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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.26738 r.g. dell'anno 2024
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], assistito e difeso dall'Avv.
Ezio Bonanni (C.F.: , del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 2, Scala B, Int. 3, come da procura telematica allegata con separato foglio, che si acclude al presente atto. Ai fini della notifica si indica l'indirizzo PEC: e il numero di fax: Email_1
0773/1888003; contro con sede in Roma, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amodio
Marzocchella (c.f. ), per procura gene-rale alle liti del 22.03.24 a CodiceFiscale_3
rogito del notaio di Roma (Rep. N. 37875), ed elettivamente domiciliato in Persona_1
Napoli, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Istituto alla via A. De Gasperi, 55. P.E.C.
t Email_2
Fatto e diritto
Con ricorso del 5.12.24 rappresentava di avere svolto attività Parte_1
lavorativa, dal 01.07.1976 al 30.04.1988, presso il sito industriale della GECOM S.p.A. (e successive denominazioni ICOM Macchine) in Pozzuoli dedito alla produzione di macchine per l'edilizia. Nel corso della sua carriera lavorativa il ricorrente, quale operaio pagina1 di 7 metalmeccanico saldatore, ha svolto attività di saldatore all'interno dello stabilimento
GECOM di Pozzuoli. Sin dall'assunzione (01.07.1976), riferiva di avere svolto operativamente attività di lavoro all'interno dello stabilimento di Pozzuoli in cui le attività e le varie lavorazioni avvenivano in promiscuità, in assenza di misure di prevenzione tecnica e protezione individuale;
le attività venivano svolte in un unico ambiente privo di separazione dei reparti (si trattava di un unico grande capannone a campate); il capannone, che costituiva l'unico ambiente di lavorazione, era privo di sistemi di areazione in cui erano presenti grosse ventole che favorivano l'aerodispersione delle polveri.
, a seguito di difficoltà respiratorie, dispnea, dolori toracici, Parte_1
affaticamento si è sottoposto a visite specialistiche con esame TAC in data 19.06.2020, (in quest'ultima si refertava “strie lamellari disventilatorie ed esiti fibrotici in sede basale d'ambo i lati. Lieve ispessimento del piano pleurico parietale bilateralmente…Millimetriche tumefazioni linfonodali in sede ascellare d'ambo i lati…” (doc. 2/a)) e visita pneumologica del 15.10.2020 (doc. 2/b) dai quali sono emersi inspessimenti pleurici bilaterali e placche pleuriche.
Cont L' istruiva la denuncia ricevuta con caso n. 517118148 e con atto del CP_2
11.01.2022 rigettava la domanda per “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio” (doc. 3/b); che la determinazione dell' veniva impugnata con CP_2
ricorso ex art. 104 DPR 1124/65 del 26.05.2023, con allegata relazione del Dott.
[...]
(doc. 3/c) a seguito della quale veniva espletata visita collegiale in data Per_2 CP_2
31.08.2023 e riconosciuta la malattia professionale con un grado invalidante del 6% con provvedimento del 12.12.2023. CP_2
In relazione al provvedimento di riconoscimento della patologia professionale CP_2 asbesto correlata, il Sig. in data 16.01.2024 domandava all' di Napoli il Pt_1 CP_2
rilascio del certificato di esposizione ex art. 13, comma 7 della Legge n. 257/92 (doc. 4/a:
Domanda ex art. 13, comma 7, Legge n. 257/92 e successive integrazioni e modificazioni, del 16.01.2024, inviata all' di Napoli). CP_2
Al fine di ottenere l'accredito delle maggiorazioni contributive ex art. 13, comma 7, della L. n. 257/92, in quanto lavoratore affetto da patologia professionale asbesto correlate e quindi avente diritto ai benefici ex art. 13 comma 7 legge 257/92, proponeva regolare domanda amministrativa cui non seguiva l'adeguamento contributivo: era rigettata ogni domanda per intervenuta prescrizione.
L' di Napoli in data 14.02.2024 rilasciava il certificato di esposizione ex art. 13 CP_2 comma 7 legge 257/92, per il periodo dal “01.07.1976 al 31.12.1987”.
pagina2 di 7 In data 15.04.2024, ha domandato all' con la ricostituzione della Pt_1 CP_1 posizione contributiva, prot. N. .5106.15/4/2024.0082559, l'accredito contributivo dei CP_1
periodi certificati dall , cui seguiva sollecito e integrazione pec del 17.04.2024 (doc. CP_2
5/b). Con provvedimento del 22.04.2024 di “reiezione domanda di ricostituzione per motivi contributivi” l' sosteneva: “non risulta specificato il motivo di richiesta di costituzione CP_1 della prestazione” .
