Articolo 2212 sexies decies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2212 terArticolo 2209 quater
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7 luglio 2017
Art. 2212-sexies decies. (( (Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri).)) ((1. Agli ufficiali immessi nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, poiche' gia' iscritti nel ruolo tecnico, ai sensi dell'articolo 18, primo comma del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in possesso, alla data del transito nel disciolto ruolo tecnico dell'Arma, del titolo di studio previsto per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' rideterminata l'anzianita' di grado assoluta e relativa, in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro III allegata al codice, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo.
2. Il personale di cui al comma 1, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso comma, e' iscritto in ruolo dopo i parigrado con uguale anzianita' assoluta, secondo l'ordine di anzianita' relativa pregressa.
3. Le rideterminazioni di cui al comma 1 danno titolo all'inclusione in aliquota per l'avanzamento a scelta, negli anni antecedenti l'applicazione del presente articolo.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, che hanno effettivamente maturato il diritto all'inclusione in aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2, e 3.))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017