Sentenza 11 ottobre 1997
Massime • 1
Ai sensi degli artt. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 2, secondo comma, n. 1) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, effettuata agli assegnatari da parte di una societa' a responsabilita' limitata va assoggettata ad I.V.A. ed alla imposta fissa di registro, senza che rilevi che la societa' sia stata costituita con lo scopo di costruitre, senza finalita' di lucro, case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita, che il suo statuto sia conforme all'art. 37 del T.U. 24 aprile 1938 n. 1165 e che abbia edificato l'immobile con contributo dello Stato. Conforme a: Cass. 23/08/96 n. 7809; Cass. 20/09/96 n. 8388; Cass. 04/12/96 n. 10825; Cass. 05/12/96 n. 10854; Cass. 08/01/97 n. 68; Cass. 08/01/97 n. 69; Cass. 08/01/97 n. 70; Cass. 17/02/97 n. 1453; Cass. 11/10/97 n. 9885;
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/1997, n. 9890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9890 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 1997 |
Testo completo
* CONFORME A CASSAZIONE ASN:9607809 RV:499350 S