Pertanto, agiva innanzi a queto GL chiedendo: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Giudice designato, ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, voler accogliere tutte le domande del Sig. come formulate nella premessa Parte_1
del presente ricorso, che si intende riscritta e parte integrante delle presenti conclusioni, e così:
- accertare e dichiarare che il Sig. , affetto da patologia asbesto Parte_1
correlata, già riconosciuta da con grado invalidante nella misura del 6% (anche CP_2
giusta Cassazione, Sezione lavoro, n. 30438/2018), è stato professionalmente esposto a fibre e polveri di amianto, ex art. 13, comma 7 legge n. 257/92 per l'intero periodo di lavoro dal 01.07.1976 al 30.04.1988, ovvero per il periodo certificato da dal “01.07.1976 al CP_2
31.12.1987” (doc. 4/b);
- nel merito, accogliere le domande tutte del ricorrente come formulate in premessa, in fatto e in diritto e sulla base di quanto dedotto, anche in forza delle produzione documentali, che si i intendono parti integranti del ricorso e delle presenti conclusioni (C.
3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007; C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C.,
S.U. 11353/2004; C. 5794/2004; C. 16855/2003; C. 12059/2003; C. 7585/2003), e
Per gli effetti: condannare l a rivalutare la posizione contributiva del ricorrente, ex art. 13, CP_1 comma7, L. n. 257/92, con il coefficiente 1,5, per l'intero periodo di lavoro svolto in esposizione ad amianto dal 01.07.1976 al 30.04.1988 e comunque per il periodo certificato da dal “01.07.1976 al 31.12.1987” (doc. 4/b), sia ai fini dell'anticipazione del diritto a CP_2
pensione, che della rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento, e con condanna dell' a ricostituire ed adeguare la sua posizione contributiva e a erogare la CP_1
prestazione pensionistica, in accoglimento delle domande amministrative formulate dal ricorrente, e con ogni conseguenziale statuizione;
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, così come illustrati nella premessa, che si intende integralmente riscritta e parte integrante del presente ricorso.
pagina3 di 7 Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nella non creduta ipotesi di rigetto del ricorso si chiede la irripetibilità delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., giusta dichiarazione sottoscritta dal ricorrente.”
CP_ Si costituiva l che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem in quanto il ricorrente aveva chiesto all' la maggiorazione contributiva per CP_1 esposizione qualificata all'amianto ex art.13, comma 8, l.257/92 e successive modifiche;
diritto riconosciuto con sentenza di primo grado e negato definitivamente con la pronuncia della Corte di Appello di Napoli (doc. 1 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sentenza n.
4287-2018), che ha integralmente accolto l'appello dell' , dichiarando prescritto il CP_1
diritto alla maggiorazione contributiva ed in ogni caso infondata la domanda giudiziale, attesa la genericità delle allegazione.
Rilevava l'inammissibilità del ricorso avendo il omesso di allegare di essere Pt_1 titolare di pensione di vecchiaia anticipata con invalidità all'80 % e la previsione del comma 7 afferisce solo e soltanto al conseguimento del diritto a pensione.
Eccepiva, altresì, la decadenza triennale da inesatto adempimento prevista dall'art. 38 della Legge n° 111/2011 comma I lettera d) n° 1) che ha integrato l'art. 47 del D.P.R. n°
639/70 , la prescrizione decennale del diritto ad ottenere la maggiorazione contributiva ex
L.n. 257/92 e concludeva chiedendo:
“Rigettare il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite”.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con le presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
L'articolo 13 della legge 257/92 dispone il trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato nell'ambito della disciplina dedicata alla lavorazione dell'amianto e ai possibili effetti sulla salute dei lavoratori.
Orbene, nell'articolo citato il legislatore ha distinto tra diverse misure di sostegno per i lavoratori, e, in particolare, tra quelle previste dal comma 7 e quelle del comma 8.
Nel primo caso sono richiesti come requisiti: una documentazione dell' ed una CP_2 copertura contributiva obbligatoria: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pagina4 di 7 pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria CP_2
relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.”.
Diversamente, il comma 8 richiede un periodo superiore a dieci anni e una assicurazione obbligatoria gestita dall' “Per i lavoratori che siano stati esposti CP_2 all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il CP_2 coefficiente di 1,5.”.
Tale diversità ontologica risulta essere presa in considerazione anche nella circolare
CP_ n. 58 del 2005 dell' volta a chiarire i diversi aspetti applicativi della disciplina in questione, e, per quel che concerne il caso di specie, quello relativo alla decadenza per la presentazione delle relative domande per le misure di sostegno.
Nella circolare citata è previsto che con riguardo al comma 8 è fissato “in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la presentazione all' CP_2 della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto. Pertanto, i lavoratori interessati, in favore dei quali non a stata già riconosciuta l'esposizione ultradecennale all'amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già provveduto a richiedere all' la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa CP_2
data, debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno
2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici”.
Nella parte terza, punto 5, invece, con riferimento al diverso comma sette viene stabilito che “Le richieste di certificazione all' , ai fini del riconoscimento del beneficio CP_2 di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun termine decadenziale.”.
Ciò basta a rigettare e l'eccezione di inammissibilità per l'intervenuta Sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 4287-2018 e l'eccezione di decadenza.
Quanto allo status di pensionato, esso non rende inammissibile la domanda in quanto il lavoratore già in pensione può agire per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva e alla ricostituzione della pensione. Quindi, ove sia accolta la sua domanda, i ratei della pensione sono maggiorati e si riliquidano quelli già erogati o le differenze tra il maggior importo dovuto e quello versato dall . CP_1
pagina5 di 7 Con riferimento alla prescrizione dei ratei, l'art. 38 I comma del d.l. n. 98/2011 ha introdotto per la prescrizione il termine di cinque anni per i ratei arretrati, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. 88/1989
o delle relative differenze a seguito di riliquidazione.
Pertanto, nel caso di specie, non risulta prescritto il diritto ad ottenere i ratei maturati e non corrisposti non essendo decorsi cinque anni dalla domanda amministrativa, CP_ presentata all' in data 15.04.2024.
L'eccezione di prescrizione, dunque, non merita accoglimento.
L' di Napoli in data 14.02.2024 rilasciava il certificato di esposizione all'amianto CP_2 ex art. 13 comma 7 legge 257/92, per il periodo dal “01.07.1976 al 31.12.1987”.
Per ciò che concerne il dies a quo da considerare per la ricostruzione della posizione contributiva, alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che esso non può essere retrodatato sino ad un momento antecedente al pensionamento, essendo quest'ultimo un requisito imprescindibile per l'erogazione effettiva della prestazione: “In punto di indennità da esposizione ad amianto, pur essendo tenuto l , per effetto del CP_1
giudicato intervenuto tra le parti, al ricalcolo della pensione previa attribuzione dei benefici contributivi, tuttavia non può retrodatarsi la decorrenza del trattamento pensionistico sin da una data anteriore alla specifica domanda di pensionamento;
domanda che è stata correttamente considerata dall' quale dies a quo per l'erogazione materiale della CP_1
prestazione. Segnatamente, non può farsi decorrere il diritto alla pensione né dalla data della (diversa e non equipollente) domanda di riconoscimento della esposizione all'amianto come ha erroneamente fatto il primo Giudice, né tantomeno dalla data (ancora più risalente) individuata dagli assistiti, che è relativa ad un'epoca in cui pacificamente i lavoratori non erano ancora in pensione né avevano presentato la relativa domanda”.
(Corte appello Salerno sez. lav., 23/11/2017, n.814).
Nel caso in questione, quindi, l'accertamento del diritto del ricorrente a conseguire i benefici contributivi previsti dall'art. 13, comma 7, della L. 257/1992 decorre dal collocamento in quiescenza e comprende il periodo di lavoro dall'01.07.1976 al
31.12.1987 certificato dall' . CP_2
pagina6 di 7 Pertanto il GL dichiara il diritto di a conseguire i benefici contributivi Parte_1 previsti dall'art. 13, comma 7, della L. 257/1992 il periodo di lavoro dall'01.07.1976 al
31.12.1987, dalla data di collocamento in quiescenza;
condanna l in persona del suo legale rappresentante, a ricostruire la CP_1 posizione contributiva del ricorrente rivalutandola come prevede il comma 7 dell'art. 13 cit.,
e a riliquidare il trattamento pensionistico adeguando la prestazione pensionistica in godimento per effetto delle maggiorazioni ex art. 13, comma 7, L. 257/92, con liquidazione della differenza di tutti i ratei medio tempore maturati tra quanto versato e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto:
o dichiara il diritto di a conseguire i benefici Parte_1 contributivi previsti dall'art. 13, comma 7, della L. 257/1992 il periodo di lavoro dall'01.07.1976 al 31.12.1987 dalla data di collocamento in quiescenza;
o condanna l in persona del suo legale rappresentante, a CP_1
ricostruire la posizione contributiva del ricorrente rivalutandola come prevede il comma 7 dell'art. 13 cit., e a riliquidare il trattamento pensionistico adeguando la prestazione pensionistica in godimento per effetto delle maggiorazioni ex art. 13, comma 7, L. 257/92, con liquidazione della differenza di tutti i ratei medio tempore maturati, tra quanto versato e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione.
CP_
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00, oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Napoli, 24/04/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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