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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2890 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PODESTA' PAOLA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNA GIOVANNA, giusta delega in Controparte_1
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 18.06.2009 in Albenga (SV), trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 18, parte II, serie C, anno 2009,
con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albenga, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Castelvecchio di Roccabarbena, via Roma n. 5, viene assegnata con l'attuale arredo alla SI.ra . Il SI. ha ormai da tempo Parte_1 Controparte_1
trasferito il proprio domicilio, portando seco i propri effetti personali.
3. I figli minori, , ed , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: Per_1 Per_2 Per_3
con stabile collocazione abitativa presso la madre e ed con collocazione Per_1 Per_2 Per_3
paritaria presso i domicili dei genitori, con il seguente PIANO GENITORIALE
A) i coniugi concordano una collocazione paritari dei figli ed , sulla base del calendario Per_2 Per_3
settimanale come infra precisato, ma che potrà subire modifiche concordate, sulla base delle necessità lavorative dei genitori e/o delle necessità scolastiche/ludico/sportive dei figli, mantenendo la quantità dei giorni di collocazione presso il padre o la madre:
- Prima settimana: lunedì e martedì con il papà (lunedì li andrà a prendere a scuola e martedì li riporterà presso la casa materna alle ore 20,30); mercoledì, giovedì e venerdì con la mamma
(venerdì il papà li andrà a prendere presso l'abitazione materna alle ore 20,30); sabato e domenica con il papà (domenica sera il papà li porterà presso l'abitazione materna alle ore 20,30);
- Seconda settimana: lunedì e martedì con la mamma;
mercoledì, giovedì, venerdì con il papà
(mercoledì il papà li andrà a prendere a scuola e venerdì li porterà presso l'abitazione materna alle ore 20,30), sabato e domenica con la mamma.
Le settimane così come sovra indicate si ripeteranno, al fine di mantenere una equità nella condivisione con i figli anche durante i fine settimana.
B) verrà collocato prevalentemente presso la madre. Il padre potrà vedere quando lo Per_1 Per_1
riterrà opportuno e mettendosi d'accordo direttamente con il figlio, ormai grande, compatibilmente con i suoi impegni scolastici/ludico/sportivi.
C) Nel caso in cui i bambini dovessero ammalarsi e, conseguentemente, non potessero andare a scuola – campo solare, o nel caso in cui la scuola – campo solare dovesse essere chiuso per motivazioni varie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, emergenze meteo, ponti, chiusure secondo il calendario scolastico, etc.), qualora il Sig. o la SI.ra intendano CP_1 Parte_1 avvalersi di baby-sitter (a proprie spese) e/o aiuti di terze persone, dovranno darsene reciproca comunicazione, in modo da comunicare se intendano tenere con sé i figli.
D) Nel periodo natalizio i genitori cercheranno di mantenere le abitudini già consolidate nel corso degli anni e i figli trascorreranno il pranzo con la mamma e la cena con il papà; per il periodo pasquale i coniugi terranno i figli con il criterio dell'alternanza (per quanto concerne la giornata di
Pasqua o il lunedì dell'angelo, che i figli trascorreranno con uno o l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo); il medesimo criterio dell'alternanza – annuale - varrà anche per tutte le altre festività.
E) Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli 2 settimane anche non consecutive, in aggiunta ai giorni già di loro spettanza, comunicando le proprie intenzioni possibilmente entro il mese di maggio e, comunque, almeno un mese prima della vacanza. Entrambi
i genitori potranno recarsi fuori regione e all'estero con i figli, purché siano garantite le comunicazioni figli/genitori. Ulteriori brevi periodi di vacanza nel corso dell'anno possono essere concordati dai genitori.
F) I genitori si premuniranno, nelle varie circostanze, di rispondere ad eventuali richieste di informazioni sulle condizioni di salute dei bambini;
entrambi i genitori si impegnano, quando i figli saranno in vacanza con l'uno o con l'altro genitore, a fornire l'esatta ubicazione del luogo dove dimoreranno, un recapito telefonico e la fascia oraria in cui poter chiamare.
G) Se richiesto dai genitori, i figli trascorreranno con la mamma il giorno della Festa della Mamma
e con il papà il giorno della Festa del Papà, nonché i propri compleanni.
H) I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore rimarranno inalterati anche durante il periodo estivo.
I) In ordine al mantenimento dei figli i coniugi concordano che lo stesso venga compensato dall'assegno unico che, spettante ai coniugi in misura del 50%, verrà trattenuto integralmente dalla
SI.ra . Parte_1
J) Il SI. corrisponderà altresì, fin da subito, alla SI.ra il 50 % delle spese CP_1 Parte_1
straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i minori, secondo le previsioni del protocollo concordato presso il Tribunale di Savona per le spese relative al mantenimento dei figli, così come infra riprese:
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eSIenze
ordinarie di vita dei minori e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica (in ordine al periodo in cui i minori staranno con la madre), il carburante, la ricarica telefonica.
Il prescuola, il doposcuola e la baby-sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle,
invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale,
delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria. * SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
*SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente.
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se l'eSIenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es,
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti. * SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo l0 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti concordemente dispongono che le trasferte sportive di saranno gestite Per_1
alternativamente dai genitori provvedendo a suddividersi le spese nella misura del 50%.
4. La macchina “Nemo” rimarrà nella piena disponibilità del SI. , che entro un mese dalla CP_1
omologa della separazione dalla SI.ra provvederà a formalizzare il passaggio di Parte_1
proprietà a suo nome.
La macchina intestata alla SI.ra tg. FS546AP, rimarrà nella sua piena disponibilità e Parte_1
proprietà. Il finanziamento per il pagamento della stessa, intestato al SI. verrà pagato, CP_1
come fino ad ora, dalla SI.ra e/o dalla famiglia della medesima con le rate concordate Parte_1
con la finanziaria che ha concesso il finanziamento (Agos – pratica n. 68051595).
5. Quanto eventualmente presente nei conti correnti e nei depositi titoli cointestati (ivi comprese eventuali assicurazioni e/o affini), verranno nelle more del procedimento chiusi e le somme in esse contenute verranno ripartite nella percentuale del 50% fra i coniugi, tranne il c/c su cui sta confluendo l'assegno unico, il cui saldo verrà trattenuto dalla SI.ra . Parte_1 6. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.”
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo