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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 3758/2018 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3758/2018 del Ruolo Generale promossa
DA
(P.I.: ), rappresentata da (P.I.: Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Guido ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo studio in Mesagne (BR) in via Accademia degli Affumicati n. 4 (C.F.:
PEC: C.F._1 Email_1
-ATTRICE-
CONTRO
e (C.F.: – Controparte_2 Controparte_3 CodiceFiscale_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mattia Manigrasso e Maria C.F._3
Antonietta D'Elia ed elettivamente domiciliati in Martina Franca (TA) in via Paisiello n. 29 presso lo studio legale dell'avv. Mattia Manigrasso (C.F.: – C.F._4
; PEC: – C.F._5 Email_2
Email_3
-CONVENUTI-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., regolarmente notificato, dapprima poi Controparte_4 Parte_1 rappresentata da – cessionaria del credito intervenuta ex art. 111 c.p.c. in Controparte_1 data 17 novembre 2022 – chiedeva l'accertamento e la declaratoria di validità del contratto di mutuo ipotecario (rep. n. 47758 – racc. n. 22050) e di ogni sua clausola, concluso tra il
[...]
e e in data 8 giugno 2011; chiedeva di Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 accertare e dichiarare che e , al 14 febbraio 2017, erano Controparte_2 Controparte_3 debitori, in forza del mancato pagamento delle rate fino a quel momento scadute, della somma di euro 12.590,63 (di cui euro 12.452,61 per rate ed euro 138,02 per interessi di mora), giusto atto di precetto notificato in data 5-11 agosto 2017, con conseguente declaratoria di legittimità della procedura esecutiva immobiliare n. 293/2017 R.G.E. Imm. del Tribunale di Brindisi;
per l'effetto, chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione n. 293-1/2017 R.G.E. Imm. promossa da e , perché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_2 Controparte_3
1
chiedeva, altresì, il rigetto di ogni eccezione e domanda proposta da e Controparte_2 [...]
perché priva di fondamento e non provata;
per l'effetto, chiedeva la revoca del CP_3 provvedimento di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 293/2017
R.G.E.Imm. del Tribunale di Brindisi emessa dal G.E. in data 14-17 luglio 2018; con condanna di e al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_2 Controparte_3 di lite.
Nel sub-procedimento n. 1 di opposizione ex art. 617 c.p.c. di cui alla procedura esecutiva n. 293/2017 R.G.E.Imm. di questo Tribunale, con ordinanza del 14 luglio 2018, il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'opposizione, spiegata da e Controparte_2 Controparte_3
e sospendeva la citata procedura esecutiva, assegnando all'odierna attrice il termine del 19 settembre 2018 per l'introduzione del presente giudizio di merito, sul presupposto che «Nel caso concreto, la banca opposta ha “convenuto” (al momento in cui fu concluso il mutuo, ovvero,
"al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo" vedi anche
Cass. SS. UU. 24675\2017) un tasso corrispettivo pari al 3,87 %, ed un tasso moratorio pari al
4 %, con la conseguenza che, nel caso di mancato pagamento della prima rata (o delle prime rate), il tasso complessivo di interesse convenuto deve individuarsi nel 7,87 %, ovvero in un tasso certamente superiore a quello “soglia”, fissato al 4,185.
Ciò, poiché negli artt. 4 del contratto di mutuo e 6 dell'all. “A” si stabilisce, sostanzialmente che la debitoria complessiva, a seguito della risoluzione del mutuo, si individuerà con riferimento alle rate scadute (comprensive di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori, il che necessariamente determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare
l'interesse convenzionale, e, in maniera composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura sopra indicata.
D'altra parte, nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto all'obbligazione di rimborso del capitale mutuato) i limiti imposti dalla normativa antiusura.
Posta la natura usuraria dei tassi convenuti, occorre rilevare che il mutuo deve considerarsi certamente gratuito quanto ai tassi corrispettivi, per l'esplicita previsione posta dall'art. 1815
c.c..» e che «risulta dedotto in precetto il mancato pagamento di 12 rate, dopo un periodo di circa
5 anni nei quali il rapporto ha avuto, quanto al rimborso, un andamento e un rimborso regolari;
appare quindi summatim presumibile (tenuto conto anche del periodo di preammortamento convenuto) che a quella data i mutuatari avessero pagato, quale quota interessi non dovuti, una somma superiore a quella ulteriormente dovuta, in linea capitale, dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata alla data della intimazione del precetto;
- deve quindi ritenersi che le rate corrisposte fino al precetto non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato, e che pertanto, allo stato, non possa configurarsi l'inadempimento del mutuatario;
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- non è dato di comprendere quale sia la provenienza del saldo debitore del C\C per il quale è intervento, non risultando prodotto estratto conto, ma rispetto al quale vi è ammissione dell'opposta circa il fatto che il saldo negativo riviene dalle rate scadute del contratto originario di mutuo);
- appare quindi opportuno - in considerazione anche della natura tuttora controversa della questione - sospendere l'esecuzione».
