Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 689/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA STATALE 5/R 23807 Parte_1 P.IVA_1
MERATE presso lo studio dell'avv. NOTARO MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BIANCHI FRANCESCO MARCO ( ) VIA C.F._1
STATALE N. 5/R 23807 MERATE,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DEI CARROZZAI, 4/C 24122 CP_1 P.IVA_2 BERGAMO presso lo studio dell'avv. GREGIS MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: appalto sulle seguenti conclusioni:
Parte_1 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n.384/2023 emessa dal Tribunale di Lecco, così decidere: In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa creditoria vantata dalla società e, per l'effetto, CP_1 rigettare le domande svolte da controparte e/o in subordine rideterminare il corrispettivo sulla base dei prezzi ricavabili dalle tariffe / usi dell'epoca ex art.1657 c.c., secondo quanto risulterà da (supplemento) di CTU;
In ogni caso: con il favore delle spese di lite del doppio grado, oltre rimborso delle spese di ctu e ctp
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie ad oggi non accolte
A) prova per interrogatorio formale della legale rappresentante della nella persona della sig.ra nonché prova per testi sui CP_1 Controparte_2 seguenti capitoli: CP_
5) vero che i documenti che mi si rammostrano (sub doc.9 a-b1-c-d-e della difesa e da me sottoscritti nel mese di gennaio 2021 sono stati formati per la prima volta dopo che la aveva ricevuto l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
CP_1 CP_
6) vero che i documenti che mi si rammostrano (sub doc.9 a-b1-c-d-e della difesa sono stati riscritti nel mese di gennaio 2021 per poter inserire la voce “oneri per la sicurezza”; CP
7) vero che le uniche opere eseguite da er conto di tra il 2017 ed il 2020 sono inerenti: a. lo smantellamento della centrale termica e la Parte_1 creazione di due stanze;
b. la parziale ristrutturazione di 4 bagni (dai quali era stata rimossa la doccia); c. alcuni interventi attinenti l'antincendio / prevenzione incendi;
d. alcuni interventi di tinteggiatura, e che per tali opere era stato concordato tra le parti un prezzo1;
8) vero che tutte le opere eseguite dalla per conto de l tra il 2017 ed il 2020 sono state eseguite mantenendo la struttura ricettiva CP_1 Parte_1 aperta al pubblico;
Persona_ CP
9) vero che la sottoscrizione riconducibile al sig. contenuta nel documento che mi si rammostra (doc.10 della difesa è apocrifa.
Si indicano quali testi:
pagina 1 di 9
S_Persona_
- c/o L'Accoglienza srl, PA d'DA (LC): solo su capitoli 7-8-9;
- , c/o capitoli 2-3-5-6-7-8 (l'indicazione come teste viene fatta per l'ipotesi in cui la stessa non dovesse più essere la Controparte_2 CP_1 legale rappresentante della all'epoca in cui si celebrerà l'udienza fissata per l'assunzione delle prove orali). CP_1 B) integrazione della ctu, affidando al perito l'incarico di utilizzare, come criterio di stima per le opere considerate eseguite, non gli importi di cui ai doc.9 avversario (in quanto gli stessi non rappresentano prezzi contrattualmente convenuti), ma i prezzi / listini dell'epoca, e ciò in ossequio al disposto di cui all'art.1657 c.c.
CP_1 Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e conclusione, così giudicare: In via principale
Respingersi integralmente, per i fatti ed i motivi meglio esposti in narrativa della comparsa di costituzione, l'appello presentato avverso la sentenza n.
384/2023 emessa dal Tribunale di Lecco e pubblicata in data 26.07.2023, e, per l'effetto, confermare integralmente detta decisione.
In via subordinata CP_ In caso di accoglimento anche solo parziale delle ragioni dell'appellante, accertare e dichiarare dovuto, ex art. 2041 c.c., un indennizzo a favore di
[.. e, per l'effetto, condannare a corrispondere a la somma di € 750.000,00 oltre interessi moratori o quella diversa somma che Parte_1 CP_1 sarà accertata in corso di causa.
In ogni caso
Spese e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria
Solo nell'ipotesi di accoglimento della domanda di remissione in istruttoria formulata dall'appellante voglia l'On. Corte d'Appello adita disporre la rimessione della causa sul ruolo istruttorio anche al fine di veder ammessi ed assunti i seguenti mezzi istruttori come dedotti dalla scrivente difesa nella propria memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
- interrogatorio formale e prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 eseguiva, CP_1 su richiesta e per conto di gli appalti di cui ai preventivi che sirammostrano (doc. 9 a-e) presso la struttura sita in PA Parte_1 Parte_1 D'DA, via Edison n. 27?
2. Vero che negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il sig. lavorava, in qualità di dipendente di nei cantieri relativi agli Parte_2 CP_1 appalti di cui ai preventivi che si rammostrano (doc. 9 a-e) presso la struttura sita in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
3. Vero che negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il sig. lavorava, in qualità di dipendente di nei cantieri relativi agli Parte_3 CP_1 appalti di cui ai preventivi che si rammostrano (doc. 9 a-e) presso la struttura sita in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
4. Vero che negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il sig. lavorava, in qualità di dipendente di nei cantieri relativi agli Parte_4 CP_1 appalti di cui ai preventivi che si rammostrano (doc. 9 a-e) presso la struttura sita in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
5. Vero che i preventivi che si rammostrano (doc 9a-e) venivano consegnati a mani di ? Parte_5
6. Vero che le fatture che si rammostrano (doc. 1 allegato al fascicolo monitorio) venivano consegnate a mani di ? Parte_5
7. Vero che negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sosteneva i costi portati dalle fatture che si rammostrano (doc. 15a-sss) e relativi CP_1 all'esecuzione degli appalti per conto di di cui ai preventivi che si rammostrano (doc 9a-e) presso la struttura sita in PA Parte_1 Parte_1 D'DA, via Edison n. 27?
8. Vero che negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sosteneva i costi per personale portati dai documenti che si rammostrano (doc. 16) e CP_1 relativi all'esecuzione degli appalti per conto di di cui ai preventivi che si rammostrano (doc 9a-e) presso la struttura sita in Parte_1 Parte_1 PA D'DA, via Edison n. 27? Persona_
9. Vero che nel marzo 2020 in persona del direttore sig. commissionava a lavorazioni urgenti relative a intervento Parte_1 CP_1 di bonifica spazi comuni e sala pranzo, manutenzione e adeguamento della struttura sita in PA D'DA, via Edison n. 27, rese necessarie Parte_1CP_ dalla pandemia covid-19, trasmettendo a l documento che si rammostra (doc. 10)?
10. Vero che nell'anno 2020 la società DA G.F. Sas di DA FA & C. emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15a, 15c e 15d) nei confronti di per lavori eseguiti nel cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? CP_1 Parte_1
11. Vero che nell'anno 2020 e 2018 emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15b e 15o) nei confronti di per lavori Controparte_3 CP_1 eseguiti nel cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
12. Vero che nell'anno 2019 emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15e) nei confronti di per lavori eseguiti nel Controparte_4 CP_1 cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? 13. Vero che nell'anno 2019 il sig. emetteva le fatture che si Parte_1 Tes_2 rammostrano (doc. 15f) nei confronti di per lavori eseguiti nel cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? CP_1 Parte_1
14. Vero che nell'anno 2019 e 2017 Lombarda Automazioni Srl emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15g e 15t) nei confronti di per lavori CP_1 eseguiti nel cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
15. Vero che nell'anno 2018 e 2017 il sig. emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15h e 15z) nei confronti di per lavori Testimone_3 CP_1 eseguiti nel cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
16. Vero che nell'anno 2018 Sem Serramenti di emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15i, 15n, 15p e 15q) nei confronti di Controparte_5 per lavori eseguiti nel cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? CP_1 Parte_1
17. Vero che nell'anno 2018 emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15l) nei confronti di per lavori eseguiti nel Controparte_6 CP_1 cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
18. Vero che nell'anno 2018 e 2017 di emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15m e 15s) nei confronti di per Pt_6 Persona_2 CP_1 lavori eseguiti nel cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
19. Vero che nell'anno 2017 l'Ing. emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15r) nei confronti di per lavori eseguiti nelcantiere CP_7 CP_1 di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
20. Vero che nell'anno 2016 LL PI emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15u e 15v) nei confronti di per lavori eseguiti nel CP_1 cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
21. Vero che nell'anno 2016 IC UZ Snc emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15aa) nei confronti di per lavori eseguiti nel CP_1 cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
22. Vero che nell'anno 2016 BM Snc emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15bb) nei confronti di per lavori eseguiti nel cantiere di CP_1 Pt_1
sito in PA D'DA, via Edison n. 27?
[...] pagina 2 di 9 23. Vero che nell'anno 2020, 2019, 2018 e 2017 Edilforniture Locatelli emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15cc, 15dd, 15gg, 15hh, CP_8 15ii, da 15nn a 15ss e da 15uu a 15iii compresi) nei confronti di per forniture edili relative a lavori eseguiti nel cantiere di , sito in CP_1 Parte_1 PA D'DA, via Edison n. 27?
24. Vero che nell'anno 2020 emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15ee) nei confronti di per lavori eseguiti nel Parte_7 CP_1 cantiere di , sito in PA D'DA, via Edison n. 27 Parte_1
25. Vero che nell'anno 2020 Impiria Srl emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15ff) nei confronti di per lavori eseguiti nel cantiere di CP_1
, sito in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1 26. Vero che nell'anno 2019, 2017 e 2016 CentroEdile Milano Srl emetteva le fatture che si rammostrano (doc. 15ll, 15mm, da 15lll a 15sss compresi) nei confronti di per lavori eseguiti nel cantiere di CP_1 Pt_1
sito in PA D'DA, via Edison n. 27?
[...]
27. Vero che il sig. e il sig. hanno rapporti lavorativi e personali da oltre vent'anni? Parte_2 Parte_5
28. Vero che il sig. e il sig. , sin dai primi anni 2000 e fino al 2020, si frequentavano assiduamente anche in momenti Parte_2 Parte_5 extra-lavorativi e anche la domenica?
29. Vero che negli ultimi due anni (2019-2020) il sig. accompagnava a effettuare visite mediche presso la sezione di Parte_2 Parte_5 Persona_ medicina nucleare dell'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, presso l'Ospedale di Monza e presso la dott.ssa Tes_
30. Vero che nel periodo marzo-giugno 2020 il sig. ammalatosi di covid, chiedeva al sig. e al figlio ilio aiuto Parte_5 Parte_2 per la gestione della struttura sita in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
31. Vero che il sig. interagiva telefonicamente con il sig. in merito alla gestione della struttura sita in Parte_5 Parte_2 Parte_1 PA D'DA, via Edison n. 27, per tutto il periodo febbraio-marzo 2020?
32. Vero che la società forniva i DPI per la prevenzione dal coronavirus quali mascherine e tute ai soggetti lavoratori presso la struttura CP_1 Pt_1 sita in PA D'DA, via Edison n. 27?
[...]
33. Vero che il sig. nel primo periodo della sua malattia da covid-19, ossia in febbraio-marzo 2020, era confinato presso la stanza 404 Parte_5 della struttura sita in PA D'DA, via Edison n. 27? Parte_1
34. Vero che la stanza 404 della struttura , sita in PA D'DA, via Edison n. 27, era adibita a ufficio personale del sig. Parte_1 Parte_5 nonché sua dimora abituale presso la struttura?
35. Vero che il sig. si occupava di ritirare le bombole di ossigeno prescritte dalla dott.ssa al sig. nel Parte_2 Persona_3 Parte_5 periodo febbraio-marzo 2020 per la cura del coronavirus da cui era affetto?
36. Vero che il sig. si occupava di reperire biancheria necessaria al sig. nel periodo di malattia di questi, ossia Parte_2 Parte_5 febbraio-maggio 2020?
37. Vero che il sig. , nel periodo marzo-giugno 2020, coadiuvava nella gestione della struttura , sita in PA D'DA, via Parte_2 Parte_1 Edison n. 27, in particolare occupandosi della consegna e ritiro di bombole di ossigeno per gli ospiti, nonché del ritiro dei medicinali per gli ospiti, della gestione, quando possibile, delle visite dei parenti alla struttura?
38. Vero che il sig. negli anni dal 2016 al 2020 si è sempre occupato personalmente della gestione della società Parte_5 Parte_1
39. Vero che il sig. negli anni dal 2016 al 2020 ha sempre personalmente partecipato all'individuazione e alla richiesta dei lavori edili e di Parte_5 manutenzione da eseguire presso la struttura , sita in PA D'DA, via Edison n. 27, in particolare visionando i preventivi e le fatture e Parte_1 seguendo personalmente i lavori?
40. Vero che e i suoi dipendenti, negli anni dal 2016 al 2020, nello svolgere lavorazioni presso la struttura , sita in PA D'DA, CP_1 Parte_1 via Edison n. 27, interagivano sia con il sig. che con il sig. ? Parte_5 S_
41. Vero che e i suoi dipendenti, negli anni dal 2016 al 2020, nello svolgere lavorazioni presso la struttura , sita in PA D'DA, CP_1 Parte_1 via Edison n. 27, interagivano, quando il sig. non interveniva personalmente, con la sig.ra , detta , in Parte_5 Parte_8 Pt_9 qualità di persona di fiducia del sig. stesso? Parte_5
42. Vero che il sig. veniva richiesto, negli anni dal 2016 al 2020, direttamente dal sig. di eseguire svariati lavori presso Parte_4 Parte_5 la struttura , sita in PA D'DA, via Edison n. 27, Parte_1 quali interventi di manutenzione ordinaria nelle camere e nelle parti comuni come rifacimento bagni, tapparelle, manutenzione del verde, anche al di fuori dei normali orari lavorativi?
43. Vero che il sig. veniva incaricato, negli anni dal 2016 al 2020, direttamente dal sig. di acquistare materiale per la Parte_4 Parte_5 manutenzione, ossia pezzi di ricambio, che ritirava personalmente presso i punti vendita anche al di fuori dei normali orari lavorativi?
44. Vero che il sig. seguiva personalmente, nell'anno 2019, le manutenzioni relative all'autovettura del sig. quali Parte_3 Parte_5 cambi gomme, tagliandi, impianto satellitare, anche al di fuori dei normali orari lavorativi?
45. Vero che il sig. nel periodo febbraio-maggio 2020 si recava personalmente a Molteno presso la ditta Kapriol per il ritiro dei DPI Parte_3 destinati alla società Parte_1
46. Vero che il sig. nel periodo febbraio-maggio 2020 si recava personalmente a consegnare e ritirare tamponi e bombole di ossigeno Parte_3 relativi agli ospiti della struttura presso l'ATS di Monza e provette presso l'ospedale di Merate? Parte_1 Si indicano a testi i signori: residente in [...]; residente in [...] Parte_3 42/B; , residente in [...]; S_
, residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
, residente in [...] Controparte_9 Leonardo Da Vinci n.1, , residente in [...], entrambi di DA GF, entrambi sul cap. 10; CP_10 Controparte_11
residente in [...] sul cap. 11; residente in Cisano
[...] Controparte_12 Controparte_4 Bergamasco (BG), via Bisone n. 27 sul cap. 12; IC FA, residente in [...] sul cap. 13; di Lombarda Automazioni, Tes_4 residente in [...] sul cap. 14; , residente in [...] sul cap. 15; Testimone_3 di Sem Serramenti, residente in [...] sul cap. 16; di Controparte_5 Testimone_5 CP_6 Per_
, residente in [...] sul cap. 17 , residente in [...]
[...] Controparte_13 sul cap. 18; Ing. , residente in Cremeno (LC); località Soragna n. 1 sul cap. 19; di LL PI, residente in Merate CP_7 Testimone_6Tes_ Testimone_ (LC), via Bergamo n. 56 sul cap. 20; IC di IC UZ, residente in [...] sul cap. 21; di BM Snc, residente in [...]; di Edilforniture Locatelli, residente in [...] Controparte_ 12 sul cap. 23; di , residente in [...] sul cap. 24; di Impiria Controparte_14 Parte_7 Controparte_1 Srl, residente a [...] sul cap. 25; di Centro Edile Milano, residente in [...] sul cap. 26.
- Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte eventualmente ammessi dall'On. Corte adita, con i medesimi testi già indicati.
pagina 3 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti che precedono questa controversia si sono svolti nell'ambito di un complesso contesto familiare e societario (culminato in una denuncia-querela per falso in scrittura privata proposta da Parte_5 contro ignoti, nella quale sono stati comunque menzionati e ) che - Parte_2 Parte_10 sintetizzando per quanto occorre in questo grado d'appello- ha visto da un lato Parte_5 contrapporsi e sostituirsi, il 19.5.2020, al figlio (già socio al 50% nella società KGR srl con S_ Parte_10 Con quale amministratore di una delle società di famiglia e cioè l' (d'ora in avanti, ), di Parte_1 cui sino al 19.5.2020 era stato amministratore il figlio e, dall'altro, esponenti della famiglia S_
e la società (d'ora in avanti, avente come soci figlio di Parte_2 CP_1 CP_1 Parte_3
, e . Parte_2 Controparte_18
Con Tanto premesso, il 6.7.2020 a chiesto stragiudizialmente ad il pagamento di € 834.467,90 a CP_1 titolo di corrispettivo per opere eseguite in appalto in favore di quest'ultima, sulla base di fatture emesse fra il 2016 e il 2020.
Con Il 27.7.2020 a chiesto al Tribunale di Lecco di condannare al pagamento della somma già CP_1
(inutilmente) chiesta il 6.7.2020, producendo le medesime fatture, nonché un ulteriore documento (doc. n.3 fasc.opponente, nde) e cioè un riconoscimento di debito per e. 834.467,90, firmato da S_
(e , nde) in favore di in data 8.4.2020 ( quando era ancora
[...] Controparte_18 CP_1 Testimone_1 Con amministratore di nde ), con il quale veniva concordato che confermava la volontà di Parte_1 pagare entro e non oltre il termine ultimo del 30.6.2020 la detta somma, di cui si dichiarava debitrice, a he, a sua volta, avrebbe ultimato i lavori di cui al preventivo del 5.4.2020, con la precisazione CP_1 che, ove entro il 30.6. 2020 non avesse onorato il suo debito, arebbe stata libera di Parte_1 CP_1 intraprendere qualsivoglia atto per il recupero del credito.
Con Con decreto del 21.9.2020 il Tribunale di Lecco ha ingiunto a il pagamento della detta somma, oltre accessori.
-- Con Avverso il detto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione in persona del sul l.r. , Parte_5 il quale -dopo essersi lungamente soffermato sulle vicende personali, familiari e societarie che ho avevano portato a iniziare il giudizio di opposizione- ha affermato che, in conseguenza di tali vicende, il riconoscimento di debito sottoscritto dal figlio era …frutto di una costruzione illecita S_ operata ad arte in concorso con i signori al fine esclusivo di ottenere un indebito vantaggio Parte_2 ai danni della società . Parte_1
Vi sono infatti fondate evidenze che dimostrano come lo stesso riconoscimento di debito non sia stato in realtà sottoscritto nel mese di aprile 2020, bensì successivamente al 6.7.2020.
Si contesta quindi, ex art. 2704 cc, la data ivi apposta (..)> ed ha di seguito indicato tali , conclusivamente affermando che < ..dimostrato che il signor ha indebitamente speso il Persona_4 nome della l'impegno da questi preso non viene e non verrà verificato (..). Parte_1 Con L'opponente ha dedotto, altresì, la nullità del contratto (o dei contratti di appalto) oggetto del riconoscimento di debito, nella < certezza > (v. p. 13, in centro, atto di opposizione) che, nei detti contratti, i costi della sicurezza non erano stati contemplati, in violazione dell'art. 26 c. V dlgs 81/2008.
Costituitasi, a prodotto -sub docc. nn. 9a - 9e)- alcuni preventivi (dal 2016 sino al 2020) per CP_1 Con l'esecuzione di opere edili, predisposti (e firmati) da essa er e da quest'ultima firmati per CP_1 accettazione. pagina 4 di 9 Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Con Con la successiva prima memoria ex art. 183 cpc, ha contestato anche i detti preventivi, <.. i quali , al pari del riconoscimento del debito, si reputa siano stati formati in epoca recente, non solo quando non aveva più il potere di impegnare ma addirittura in epoca successiva S_ Parte_1 alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Non a caso nessun documento contiene elementi esteriori che possano supportare l'autenticità della data..,,tutti recano importi a corpo o a forfait ..e recano “provvidenzialmente “ la voce inerente gli oneri della sicurezza..giusto per controbattere Con l'eccezione di nullità dell'appalto> ( v. p. 2, prima memoria art. 183 cpc opponente ).
Con Il Tribunale ha ammesso le prove orali dedotte da;
ha sentito in interrogatorio la legale rappresentante di (che ha confermato di avere firmato i docc. nn. 3 e 9 e Parte_11 ss. nelle date riportate nei detti documenti), nonché i testi (che ha confermato di avere S_ firmato i documenti 3 e 9 e ss prodotti da il primo nei primi giorni dell'aprile 2020 e gli altri CP_1 Con quando era ancora amministratore di ) e , che ha confermato di avere collaborato Parte_2
a predisporre i vari preventivi prodotti sub 9 e ss da di cui era il tecnico, nelle date riportate nei CP_1 detti documenti nonché di avere collaborato al doc.3 che gli è stato mostrato (il riconoscimento di debito, nde), cioè quello firmato nell'aprile 2020 da quale legale rappresentante Controparte_18 di e da ). CP_1 S_
Il Tribunale ha poi disposto una CTU, al fine di accertare quali delle opere indicate nei preventivi prodotti sub doc. nn. 9 e ss da rano stati effettivamente eseguite, quali non lo erano state o lo CP_1 erano state solo parzialmente.
-- Precisate le conclusioni (HA ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa creditoria vanta dalla società e per l'effetto, revocare il DI opposto;
CP_1 ha chiesto la reiezione dell'opposizione) ed assunta la causa in decisione, con sentenza n. CP_1 Con 384/2023 il Tribunale di Lecco ha condannato a pagare la minor somma di e. 333.492,78 a revocando l'opposto decreto ingiuntivo. CP_1
Più precisamente, il Tribunale -dopo avere dichiarato come estranee ai fatti di causa > le numerose vicende personali e non descritte da entrambe le parti, ha ritenuto in parte fondata la domanda di assistita dal riconoscimento di debito e dai preventivi da essa prodotti, le cui date NON erano CP_1
Con Con risultate false ( come invece sostenuto da ), avendo i testi escussi, indicati da negato la non
Con veridicità delle date apposte sui detti riconoscimento e preventivi;
ha condannato a pagare a CP_1 solo il corrispettivo delle sole opere ( di cui ai detti preventivi ) che il CTU aveva accertato essere state effettivamente eseguite in tutto o in parte, con conseguente revoca dell'opposto DI e condanna di
Con (nella ridotta misura prima indicata, nde).
Con Ha invece rigettato la domanda di nullità dei contratti proposta da ex art. 26 V comma Dlgs 81/2008, dato che <.. la documentazione contrattuale prodotta da contiene l'indicazione dei CP_1 costi delle misure adottate per la riduzione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro>.
--
Avverso la detta sentenza HA ha proposto appello, deducendo che il Tribunale non ha adeguatamente preso in considerazione nè l'esistenza del previo accordo illecito > stipulato in suo danno dal figlio unitamente ai accordo illecito di cui il riconoscimento di S_ CP_19 debito era stato, in tesi, il frutto>, nè le ragioni da essa poste a fondamento di tale affermazione;
né, ancora, il Tribunale ha preso in considerazione che solo alcune opere indicate nei preventivi erano state Con realizzate e che il corrispettivo previsto nei preventivi era eccessivo, ovviamente in danno di essa (
pagina 5 di 9 di cui egli era divenuto amministratore dal 9.5.2020 ): tanto da chiedere, in via subordinata, la rideterminazione del corrispettivo ex art. 1657 cc, previa integrazione della CTU.
Ha ri-dedotto, altresì, la nullità dei contratti d'appalto perché la falsità dei documenti 9 ( i preventivi, nde) doveva far ritenere che non era mai stata l' indicazione dei costi della sicurezza.
Costituitasi, a chiesto la reiezione dell'appello. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa, assunta in decisione, è stata decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
-- L'appello è infondato. Con Con il primo motivo d'appello, l'appellante (in persona del suo l.r. e amministratore Parte_5
) ha ripercorso e ribadito quanto affermato in primo grado e cioè che:
[...]
-nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo egli aveva asserito che il riconoscimento di debito sottoscritto dal figlio era .. frutto di una costruzione illecita operata ad arte in concorso con i S_ signori al fine esclusivo di ottenere un indebito vantaggio ai danni della società Parte_2 Parte_1
[
> e che vi erano <..fondate evidenze che dimostrano come lo stesso riconoscimento di debito non sia stato in realtà sottoscritto nel mese di aprile 2020, bensì successivamente al 6.7.2020> contestando ex art. 2704 cc, la data ivi apposta (..)> e di seguito indicando le ( in tesi, nde ) < evidenze> di quanto affermato,
-nella prima memoria ex art. 183 cpc egli aveva contestato i preventivi prodotti da n comparsa CP_1 di risposta;
preventivi che, a suo dire, <.. al pari del riconoscimento del debito, si reputa siano stati formati in epoca recente, non solo quando non aveva più il potere di impegnare S_ [...]
ma addirittura in epoca successiva alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Non a Pt_1 caso nessun documento contiene elementi esteriori che possano supportare l'autenticità della data..>, Con
-il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le doglianze di (su queste, si dirà più avanti, nde)
Questa Corte ritiene che correttamente il Tribunale, seguendo la costante giurisprudenza in materia, ha Con affermato che era onere dell'attrice opponente fornire la prova dell'asserita non veridicità delle date apposte sulle scritture private (riconoscimento e preventivi) prodotte da <..rimanendo, in CP_1 caso di mancato raggiungimento di detta prova, la parte opponente vincolata dalle date risultanti dai documenti in esame>: e, all'esito dell'espletata istruttoria orale, non può certo ritenersi che l'opponente Con
abbia fornito la prova della non veridicità delle date risultanti dai documenti prodotti dall'opposta fondamento della sua pretesa creditoria. CP_1
Come già evidenziato nella prima parte di questa motivazione, riguardo al documento 3) e cioè al riconoscimento del debito in data 8.4.2020, il teste (dopo avere precisato di avere sporto S_ querela nei confronti del padre ) ha confermato di averlo firmato nei primi giorni Parte_5 Co dell'aprile 2020 ( e cioè quando era ancora amministratore di , essendo stato sostituito dal padre solo il 19.5.2020, Con nde), negando espressamente di averlo fatto nel momento indicato da in atto di opposizione, e cioè prima del ricorso monitorio di per di più chiarendo di ricordare tali particolari in quanto CP_1 CP_1 Contr era stato l'unico fornitore che vantava grossi importi nei confronti di Il detto teste ha confermato, altresì, di avere firmato i vari preventivi quando era ancora amministratore Con Con di escludendo espressamente di avere più avuto a che fare con dopo il 19.5.2020 (quando cioè, come già detto, gli era subentrato il padre nde). Pt_5
pagina 6 di 9 Le dette dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle rese in interrogatorio dalla legale rappresentante di che ha confermato di avere personalmente firmato -in tale qualità- sia il CP_1 riconoscimento di debito di HA ( contenente anche pattuizioni fra e HA, nde), sia i vari preventivi di CP_1
KAGI 9a -9e nelle date riportate nei documenti in questione;
ma anche in quelle rese dal teste il quale ha dichiarato di avere contribuito, quale tecnico di alla formazione Parte_2 CP_1 dei detti documenti (i preventivi) nelle date indicate e di aver egli stesso portato il testo del riconoscimento del debito ad nei primi giorni dell'aprile 2020, contestualmente negando S_ che i preventivi siano stati formati nel gennaio 2021 (id est, dopo l'opposizione a DI, come sostenuto Con da , ricordando anche di avere predisposto la SCIA relativa a lavori svolti prodotta da la CP_1 quale reca una data di anni anteriore rispetto al momento in cui ha cessato di essere S_ Con amministratore di ).
Con A fronte di tali dichiarazioni, sulle quali nulla ha specificamente eccepito nell'atto di appello, deve quindi ritenersi che nel corso degli anni fra il 2016 e l'inizio di aprile 2020 sono stati redatti vari
Con
Con preventivi da parte di er poi firmati da sia da he da , e che nei primi giorni di CP_1 CP_1
Con aprile 2020 ha firmato anche il riconoscimento di debito in persona del suo amministratore pro- tempore (riconoscimento, come già detto, firmato anche da n persona della sua S_ CP_1 legale rappresentante).
Con In altri termini, a fronte di tali evidenze cade la principale censura mossa da avverso i detti documenti e cioè che essi siano stati firmati in data diversa da quella in essi rappresentata e da parte di CP_2 chi non aveva il potere di impegnare solo, dunque, il principale elemento dell'asserita falsità di essi è venuto meno, ma gli stessi fatti
[...] costitutivi del diritto di credito vantato da anno invece trovato conferma. CP_1
Le considerazioni che precedono trovano ulteriore conforto nel fatto che, per converso, NON RISULTANO esservi altri elementi seriamente corroboranti la tesi dell' su cui tanto insiste l'appellante HA:
-il fatto che i detti documenti 3 e 9 e ss. non siano stati previamente indicati né nella missiva stragiudiziale di el 6.7.2020, né (i preventivi) nel ricorso monitorio di ben può essere il CP_1 CP_1 frutto di una strategia processuale modulata sulla base delle contestazioni via via sollevate della controparte,
-il fatto che un preventivo indicato nel riconoscimento rechi una data (5.4.2020) che cadeva di domenica non è significativo di falsità di esso, non essendo certo vietato che un atto scritto privato possa essere formato anche in un giorno festivo, tanto più, come nel caso in specie, nel corso del periodo COVID,
-un errore su un'altra data, successiva a quella del riconoscimento in cui tale data è stata riportata, può ben essere frutto di un mero errore materiale certo non imperdonabile in un contesto di natura essenzialmente tecnica, quale è un contratto d'appalto,
-il fatto che la mobilità nel periodo COVID sia stata a tratti limitata non escludeva, ovviamente, il compimento di qualsiasi attività, tanto più scritta, essendo state le restrizioni diversamente modulate nel tempo, o se proprio si vuole, l'attività può essere comunque stata eseguita in -eventuale- elusione delle disposizioni all'epoca vigenti,
-il fatto che i preventivi non siano stati assistiti da ulteriore documentazione (buste paga dei dipendenti, fatture di eventuali subappaltatori, documenti di cantiere) non influisce sul fatto che i detti preventivi, Con firmati dalla committente e dall'appaltatrice costituivano di per sé soli prova idonea degli CP_1 accordi, id est dei contratti, e quindi e, quindi, prova idonea a fondare il credito di tanto più CP_1 pagina 7 di 9 considerando -come già evidenziato dal Tribunale- che le opere indicate nei detti accordi sono state in larga parte eseguite e che il corrispettivo di stato dal Tribunale limitato alla sola parte eseguita, CP_1 per come accertata dall'ausiliario CTU.
Ma non solo. E' infatti la stessa narrazione dell'attrice opponente/odierna appellante HA a non mantenersi costante e, anzi, a disvelarsi sempre meno convincente.
Con ha infatti iniziato con l'affermare che -alla base dei documenti prodotti da vi era stato un CP_1 accordo illecito tout court tra il figlio e i dimostrato innanzitutto dalla falsità della S_ Parte_2 data in essi apposta: falsità che, però, non è stata dimostrata (essendo anzi stato dimostrato il contrario).
Con In corso di causa che in atto di opposizione aveva negato il credito di (a suo dire CP_1 interamente da accertare e da valutare) nella sua comparsa conclusionale in appello ha dichiarato che <
Nessuno ha mai affermato che on ha mai lavorato per , così dunque ammettendo CP_1 Parte_1 essa stessa che l'esecuzione di -quanto meno- talune opere di cui ai (pur tanto contestati) Con riconoscimento di debito e preventivi era stata in verità regolarmente commessa da a , CP_1 dunque, la (quanto meno parziale) legittimità della richiesta di ulla base di quei documenti, ab CP_1 initio rappresentati come interamente falsi in quanto frutto di un (indimostrato) accordo illecito.
Ma non solo.
Nella detta comparsa conclusionale la pretesa di HA è stata essenzialmente circoscritta alla richiesta che ON tragga un ingiusto profitto <.. per opere mai eseguite e/o gonfiate ex post>: quando CP_1 invece il Tribunale l'ha condannata a pagare il corrispettivo delle sole opere di cui ai preventivi firmati, che sono state effettivamente eseguite e di cui essa ha comunque tratto vantaggio e utilità che, infatti, non contesta (della CTU, infatti, essa chiede una mera integrazione solo per una diversa valutazione dei corrispettivi da valutare ex art. 1657 cc): sì che irrilevante appare la (residua ) prova per testi su cui insiste (v. p. 1 comparsa conclusionale in appello) per dimostrare quali sarebbero stati, a suo dire, gli unici interventi eseguiti fra il 2017 e il 2020 , sui quali il CTU si è però, come già detto, pronunciato, o per dimostrare quali sarebbero stati a suo dire gli unici interventi da essa HA commessi a CP_1 ancorchè come già detto, di tutti gli interventi riconosciuti dal CTU essa si è avvalsa e si è giovata, senza contestazione.
Ma non basta. Con Con Sempre sul graduale ridimensionamento della pretesa di questa Corte rileva che è giunta a chiedere che, quanto meno, i corrispettivi riportati nei preventivi siano ridotti e per la prima volta nelle Con sue conclusioni in appello , che tutto negava, ha chiesto <.. in subordine, di rideterminare il corrispettivo sulla base dei prezzi ricavabili dalle tariffe / usi dell'epoca ex art.1657 c.c., secondo quanto risulterà da (supplemento) di CTU> .
In ogni caso, la domanda di rideterminazione del compenso, nella quale si sostanzia quella sopra riportata, non può però essere accolta in quanto nuova e, come tale, inammissibile ex art. 345 cpc: né Con può, come vorrebbe, approfittare della domanda in primo avanzata da n via subordinata ( CP_1 Con per l'effetto condannare al pagamento della somma di e. 834.467,90 o della diversa somma ritenuta di giustizia o ex art. 2041 cc), non avendola all'evidenza ncorata alla rideterminazione CP_1 del prezzo di cui all'art. 1657 cc, cui fa invece riferimento l'appellante.
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pagina 8 di 9 Con il secondo motivo d'appello, l'appellante si è limitata ad affermare la nullità dei contratti d'appalto perché la falsità dei preventivi < ..deve far ritenere che non vi sia mai stata una indicazione dei costi della sicurezza>. Il detto motivo non può trovare accoglimento, posto che esso è fondato sull'asserita falsità dei preventivi che, invece, questa Corte ha, per le considerazioni svolte nel primo motivo d'appello, escluso.
-- Con In conclusione, l'appello di va rigettato, con conferma dell'appellata sentenza e con condanna dell'appellante, soccombente, a corrispondere a e spese del presente grado, liquidate come da CP_1 dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod, tenuto conto del valore della controversia (€ 330.00,00) e dell'impegno concretamente profuso, oltre agli accessori dovuti per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 384/2023 del Tribunale di Lecco, così dispone: CP_1
1. rigetta l'appello,
2. condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate in e. 14.239,00, oltre agli accessori dovuti per legge, 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 DPR comma 1 quater 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 aprile 2025
Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Margherita Monte
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