Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile
Il Giudice, dott. Giuseppe Di Salvo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26956 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 posta in deliberazione all'udienza del 26-11-2024 e vertente tra
con sede in Parte_1
Roma, Viale Bruno Buozzi, 32, C.F. in persona del P.IVA_1
Liquidatore rappresentate del patrimonio separato, con l'avv.
Giorgia Loreti
ATTRICE
E
C.F. e P. Iva n. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Vazia (RI)Rieti, Via F.M. Malfatti 71/73, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Gianluca Formichetti
CONVENUTA
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al r.g.
26956/23 introdotto da e Concordato Parte_1 preventivo nei confronti di al fine di sentir Controparte_1
Pag. 1 a 4
La si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 nel rito e nel merito il credito azionato dalla Parte_1
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 26-11-
2024.
La parte attrice nelle more del giudizio ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo, che, in base alle intese intercorse, prevede la rinuncia agli atti del giudizio e quindi hanno depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di non avere più interesse a coltivare l'azione a suo tempo proposta e tale rinuncia è stata accettata dalla convenuta.
Deve, dunque, procedersi in conformità alla richiesta, non ravvisandosi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta congiunta delle parti come da istanza del 25 gennaio 2024.
Nel caso di specie, pertanto, il processo si è estinto e deve dichiararsene l'estinzione ai sensi dell'art. 306, 3° comma, c.p.c.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente,
Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ.
Mass. 2012, 9, 1096).
Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono.
Nelle controversie, quale quella in esame, davanti al
Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto
Pag. 2 a 4 dall'art. 178 c.p.c.; invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
la Cassazione, del resto, suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n.
8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004,
I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in
Giust. civ. Mass. 2002, 1829).
Sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306
c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti
Pag. 3 a 4 impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in
Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Ne discende che deve ritenersi venuta meno la volontà delle parti costituite di ottenere una pronuncia nel merito e che, risultando rispettati i requisiti formali previsti dall'art. 306
c.p.c. ai fini dell'estinzione del giudizio;
deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti;
invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti. dichiara integralmente compensa tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 23-12-2024
il Presidente
dott. Giuseppe Di Salvo
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