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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2070/22 promossa con ricorso ex art.702 bis cpc del 16/6/22 (di seguito trasformata in rito ordinario)
da
(C.F. e P.I.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Padova, Viale Cavallotti 10, in persona del legale rappresentante (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e domiciliato in Stra (VE), Via
G. L. Voltan 13, nonché da Rag. (C.F.: CP_2 CP_3 [...]
, nato a [...] il [...] e C.F._2
domiciliato in Porcia, Corso Lino Zanussi 18/5, giusta procura speciale di data 10/06/2021, rappresentata e difesa,
per mandato in atti, dall'Avv. Olga Fabris del Foro di
Pordenone
- attrice–
contro
con sede legale a Controparte_4
Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria n. 6, (codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone-
Udine: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano
Fruttarolo (C.F.: , con studio in Udine, CodiceFiscale_3
1 via A. Caccia n. 30, ove è eletto domicilio, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del notaio
[...]
di Udine, rep. 209.913/52896 del 28.01.2015; Persona_1
- convenuta –
OGGETTO: LEASING
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice: Nel merito:
1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia ex artt. 1236,1965 ss., 1346 e/o 1229 c.c. delle clausole di rinuncia di cui all'atto di riscatto di data 1/09/2011, nonché l'inefficacia della dichiarazione relativa agli interessi di prelocazione contenuta nel Verbale di consegna.
2) Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1) del ricorso, l'illiceità nonché, in ogni caso, la mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta e la sua illegittima sostituzione a quello dell'interesse semplice, con conseguente innalzamento occulto del tasso di interesse effettivo applicato rispetto a quello pattuito, con violazione degli artt. 820, 821, 1283, 1284 c.c. e 117 TUB e/o nullità della relativa clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex art. 1346 c.c. e 117 co. 4 TUB, e/o accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 3) del ricorso, l'omessa indicazione del tasso degli interessi corrispettivi applicato, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB nonché 1 e 4 L. 154/1992, e comunque la nullità di detto tasso per indeterminatezza e indeterminabilità, condannarsi
[...] a restituire a se Controparte_4 Parte_1 del caso a titolo di risarcimento del danno, gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti:
- in via principale, previo ricalcolo ex art. 117 co. 7 TUB, in regime semplice degli stessi ex art. 821 c.c., pari ad € 408.063,00, - in via subordinata, previo ricalcolo ex art. 5 L. 154/1992, in regime semplice degli stessi ex art. 821 c.c., pari ad € 284.179,23, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo. 3) a. Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2) del ricorso, la nullità dell'intera clausola concernente gli interessi di prelocazione, non essendone riportate o richiamate le specifiche modalità applicative, condannarsi a Controparte_4 restituire a gli interessi di prelocazione Parte_1 indebitamente percepiti, pari ad € 109.189,46, ovvero la
2 somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo;
ovvero, in via alternativa b. accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2) del ricorso, l'indeterminatezza e indeterminabilità sia del parametro che delle modalità di calcolo degli interessi di prelocazione con violazione dell'art. 117 co. 4 TUB, condannarsi Controparte_4 a restituire a previo
[...] Parte_1 ricalcolo ex art. 117 co. 7 TUB degli stessi, gli interessi di prelocazione indebitamente percepiti, pari ad € 42.902,77, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo;
ovvero, in via alternativa c. accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2) del ricorso, l'indeterminatezza e indeterminabilità sia del parametro che delle modalità di calcolo degli interessi di prelocazione con conseguente nullità ex artt. 1418, 1419 e 1346 c.c. della relativa clausola per indeterminatezza del suo oggetto e mancato soddisfacimento del requisito di necessaria pattuizione per iscritto, condannarsi a Controparte_4 restituire a previo ricalcolo degli stessi Parte_1 al tasso legale tempo per tempo vigente ex art. 1284 co. 3 c.c., gli interessi di prelocazione indebitamente percepiti, pari ad € 54.508,31, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo. 4) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 4) del ricorso, la nullità della clausola di indicizzazione del tasso in base all'andamento del T.U.S./del Libor contenuta alla lettera D del contratto di locazione finanziaria (leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 187089/99 stipulato in data 18/06/1999 da con la Hypo Alpe Adria BA Parte_1 PA e nel verbale di consegna di data 31/07/2001, ex art. 1346, 1325 n. 3 e 1418 co. 2 c.c. per indeterminatezza/indeterminabilità del suo oggetto;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi che ciò comporta la nullità del tasso del contratto in quanto indicizzato, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB in regime semplice ex art. 821 c.c. e la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indicizzazione tasso, al netto delle restituzioni ricevute per lo stesso titolo, e condannarsi Controparte_4 a restituire a se del caso a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento del danno, gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti, al netto delle somme riconosciute dalla banca a titolo di indicizzazione tasso:
- in via principale, previo ricalcolo ex art. 117 co. 7 TUB, in regime semplice degli stessi ex art. 821 c.c.,
3 pari ad € 315.872,92,- in via subordinata, previo ricalcolo ex art. 5 L. 154/1992, in regime semplice degli stessi ex art. 821 c.c., pari ad € 191.989,15,ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo. 5) a. Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 5) del ricorso, la nullità
della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Lit/CHF (cd. rischio cambio) contenuta alla lettera D del contratto di locazione finanziaria (leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 187089/99 stipulato in data 18/06/1999 da con la Hypo Alpe Adria BA PA e nel Parte_1 verbale di consegna di data 31/07/2001, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1325 n. 3 e 1418 co. 2 c.c., se del caso in via derivativa dalla nullità della clausola di indicizzazione tasso, ovvero per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e 117 co. 8 TUB, ovvero per non meritevolezza di tutela giuridica ex art. 1322 co. 2 c.c. e/o per violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., condannarsi a restituire Controparte_4 a gli importi indebitamente percepiti a tale Parte_1 titolo, pari ad € 44.640,13 imponibili, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo;
ovvero, in via alternativa b. accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 5) del ricorso, il grave inadempimento di Hypo Alpe Adria BA per violazione degli artt. 21 TUF e 26, 27, 28, 29 Reg.to 11522/1998, in relazione alla stipula della CP_5 clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Lit/CHF (cd. “rischio cambio”) contenuta alla lettera D del contratto di locazione finanziaria (leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 187089/99 stipulato in data 18/06/1999 da Parte_1 con la Hypo Alpe Adria BA PA e nel verbale di consegna di data 31/07/2001, qualificabile come strumento finanziario, condannarsi – eventualmente Controparte_4 previa declaratoria di risoluzione del contratto finanziario derivato rappresentato dalla predetta clausola - al risarcimento dei danni tutti arrecati a Parte_1 pari ad € 44.640,13 imponibili, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo. In via istruttoria: disporsi supplemento di Consulenza Tecnicad'Ufficio con la finalità di:
1. ricalcolare gli interessi corrispettivi ex art. 117 comma 7 TUB e/o ex art. 1284 c.c., in regime di capitalizzazione semplice, al tasso nominale minimo dei BOT relativo ai dodici mesi precedenti ciascuna scadenza, solo in
4 subordine, al tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (art. 117 co. 7 TUB ante 2010 e art. 5 L. 154/1992);
2. determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti.
Per la convenuta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: (a) rigettare tutte le domande svolte dalla Ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate e/o rinunciate e/o prescritte per le motivazioni esposte nel corso del presente giudizio;
(b) spese e competenze di lite integralmente rifuse. IN VIA SUBORDIANTA, ANCHE RICONVENZIONALE: (a) nell'ipotesi denegata in cui venga dichiarata la nullità della clausola di indicizzazione al tasso, condannare la Ricorrente a pagare alla Convenuta l'importo di Euro 92.635,67 o qualsiasi altro importo dovesse risultare in causa;
eventualmente compensare tale somma con qualsiasi somma che la Convenuta venga condannata a pagare alla Ricorrente;
(b) spese e competenze di lite integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA, SENZA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate da con la memoria ex art. 183, comma 6 n. CP_4 2 c.p.c. di data 13/02/2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per una migliore intelligenza delle questioni trattate occorre prendere le mosse dai principali parametri del contratto di leasing di cui è causa, identificato con il n.187089/99.
In estrema sintesi, tale contrato è stato stipulato il
18 giugno 1999 tra e Hypo Alpe Adria BA Parte_1
S.p.A. (ora ). Controparte_4
Esso riguarda un immobile in costruzione con un importo finanziato iniziale corrispondenti ad € 1.084.559,49 (il contratto era stato posto in essere in Lire sicchè per comodità espositiva si farà riferimento di seguito al corrispondente valore in Euro).
Prevede un canone iniziale del 10% e un canone finale
5 del 15% del costo totale.
Il maxi canone iniziale è di € 346.993,15.
Il verbale di consegna del 31 luglio 2001 ha determinato il prezzo globale in € 1.734.965,73.
Il contratto include clausole di indicizzazione al tasso LIBOR CHF 3 mesi e al cambio EURO/CHF.
Le rate sono mensili per una durata di 120 mesi.
Il tasso d'interesse effettivo non è specificato nel contratto.
Il CTU ha ben riassunto nella seguente tabella siffatti parametri.
Come evidenziato dal CTU, al completamento dell'immobile oggetto del contratto originario (leasing in costruendo), è stato redatto il verbale di consegna del
31.7.2001 con cui, oltre a dare atto dell'avvenuta consegna,
6 sono state definite e modificate alcune pattuizioni contrattuali.
Il CTU ha elaborato la sottostante tabella per riepilogare i parametri finanziari definitivi con l'evidenza di quelli modificati/integrati.
Con tale verbale sono stati “convenzionalmente e transattivamente” determinati gli interessi di pre-locazione di cui alla lettera D, punto 5, del contratto, per complessivi Lit. 230.840.116 pari ad euro 119.218,97.
Viene inoltre dichiarato che la Parte_1
accetta la determinazione del cambio di riferimento Lire/CHF,
1 CHF = Lit. 1280 (pari ad euro 0,6610).
Come bene evidenziato dal CTU, né nel contratto
7 originario né nelle pattuizioni contenute nel verbale di consegna è stato indicato alcun tasso d'interesse e nemmeno indicata la metodologia di formazione del piano finanziario.
Il CTU ha tuttavia ipotizzato, tenuto conto che la rata contrattuale è costante, che il piano finanziario sia determinato in ragione del c.d. ammortamento francese che prevede la rata costante.
In ragione di ciò, il CTU ha precisato che le informazioni contenute nel contratto con riferimento al piano finanziario iniziale, ossia il numero e il valore delle rate,
la durata del contratto, la periodicità dei pagamenti, il maxi-canone iniziale e la rata finale di riscatto, consentano di determinare a ritroso il tasso di interesse concretamente applicato, tenuto conto che il costo complessivo del finanziamento è determinato univocamente in Euro 585.332,35.
Ciò precisato, il contratto in questione prevede, come sopra indicato, delle clausole di indicizzazione del rischio tasso e del rischio cambio.
Per comodità espositiva si riporta di seguito l'estratto testuale delle clausole di indicizzazione.
In particolare, nel contratto del 18.6.1999:
Lettera D – punto 5
Si riferisce ai costi ed oneri sopportati dalla
Concedente e necessari alla realizzazione dell'erigendo complesso immobiliare, ai canoni e all'indicizzazione.
… Omissis … “Poiché i coefficienti per il calcolo dei
canoni mensili sono stati determinati in funzione
dell'approvvigionamento della provvista da parte della
Concedente, su espressa richiesta dell'Utilizzatore, in
Franche Svizzeri, la Hypo Alpe adria BA TA S.p.A.
8 determinerà ad ogni semestre (con decorrenza dal semestre
successivo alla scadenza del primo canone periodico di
locazione finanziaria) la variazione dei canoni scaduti in
funzione del mutato rapporto di cambio Lit./CHF che sarà
assunto a base alla data del giorno di avvenuta presa in
consegna dell'immobile erigendo;
a tale fine la sommatoria
dei canoni oltre IVA maturati nel semestre, sarà suddivisa
per il cambio storico di riferimento ottenendo così la
quantità di valuta rimborsata;
detta quantità sarà
moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e quello
attuale della scadenza del semestre (rilevato sul Sole 24 Ore
piazza Milano). L'importo risultante, se positivo, aumentato
dell'IVA di legge, costituirà il rischio cambio del semestre
a carico dell'Utilizzatore. Qualora nel giorno di scadenza
del semestre non vi fosse per qualsiasi causa la rilevazione
ufficiale del cambio sulla piazza di Milano, si farà
riferimento alle rilevazioni delle quotazioni contro la lira
delle valute estere effettuate a titolo indicativo dalla
BA d'TA sulla base dei cambi comunicati in sede di
concertazione tra banche centrali o. in mancanza, al rapporto
di cambio in essere sulla principale piazza del Paese di
emissione della valuta cui è legata la provvista, pubblicato
sul quotidiano Sole 24 Ore – Cambi sulle principali piazze
internazionali o rilevabile da altra fonte del circuito
bancario nazionale o internazionale. Nel caso di mancanza
totale di rilevazione, si farà riferimento alla prima
quotazione utile pubblica nell'arco dei 15 giorni anteriori.
Il rischio del cambio resta pertanto integralmente a carico
dell'Utilizzatore.” … Omissis …
“Qualora tale elemento di costo venisse a subire
9 variazioni tale da alterare in modo sensibile l'equilibrio
contrattuale (intendendosi con ciò una variazione superiore a
0,25 punti del tasso ufficiale di sconto della BA Centrale
della Svizzera), l'Utilizzatore dichiara sin d'ora di
riconoscere ed accettare la variazione del canone mensile in
funzione del variato tasso d'interesse. La variazione del
canone sarà quello risultante dall'adeguamento del tasso
contrattuale alla medesima variazione intervenuta del Tasso
Ufficiale di Sconto Centrale della Svizzera in rapporto al
capitale che residua ed al numero dei canoni residui, valori
in coincidenza alla data di variazione. Le variazioni del
canone decorrono dal canone scadente nel mese in cui si
verifica la variazione di oltre 0,25 punti del Tasso
Ufficiale di Sconto della BA Centrale della Svizzera con
recupero dell'intera variazione percentuale.” …Omissis ….
Nel verbale di consegna del 31.7.2001
Quinto capoverso
“L'Utilizzatore prende atto che la conclusione del
presente contratto è stata concordata sulla base di un piano
finanziario che prevede canoni variabili secondo il seguente
criterio di indicizzazione.
Le parti assumono come indice di base per
l'indicizzazione dei canoni il tasso Libor CHF 3 mesi preso a
base 3,05%, così consensualmente concordato tra le parti
indipendentemente dalla sua quotazione odierna, trattandosi
parametro utilizzato per la formulazione del piano
finanziario del contratto. Qualora tale indice venisse a
subire variazioni, l'Utilizzatore si impegna fin d'ora a
riconoscere ed accettare le variazioni del canone risultati
dall'adeguamento del piano finanziario contrattuale alla
10 medesima variazione intervenuta, in rapporto al capitale che
residua in base all'originario piano finanziario ed al numero
di canoni residui, valori in coincidenza della data di
scadenza del canone;
l'importo della variazione del canone
rimarrà costante fino a successiva variazione dell'indice. Le
variazioni decorreranno dal canone scadente nel mese in cui
si verificasse la predetta variazione.
Le variazioni sia in aumento che in diminuzione saranno
disposte con fatturazione a parte con periodicità stabilita a
discrezione del Concedente, e comunque entro l'anno, e
saranno pagate con rimessa diretta o con emissione di
ricevute bancarie in caso di addebito all'Utilizzatore e
mediante rimessa diretta nel caso di accredito
all'Utilizzatore. In caso di canoni determinati sulla base
del rapporto di cambio convenzionalmente CP_6
stabilito nella quotazione indicata di seguito (in quanto, in
tale caso, la provvista del Locatore per il pagamento
dell'intero prezzo del bene – imponibile oltre Iva – è
rapportato, con il consenso del conduttore, al predetto
rapporto di cambio), i canoni saranno altresì variabili
secondo il seguente criterio.
Il Locatore determinerà mensilmente la variazione tra
il cambio storico ed il cambio di scadenza del canone.
Se la variazione è positiva, il canone oltre IVA
maturato sarà suddiviso per il cambio storico di riferimento
e moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e
quello attuale della scadenza del canone. L'importo
risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il
rischio di cambio del mese a carico dell'Utilizzatore.
Se la variazione è negativa, il canone imponibile
11 maturato sarà suddiviso per il cambio storico di riferimento
e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e
quello attuale della scadenza del canone. L'importo
risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il
rischio di cambio del mese a favore del Conduttore.
Qualora nel giorno di scadenza del canone non vi fosse
– per qualsiasi natura – la rilevazione ufficiale del cambio,
si farà riferimento alla prima quotazione utile pubblicata
nell'arco dei 15 giorni anteriori. Il Conduttore pertanto
dichiara di accettare fin d'ora ogni variazione dei canoni e
del prezzo dell'opzione finale di acquisto conseguente al
mutato rapporto di cambio lire/valuta, obbligandosi a pagare
la variazione in aumento dei canoni con rimessa diretta o, a
discrezione del Locatore, con ricevuta bancaria con addebito
delle spese di incasso, mentre le variazioni in diminuzione
saranno accreditate mediante rimessa diretta .. Omissis …
Il Conduttore prende atto che la presente clausola, per
quanto attiene al rischio cambio, ha carattere aleatorio.
Viene data facoltà all'Utilizzatore, sia alla consegna
dell'immobile, sia in giorni otto, comunicato per iscritto
alla Concedente, richiedere la conversione della valuta di
riferimento in una diversa dal Svizzero secondo CP_7
modalità che saranno comunicate dalla Hypo Alpe BA S.p.A.
La società accetta la Parte_1
determinazione del cambio di riferimento Lire/CHF, 1CHF=Lit.
1280.”
Dal tenore di tali clausole, si evince quindi chiaramente che il contratto in questione, così come parzialmente modificato dal verbale di consegna, ha canoni canoni variabili indicizzati al parametro LIBOR 3 mesi CHF
12 nonché al tasso di cambio Lire/CHF.
Va, infine, evidenziato che il contratto in questione ha avuto completa esecuzione considerato che con atto a rogito Notaio del 1/09/2011, Hypo Alpe Persona_1
Adria BA PA cedeva a a titolo di Parte_1
riscatto del contratto di locazione finanziaria che ci occupa la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile oggetto del contratto stesso
Così riassunte le pattuizioni delle parti che qui in particolare interessano, occorre sgombrare il campo dalle tesi propugnate dall'attrice in punto di immeritevolezza della clausola di rischio cambio alla stregua dell'art.1322
2° comma c.c. e di configurabilità della stessa quale autonomo contratto derivato, in quanto, ancorchè esse si pongano in ordine logico successivamente alla questione di validità di siffatta clausola (su cui ci soffermerà più
avanti diffusamente), sono state ritenute del tutto infondate, in relazione ad un contratto analogo al presente oggetto di causa, da parte del Supremo Collegio.
In particolare, con la sentenza n.4659 del 2021 gli hanno statuito che “La clausola di indicizzazione Parte_2
al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di
leasing in costruendo, non è uno strumento finanziario
derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non
giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo
esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione
pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio
cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul
mercato.”, escludendo, per tale ragione, l'immeritevolezza ex art.1322 c.c. di siffatta clausola affermata, invece, nella
13 sentenza della Corte di Appello di Trieste impugnata.
Il Tribunale ritiene che la motivazione che sorregge le conclusioni della Corte di Cassazione sulle questioni sollevate da parte dell'attrice sia del tutto convincente,
precisando che il percorso motivazionale del Supremo Collegio
debbia ritenersi, per ragioni di sintesi, qui espressamente richiamato, come consentito dall'art.118 1° comma disp. att.
c.p.c..
Sgombrato il campo da tali questioni è, quindi, ora possibile soffermarsi sulle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio alle quali le parti hanno fatto espresso riferimento nel contratto al vaglio del
Tribunale per esaminarle sotto il profilo della
“determinabilità dell'oggetto”, ossia se la loro applicazione consenta di ottenere, sotto il profilo matematico-
finanziario, un risultato UNIVOCO.
A tale proposito va richiamato a mente il costante indirizzo della Suprema Corte che, ancorchè riferito al tasso di interesse nel contratto di mutuo, è senz'altro applicabile anche alle clausole di indicizzazione del contratto di leasing che costituisce comunque, al pari del contratto di mutuo, un contratto di finanziamento.
In particolare la Corte di Cassazione in diverse occasioni, ha evidenziato che ciò che rileva, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 cod. civ. è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano
14 conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò
essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. 8028/ 2018; Cass. 25205/ 2014; Cass.
n. 2765/1992 e n. 7547/92; Cass. 22898/2005, Cass. n.
2317/2007, Cass. n. 17679/2009).
Da ciò deriva, che la necessaria UNIVOCITA'
dell'applicazione dell'indicizzazione non tollera differenze di risultato, anche minime, dal momento che è irrilevante che lo scostamento sia di tanto o di poco, essendo decisivo che comunque ci sia, poiché esso è indice della variabilità del criterio di calcolo dell'indicizzazione, da cui dipende poi l'adeguamento del canone.
Orbene, ritiene il Tribunale che la clausola di indicizzazione del RISCHIO TASSO contenuta nel contratto oggetto di causa sia oggettivamente indeterminabile e non consenta la determinazione univoca dei canoni periodici, per mancanza di qualsiasi riferimento temporale al criterio ed al momento in cui debba essere determinata la variazione nonché
qualsiasi riferimento matematico e/o documentale a supporto del calcolo.
In particolare non è specificata alcuna formula o esemplificazione per la determinazione del canone nel caso di variazione del parametro di riferimento collegato al tasso
Libor posto che, sotto il profilo matematico-finanziario,
sono possibili diversi meccanismi di revisione periodica
15 della rata in caso di canoni variabili, non esistendo una metodologia univoca.
Le tipologie di adeguamento del canone più
frequentemente utilizzate sono:
1. Indicizzazione finanziaria: consiste nel calcolare le quote di capitale sulla base del tasso iniziale (tasso leasing), mantenendole invariate per tutta la durata del piano, e nel ricalcolare, di volta in volta, solo le quote di interesse fermo restando il piano d'ammortamento “iniziale”.
2. Ripianificazione finanziaria (propria): consiste nel calcolare a ogni variazione di tasso l'intero piano di ammortamento del capitale, variando di volta in volta la quota capitale congiuntamente alla quota d'interesse.
3. Ripianificazione finanziaria impropria: è un mix delle due precedenti che consiste nel ricalcolare ad ogni scadenza il valore della rata (come nella ripianificazione propria) ma considerando quota capitale e debito residuo costanti in relazione all'originario piano finanziario.
E' evidente che sotto il profilo matematico finanziario l'adozione di un metodo piuttosto che un altro comporta il raggiungimento di risultati più o meno diversi in termini di costo dell'operazione finanziaria.
Del resto, ciò è avvalorato anche dall'assenza di precise indicazioni anche con riferimento ad altri parametri di rilievo da assumere nei conteggi (per la determinazione del piano finanziario alla prima modificazione del parametro di indicizzazione del tasso), quali ad esempio il regime di capitalizzazione degli interessi e la cosiddetta day count
covention.
In altri termini, in assenza di dati contrattuali da
16 cui dedurre la c.d. days count convention, all'utilizzatore non è dato di conoscere con certezza:
- il capitale residuo del piano di ammortamento iniziale ancora da restituire ad ogni rata, valore fondamentale per calcolare, direttamente nel piano di ammortamento alla francese o indirettamente in altre tipologie di piani di ammortamento, la quota interessi di ciascun canone del piano di ammortamento iniziale,
- la quota interessi di ciascun canone del piano di ammortamento iniziale,
- la quota capitale di ciascun canone del piano di ammortamento inziale,
- l'entità dell'indicizzazione in base al tasso di ciascun canone,
- l'entità dell'indicizzazione al cambio di ciascun canone.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, l'accertata mancata specificazione contrattuale della metodologia di adeguamento per la revisione nei canoni in ragione dell'indicizzazione stabilita nonché l'assenza di una days count convention, comporti l'oggettiva indeterminabilità
della clausola di indicizzazione del tasso.
Da ciò consegue la nullità di tale clausola di indicizzazione di RISCHIO TASSO per indeterminatezza dell'oggetto.
A questo punto occorre evidenziare che in dipendenza dell'accertata nullità di tale clausola va, altresì,
dichiarata la nullità derivata della clausola di RISCHIO
perché la sua applicazione -come autorevolmente Pt_3
affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza
17 n.16907/19- presuppone l'univoca determinazione dell'indicizzazione al rischio tasso che, invece, va senz'altro esclusa per le ragioni appena esposte.
Per meglio comprendere la nullità derivata della clausola di RISCHIO CAMBIO occorre osservare che, sulla base delle indicazioni contrattuali, il canone, una volta indicizzato con riferimento al tasso Libor viene aggiornato anche secondo un altro criterio, ossia seguendo per l'appunto il rapporto di cambio tra euro e la valuta di riferimento.
Per tale ragione, le variazioni di indicizzazione al rischio cambio risultano strettamente connesse alle variazioni di rischio tasso. Ne consegue che, in mancanza dei dati relativi alle indicizzazioni sul tasso non è possibile stabilire quale sia il conseguente valore di indicizzazione sul cambio.
Va quindi dichiarata la nullità delle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio per indeterminatezza dell'oggetto alla stregua dell'art.1346 c.c.
relativamente ai contratti in esame.
A tale proposito ritiene il tribunale che le clausole dichiarate nulle non siano, alla stregua dell'art.1419 1°
comma c.c., essenziali, posto che dal tenore complessivo delle altre disposizioni contrattuali risulta in modo convincente che le parti avrebbero comunque concluso i contratti inter partes, considerato che la remunerazione dell'operazione di finanziamento deriva dal piano finanziario
(iniziale) ad esso sotteso.
Piano che il Tribunale ritiene comunque determinato,
tenuto conto che, come si evince chiaramente dalle condizioni contrattuali riportate in esordio, l'obbligazione
18 restitutoria a carico dell'attrice risulta esattamente individuabile perchè, escludendo l'indicizzazione dichiarata nulla, la sommatoria del canone ivi indicato per il numero di mensilità, unitamente all'anticipo e al prezzo di riscatto,
detratto l'importo finanziato, rappresenta esattamente la consapevole remunerazione dell'operazione finanziaria posta in essere dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto.
Sicchè va dichiarata la nullità parziale di tale contratto limitatamente alle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio.
A questo punto, però, prima di esaminare nel merito la domanda di indebito derivante dall'accertata nullità delle predette clausole di indicizzazione, occorre soffermarsi sulle eccezioni proposte dalla parte convenuta, in relazione alla pretesa prescrizione decennale della domanda di ripetizione decorrente, in tesi della convenuta, da ciascun versamento e alla pretesa irripetibilità delle somme versate dall'attrice in esecuzione dei contratti in virtù della rinuncia formulata in tal senso dall'utilizzatrice.
Quanto all'eccezione di prescrizione, rileva il tribunale che contrariamente all'assunto di parte convenuta,
il termine decennale di decorrenza della prescrizione dell'azione di indebito non si identifica con la data di ogni singolo versamento, ma con la scadenza dell'ultimo canone pattuito, ovverosia con l'eventuale esercizio del riscatto,
dovendosi ritenere che l'obbligazione restitutoria in capo all'utilizzatore del finanziamento ricevuto sotto forma di leasing sia sostanzialmente unica sebbene ripartita in più
canoni mensili, analogamente a quanto previsto per i
19 contratti bancari di mutuo.
Da ciò consegue che il termine decennale di prescrizione della domanda di restituzione delle somme indebitamente versate, in virtù di clausole di indicizzazione dichiarate nulle, non è iniziato a decorrere prima del rogito di riscatto del 1/9/2011 tenuto conto che i singoli versamenti effettuati dall'utilizzatrice, in considerazione dell'unitaria obbligazione restitutoria, non sono, di per sé,
pagamenti, cioè atti solutori satisfattivi perché inidonei ad estinguere l'obbligazione unitaria a carico dell'utilizzatore; il che si verifica soltanto con il pagamento dell'ultimo canone oppure alla data di scioglimento anticipato del contratto per esercizio anticipato del diritto di riscatto.
Solo allora saremo di fronte al pagamento dell'unica obbligazione restitutoria oggetto del contratto di finanziamento da cui, se indebito, in tutto o in parte,
perché eseguito in forza di clausole nulle, decorrerà il termine decennale per l'esercizio del diritto alla ripetizione.
Sicchè nessuna prescrizione si è verificata in danno dell'utilizzatrice in relazione ai versamenti effettuati indebitamente per l'accertata nullità delle clausole di indicizzazione considerato che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione, decorrente dal rogito di riscatto di data 1/09/2011, è stato interrotto dalla ricorrente in data 23/08/2021 (doc. 31 att.), nonché, ancora prima con raccomandata di data 10/08/2017 (ricevuta il
14/08/2017) quanto alle somme versate a titolo di indicizzazione cambio (doc. 30 att.).
20 Quanto alla pretesa irripetibilità delle somme incamerate dall'istituto di credito per effetto della rinuncia di cui alla clausola d) dell'atto di riscatto di dd.
1/09/2011., rileva il tribunale che l'effetto ostativo che la convenuta pretende di ricavare anche con riferimento alle somme versate dall'utilizzatore in forza delle clausole di indicizzazione dichiarate nulle ex art.1346 c.c. non trova applicazione nel caso di specie.
A tale proposito ritiene il Tribunale che l'efficacia di tale rinuncia, trattandosi di atto negoziale, ossia di manifestazione di volontà che presuppone la consapevolezza della situazione giuridica su cui si intende incidere con determinati effetti, non si estende sino a comprendere l'abdicazione dal diritto alla ripetizione di somme relative a clausole di cui, alla data della rinuncia, non fosse stata ancora stata accertata la nullità, oppure della cui invalidità, non sia stata provata la conoscenza, alla stessa data, in capo al dichiarante, con onere della prova a carico di chi intenda avvalersi di siffatta rinunzia
(cfr.Cass.26168/18 secondo cui “Non può ammettersi una rinuncia a far valere la nullità negoziale, in quanto l'effetto invalidante assoluto deriva direttamente dalla legge e non è disponibile dai privati.”)
Nella fattispecie, è evidente che alla data della rinuncia, ossia al 1/9/11 nessuna invalidità delle clausole di indicizzazione fosse stata dichiarata e, al contempo, è
indimostrato che la società utilizzatrice fosse consapevole di siffatta invalidità al momento della rinunzia.
Ne consegue che nessun effetto preclusivo va riconosciuto alla predetta rinunzia in riferimento alla
21 domanda di restituzione dell'indebito relativamente a quanto versato dall'utilizzatrice sulla base delle clausole dichiarate nulle.
Così licenziate le predette eccezioni di parte convenuta, occorre, infine, sgombrare il campo dalla pretesa applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB
all'obbligazione restitutoria in capo alla società convenuta,
in conseguenza dell'accertata nullità parziale.
Tale disposizione, con rubrica “Contratti” così recita:
“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. [soppresso] (2).
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati .
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
8. La BA d'TA puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della BA d'TA .” (si precisa che a norma dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14
22 dicembre 2010, n. 218, il comma 5 deve intendersi soppresso).
Nella presente causa, per quanto qui interessa, occorre quindi, verificare se ricorrano, o meno, le ipotesi di cui ai sopraindicati commi 4 e 6, che, rimandano, poi, al comma 7°
per l'applicazione del cosiddetto tasso sostitutivo.
Orbene, ritiene il Tribunale che nella fattispecie non ricorra nessuna delle specifiche ipotesi di applicazione del tasso sostitutivo di cui al 7° comma dell'art.117 TUB.
A ben vedere, il Tribunale con la presente sentenza ha dichiarato esclusivamente la nullità delle clausole di indicizzazione ai sensi dell'art.1346 c.c., ossia per indeterminabilità dell'oggetto, ossia una nullità di ordine generale che richiama per la definizione dei suoi effetti disciplinari ed effettuali rispetto alla relativa dichiarazione, le semplici regole del diritto comune.
Essa, quindi, non è evidentemente sussumibile nell'ipotesi del 4 ° comma, che riguarda l'omessa indicazione delle condizioni praticate, né in quella del 6° comma, che presuppone il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi o l'applicazione di condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate.
A conforto di tale conclusione va richiamata a mente una recente sentenza della Suprema Corte (vedi Cass.11876/20)
secondo cui “in tema di rapporti bancari, quando sia
contestata l'indeterminatezza del contenuto del contratto di
conto corrente in relazione all'ammontare del tasso
convenzionale d'interesse, trova applicazione la sanzione
generale prevista dall' art. 1346 c.c. , perché la disciplina
della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta
23 nell' art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 , si
applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla
norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117.”.
Ne consegue che il contratto inter partes vada, più
semplicemente, epurato degli effetti delle clausole di indicizzazione dichiarate nulle, senza alcuna applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
A questo punto, prima di soffermarsi sugli effetti della dichiarata nullità parziale delle clausole di indicizzazione in relazione alle domande restitutorie, a titolo di indebito, formulate da entrambe le parti, occorre che il Tribunale prenda posizione sia sulla pretesa applicazione al contratto di interessi in regime composto in luogo di quello semplice nonché sulla pretesa indeterminatezza degli interessi di prelocazione.
Quanto alla prima questione, occorre evidenziare che l'accertata nullità delle clausole di indicizzazione fa sì
che il contratto di leasing sia rimasto valido solo relativamente al piano finanziario iniziale che, pertanto,
non è più soggetto a variazioni per assenza del meccanismo di indicizzazione, fermo restando che esso, per le ragioni già
spiegate in esordio, è univocamente determinato, così come l'ammontare degli interessi corrispettivi per la remunerazione dell'intera operazione finanziaria.
Il che rende del tutto irrilevante la questione del preteso regime applicato al calcolo degli interessi in relazione ai successivi piani di ammortamento perché essi,
nella fattispecie al vaglio del Tribunale, sono del tutto assenti, in quanto non si fa luogo alla variazione del canone in ragione della nullità delle clausole di indicizzazione.
24 Quanto alla seconda questione, ossia la pretesa indeterminatezza degli interessi di prelocazione, coglie nel segno la difesa della società convenuta la quale ha eccepito fondatamente che con la sottoscrizione del verbale di consegna, ha dichiarato di accettare Parte_1
convenzionalmente e transattivamente gli interessi di prelocazione così come precisati nello stesso documento.
Ritiene il Tribunale che con tale pattuizione, le parti abbiano inteso rideterminare ex novo il prezzo globale dell'opera, sostituendo tale pattuizione alle pregresse intese (incluse quelle relative al conteggio degli interessi di prefinanziamento).
Del resto, come riportato nella relativa clausola contrattuale, l'importo dei c.d. interessi di prefinanziamento risulta “pattuito convenzionalmente”.
Sicchè, come correttamente evidenziato dalla convenuta,
“La società non può pretendere di porre nel Parte_1
nulla la pattuizione relativa alla quantificazione dei c.d.
interessi di prefinanziamento, se non previo vittorioso
esperimento di un'azione di annullamento della clausola del
verbale di consegna sopra indicata (domanda che non è
contenuta ricorso ex art. 702bis e che, comunque,
risulterebbe prescritta)”.
In definitiva, siffatta espressa pattuizione,
trattandosi di diritti disponibili, esclude che l'ammontare degli interessi di prelocazione convenzionalmente stabiliti nel loro ammontare dalle parti possa essere rimesso in discussione.
Così licenziare le predette questioni, occorre soffermarsi sugli effetti della dichiarata nullità parziale
25 del contratto inter partes relativamente alle clausole di indicizzazione del rischio tasso e del rischio cambio,
rispetto alle domande di restituzione dell'indebito avanzate reciprocamente da entrambe le parti.
Anche su tale aspetto viene in soccorso la CTU che ha ricostruito i rapporti di dare/avere tra le parti in relazione agli accrediti e agli addebiti svolti in corso di rapporto in relazione a siffatte clausole.
In particolare, ha corrisposto nel Parte_1
corso del rapporto, sulla base di quanto fatturato da Hypo
BA, complessivamente euro 44.640,12 per quanto concerne l'indicizzazione legata al cambio e ha incassato complessivamente euro 92.635,67 per quanto concerne l'indicizzazione legata al tasso.
Sicchè effettuata la compensazione tra le due poste, a credito e debito, emerge che l'importo che per effetto della nullità delle clausole deve essere restituito da è Pt_1
pari ad euro 47.995,55 oltre ad interessi, calcolati dalla domanda giudiziale al 23.11.2023, come riportati nella sottostante tabella.
In definitiva, previa declaratoria di nullità delle
26 clausole di indicizzazione al rischio tasso e al rischio cambio, l'attrice va condannata, operata la compensazione tra le poste a credito e a debito, alla restituzione in favore della convenuta di Euro 50.470,94, oltre agli interessi legali dal 24/11/23 al saldo.
In ragione della reciproca parziale soccombenza,
ricorrono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio e per porre definitivamente a carico di entrambe, per pari quota, le spese di CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) dichiara la nullità parziale del contratto di leasing inter partes, limitatamente alle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio;
b) condanna l'attrice alla restituzione, in favore della convenuta, di Euro 50.470,94, oltre agli interessi legali dal 24/11/23 al saldo;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
d) pone a definitivo carico di entrambe le parti le spese di CTU per pari quota.
Così deciso in Udine in data 15/1/2025.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2070/22 promossa con ricorso ex art.702 bis cpc del 16/6/22 (di seguito trasformata in rito ordinario)
da
(C.F. e P.I.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Padova, Viale Cavallotti 10, in persona del legale rappresentante (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e domiciliato in Stra (VE), Via
G. L. Voltan 13, nonché da Rag. (C.F.: CP_2 CP_3 [...]
, nato a [...] il [...] e C.F._2
domiciliato in Porcia, Corso Lino Zanussi 18/5, giusta procura speciale di data 10/06/2021, rappresentata e difesa,
per mandato in atti, dall'Avv. Olga Fabris del Foro di
Pordenone
- attrice–
contro
con sede legale a Controparte_4
Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria n. 6, (codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone-
Udine: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano
Fruttarolo (C.F.: , con studio in Udine, CodiceFiscale_3
1 via A. Caccia n. 30, ove è eletto domicilio, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del notaio
[...]
di Udine, rep. 209.913/52896 del 28.01.2015; Persona_1
- convenuta –
OGGETTO: LEASING
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice: Nel merito:
1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia ex artt. 1236,1965 ss., 1346 e/o 1229 c.c. delle clausole di rinuncia di cui all'atto di riscatto di data 1/09/2011, nonché l'inefficacia della dichiarazione relativa agli interessi di prelocazione contenuta nel Verbale di consegna.
2) Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1) del ricorso, l'illiceità nonché, in ogni caso, la mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta e la sua illegittima sostituzione a quello dell'interesse semplice, con conseguente innalzamento occulto del tasso di interesse effettivo applicato rispetto a quello pattuito, con violazione degli artt. 820, 821, 1283, 1284 c.c. e 117 TUB e/o nullità della relativa clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex art. 1346 c.c. e 117 co. 4 TUB, e/o accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 3) del ricorso, l'omessa indicazione del tasso degli interessi corrispettivi applicato, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB nonché 1 e 4 L. 154/1992, e comunque la nullità di detto tasso per indeterminatezza e indeterminabilità, condannarsi
[...] a restituire a se Controparte_4 Parte_1 del caso a titolo di risarcimento del danno, gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti:
- in via principale, previo ricalcolo ex art. 117 co. 7 TUB, in regime semplice degli stessi ex art. 821 c.c., pari ad € 408.063,00, - in via subordinata, previo ricalcolo ex art. 5 L. 154/1992, in regime semplice degli stessi ex art. 821 c.c., pari ad € 284.179,23, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo. 3) a. Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2) del ricorso, la nullità dell'intera clausola concernente gli interessi di prelocazione, non essendone riportate o richiamate le specifiche modalità applicative, condannarsi a Controparte_4 restituire a gli interessi di prelocazione Parte_1 indebitamente percepiti, pari ad € 109.189,46, ovvero la
2 somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo;
ovvero, in via alternativa b. accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2) del ricorso, l'indeterminatezza e indeterminabilità sia del parametro che delle modalità di calcolo degli interessi di prelocazione con violazione dell'art. 117 co. 4 TUB, condannarsi Controparte_4 a restituire a previo
[...] Parte_1 ricalcolo ex art. 117 co. 7 TUB degli stessi, gli interessi di prelocazione indebitamente percepiti, pari ad € 42.902,77, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo;
ovvero, in via alternativa c. accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2) del ricorso, l'indeterminatezza e indeterminabilità sia del parametro che delle modalità di calcolo degli interessi di prelocazione con conseguente nullità ex artt. 1418, 1419 e 1346 c.c. della relativa clausola per indeterminatezza del suo oggetto e mancato soddisfacimento del requisito di necessaria pattuizione per iscritto, condannarsi a Controparte_4 restituire a previo ricalcolo degli stessi Parte_1 al tasso legale tempo per tempo vigente ex art. 1284 co. 3 c.c., gli interessi di prelocazione indebitamente percepiti, pari ad € 54.508,31, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo. 4) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 4) del ricorso, la nullità della clausola di indicizzazione del tasso in base all'andamento del T.U.S./del Libor contenuta alla lettera D del contratto di locazione finanziaria (leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 187089/99 stipulato in data 18/06/1999 da con la Hypo Alpe Adria BA Parte_1 PA e nel verbale di consegna di data 31/07/2001, ex art. 1346, 1325 n. 3 e 1418 co. 2 c.c. per indeterminatezza/indeterminabilità del suo oggetto;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi che ciò comporta la nullità del tasso del contratto in quanto indicizzato, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB in regime semplice ex art. 821 c.c. e la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indicizzazione tasso, al netto delle restituzioni ricevute per lo stesso titolo, e condannarsi Controparte_4 a restituire a se del caso a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento del danno, gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti, al netto delle somme riconosciute dalla banca a titolo di indicizzazione tasso:
- in via principale, previo ricalcolo ex art. 117 co. 7 TUB, in regime semplice degli stessi ex art. 821 c.c.,
3 pari ad € 315.872,92,- in via subordinata, previo ricalcolo ex art. 5 L. 154/1992, in regime semplice degli stessi ex art. 821 c.c., pari ad € 191.989,15,ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo. 5) a. Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 5) del ricorso, la nullità
della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Lit/CHF (cd. rischio cambio) contenuta alla lettera D del contratto di locazione finanziaria (leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 187089/99 stipulato in data 18/06/1999 da con la Hypo Alpe Adria BA PA e nel Parte_1 verbale di consegna di data 31/07/2001, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1325 n. 3 e 1418 co. 2 c.c., se del caso in via derivativa dalla nullità della clausola di indicizzazione tasso, ovvero per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e 117 co. 8 TUB, ovvero per non meritevolezza di tutela giuridica ex art. 1322 co. 2 c.c. e/o per violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., condannarsi a restituire Controparte_4 a gli importi indebitamente percepiti a tale Parte_1 titolo, pari ad € 44.640,13 imponibili, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo;
ovvero, in via alternativa b. accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 5) del ricorso, il grave inadempimento di Hypo Alpe Adria BA per violazione degli artt. 21 TUF e 26, 27, 28, 29 Reg.to 11522/1998, in relazione alla stipula della CP_5 clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Lit/CHF (cd. “rischio cambio”) contenuta alla lettera D del contratto di locazione finanziaria (leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 187089/99 stipulato in data 18/06/1999 da Parte_1 con la Hypo Alpe Adria BA PA e nel verbale di consegna di data 31/07/2001, qualificabile come strumento finanziario, condannarsi – eventualmente Controparte_4 previa declaratoria di risoluzione del contratto finanziario derivato rappresentato dalla predetta clausola - al risarcimento dei danni tutti arrecati a Parte_1 pari ad € 44.640,13 imponibili, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di deposito del presente ricorso ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso al saldo. In via istruttoria: disporsi supplemento di Consulenza Tecnicad'Ufficio con la finalità di:
1. ricalcolare gli interessi corrispettivi ex art. 117 comma 7 TUB e/o ex art. 1284 c.c., in regime di capitalizzazione semplice, al tasso nominale minimo dei BOT relativo ai dodici mesi precedenti ciascuna scadenza, solo in
4 subordine, al tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (art. 117 co. 7 TUB ante 2010 e art. 5 L. 154/1992);
2. determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti.
Per la convenuta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: (a) rigettare tutte le domande svolte dalla Ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate e/o rinunciate e/o prescritte per le motivazioni esposte nel corso del presente giudizio;
(b) spese e competenze di lite integralmente rifuse. IN VIA SUBORDIANTA, ANCHE RICONVENZIONALE: (a) nell'ipotesi denegata in cui venga dichiarata la nullità della clausola di indicizzazione al tasso, condannare la Ricorrente a pagare alla Convenuta l'importo di Euro 92.635,67 o qualsiasi altro importo dovesse risultare in causa;
eventualmente compensare tale somma con qualsiasi somma che la Convenuta venga condannata a pagare alla Ricorrente;
(b) spese e competenze di lite integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA, SENZA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate da con la memoria ex art. 183, comma 6 n. CP_4 2 c.p.c. di data 13/02/2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per una migliore intelligenza delle questioni trattate occorre prendere le mosse dai principali parametri del contratto di leasing di cui è causa, identificato con il n.187089/99.
In estrema sintesi, tale contrato è stato stipulato il
18 giugno 1999 tra e Hypo Alpe Adria BA Parte_1
S.p.A. (ora ). Controparte_4
Esso riguarda un immobile in costruzione con un importo finanziato iniziale corrispondenti ad € 1.084.559,49 (il contratto era stato posto in essere in Lire sicchè per comodità espositiva si farà riferimento di seguito al corrispondente valore in Euro).
Prevede un canone iniziale del 10% e un canone finale
5 del 15% del costo totale.
Il maxi canone iniziale è di € 346.993,15.
Il verbale di consegna del 31 luglio 2001 ha determinato il prezzo globale in € 1.734.965,73.
Il contratto include clausole di indicizzazione al tasso LIBOR CHF 3 mesi e al cambio EURO/CHF.
Le rate sono mensili per una durata di 120 mesi.
Il tasso d'interesse effettivo non è specificato nel contratto.
Il CTU ha ben riassunto nella seguente tabella siffatti parametri.
Come evidenziato dal CTU, al completamento dell'immobile oggetto del contratto originario (leasing in costruendo), è stato redatto il verbale di consegna del
31.7.2001 con cui, oltre a dare atto dell'avvenuta consegna,
6 sono state definite e modificate alcune pattuizioni contrattuali.
Il CTU ha elaborato la sottostante tabella per riepilogare i parametri finanziari definitivi con l'evidenza di quelli modificati/integrati.
Con tale verbale sono stati “convenzionalmente e transattivamente” determinati gli interessi di pre-locazione di cui alla lettera D, punto 5, del contratto, per complessivi Lit. 230.840.116 pari ad euro 119.218,97.
Viene inoltre dichiarato che la Parte_1
accetta la determinazione del cambio di riferimento Lire/CHF,
1 CHF = Lit. 1280 (pari ad euro 0,6610).
Come bene evidenziato dal CTU, né nel contratto
7 originario né nelle pattuizioni contenute nel verbale di consegna è stato indicato alcun tasso d'interesse e nemmeno indicata la metodologia di formazione del piano finanziario.
Il CTU ha tuttavia ipotizzato, tenuto conto che la rata contrattuale è costante, che il piano finanziario sia determinato in ragione del c.d. ammortamento francese che prevede la rata costante.
In ragione di ciò, il CTU ha precisato che le informazioni contenute nel contratto con riferimento al piano finanziario iniziale, ossia il numero e il valore delle rate,
la durata del contratto, la periodicità dei pagamenti, il maxi-canone iniziale e la rata finale di riscatto, consentano di determinare a ritroso il tasso di interesse concretamente applicato, tenuto conto che il costo complessivo del finanziamento è determinato univocamente in Euro 585.332,35.
Ciò precisato, il contratto in questione prevede, come sopra indicato, delle clausole di indicizzazione del rischio tasso e del rischio cambio.
Per comodità espositiva si riporta di seguito l'estratto testuale delle clausole di indicizzazione.
In particolare, nel contratto del 18.6.1999:
Lettera D – punto 5
Si riferisce ai costi ed oneri sopportati dalla
Concedente e necessari alla realizzazione dell'erigendo complesso immobiliare, ai canoni e all'indicizzazione.
… Omissis … “Poiché i coefficienti per il calcolo dei
canoni mensili sono stati determinati in funzione
dell'approvvigionamento della provvista da parte della
Concedente, su espressa richiesta dell'Utilizzatore, in
Franche Svizzeri, la Hypo Alpe adria BA TA S.p.A.
8 determinerà ad ogni semestre (con decorrenza dal semestre
successivo alla scadenza del primo canone periodico di
locazione finanziaria) la variazione dei canoni scaduti in
funzione del mutato rapporto di cambio Lit./CHF che sarà
assunto a base alla data del giorno di avvenuta presa in
consegna dell'immobile erigendo;
a tale fine la sommatoria
dei canoni oltre IVA maturati nel semestre, sarà suddivisa
per il cambio storico di riferimento ottenendo così la
quantità di valuta rimborsata;
detta quantità sarà
moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e quello
attuale della scadenza del semestre (rilevato sul Sole 24 Ore
piazza Milano). L'importo risultante, se positivo, aumentato
dell'IVA di legge, costituirà il rischio cambio del semestre
a carico dell'Utilizzatore. Qualora nel giorno di scadenza
del semestre non vi fosse per qualsiasi causa la rilevazione
ufficiale del cambio sulla piazza di Milano, si farà
riferimento alle rilevazioni delle quotazioni contro la lira
delle valute estere effettuate a titolo indicativo dalla
BA d'TA sulla base dei cambi comunicati in sede di
concertazione tra banche centrali o. in mancanza, al rapporto
di cambio in essere sulla principale piazza del Paese di
emissione della valuta cui è legata la provvista, pubblicato
sul quotidiano Sole 24 Ore – Cambi sulle principali piazze
internazionali o rilevabile da altra fonte del circuito
bancario nazionale o internazionale. Nel caso di mancanza
totale di rilevazione, si farà riferimento alla prima
quotazione utile pubblica nell'arco dei 15 giorni anteriori.
Il rischio del cambio resta pertanto integralmente a carico
dell'Utilizzatore.” … Omissis …
“Qualora tale elemento di costo venisse a subire
9 variazioni tale da alterare in modo sensibile l'equilibrio
contrattuale (intendendosi con ciò una variazione superiore a
0,25 punti del tasso ufficiale di sconto della BA Centrale
della Svizzera), l'Utilizzatore dichiara sin d'ora di
riconoscere ed accettare la variazione del canone mensile in
funzione del variato tasso d'interesse. La variazione del
canone sarà quello risultante dall'adeguamento del tasso
contrattuale alla medesima variazione intervenuta del Tasso
Ufficiale di Sconto Centrale della Svizzera in rapporto al
capitale che residua ed al numero dei canoni residui, valori
in coincidenza alla data di variazione. Le variazioni del
canone decorrono dal canone scadente nel mese in cui si
verifica la variazione di oltre 0,25 punti del Tasso
Ufficiale di Sconto della BA Centrale della Svizzera con
recupero dell'intera variazione percentuale.” …Omissis ….
Nel verbale di consegna del 31.7.2001
Quinto capoverso
“L'Utilizzatore prende atto che la conclusione del
presente contratto è stata concordata sulla base di un piano
finanziario che prevede canoni variabili secondo il seguente
criterio di indicizzazione.
Le parti assumono come indice di base per
l'indicizzazione dei canoni il tasso Libor CHF 3 mesi preso a
base 3,05%, così consensualmente concordato tra le parti
indipendentemente dalla sua quotazione odierna, trattandosi
parametro utilizzato per la formulazione del piano
finanziario del contratto. Qualora tale indice venisse a
subire variazioni, l'Utilizzatore si impegna fin d'ora a
riconoscere ed accettare le variazioni del canone risultati
dall'adeguamento del piano finanziario contrattuale alla
10 medesima variazione intervenuta, in rapporto al capitale che
residua in base all'originario piano finanziario ed al numero
di canoni residui, valori in coincidenza della data di
scadenza del canone;
l'importo della variazione del canone
rimarrà costante fino a successiva variazione dell'indice. Le
variazioni decorreranno dal canone scadente nel mese in cui
si verificasse la predetta variazione.
Le variazioni sia in aumento che in diminuzione saranno
disposte con fatturazione a parte con periodicità stabilita a
discrezione del Concedente, e comunque entro l'anno, e
saranno pagate con rimessa diretta o con emissione di
ricevute bancarie in caso di addebito all'Utilizzatore e
mediante rimessa diretta nel caso di accredito
all'Utilizzatore. In caso di canoni determinati sulla base
del rapporto di cambio convenzionalmente CP_6
stabilito nella quotazione indicata di seguito (in quanto, in
tale caso, la provvista del Locatore per il pagamento
dell'intero prezzo del bene – imponibile oltre Iva – è
rapportato, con il consenso del conduttore, al predetto
rapporto di cambio), i canoni saranno altresì variabili
secondo il seguente criterio.
Il Locatore determinerà mensilmente la variazione tra
il cambio storico ed il cambio di scadenza del canone.
Se la variazione è positiva, il canone oltre IVA
maturato sarà suddiviso per il cambio storico di riferimento
e moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e
quello attuale della scadenza del canone. L'importo
risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il
rischio di cambio del mese a carico dell'Utilizzatore.
Se la variazione è negativa, il canone imponibile
11 maturato sarà suddiviso per il cambio storico di riferimento
e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e
quello attuale della scadenza del canone. L'importo
risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il
rischio di cambio del mese a favore del Conduttore.
Qualora nel giorno di scadenza del canone non vi fosse
– per qualsiasi natura – la rilevazione ufficiale del cambio,
si farà riferimento alla prima quotazione utile pubblicata
nell'arco dei 15 giorni anteriori. Il Conduttore pertanto
dichiara di accettare fin d'ora ogni variazione dei canoni e
del prezzo dell'opzione finale di acquisto conseguente al
mutato rapporto di cambio lire/valuta, obbligandosi a pagare
la variazione in aumento dei canoni con rimessa diretta o, a
discrezione del Locatore, con ricevuta bancaria con addebito
delle spese di incasso, mentre le variazioni in diminuzione
saranno accreditate mediante rimessa diretta .. Omissis …
Il Conduttore prende atto che la presente clausola, per
quanto attiene al rischio cambio, ha carattere aleatorio.
Viene data facoltà all'Utilizzatore, sia alla consegna
dell'immobile, sia in giorni otto, comunicato per iscritto
alla Concedente, richiedere la conversione della valuta di
riferimento in una diversa dal Svizzero secondo CP_7
modalità che saranno comunicate dalla Hypo Alpe BA S.p.A.
La società accetta la Parte_1
determinazione del cambio di riferimento Lire/CHF, 1CHF=Lit.
1280.”
Dal tenore di tali clausole, si evince quindi chiaramente che il contratto in questione, così come parzialmente modificato dal verbale di consegna, ha canoni canoni variabili indicizzati al parametro LIBOR 3 mesi CHF
12 nonché al tasso di cambio Lire/CHF.
Va, infine, evidenziato che il contratto in questione ha avuto completa esecuzione considerato che con atto a rogito Notaio del 1/09/2011, Hypo Alpe Persona_1
Adria BA PA cedeva a a titolo di Parte_1
riscatto del contratto di locazione finanziaria che ci occupa la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile oggetto del contratto stesso
Così riassunte le pattuizioni delle parti che qui in particolare interessano, occorre sgombrare il campo dalle tesi propugnate dall'attrice in punto di immeritevolezza della clausola di rischio cambio alla stregua dell'art.1322
2° comma c.c. e di configurabilità della stessa quale autonomo contratto derivato, in quanto, ancorchè esse si pongano in ordine logico successivamente alla questione di validità di siffatta clausola (su cui ci soffermerà più
avanti diffusamente), sono state ritenute del tutto infondate, in relazione ad un contratto analogo al presente oggetto di causa, da parte del Supremo Collegio.
In particolare, con la sentenza n.4659 del 2021 gli hanno statuito che “La clausola di indicizzazione Parte_2
al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di
leasing in costruendo, non è uno strumento finanziario
derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non
giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo
esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione
pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio
cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul
mercato.”, escludendo, per tale ragione, l'immeritevolezza ex art.1322 c.c. di siffatta clausola affermata, invece, nella
13 sentenza della Corte di Appello di Trieste impugnata.
Il Tribunale ritiene che la motivazione che sorregge le conclusioni della Corte di Cassazione sulle questioni sollevate da parte dell'attrice sia del tutto convincente,
precisando che il percorso motivazionale del Supremo Collegio
debbia ritenersi, per ragioni di sintesi, qui espressamente richiamato, come consentito dall'art.118 1° comma disp. att.
c.p.c..
Sgombrato il campo da tali questioni è, quindi, ora possibile soffermarsi sulle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio alle quali le parti hanno fatto espresso riferimento nel contratto al vaglio del
Tribunale per esaminarle sotto il profilo della
“determinabilità dell'oggetto”, ossia se la loro applicazione consenta di ottenere, sotto il profilo matematico-
finanziario, un risultato UNIVOCO.
A tale proposito va richiamato a mente il costante indirizzo della Suprema Corte che, ancorchè riferito al tasso di interesse nel contratto di mutuo, è senz'altro applicabile anche alle clausole di indicizzazione del contratto di leasing che costituisce comunque, al pari del contratto di mutuo, un contratto di finanziamento.
In particolare la Corte di Cassazione in diverse occasioni, ha evidenziato che ciò che rileva, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 cod. civ. è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano
14 conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò
essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. 8028/ 2018; Cass. 25205/ 2014; Cass.
n. 2765/1992 e n. 7547/92; Cass. 22898/2005, Cass. n.
2317/2007, Cass. n. 17679/2009).
Da ciò deriva, che la necessaria UNIVOCITA'
dell'applicazione dell'indicizzazione non tollera differenze di risultato, anche minime, dal momento che è irrilevante che lo scostamento sia di tanto o di poco, essendo decisivo che comunque ci sia, poiché esso è indice della variabilità del criterio di calcolo dell'indicizzazione, da cui dipende poi l'adeguamento del canone.
Orbene, ritiene il Tribunale che la clausola di indicizzazione del RISCHIO TASSO contenuta nel contratto oggetto di causa sia oggettivamente indeterminabile e non consenta la determinazione univoca dei canoni periodici, per mancanza di qualsiasi riferimento temporale al criterio ed al momento in cui debba essere determinata la variazione nonché
qualsiasi riferimento matematico e/o documentale a supporto del calcolo.
In particolare non è specificata alcuna formula o esemplificazione per la determinazione del canone nel caso di variazione del parametro di riferimento collegato al tasso
Libor posto che, sotto il profilo matematico-finanziario,
sono possibili diversi meccanismi di revisione periodica
15 della rata in caso di canoni variabili, non esistendo una metodologia univoca.
Le tipologie di adeguamento del canone più
frequentemente utilizzate sono:
1. Indicizzazione finanziaria: consiste nel calcolare le quote di capitale sulla base del tasso iniziale (tasso leasing), mantenendole invariate per tutta la durata del piano, e nel ricalcolare, di volta in volta, solo le quote di interesse fermo restando il piano d'ammortamento “iniziale”.
2. Ripianificazione finanziaria (propria): consiste nel calcolare a ogni variazione di tasso l'intero piano di ammortamento del capitale, variando di volta in volta la quota capitale congiuntamente alla quota d'interesse.
3. Ripianificazione finanziaria impropria: è un mix delle due precedenti che consiste nel ricalcolare ad ogni scadenza il valore della rata (come nella ripianificazione propria) ma considerando quota capitale e debito residuo costanti in relazione all'originario piano finanziario.
E' evidente che sotto il profilo matematico finanziario l'adozione di un metodo piuttosto che un altro comporta il raggiungimento di risultati più o meno diversi in termini di costo dell'operazione finanziaria.
Del resto, ciò è avvalorato anche dall'assenza di precise indicazioni anche con riferimento ad altri parametri di rilievo da assumere nei conteggi (per la determinazione del piano finanziario alla prima modificazione del parametro di indicizzazione del tasso), quali ad esempio il regime di capitalizzazione degli interessi e la cosiddetta day count
covention.
In altri termini, in assenza di dati contrattuali da
16 cui dedurre la c.d. days count convention, all'utilizzatore non è dato di conoscere con certezza:
- il capitale residuo del piano di ammortamento iniziale ancora da restituire ad ogni rata, valore fondamentale per calcolare, direttamente nel piano di ammortamento alla francese o indirettamente in altre tipologie di piani di ammortamento, la quota interessi di ciascun canone del piano di ammortamento iniziale,
- la quota interessi di ciascun canone del piano di ammortamento iniziale,
- la quota capitale di ciascun canone del piano di ammortamento inziale,
- l'entità dell'indicizzazione in base al tasso di ciascun canone,
- l'entità dell'indicizzazione al cambio di ciascun canone.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, l'accertata mancata specificazione contrattuale della metodologia di adeguamento per la revisione nei canoni in ragione dell'indicizzazione stabilita nonché l'assenza di una days count convention, comporti l'oggettiva indeterminabilità
della clausola di indicizzazione del tasso.
Da ciò consegue la nullità di tale clausola di indicizzazione di RISCHIO TASSO per indeterminatezza dell'oggetto.
A questo punto occorre evidenziare che in dipendenza dell'accertata nullità di tale clausola va, altresì,
dichiarata la nullità derivata della clausola di RISCHIO
perché la sua applicazione -come autorevolmente Pt_3
affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza
17 n.16907/19- presuppone l'univoca determinazione dell'indicizzazione al rischio tasso che, invece, va senz'altro esclusa per le ragioni appena esposte.
Per meglio comprendere la nullità derivata della clausola di RISCHIO CAMBIO occorre osservare che, sulla base delle indicazioni contrattuali, il canone, una volta indicizzato con riferimento al tasso Libor viene aggiornato anche secondo un altro criterio, ossia seguendo per l'appunto il rapporto di cambio tra euro e la valuta di riferimento.
Per tale ragione, le variazioni di indicizzazione al rischio cambio risultano strettamente connesse alle variazioni di rischio tasso. Ne consegue che, in mancanza dei dati relativi alle indicizzazioni sul tasso non è possibile stabilire quale sia il conseguente valore di indicizzazione sul cambio.
Va quindi dichiarata la nullità delle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio per indeterminatezza dell'oggetto alla stregua dell'art.1346 c.c.
relativamente ai contratti in esame.
A tale proposito ritiene il tribunale che le clausole dichiarate nulle non siano, alla stregua dell'art.1419 1°
comma c.c., essenziali, posto che dal tenore complessivo delle altre disposizioni contrattuali risulta in modo convincente che le parti avrebbero comunque concluso i contratti inter partes, considerato che la remunerazione dell'operazione di finanziamento deriva dal piano finanziario
(iniziale) ad esso sotteso.
Piano che il Tribunale ritiene comunque determinato,
tenuto conto che, come si evince chiaramente dalle condizioni contrattuali riportate in esordio, l'obbligazione
18 restitutoria a carico dell'attrice risulta esattamente individuabile perchè, escludendo l'indicizzazione dichiarata nulla, la sommatoria del canone ivi indicato per il numero di mensilità, unitamente all'anticipo e al prezzo di riscatto,
detratto l'importo finanziato, rappresenta esattamente la consapevole remunerazione dell'operazione finanziaria posta in essere dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto.
Sicchè va dichiarata la nullità parziale di tale contratto limitatamente alle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio.
A questo punto, però, prima di esaminare nel merito la domanda di indebito derivante dall'accertata nullità delle predette clausole di indicizzazione, occorre soffermarsi sulle eccezioni proposte dalla parte convenuta, in relazione alla pretesa prescrizione decennale della domanda di ripetizione decorrente, in tesi della convenuta, da ciascun versamento e alla pretesa irripetibilità delle somme versate dall'attrice in esecuzione dei contratti in virtù della rinuncia formulata in tal senso dall'utilizzatrice.
Quanto all'eccezione di prescrizione, rileva il tribunale che contrariamente all'assunto di parte convenuta,
il termine decennale di decorrenza della prescrizione dell'azione di indebito non si identifica con la data di ogni singolo versamento, ma con la scadenza dell'ultimo canone pattuito, ovverosia con l'eventuale esercizio del riscatto,
dovendosi ritenere che l'obbligazione restitutoria in capo all'utilizzatore del finanziamento ricevuto sotto forma di leasing sia sostanzialmente unica sebbene ripartita in più
canoni mensili, analogamente a quanto previsto per i
19 contratti bancari di mutuo.
Da ciò consegue che il termine decennale di prescrizione della domanda di restituzione delle somme indebitamente versate, in virtù di clausole di indicizzazione dichiarate nulle, non è iniziato a decorrere prima del rogito di riscatto del 1/9/2011 tenuto conto che i singoli versamenti effettuati dall'utilizzatrice, in considerazione dell'unitaria obbligazione restitutoria, non sono, di per sé,
pagamenti, cioè atti solutori satisfattivi perché inidonei ad estinguere l'obbligazione unitaria a carico dell'utilizzatore; il che si verifica soltanto con il pagamento dell'ultimo canone oppure alla data di scioglimento anticipato del contratto per esercizio anticipato del diritto di riscatto.
