TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/09/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3105/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/09/2024
da
, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORI BARBARA , Parte_1
e
rappresentato e difeso dall'avv. CORSIERO MARIO , Parte_2
Motivi della decisione letto il ricorso, depositato in data 27.09.2023, da nata a [...] il Parte_1
29/04/1978, la quale - premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2010 al 2018, da cui, in data 12/07/2015, nasceva il figlio , regolarmente riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori - ha chiesto una modifica delle condizioni di cui all'accordo sull'affidamento e mantenimento del figlio minore, sottoscritto in data 21/01/2020, omologato in pari data (R.G.5368/2019);
letta la comparsa di costituzione di parte resistente, , nato a Parte_2
DA (CE) il 24 settembre 1980, residente in [...], COD.
FISC. ; CodiceFiscale_1 considerato che nelle more del giudizio gli odierni istanti, raggiungevano un accordo a parziale modifica di quanto precedentemente regolamentato ed alle seguenti condizioni:
1- L'Assegno di mantenimento, quale contributo in favore del figlio , posto a carico Per_1 del padre signor viene confermato nella misura di € 200,00 mensili, Parte_2 adeguato annualmente secondo gli indici Istat;
Spese straordinarie al 50% come per Legge, preventivamente concordate e comunicate;
2- L'Assegno Unico per il figlio minore , a modifica di quanto precedentemente Per_1 concordato, viene riconosciuto nella misura del 100% in favore della signora Parte_1
dal mese successivo a quello nel quale sarà omologata la presente convenzione;
[...]
3- Il signor si impegna a concedere l'assenso per il rilascio del Parte_2 documento di identità per il minore valido per l'espatrio. In ogni caso, in ipotesi di Per_1 espatrio del minore, il padre dovrà essere preventivamente informato;
4- Il signor si impegna, altresì, al rilascio di tutte le autorizzazioni Parte_2 necessarie per la partecipazione del figlio alle attività scolastiche ed extrascolastiche, Per_1
a partire dalla data della sottoscrizione del presente atto, compresa l'autorizzazione a nome dei nonni materni per il prelevamento di all'uscita da scuola in caso di impedimento Per_1 della madre;
Parte_1
5- In merito all'esercizio del diritto di visita del padre le parti Parte_2 confermano le condizioni già regolamentate, concordando che il padre potrà chiamare il piccolo orientativamente dalle ore 20.00 alle ore 20.30, salvo esigenze di servizio Per_1 derivanti dalla qualifica di sottufficiale dell'esercito Italiano da lui rivestita. Ciò in quanto il piccolo , allo stato, data la sua età, non è ancora munito di un telefono cellulare Per_1 personale, dovendo, quindi, utilizzare l'apparecchio della madre. Tanto al fine di agevolare le conversazioni senza pretesti o equivoci che potrebbero incrinare i rapporti tra i genitori.
Allo stesso modo, i nonni paterni potranno chiamare il minore negli stessi orari del padre;
considerato che l'accordo raggiunto dai genitori risulta essere adeguato e rispondente all'interesse del minore, sia quanto al regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, che quanto al regime di incontri e alla misura dell'assegno mensile a carico del resistente,
considerato altresì che l'accordo garantisce al minore il mantenimento di stabili e significativi rapporti con il padre consentendogli di beneficiare dell'apporto affettivo, educativo ed economico da parte di entrambi i genitori;
ritenuto dunque di poter regolamentare il regime di affidamento e mantenimento del minore secondo l'accordo raggiunto dai genitori, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
considerato che le spese devono essere compensate come indicato nell'accordo;
P.Q.M.
-dispone la modificazione delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data
21/01/2020, omologato in pari data (R.G.5368/2019) secondo i contenuti della convenzione depositata il 6.3.2025 sottoscritta da entrambi i genitori, da considerarsi parte integrante del presente decreto;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Trani, il 16.9.2023.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/09/2024
da
, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORI BARBARA , Parte_1
e
rappresentato e difeso dall'avv. CORSIERO MARIO , Parte_2
Motivi della decisione letto il ricorso, depositato in data 27.09.2023, da nata a [...] il Parte_1
29/04/1978, la quale - premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2010 al 2018, da cui, in data 12/07/2015, nasceva il figlio , regolarmente riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori - ha chiesto una modifica delle condizioni di cui all'accordo sull'affidamento e mantenimento del figlio minore, sottoscritto in data 21/01/2020, omologato in pari data (R.G.5368/2019);
letta la comparsa di costituzione di parte resistente, , nato a Parte_2
DA (CE) il 24 settembre 1980, residente in [...], COD.
FISC. ; CodiceFiscale_1 considerato che nelle more del giudizio gli odierni istanti, raggiungevano un accordo a parziale modifica di quanto precedentemente regolamentato ed alle seguenti condizioni:
1- L'Assegno di mantenimento, quale contributo in favore del figlio , posto a carico Per_1 del padre signor viene confermato nella misura di € 200,00 mensili, Parte_2 adeguato annualmente secondo gli indici Istat;
Spese straordinarie al 50% come per Legge, preventivamente concordate e comunicate;
2- L'Assegno Unico per il figlio minore , a modifica di quanto precedentemente Per_1 concordato, viene riconosciuto nella misura del 100% in favore della signora Parte_1
dal mese successivo a quello nel quale sarà omologata la presente convenzione;
[...]
3- Il signor si impegna a concedere l'assenso per il rilascio del Parte_2 documento di identità per il minore valido per l'espatrio. In ogni caso, in ipotesi di Per_1 espatrio del minore, il padre dovrà essere preventivamente informato;
4- Il signor si impegna, altresì, al rilascio di tutte le autorizzazioni Parte_2 necessarie per la partecipazione del figlio alle attività scolastiche ed extrascolastiche, Per_1
a partire dalla data della sottoscrizione del presente atto, compresa l'autorizzazione a nome dei nonni materni per il prelevamento di all'uscita da scuola in caso di impedimento Per_1 della madre;
Parte_1
5- In merito all'esercizio del diritto di visita del padre le parti Parte_2 confermano le condizioni già regolamentate, concordando che il padre potrà chiamare il piccolo orientativamente dalle ore 20.00 alle ore 20.30, salvo esigenze di servizio Per_1 derivanti dalla qualifica di sottufficiale dell'esercito Italiano da lui rivestita. Ciò in quanto il piccolo , allo stato, data la sua età, non è ancora munito di un telefono cellulare Per_1 personale, dovendo, quindi, utilizzare l'apparecchio della madre. Tanto al fine di agevolare le conversazioni senza pretesti o equivoci che potrebbero incrinare i rapporti tra i genitori.
Allo stesso modo, i nonni paterni potranno chiamare il minore negli stessi orari del padre;
considerato che l'accordo raggiunto dai genitori risulta essere adeguato e rispondente all'interesse del minore, sia quanto al regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, che quanto al regime di incontri e alla misura dell'assegno mensile a carico del resistente,
considerato altresì che l'accordo garantisce al minore il mantenimento di stabili e significativi rapporti con il padre consentendogli di beneficiare dell'apporto affettivo, educativo ed economico da parte di entrambi i genitori;
ritenuto dunque di poter regolamentare il regime di affidamento e mantenimento del minore secondo l'accordo raggiunto dai genitori, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
considerato che le spese devono essere compensate come indicato nell'accordo;
P.Q.M.
-dispone la modificazione delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data
21/01/2020, omologato in pari data (R.G.5368/2019) secondo i contenuti della convenzione depositata il 6.3.2025 sottoscritta da entrambi i genitori, da considerarsi parte integrante del presente decreto;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Trani, il 16.9.2023.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia