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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIONATA Parte_1 C.F._1
ANGELICI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via IU
Cesare n.37, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi.
2. I due figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, comunque, allo stato, non vivono più nella casa familiare;
3. La casa familiare sita in Viareggio (LU), via G. Pascoli n. 30/A, di proprietà esclusiva del sig.
rimarrà nell'esclusivo possesso dello stesso, il quale vi continuerà, quindi, ad abitare, Pt_1 mentre la sig.ra si trova, al momento, ospite presso l'abitazione di un'amica in attesa di Parte_2
1 reperire una soluzione abitativa alternativa alla casa familiare;
4. I coniugi si sono accordati per la divisione dei beni/oggetti/arredi presenti nella casa familiare e alla data della sottoscrizione del presente atto la sig.ra ha provveduto al ritiro degli stessi Parte_2 nonché di tutti gli effetti personali.
5. In considerazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra e della sua necessità di reperire una soluzione abitativa, il sig. Parte_2 si impegna ed obbliga al pagamento della somma mensile di importo di € 200,00 a favore Pt_1 della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note. Tale somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) l'8/9/1991, dal quale sono nati i due figli e IU, Per_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 8/9/1991, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 99, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 1991, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
2 trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIONATA Parte_1 C.F._1
ANGELICI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via IU
Cesare n.37, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi.
2. I due figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, comunque, allo stato, non vivono più nella casa familiare;
3. La casa familiare sita in Viareggio (LU), via G. Pascoli n. 30/A, di proprietà esclusiva del sig.
rimarrà nell'esclusivo possesso dello stesso, il quale vi continuerà, quindi, ad abitare, Pt_1 mentre la sig.ra si trova, al momento, ospite presso l'abitazione di un'amica in attesa di Parte_2
1 reperire una soluzione abitativa alternativa alla casa familiare;
4. I coniugi si sono accordati per la divisione dei beni/oggetti/arredi presenti nella casa familiare e alla data della sottoscrizione del presente atto la sig.ra ha provveduto al ritiro degli stessi Parte_2 nonché di tutti gli effetti personali.
5. In considerazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra e della sua necessità di reperire una soluzione abitativa, il sig. Parte_2 si impegna ed obbliga al pagamento della somma mensile di importo di € 200,00 a favore Pt_1 della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note. Tale somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) l'8/9/1991, dal quale sono nati i due figli e IU, Per_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 8/9/1991, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 99, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 1991, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
2 trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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