Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12885/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(c.f. , parte rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2023 , nella qualità di erede di Parte_1
deceduto il 17 aprile 2022 nel corso della prima fase del procedimento, Persona_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11477/2021
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa (non insistendo, invece, nell'accertamento dei
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L' costituitosi con memoria del 30 giugno 2023, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va immediatamente osservato che, all'esito dell'opposizione e del carattere non esaustivo dei chiarimenti resi dal c.t.u. nominato nella prima fase del procedimento, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali con altro c.t.u. (cfr. ordinanza del 23 dicembre maggio 2024).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui presentava i requisiti sanitari per l'indennità di Persona_1
accompagnamento (oltre che per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, non oggetto, però, dell'odierna opposizione: cfr. ancora il ricorso ex art. 445 bis, comma 6,
c.p.c.) dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al decesso - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo per l'accuratezza della relazione della dott.ssa . Per_2
Difatti, in sede di valutazione medico legale è emerso quanto segue: “il caso in esame, si precisa che il giudizio medico-legale, nella fattispecie, dovrà necessariamente basarsi su di un
“criterio di probabilità” e non di “certezza” in quanto la morte del ricorrente, verificatasi in data
17/4/2022, ne impedisce un riscontro clinico. In tali circostanze assume rilievo lo studio catanamnestico della documentazione clinica al fine di stabilire quali fossero le reali condizioni psico-fisiche del pz. dal momento della presentazione della domanda fino al decesso per stabilire l'esistenza dei requisiti biologici per potere fruire dei relativi benefici di legge. In tali casi la diagnosi medico-legale retroattiva (“criterio ora per allora”) richiede l'attenta e rigorosa valutazione del decorso nosologico delle patologie che hanno determinato il quadro clinico da cui è scaturito l'effetto giuridico. (..) risultava affetto da: “Morbo di Parkinson in soggetto con disturbi Persona_1 della memoria per vasculosclerosi cerebrale ed arteriopatia cronica obliterante arti inferiori in soggetto con pregressi episodi di ictus cerebrale con elevato rischio di cadute”. (…) Nella fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente presentava un corredo sintomatologico (-
21.06.2021: … problemi relativi alla memoria - 15.03.2020: … Pz. allettato non collaborante … -
2 07.04.2021: … Anamnesi difficoltosa per documentazione non esibita e scarsa compliance del paziente) indicativo di vasculosclerosi cerebrale che associata agli esiti di ictus in soggetto con malattia di Parkinson rendevano instabile la deambulazione condizionando negativamente, con criterio di elevata probabilità, l'autonomia operativa del pz. nell'espletamento degli atti inerenti i fabbisogni personali necessitante sempre una supervisione da parte di un familiare: condizione questa che soddisfa i requisiti biologici per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. A conferma di quanto suddetto giurisprudenza ormai consolidata è univoca nel ritenere meritevole di fruire dell'indennità di accompagnamento anche chi, pur riuscendo a camminare con difficoltà, per brevi tratti autonomamente, necessiti allo stesso modo di un accompagnamento per il comprovato rischio di cadute improvvise, con conseguenti traumatismi. Concetto quest'ultimo confermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (22.5.2002 n.00667) da cui emerge una valutazione non più restrittiva del concetto di capacità deambulatoria – essendo il risultato di molteplici e numerosi stimoli che sorgono, si integrano e si dipartono dal sistema nervoso centrale per convergere nella fase finale in periferia, a livello degli organi effettori che realizzano la marcia – non può essere assolutamente intesa come pura e semplice funzione motoria, come atto estraneo ad ogni presupposto razionale, piuttosto come funzione complessa al raggiungimento di uno scopo. È pertanto chiaro come il destinatario prevalente di tale assistenza sia non tanto colui che è affetto da turbe rilevanti della motilità, bensì colui che, in ragione della compromissione dell'efficienza fisica o psichica, non sia più in grado di prendersi cura di se stesso e quindi di mantenere uno standard di vita accettabile senza l'aiuto costante del prossimo. A conferma di ciò gli accertamenti effettuati durante la degenza ospedaliera confermavano l'elevato rischio di cadute. Per quanto concerne la decorrenza occorre precisare che questa si basa sulla valutazione della documentazione in atti;
nel caso in questione è possibile fare coincidere il beneficio economico con la data di presentazione della domanda (vedi relazione infermieristica del 15.03.2020) e contestualmente venivano soddisfatti i requisiti per il riconoscimento di handicap grave: la condizione di handicap assume connotazione di gravità allorquando la minorazione o le minorazioni riducano l'autonomia della persona tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanete, continuativo e globale sulla sfera individuale e relazionale della persona.” (cfr. relazione depositata il 16 agosto 2024).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento Persona_1
3 dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al decesso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (tenendo in considerazione che il c.t.u. nominato nel giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. accertava anche la sussistenza dei requisiti ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, pur rimasti estranei all'opposizione dell'erede), seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presentava i Persona_1
requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino alla data del decesso;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Gulotta Antonio Walter, nella qualità CP_1
di procuratore antistatario di (erede di ) delle spese di Parte_1 Persona_1
lite di quest'ultima, che si liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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