Solo allora saremo di fronte al pagamento dell'unica obbligazione restitutoria oggetto del contratto di finanziamento da cui, se indebito, in tutto o in parte,
perché eseguito in forza di clausole nulle, decorrerà il termine decennale per l'esercizio del diritto alla ripetizione.
Sicchè nessuna prescrizione si è verificata in danno dell'utilizzatrice in relazione ai versamenti effettuati indebitamente per l'accertata nullità delle clausole di indicizzazione considerato che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione, decorrente dal rogito di riscatto di data 1/09/2011, è stato interrotto dalla ricorrente in data 23/08/2021 (doc. 31 att.), nonché, ancora prima con raccomandata di data 10/08/2017 (ricevuta il
14/08/2017) quanto alle somme versate a titolo di indicizzazione cambio (doc. 30 att.).
20 Quanto alla pretesa irripetibilità delle somme incamerate dall'istituto di credito per effetto della rinuncia di cui alla clausola d) dell'atto di riscatto di dd.
1/09/2011., rileva il tribunale che l'effetto ostativo che la convenuta pretende di ricavare anche con riferimento alle somme versate dall'utilizzatore in forza delle clausole di indicizzazione dichiarate nulle ex art.1346 c.c. non trova applicazione nel caso di specie.
A tale proposito ritiene il Tribunale che l'efficacia di tale rinuncia, trattandosi di atto negoziale, ossia di manifestazione di volontà che presuppone la consapevolezza della situazione giuridica su cui si intende incidere con determinati effetti, non si estende sino a comprendere l'abdicazione dal diritto alla ripetizione di somme relative a clausole di cui, alla data della rinuncia, non fosse stata ancora stata accertata la nullità, oppure della cui invalidità, non sia stata provata la conoscenza, alla stessa data, in capo al dichiarante, con onere della prova a carico di chi intenda avvalersi di siffatta rinunzia
(cfr.Cass.26168/18 secondo cui “Non può ammettersi una rinuncia a far valere la nullità negoziale, in quanto l'effetto invalidante assoluto deriva direttamente dalla legge e non è disponibile dai privati.”)
Nella fattispecie, è evidente che alla data della rinuncia, ossia al 1/9/11 nessuna invalidità delle clausole di indicizzazione fosse stata dichiarata e, al contempo, è
indimostrato che la società utilizzatrice fosse consapevole di siffatta invalidità al momento della rinunzia.
Ne consegue che nessun effetto preclusivo va riconosciuto alla predetta rinunzia in riferimento alla
21 domanda di restituzione dell'indebito relativamente a quanto versato dall'utilizzatrice sulla base delle clausole dichiarate nulle.
Così licenziate le predette eccezioni di parte convenuta, occorre, infine, sgombrare il campo dalla pretesa applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB
all'obbligazione restitutoria in capo alla società convenuta,
in conseguenza dell'accertata nullità parziale.
Tale disposizione, con rubrica “Contratti” così recita:
“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. [soppresso] (2).
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati .
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
8. La BA d'TA puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della BA d'TA .” (si precisa che a norma dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14
22 dicembre 2010, n. 218, il comma 5 deve intendersi soppresso).
Nella presente causa, per quanto qui interessa, occorre quindi, verificare se ricorrano, o meno, le ipotesi di cui ai sopraindicati commi 4 e 6, che, rimandano, poi, al comma 7°
per l'applicazione del cosiddetto tasso sostitutivo.
Orbene, ritiene il Tribunale che nella fattispecie non ricorra nessuna delle specifiche ipotesi di applicazione del tasso sostitutivo di cui al 7° comma dell'art.117 TUB.
A ben vedere, il Tribunale con la presente sentenza ha dichiarato esclusivamente la nullità delle clausole di indicizzazione ai sensi dell'art.1346 c.c., ossia per indeterminabilità dell'oggetto, ossia una nullità di ordine generale che richiama per la definizione dei suoi effetti disciplinari ed effettuali rispetto alla relativa dichiarazione, le semplici regole del diritto comune.
Essa, quindi, non è evidentemente sussumibile nell'ipotesi del 4 ° comma, che riguarda l'omessa indicazione delle condizioni praticate, né in quella del 6° comma, che presuppone il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi o l'applicazione di condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate.
A conforto di tale conclusione va richiamata a mente una recente sentenza della Suprema Corte (vedi Cass.11876/20)
secondo cui “in tema di rapporti bancari, quando sia
contestata l'indeterminatezza del contenuto del contratto di
conto corrente in relazione all'ammontare del tasso
convenzionale d'interesse, trova applicazione la sanzione
generale prevista dall' art. 1346 c.c. , perché la disciplina
della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta
23 nell' art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 , si
applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla
norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117.”.
Ne consegue che il contratto inter partes vada, più
semplicemente, epurato degli effetti delle clausole di indicizzazione dichiarate nulle, senza alcuna applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
A questo punto, prima di soffermarsi sugli effetti della dichiarata nullità parziale delle clausole di indicizzazione in relazione alle domande restitutorie, a titolo di indebito, formulate da entrambe le parti, occorre che il Tribunale prenda posizione sia sulla pretesa applicazione al contratto di interessi in regime composto in luogo di quello semplice nonché sulla pretesa indeterminatezza degli interessi di prelocazione.
Quanto alla prima questione, occorre evidenziare che l'accertata nullità delle clausole di indicizzazione fa sì
che il contratto di leasing sia rimasto valido solo relativamente al piano finanziario iniziale che, pertanto,
non è più soggetto a variazioni per assenza del meccanismo di indicizzazione, fermo restando che esso, per le ragioni già
spiegate in esordio, è univocamente determinato, così come l'ammontare degli interessi corrispettivi per la remunerazione dell'intera operazione finanziaria.
Il che rende del tutto irrilevante la questione del preteso regime applicato al calcolo degli interessi in relazione ai successivi piani di ammortamento perché essi,
nella fattispecie al vaglio del Tribunale, sono del tutto assenti, in quanto non si fa luogo alla variazione del canone in ragione della nullità delle clausole di indicizzazione.
24 Quanto alla seconda questione, ossia la pretesa indeterminatezza degli interessi di prelocazione, coglie nel segno la difesa della società convenuta la quale ha eccepito fondatamente che con la sottoscrizione del verbale di consegna, ha dichiarato di accettare Parte_1
convenzionalmente e transattivamente gli interessi di prelocazione così come precisati nello stesso documento.
Ritiene il Tribunale che con tale pattuizione, le parti abbiano inteso rideterminare ex novo il prezzo globale dell'opera, sostituendo tale pattuizione alle pregresse intese (incluse quelle relative al conteggio degli interessi di prefinanziamento).
Del resto, come riportato nella relativa clausola contrattuale, l'importo dei c.d. interessi di prefinanziamento risulta “pattuito convenzionalmente”.
Sicchè, come correttamente evidenziato dalla convenuta,
“La società non può pretendere di porre nel Parte_1
nulla la pattuizione relativa alla quantificazione dei c.d.
interessi di prefinanziamento, se non previo vittorioso
esperimento di un'azione di annullamento della clausola del
verbale di consegna sopra indicata (domanda che non è
contenuta ricorso ex art. 702bis e che, comunque,
risulterebbe prescritta)”.
In definitiva, siffatta espressa pattuizione,
trattandosi di diritti disponibili, esclude che l'ammontare degli interessi di prelocazione convenzionalmente stabiliti nel loro ammontare dalle parti possa essere rimesso in discussione.
Così licenziare le predette questioni, occorre soffermarsi sugli effetti della dichiarata nullità parziale
25 del contratto inter partes relativamente alle clausole di indicizzazione del rischio tasso e del rischio cambio,
rispetto alle domande di restituzione dell'indebito avanzate reciprocamente da entrambe le parti.
Anche su tale aspetto viene in soccorso la CTU che ha ricostruito i rapporti di dare/avere tra le parti in relazione agli accrediti e agli addebiti svolti in corso di rapporto in relazione a siffatte clausole.
In particolare, ha corrisposto nel Parte_1
corso del rapporto, sulla base di quanto fatturato da Hypo
BA, complessivamente euro 44.640,12 per quanto concerne l'indicizzazione legata al cambio e ha incassato complessivamente euro 92.635,67 per quanto concerne l'indicizzazione legata al tasso.
Sicchè effettuata la compensazione tra le due poste, a credito e debito, emerge che l'importo che per effetto della nullità delle clausole deve essere restituito da è Pt_1
pari ad euro 47.995,55 oltre ad interessi, calcolati dalla domanda giudiziale al 23.11.2023, come riportati nella sottostante tabella.
In definitiva, previa declaratoria di nullità delle
26 clausole di indicizzazione al rischio tasso e al rischio cambio, l'attrice va condannata, operata la compensazione tra le poste a credito e a debito, alla restituzione in favore della convenuta di Euro 50.470,94, oltre agli interessi legali dal 24/11/23 al saldo.
In ragione della reciproca parziale soccombenza,
ricorrono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio e per porre definitivamente a carico di entrambe, per pari quota, le spese di CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) dichiara la nullità parziale del contratto di leasing inter partes, limitatamente alle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio;
b) condanna l'attrice alla restituzione, in favore della convenuta, di Euro 50.470,94, oltre agli interessi legali dal 24/11/23 al saldo;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
d) pone a definitivo carico di entrambe le parti le spese di CTU per pari quota.
Così deciso in Udine in data 15/1/2025.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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