsivoglia concreta lesione degli interessi della esponente.
In termini: “ E' inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento il quale, in quanto atto endoprocedimentale, non contiene prescrizioni lesive per il privato, che viene, invece, stimolato a partecipare al predetto procedimento con l'invio di osservazioni e memorie di cui, in seguito, l'Amministrazione dovrà tenere conto nella emanazione del provvedimento finale ” ( cfr . T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 02/07/2018, n.1085; si veda anche, ex multis , T.A.R. Veneto, sez. III, 17.04.2014, n. 523).
3. Alla luce di quanto precede l’impugnazione non è sorretta da alcun concreto interesse alla relativa disamina.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori, ove dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO