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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
FERRARA, 9/A 09030 MONASTIR ITALIA Difeso dall'avv. MANCONI ANDREA (c.f. ) C.F._2 con studio in Via Pasquale Cugia, n. 1 09129 Cagliari
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 C.F._3 PESCHIERA,132 09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO ITALIA Difeso dall'avv. CADEDDU SILVIA VALERIA (c.f.
), con studio in VIA PESCHIERIA, 61 09097 C.F._4
SAN NICOLO' D'ARCIDANO
– Controparte –
Ruolo: n. 315/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 19 marzo 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
STEFANO DEIOSSO:
— 1 — In via principale accertare l'inesistenza del credito vantato dalla Parte_3 di o che comunque lo stesso non risulta certo, liquido Parte_2 né esigibile, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 58/2024 (RG n. 1131/2023), emesso dal Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, in data 12.02.2024 depositato in pari data, notificato in data 05.03.2024; In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatario.
Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara il valore dell'instaurando giudizio essere pari ad € 10.798,00 e pertanto, il contributo unificato è pari a € 118,50.
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A) Nel merito, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiun- tivo n. 58/2024 del Tribunale di Oristano, in quanto destituita di fonda- mento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiun- tivo n. 58/2024, R.G. 1131/2023 e dichiarare che il Sig. è de- Pt_1 bitore nei confronti della per la Parte_4 somma di Euro 10.798,00;
B) In via subordinata condannare , in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giu- dizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
(questi deve essere ritenuto la parte, in quanto la Parte_2 ditta è solo un segno distintivo dell'impresa) ha eseguito lavori su im- pianti elettrici per , maturando corrispettivi per 10.798 Parte_1
€. Non essendo stato pagato, il 5 marzo 2024 gli ha notificato decreto ingiuntivo per pari importo.
— 2 — Il 15 aprile 2024, il sig. ha notificato atto di citazione, Pt_1 opponendosi al decreto per i motivi di seguito illustrati.
1. I lavori svolti.
Con un primo motivo, il sig. contesta l'omessa indica- Pt_1 zione dei lavori eseguiti dal sig. lamentando la mancanza di Pt_2 prova degli elementi costitutivi del credito.
Il motivo è infondato. Come chiarito in comparsa di risposta, l'ingiunzione si riferisce a lavori svolti da gennaio a giugno 2023 alla casa di guardia della diga sul Rio Flumineddu a Sarroch.
La circostanza deve ritenersi non contestata, a fronte di una prima memoria integrativa dal contenuto qui testualmente riportato: «si con- testa l'avversa comparsa di costituzione e si rileva l'assoluta irrile- vanza delle circostanze allegate ai fini dell'accertamento dei lavori eseguiti, nonché della prova dell'intervenuta pattuizione in ordine alla determinazione del corrispettivo preteso».
L'art. 115 comma 1 c.p.c., al fine di evitare l'operare del principio di non contestazione, richiede una contestazione specifica, con ciò im- plicitamente equiparando la contestazione generica, come quella sopra riportata, a una non contestazione.
2. Il corrispettivo pattuito.
Con un secondo motivo, il sig. sostiene che la somma Pt_1 ingiunta non sia mai stata oggetto di pattuizione.
Il motivo è infondato.
La prova del corrispettivo pattuito si ricava agevolmente dai due assegni postali allegati alla comparsa di risposta, emessi il 27 luglio 2023 dal sig. per gli importi di 5.300 e 5.498 €, corrispondenti Pt_1
a quello ingiunto.
In ordine alla non contestazione, è sufficiente un richiamo al § precedente.
— 3 — Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 10.798 €, di complessità minima, senza attività difensiva di rilievo in fase decisio- nale.
Il sig. si è opposto con dolo palese, a soli fini dilatori, Pt_1 con un'opposizione in cui ha finto di non conoscere il sig. salvo Pt_2 poi essere smentito platealmente dalla documentazione prodotta in comparsa di risposta. Deve quindi essere condannato ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Ritenuto applicabile per analogia l'art. 26 c.p.a., questo giudice si orienta, in caso di dolo, nel senso di liquidare le somme ivi previste nelle misure massime, ossia: due volte i compensi già riconosciuti, per quanto riguarda la somma equitativa;
cinque volte il contributo unifi- cato (dovuto per 237 €), per quanto riguarda la sanzione pecuniaria.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in 1.689 € per compensi, oltre accessori di legge
3. condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Parte_1
a pagare a ulteriori 3.378 € Parte_2 4. condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. Parte_1
a pagare alla Cassa delle ammende 1.185 €
Si comunichi.
19 marzo 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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