Ebbene, con il proprio atto di opposizione, ha eccepito la legittimità e la Parte_1 validità del contratto di mutuo fondiario dell'8 giugno 2011 e del correlato atto di precetto del
19 luglio 2017 per un molteplice ordine di ragioni.
Costituitisi in giudizio, e chiedevano, in via Controparte_2 Controparte_3 preliminare, la riunione al presente procedimento di quello successivo iscritto al n.
3766/2018 R.G. di questo Tribunale;
nel merito, chiedevano l'accertamento e la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo stipulato, nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi tanto corrispettivi quanto moratori, attesa la loro evidente usurarietà ab origine, ossia sin dalla previsione contrattuale sugli interessi;
chiedevano, altresì, l'accertamento e la declaratoria di nullità del contratto di mutuo nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi, configurando la loro usurarietà al momento della dazione;
inoltre, richiedevano di accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sia derubricato a prestito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.; per l'effetto, chiedeva di rideterminare l'effettivo debito in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all'opponente per l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute;
in subordine, chiedevano di accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa ha violato l'art. 117 T.U.B., disponendo la rideterminazione degli interessi pattuiti al Tasso
Minimo; con condanna dell'opponente al risarcimento, anche in via equitativa, di tutti i danni subiti, anche ex art. 96 comma 2 c.p.c., attesa l'illegittima sottoposizione a pignoramento degli immobili, nonostante non sussista e non sussistesse all'epoca del pignoramento in capo all' oggi procedente un credito esigibile;
con vittoria delle spese e compensi di giudizio. CP_5
Istruita in via documentale e mediante espletamento di C.T.U. contabile, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 5 maggio 2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 23 aprile 2025.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che si vanno a precisare.
1.Le censure di usurarietà delle clausole del mutuo ipotecario dell'8 giugno 2011.
1. Le coordinate interpretative della materia
Ai fini di una corretta disamina della controversia si deve precisare come il quadro interpretativo abbia subito rispetto al momento dell'introduzione del giudizio un'evoluzione, sotto alcuni profili, non prevedibile rispetto all'assetto regolatorio complessivo della materia, che e' caratterizzata dalla convivenza del livello di disciplina civile e di quello penale.
E, invero, proprio tale convivenza imporrebbe la ricerca di soluzioni
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interpretative coerenti con la duplice anima della disciplina.
Cio' premesso, le Sezioni Unite n. 19597 del 2020, componendo il contrasto interpretativo al riguardo, hanno ritenuto che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura
(quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non potessero dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il solo ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione infatti non solo avrebbe potuto dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. Tal ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal sindacato giudiziale, quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura – affermano, pertanto, le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un ipotetico debito per il finanziato.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta ad una pluralità di questioni ad esso collegate:
a. Individuazione dei tassi soglia per gli interessi di mora
Nell'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento ai D.M cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto. Ciò premesso, le Sezioni Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Ciò, in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS.
Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora, le Sezioni Unite affermano che, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
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Ritengono, infatti, le Sezioni Unite che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia necessario comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato.
b. Conseguenze dell'accertata usurarietà degli interessi di mora
Le Sezioni Unite sostengono che, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il valore - prezzo del denaro.
Reputano, infatti, che della norma citata possa fornirsi un'interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione non della non debenza di qualsiasi interesse, ma esclusivamente del tipo di interessi che abbia superato quella soglia.
Invero, secondo la Suprema Corte, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, solo questi ultimi sono illeciti e inesigibili da parte dell'ente finanziatore.
Nondimeno, resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caducata la clausola degli interessi moratori, residuerebbe un danno in capo al creditore insoddisfatto.
Da ciò l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro – i primi (ovvero i corrispettivi) siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.
Lo stesso organo di nomofilachia comunitaria si è espresso nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime.
Ciò, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78). D'altronde, «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
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Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, trova applicazione l'art. 1458 cod. civ..
Dunque, in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità assicurata al mutuatario, sub specie del godimento del danaro - controbilanciata dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi -, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità.
Dunque, rimangono dovuti gli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti.
Tale effetto, peraltro, richiede, come già evidenziato, che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione.
Infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato e attualizzato, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito.
Da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.
c. Rilevanza sia del tasso astratto, sia di quello in concreto applicato
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la banca applichi, a tale titolo, al momento dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100 cpc per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola.
Ciò, risponde, infatti, ad un bisogno di certezza del diritto ovvero all'esigenza che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci.
D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
Con la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso.
Peraltro, se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in virtù della presenza in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato, sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento che sarà circoscritto all'esclusione, in via pretoria, della debenza dell'interesse pattuito.
In altri termini, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, il correntista potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano
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quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, dell'illiceità della clausola, accertamento che rileva, laddove il finanziatore, nel proseguio del rapporto, ne volesse fare utilizzo.
d. L'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori
Le Sezioni Unitequindi enunciano quali sono gli oneri probatori a carico delle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.
Il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.
e. L'enunciazione dei principi di diritto
Le Sezioni Unite enunciano, infine, i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 384, comma
1, cod. proc. civ.:
«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».
«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"».
«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».
«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».
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«Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento».
«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma
2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt.
1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.».
«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».
Va chiarito, peraltro, che, sempre alla stregua degli approdi del giudice della nomofilachia, rileva la sola usurarietà originaria del tasso di interesse sul piano civilistico nella sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c., in conformità al disposto di Cass. SS.UU. n.
24675/2017: “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Invero, “il riferimento, contenuto nell'art. 1, 1° comma, d.l. n. 394 del 2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”
(Corte Cost., sent. N. 29 del 25.02.2002; Cass. N. 350 del 9.01.2013).
Ne consegue che solo ove venga pattuito in origine un tasso degli interessi corrispettivi superiore al tasso soglia usura, il mutuo contratto come oneroso può trasformarsi in mutuo gratuito;
circostanza non riscontrata nel caso di specie. Ed invero: “allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”( Cass. SS.UU. sent. N. 24675/2017).
1.2. Il caso di specie
Cosi' ricostruito il quadro regolatorio e interpretativo, invero non esente da criticità sotto il profilo della ragionevolezza e della tenuta logica dei principi, attualmente regolatori della materia, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, e' stata esclusa l'usurarietà originaria del contratto di mutuo.
Con particolare riguardo al contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria (rep. n. 47758
– racc. n. 22050, in atti), stipulato in data 8 giugno 2011 e concesso per l'importo di euro
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286.777,50, deve rilevarsi che il rimborso del finanziamento è stato previsto al tasso di interesse mensile variabile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo – risultante dalla somma del tasso lettera nominale EURIBOR (360) del 1,23% con lo spread nominale annuo fisso del 2,40% –, mediante il pagamento di trecentosessanta rate mensili di euro 1.133,12 cadauna. L'art. 5 del citato contratto specifica, altresì, che il tasso di mora è determinato dal tasso nominale annuo (2,00% annuo) maggiorato di due punti percentuali annui ed è, dunque, pari al 4,00%.
Il contratto di mutuo fondiario ipotecario dell'8 giugno 2011 prevede, dunque, l'applicazione di un tasso debitore nominale variabile, pari al 3,63%, e di un tasso di mora fisso, pari al tasso nominale annuo maggiorato di due punti percentuali (4,00%). Il tasso soglia (T.S.U.) applicabile ratione temporis, ossia del secondo trimestre del 2011, era, invece, pari al 7,4875% per la categoria «mutuo ipotecario a tasso variabile». Il valore del T.A.E.G./I.S.C., inoltre, era pari al 3,87%.
Ebbene, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. - che sono esenti da vizi evidenti quanto a procedimenti e a criteri applicativi - il T.A.E.G., pari al 3,87% – soglia comprensiva degli oneri e delle commissioni connesse all'erogazione –, è rispettoso del citato tasso soglia con riferimento agli «interessi corrispettivi» pattuiti alla stipula del contratto. Gli
«interessi convenzionali di mora» sono da considerarsi, altresì, legittimi, poiché inferiori al citato tasso soglia antiusura.
Orbene, alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale (cfr. prima relazione peritale del
27 febbraio 2020), deve escludersi l'usurarietà del tasso di interessi corrispettivi e di mora: il tasso convenzionale di interesse corrispettivo non supera, infatti, il tasso soglia pari al
7,4875%; del pari, con riguardo al tasso di interesse moratorio. A quest'ultimo riguardo, il
C.T.U. ha, altresì, evidenziato che il tasso effettivo di mora (c.d. T.E.M.O.), pari al 4,09%, risulta anch'esso inferiore al citato tasso soglia.
In definitiva, secondo il C.T.U., «non si rileva alcun superamento delle soglie di legge al momento della pattuizione, né per gli interessi corrispettivi, né per quelli moratori, sulla base del dettato dei quesiti peritali e della documentazione prodotta in atti dalle parti» (p. 28 relazione peritale del 27 febbraio 2020).
2. Le censure in ordine alla legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ad avviso di questo Giudice, deve, inoltre, ravvisarsi la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese standardizzato o tradizionale.
Ciò, in conformità con l'indirizzo pretorio maggioritario e consacrato in una recente pronuncia della Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso (v. Cass., Sez. Un., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti
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di credito e i clienti»), Il meccanismo, sotteso a tale forma di ammortamento, postula, nello specifico, che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata.
Con tale metodo di capitalizzazione degli interessi, quindi, questi ultimi sono calcolati sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quelli di ciascuna rata: il mutuatario, dunque, si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi - calcolati sin dall'inizio del rapporto sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo - e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
Ne discende, pertanto, che, in caso di applicazione corretta di tale metodo di composizione delle rate – tale, cioè, da escludere profili di illegittimità –, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è, dunque, alcuna applicazione di interessi anatocistici, non verificandosi alcun addebito di interessi sugli interessi già maturati.
Poiché l'anatocismo sussiste solo quando gli interessi costituiscono la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi, l'ammortamento alla francese non ha, in definitiva, alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura. Deve solo verificarsi se le rate pagate o richieste al mutuatario siano state quantificate nel rispetto di detto criterio.
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, non si riscontra alcun effetto anatocistico vietato
«se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata», poiché il divieto ex art. 1283 c.c. si riferisce «al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza» (v. Cass., Sez. Un., n. 15130 del 2024, § 12).
Peraltro, con riguardo al rischio di una produzione “in concreto” di un effetto anatocistico, per costante indirizzo pretorio, gli oneri di allegazione devono essere adempiuti in modo sufficientemente preciso e circostanziato. Infatti, «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura (che venga) sollevata, denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di tale risultato»
(Cass., n. 13144 del 2023).
Tale condizione non risulta rispettata nel caso di specie.
I citati principi di diritto, benché riferiti a una fattispecie di mutuo con piano di ammortamento alla francese “a tasso fisso”, sono applicabili anche ad un mutuo - come nella specie - con piano di ammortamento alla francese “a tasso variabile” (cfr. Cass., n. 8322 del
29 marzo 2025; Cass., n. 7382 del 19 marzo 2025, secondo cui «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano
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di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire»).
In particolare, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese “tradizionale” a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Inoltre, se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi» (elementi, questi, nella specie non contestati), neppure sorge alcuna lesione dei doveri di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto. Entro detti limiti, infatti, il mutuatario ben può rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Orbene, sotto il profilo della corretta applicazione delle previsioni contrattuali, nella fattispecie concreta, l'espletamento della consulenza tecnica contabile ha consentito di acclarare che gli interessi applicati su ciascuna rata di ammortamento non sono effettivamente produttivi di interessi, essendo essi riferiti alla sola quota di capitale della singola rata (v. relazione integrativa del 18 aprile 2024). Non si è verificata, dunque, alcuna violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c..
Sotto altro profilo, deve escludersi che un contratto di mutuo, connotato dalla restituzione secondo il piano di ammortamento alla francese, possa incorrere in un vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ogniqualvolta il piano di ammortamento sia reso noto al mutuatario e allegato al regolamento negoziale: ciò consente di escludere qualsivoglia indeterminatezza del TAN o incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo risultante dal piano di ammortamento, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità (parziale) c.d. strutturale.
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In tal modo, infatti, il piano di ammortamento diviene parte integrante del documento contrattuale e rende evidente il costo effettivo del finanziamento in termini reali prima ancora che percentuali.
L'indagine sulla “determinatezza o anche solo determinabilità” dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale del sinallagma negoziale: essa è volta ad accertare, nello specifico, che l'oggetto abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi da pattuire sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non già di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti
(cfr., sul punto, Cass., sentenza n. 36026 del 2023; Cass., sentenza n. 17110 del 2019).
Secondo il Supremo organo di nomofilachia, in definitiva, deve escludersi che «la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (così Cass., Sez. Un., n. 15310 del 2024).
Invero, per quanto concerne il diverso requisito della “trasparenza negoziale”, il medesimo è interpretato, in modo particolarmente rigoroso, dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, 20 settembre 2018, C-448/17, o. c. Controparte_6
e a.), secondo cui un contratto è «trasparente» ogniqualvolta consenta al Per_1
“consumatore” di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, delle condizioni della sua futura esecuzione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata dei suoi obblighi. La clausola del contratto di finanziamento relativa al
«costo del credito» deve essere, dunque, formulata in modo «chiaro e comprensibile» al consumatore, in ossequio al disposto dell'art. 4 § 2 Direttiva 93/13.
Orbene, è evidente che il ritenere che i piani di ammortamento siano immediatamente comprensibili sotto il profilo del loro contenuto tecnico, specie da parte del mero consumatore, costituirebbe un'affermazione “ardita” e ciò potrebbe dare la stura a un approfondimento della riflessione giuridica in sede sovranazionale.
Ciò premesso, nel caso di specie, nel contratto di mutuo, oggetto del presente giudizio, destinato a un consumatore, sono indicati l'importo mutuato (euro 286,777,50),
l' .A.E.G. (3,87%), il numero delle rate costanti e la loro composizione (360), l'importo Pt_3 costante della rata (euro 1.133,12); inoltre, risulta allegato il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto dagli odierni convenuti. Pertanto, non può essere ravvisata alcuna violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., nonché, infine, dell'art. 117 comma 4 T.U.B..
3. La regolazione delle spese di lite.
Quanto alle spese, deve darsi rilievo all'evoluzione e al mutamento del quadro interpretativo della normativa rispetto al momento dell'introduzione del giudizio, non prevedibile rispetto all'assetto regolatorio complessivo della materia, caratterizzata dalla convivenza del livello di disciplina civile e di quello penale. Va disposta, pertanto, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Infine, le spese dell'espletata C.T.U. devono essere poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
- accoglie, nei limiti della parte motiva, la domanda e, per l'effetto, dichiara la legittimità e la validità del contratto di mutuo ipotecario dell'8 giugno 2011, nonché dell'atto di precetto del 19 luglio 2017;
- per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 293/2017 R.G.E. Imm. del Tribunale di Brindisi;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti pro quota.
Così deciso in Brindisi, in data 7 maggio 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3758/2018 del Ruolo Generale promossa
DA
(P.I.: ), rappresentata da (P.I.: Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Guido ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo studio in Mesagne (BR) in via Accademia degli Affumicati n. 4 (C.F.:
PEC: C.F._1 Email_1
-ATTRICE-
CONTRO
e (C.F.: – Controparte_2 Controparte_3 CodiceFiscale_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mattia Manigrasso e Maria C.F._3
Antonietta D'Elia ed elettivamente domiciliati in Martina Franca (TA) in via Paisiello n. 29 presso lo studio legale dell'avv. Mattia Manigrasso (C.F.: – C.F._4
; PEC: – C.F._5 Email_2
Email_3
-CONVENUTI-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., regolarmente notificato, dapprima poi Controparte_4 Parte_1 rappresentata da – cessionaria del credito intervenuta ex art. 111 c.p.c. in Controparte_1 data 17 novembre 2022 – chiedeva l'accertamento e la declaratoria di validità del contratto di mutuo ipotecario (rep. n. 47758 – racc. n. 22050) e di ogni sua clausola, concluso tra il
[...]
e e in data 8 giugno 2011; chiedeva di Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 accertare e dichiarare che e , al 14 febbraio 2017, erano Controparte_2 Controparte_3 debitori, in forza del mancato pagamento delle rate fino a quel momento scadute, della somma di euro 12.590,63 (di cui euro 12.452,61 per rate ed euro 138,02 per interessi di mora), giusto atto di precetto notificato in data 5-11 agosto 2017, con conseguente declaratoria di legittimità della procedura esecutiva immobiliare n. 293/2017 R.G.E. Imm. del Tribunale di Brindisi;
per l'effetto, chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione n. 293-1/2017 R.G.E. Imm. promossa da e , perché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_2 Controparte_3
1
chiedeva, altresì, il rigetto di ogni eccezione e domanda proposta da e Controparte_2 [...]
perché priva di fondamento e non provata;
per l'effetto, chiedeva la revoca del CP_3 provvedimento di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 293/2017
R.G.E.Imm. del Tribunale di Brindisi emessa dal G.E. in data 14-17 luglio 2018; con condanna di e al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_2 Controparte_3 di lite.
Nel sub-procedimento n. 1 di opposizione ex art. 617 c.p.c. di cui alla procedura esecutiva n. 293/2017 R.G.E.Imm. di questo Tribunale, con ordinanza del 14 luglio 2018, il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'opposizione, spiegata da e Controparte_2 Controparte_3
e sospendeva la citata procedura esecutiva, assegnando all'odierna attrice il termine del 19 settembre 2018 per l'introduzione del presente giudizio di merito, sul presupposto che «Nel caso concreto, la banca opposta ha “convenuto” (al momento in cui fu concluso il mutuo, ovvero,
"al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo" vedi anche
Cass. SS. UU. 24675\2017) un tasso corrispettivo pari al 3,87 %, ed un tasso moratorio pari al
4 %, con la conseguenza che, nel caso di mancato pagamento della prima rata (o delle prime rate), il tasso complessivo di interesse convenuto deve individuarsi nel 7,87 %, ovvero in un tasso certamente superiore a quello “soglia”, fissato al 4,185.
Ciò, poiché negli artt. 4 del contratto di mutuo e 6 dell'all. “A” si stabilisce, sostanzialmente che la debitoria complessiva, a seguito della risoluzione del mutuo, si individuerà con riferimento alle rate scadute (comprensive di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori, il che necessariamente determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare
l'interesse convenzionale, e, in maniera composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura sopra indicata.
D'altra parte, nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto all'obbligazione di rimborso del capitale mutuato) i limiti imposti dalla normativa antiusura.
Posta la natura usuraria dei tassi convenuti, occorre rilevare che il mutuo deve considerarsi certamente gratuito quanto ai tassi corrispettivi, per l'esplicita previsione posta dall'art. 1815
c.c..» e che «risulta dedotto in precetto il mancato pagamento di 12 rate, dopo un periodo di circa
5 anni nei quali il rapporto ha avuto, quanto al rimborso, un andamento e un rimborso regolari;
appare quindi summatim presumibile (tenuto conto anche del periodo di preammortamento convenuto) che a quella data i mutuatari avessero pagato, quale quota interessi non dovuti, una somma superiore a quella ulteriormente dovuta, in linea capitale, dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata alla data della intimazione del precetto;
- deve quindi ritenersi che le rate corrisposte fino al precetto non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato, e che pertanto, allo stato, non possa configurarsi l'inadempimento del mutuatario;
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- non è dato di comprendere quale sia la provenienza del saldo debitore del C\C per il quale è intervento, non risultando prodotto estratto conto, ma rispetto al quale vi è ammissione dell'opposta circa il fatto che il saldo negativo riviene dalle rate scadute del contratto originario di mutuo);
- appare quindi opportuno - in considerazione anche della natura tuttora controversa della questione - sospendere l'esecuzione».
Ebbene, con il proprio atto di opposizione, ha eccepito la legittimità e la Parte_1 validità del contratto di mutuo fondiario dell'8 giugno 2011 e del correlato atto di precetto del
19 luglio 2017 per un molteplice ordine di ragioni.
Costituitisi in giudizio, e chiedevano, in via Controparte_2 Controparte_3 preliminare, la riunione al presente procedimento di quello successivo iscritto al n.
3766/2018 R.G. di questo Tribunale;
nel merito, chiedevano l'accertamento e la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo stipulato, nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi tanto corrispettivi quanto moratori, attesa la loro evidente usurarietà ab origine, ossia sin dalla previsione contrattuale sugli interessi;
chiedevano, altresì, l'accertamento e la declaratoria di nullità del contratto di mutuo nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi, configurando la loro usurarietà al momento della dazione;
inoltre, richiedevano di accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sia derubricato a prestito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.; per l'effetto, chiedeva di rideterminare l'effettivo debito in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all'opponente per l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute;
in subordine, chiedevano di accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa ha violato l'art. 117 T.U.B., disponendo la rideterminazione degli interessi pattuiti al Tasso
Minimo; con condanna dell'opponente al risarcimento, anche in via equitativa, di tutti i danni subiti, anche ex art. 96 comma 2 c.p.c., attesa l'illegittima sottoposizione a pignoramento degli immobili, nonostante non sussista e non sussistesse all'epoca del pignoramento in capo all' oggi procedente un credito esigibile;
con vittoria delle spese e compensi di giudizio. CP_5
Istruita in via documentale e mediante espletamento di C.T.U. contabile, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 5 maggio 2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 23 aprile 2025.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che si vanno a precisare.
1.Le censure di usurarietà delle clausole del mutuo ipotecario dell'8 giugno 2011.
1. Le coordinate interpretative della materia
Ai fini di una corretta disamina della controversia si deve precisare come il quadro interpretativo abbia subito rispetto al momento dell'introduzione del giudizio un'evoluzione, sotto alcuni profili, non prevedibile rispetto all'assetto regolatorio complessivo della materia, che e' caratterizzata dalla convivenza del livello di disciplina civile e di quello penale.
E, invero, proprio tale convivenza imporrebbe la ricerca di soluzioni
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interpretative coerenti con la duplice anima della disciplina.
Cio' premesso, le Sezioni Unite n. 19597 del 2020, componendo il contrasto interpretativo al riguardo, hanno ritenuto che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura
(quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non potessero dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il solo ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione infatti non solo avrebbe potuto dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. Tal ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal sindacato giudiziale, quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura – affermano, pertanto, le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un ipotetico debito per il finanziato.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta ad una pluralità di questioni ad esso collegate:
a. Individuazione dei tassi soglia per gli interessi di mora
Nell'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento ai D.M cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto. Ciò premesso, le Sezioni Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Ciò, in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS.
Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora, le Sezioni Unite affermano che, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
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Ritengono, infatti, le Sezioni Unite che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia necessario comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato.
b. Conseguenze dell'accertata usurarietà degli interessi di mora
Le Sezioni Unite sostengono che, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il valore - prezzo del denaro.
Reputano, infatti, che della norma citata possa fornirsi un'interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione non della non debenza di qualsiasi interesse, ma esclusivamente del tipo di interessi che abbia superato quella soglia.
Invero, secondo la Suprema Corte, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, solo questi ultimi sono illeciti e inesigibili da parte dell'ente finanziatore.
Nondimeno, resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caducata la clausola degli interessi moratori, residuerebbe un danno in capo al creditore insoddisfatto.
Da ciò l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro – i primi (ovvero i corrispettivi) siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.
Lo stesso organo di nomofilachia comunitaria si è espresso nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime.
Ciò, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78). D'altronde, «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
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Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, trova applicazione l'art. 1458 cod. civ..
Dunque, in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità assicurata al mutuatario, sub specie del godimento del danaro - controbilanciata dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi -, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità.
Dunque, rimangono dovuti gli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti.
Tale effetto, peraltro, richiede, come già evidenziato, che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione.
Infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato e attualizzato, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito.
Da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.
c. Rilevanza sia del tasso astratto, sia di quello in concreto applicato
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la banca applichi, a tale titolo, al momento dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100 cpc per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola.
Ciò, risponde, infatti, ad un bisogno di certezza del diritto ovvero all'esigenza che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci.
D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
Con la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso.
Peraltro, se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in virtù della presenza in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato, sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento che sarà circoscritto all'esclusione, in via pretoria, della debenza dell'interesse pattuito.
In altri termini, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, il correntista potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano
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quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, dell'illiceità della clausola, accertamento che rileva, laddove il finanziatore, nel proseguio del rapporto, ne volesse fare utilizzo.
d. L'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori
Le Sezioni Unitequindi enunciano quali sono gli oneri probatori a carico delle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.
Il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.
e. L'enunciazione dei principi di diritto
Le Sezioni Unite enunciano, infine, i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 384, comma
1, cod. proc. civ.:
«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».
«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"».
«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».
«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».
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«Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento».
«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma
2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt.
1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.».
«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».
Va chiarito, peraltro, che, sempre alla stregua degli approdi del giudice della nomofilachia, rileva la sola usurarietà originaria del tasso di interesse sul piano civilistico nella sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c., in conformità al disposto di Cass. SS.UU. n.
24675/2017: “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Invero, “il riferimento, contenuto nell'art. 1, 1° comma, d.l. n. 394 del 2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”
(Corte Cost., sent. N. 29 del 25.02.2002; Cass. N. 350 del 9.01.2013).
Ne consegue che solo ove venga pattuito in origine un tasso degli interessi corrispettivi superiore al tasso soglia usura, il mutuo contratto come oneroso può trasformarsi in mutuo gratuito;
circostanza non riscontrata nel caso di specie. Ed invero: “allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”( Cass. SS.UU. sent. N. 24675/2017).
1.2. Il caso di specie
Cosi' ricostruito il quadro regolatorio e interpretativo, invero non esente da criticità sotto il profilo della ragionevolezza e della tenuta logica dei principi, attualmente regolatori della materia, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, e' stata esclusa l'usurarietà originaria del contratto di mutuo.
Con particolare riguardo al contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria (rep. n. 47758
– racc. n. 22050, in atti), stipulato in data 8 giugno 2011 e concesso per l'importo di euro
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286.777,50, deve rilevarsi che il rimborso del finanziamento è stato previsto al tasso di interesse mensile variabile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo – risultante dalla somma del tasso lettera nominale EURIBOR (360) del 1,23% con lo spread nominale annuo fisso del 2,40% –, mediante il pagamento di trecentosessanta rate mensili di euro 1.133,12 cadauna. L'art. 5 del citato contratto specifica, altresì, che il tasso di mora è determinato dal tasso nominale annuo (2,00% annuo) maggiorato di due punti percentuali annui ed è, dunque, pari al 4,00%.
Il contratto di mutuo fondiario ipotecario dell'8 giugno 2011 prevede, dunque, l'applicazione di un tasso debitore nominale variabile, pari al 3,63%, e di un tasso di mora fisso, pari al tasso nominale annuo maggiorato di due punti percentuali (4,00%). Il tasso soglia (T.S.U.) applicabile ratione temporis, ossia del secondo trimestre del 2011, era, invece, pari al 7,4875% per la categoria «mutuo ipotecario a tasso variabile». Il valore del T.A.E.G./I.S.C., inoltre, era pari al 3,87%.
Ebbene, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. - che sono esenti da vizi evidenti quanto a procedimenti e a criteri applicativi - il T.A.E.G., pari al 3,87% – soglia comprensiva degli oneri e delle commissioni connesse all'erogazione –, è rispettoso del citato tasso soglia con riferimento agli «interessi corrispettivi» pattuiti alla stipula del contratto. Gli
«interessi convenzionali di mora» sono da considerarsi, altresì, legittimi, poiché inferiori al citato tasso soglia antiusura.
Orbene, alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale (cfr. prima relazione peritale del
27 febbraio 2020), deve escludersi l'usurarietà del tasso di interessi corrispettivi e di mora: il tasso convenzionale di interesse corrispettivo non supera, infatti, il tasso soglia pari al
7,4875%; del pari, con riguardo al tasso di interesse moratorio. A quest'ultimo riguardo, il
C.T.U. ha, altresì, evidenziato che il tasso effettivo di mora (c.d. T.E.M.O.), pari al 4,09%, risulta anch'esso inferiore al citato tasso soglia.
In definitiva, secondo il C.T.U., «non si rileva alcun superamento delle soglie di legge al momento della pattuizione, né per gli interessi corrispettivi, né per quelli moratori, sulla base del dettato dei quesiti peritali e della documentazione prodotta in atti dalle parti» (p. 28 relazione peritale del 27 febbraio 2020).
2. Le censure in ordine alla legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ad avviso di questo Giudice, deve, inoltre, ravvisarsi la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese standardizzato o tradizionale.
Ciò, in conformità con l'indirizzo pretorio maggioritario e consacrato in una recente pronuncia della Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso (v. Cass., Sez. Un., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti
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di credito e i clienti»), Il meccanismo, sotteso a tale forma di ammortamento, postula, nello specifico, che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata.
Con tale metodo di capitalizzazione degli interessi, quindi, questi ultimi sono calcolati sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quelli di ciascuna rata: il mutuatario, dunque, si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi - calcolati sin dall'inizio del rapporto sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo - e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
Ne discende, pertanto, che, in caso di applicazione corretta di tale metodo di composizione delle rate – tale, cioè, da escludere profili di illegittimità –, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è, dunque, alcuna applicazione di interessi anatocistici, non verificandosi alcun addebito di interessi sugli interessi già maturati.
Poiché l'anatocismo sussiste solo quando gli interessi costituiscono la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi, l'ammortamento alla francese non ha, in definitiva, alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura. Deve solo verificarsi se le rate pagate o richieste al mutuatario siano state quantificate nel rispetto di detto criterio.
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, non si riscontra alcun effetto anatocistico vietato
«se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata», poiché il divieto ex art. 1283 c.c. si riferisce «al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza» (v. Cass., Sez. Un., n. 15130 del 2024, § 12).
Peraltro, con riguardo al rischio di una produzione “in concreto” di un effetto anatocistico, per costante indirizzo pretorio, gli oneri di allegazione devono essere adempiuti in modo sufficientemente preciso e circostanziato. Infatti, «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura (che venga) sollevata, denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di tale risultato»
(Cass., n. 13144 del 2023).
Tale condizione non risulta rispettata nel caso di specie.
I citati principi di diritto, benché riferiti a una fattispecie di mutuo con piano di ammortamento alla francese “a tasso fisso”, sono applicabili anche ad un mutuo - come nella specie - con piano di ammortamento alla francese “a tasso variabile” (cfr. Cass., n. 8322 del
29 marzo 2025; Cass., n. 7382 del 19 marzo 2025, secondo cui «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano
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di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire»).
In particolare, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese “tradizionale” a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Inoltre, se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi» (elementi, questi, nella specie non contestati), neppure sorge alcuna lesione dei doveri di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto. Entro detti limiti, infatti, il mutuatario ben può rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Orbene, sotto il profilo della corretta applicazione delle previsioni contrattuali, nella fattispecie concreta, l'espletamento della consulenza tecnica contabile ha consentito di acclarare che gli interessi applicati su ciascuna rata di ammortamento non sono effettivamente produttivi di interessi, essendo essi riferiti alla sola quota di capitale della singola rata (v. relazione integrativa del 18 aprile 2024). Non si è verificata, dunque, alcuna violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c..
Sotto altro profilo, deve escludersi che un contratto di mutuo, connotato dalla restituzione secondo il piano di ammortamento alla francese, possa incorrere in un vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ogniqualvolta il piano di ammortamento sia reso noto al mutuatario e allegato al regolamento negoziale: ciò consente di escludere qualsivoglia indeterminatezza del TAN o incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo risultante dal piano di ammortamento, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità (parziale) c.d. strutturale.
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In tal modo, infatti, il piano di ammortamento diviene parte integrante del documento contrattuale e rende evidente il costo effettivo del finanziamento in termini reali prima ancora che percentuali.
L'indagine sulla “determinatezza o anche solo determinabilità” dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale del sinallagma negoziale: essa è volta ad accertare, nello specifico, che l'oggetto abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi da pattuire sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non già di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti
(cfr., sul punto, Cass., sentenza n. 36026 del 2023; Cass., sentenza n. 17110 del 2019).
Secondo il Supremo organo di nomofilachia, in definitiva, deve escludersi che «la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (così Cass., Sez. Un., n. 15310 del 2024).
Invero, per quanto concerne il diverso requisito della “trasparenza negoziale”, il medesimo è interpretato, in modo particolarmente rigoroso, dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, 20 settembre 2018, C-448/17, o. c. Controparte_6
e a.), secondo cui un contratto è «trasparente» ogniqualvolta consenta al Per_1
“consumatore” di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, delle condizioni della sua futura esecuzione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata dei suoi obblighi. La clausola del contratto di finanziamento relativa al
«costo del credito» deve essere, dunque, formulata in modo «chiaro e comprensibile» al consumatore, in ossequio al disposto dell'art. 4 § 2 Direttiva 93/13.
Orbene, è evidente che il ritenere che i piani di ammortamento siano immediatamente comprensibili sotto il profilo del loro contenuto tecnico, specie da parte del mero consumatore, costituirebbe un'affermazione “ardita” e ciò potrebbe dare la stura a un approfondimento della riflessione giuridica in sede sovranazionale.
Ciò premesso, nel caso di specie, nel contratto di mutuo, oggetto del presente giudizio, destinato a un consumatore, sono indicati l'importo mutuato (euro 286,777,50),
l' .A.E.G. (3,87%), il numero delle rate costanti e la loro composizione (360), l'importo Pt_3 costante della rata (euro 1.133,12); inoltre, risulta allegato il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto dagli odierni convenuti. Pertanto, non può essere ravvisata alcuna violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., nonché, infine, dell'art. 117 comma 4 T.U.B..
3. La regolazione delle spese di lite.
Quanto alle spese, deve darsi rilievo all'evoluzione e al mutamento del quadro interpretativo della normativa rispetto al momento dell'introduzione del giudizio, non prevedibile rispetto all'assetto regolatorio complessivo della materia, caratterizzata dalla convivenza del livello di disciplina civile e di quello penale. Va disposta, pertanto, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Infine, le spese dell'espletata C.T.U. devono essere poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
- accoglie, nei limiti della parte motiva, la domanda e, per l'effetto, dichiara la legittimità e la validità del contratto di mutuo ipotecario dell'8 giugno 2011, nonché dell'atto di precetto del 19 luglio 2017;
- per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 293/2017 R.G.E. Imm. del Tribunale di Brindisi;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti pro quota.
Così deciso in Brindisi, in data 7 maggio 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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