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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza Nella causa di primo grado iscritta al Rg. n. 240/2024, posta in deliberazione all'udienza del 21 gennaio 2025 tra:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore rappresentato e difeso, dall'avvocato Raffaella Infante, elettivamente domiciliato presso il di loro studio legale in n Salerno al Viale dei
Pioppi n. 15,
-opponente con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_1 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante 45/47, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
Opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresenatnte pro tempore elettivamente domiciliata in ettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'avv. Damiano Camillò che la rappresenta e difende come da procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2024, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90039848 68/000 spedita a mezzo pec in data 13.2.2024 per l'importo complessivo di €.70.128,79 e ne ha chiesto l'annullamento, lamentando l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo;
la mancata notifica dei titoli e degli accertamenti;
la prescrizione delle pretese;
la decadenza dal potere impositivo e il mancato rispetto dei termini di irrogazione della sanzione amministrativa.
Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare la inesistenza della notifica degli atti prodromici.; - In via subordinata riconoscere la nullità assoluta degli atti quale conseguenza della inesistenza giuridica della notifica degli atti prodromici atteso che le notifiche sono avvenute illegittimamente;
- In via del tutto subordinata l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici e successivi per la non applicabilità dell'aggio o nella misura che eccede il compenso di riscossione rideterminato in base alla L. 108/96; - che in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81); - Condannare in ogni caso la resistente alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari, oltre ad I.V.A. e contributo per la Cassa previdenza, per l'infondatezza della pretesa con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo.””.
Costituitosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza delle CP_1 argomentazioni e dei motivi di opposizione sia formali che sostanziali, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso con conferma integrale del titolo opposto, e, comunque per l'accertamento della fondatezza della propria pretesa creditoria, con conseguente condanna della opponente al versamento dei contributi omessi.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
(già , in persona del
[...] Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva, in via preliminare, la tardività dell'opposizione atteso che l'intimazione opposta è stata notificata in data 13.2.2024 ed essendo il ricorso stato depositato in data 9.3.2024 e, quindi, venticinque giorni dopo la notifica intervenuta, quindi ben oltre il termine di venti giorni e nel merito insisteva nel rigetto del ricorso poiché infondato anche nel merito;
la tardività del ricorso proposto con la conseguente inammissibilità dello stesso anche per la violazione degli artt. 24 e 29, del D. Lgs. n.46/99; il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Essendo la causa di natura documentale, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa come sentenza contestuale
Il ricorso è infondato deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
Prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche e in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art.24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art.4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (c e, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d. .R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata). La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda gli avvisi di addebito, dalla notificazione degli stessi. Interesse ad agire art. 100 c.p.c. Fatte queste premesse, occorre inquadrare la domanda con riferimento agli avvisi di addebito CP_1 sottesi all'intimazione di pagamento opposta. La parte opponente si duole della notifica di una intimazione di pagamento con la quale l'ente concessionario ha invitato la parte a regolarizzare il debito derivante, tra gli altri, da avvisi di addebito per contributi dovuti all . CP_1 Orbene, occorre rilevare che la domanda volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere dichiarata, in quanto tale, inammissibile, giacché l'avviso di pagamento costituisce mera comunicazione amministrativa, dovuta per legge qualora l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale e/o avvisi di addebito, della sussistenza di un debito rimasto inevaso. Pertanto, premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente, non potendo ritenersi tale la comunicazione dell'esistenza di un debito, difetta alcun interesse ad agire avverso la stessa, non potendo dal suo annullamento il contribuente trarre alcun vantaggio: o il debito esiste e in quest'ottica dall'eventuale annullamento dell'intimazione il contribuente non ricaverebbe alcun beneficio in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento depurata dai vizi lamentati, ovvero non esiste ed allora l'interesse del contribuente non può essere certamente quello all'annullamento dell'intimazione, ma quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'insussistenza del debito. La domanda, pertanto, con la quale, sul presupposto dell'inesistenza del debito, il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento più che una opposizione all'intimazione, procedura che non ha alcuna valenza giuridica, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste. Così inquadrata la domanda, occorre verificare la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito sopra indicati, avendo sostenuto CP_1
l'opponente che i titoli non gli sarebbero mai stati notificati. L in allegato alla memoria di costituzione ha depositato CP_4 tempestivamente copia fotostatica o analogica dei titoli notificati, in parte all'indirizzo pec.
Emerge dagli atti che:
-L'avviso di addebito 40020190000901507000 comprende i modelli DM10 insoluti dal periodo 09/2018 al 12/2018 (matricola 8003248683) con infasamento del 02/04/2019, risulta inoltre un versamento effettuato presso Agente della riscossione (all.18 alla memoria di costituzione) e risulta notificato in data12/04/2019 (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione).
- L'avviso di addebito 40020190000901608000 risulta notificato in data 12/04/2019 a mezzo pec (cfr. all. 2 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190003833128000 risulta notificato in data 03/07/2019 a mezzo pec (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190003833229000 risulta notificato in data 03/07/2019 a mezzo pec (cfr. all. 4 alla memoria di costituzione); - L'avviso di addebito 40020190006060676000 risulta notificato in data 02/10/2019 a mezzo pec (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190006060777000 risulta notificato in data 02/10/2019a mezzo pec (cfr. all. 6 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 400201900060608780000 risulta notificato in data 02/10/2019a mezzo pec (cfr. all. 7 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190010583110000 risulta notificato in data 17/12/2019 a mezzo pec (cfr. all. 8 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190010583211000 risulta notificato in data 17/12/2019 a mezzo pec (cfr. all. 9 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190010583312000 risulta notificato in data 17/12/2019 a mezzo pec (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020210001210082000 risulta notificato in data 05/11/2021 a mezzo pec (cfr. all. 11 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020210001210183000 risulta notificato in data 05/11/2021 a mezzo pec (cfr. all. 12 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020210001210284000 risulta notificato in data 05/11/2021 a mezzo pec (cfr. all. 13 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 440020210001210385000 risulta notificato in data 05/11/2021 a mezzo pec (cfr. all. 14 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020220000321616000 risulta notificato in data 19/03/2022 a mezzo pec (cfr. all. 15 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020220003861171000 risulta notificato in data 05/08/2022 a mezzo pec (cfr. all. 16 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020220003861272000 risulta notificato in data 05/08/2022 a mezzo pec (cfr. all. 17 alla memoria di costituzione). La difesa ha poi evidenziato che l'avviso di addebito CP_1
40020190000901507000 comprende i modelli DM10 insoluti dal periodo 09/2018 al 12/2018 ( matricola 8003248683) con infasamento del 02/04/2019, risulta inoltre un versamento effettuato presso Agente della riscossione (all.18 alla memoria di costituzione . L'avviso CP_1 di addebito 40020190000901608000 comprende i modelli DM10 insoluti dal periodo 09/2018 al 12/2018 ( matricola 8003250604) con infasamento del 02/04/2019 risulta inoltre un versamento effettuato presso Agente della riscossione (all.19 alla memoria di costituzione). Per gli avvisi di addebito 40020210001210183000, 40020210001210385000 e 40020220000321616000 ha allegato le relative note di rettifica con relaticanotifica (all.21 alla memoria di costituzione) Per gli ava 40020220003861171000 e 40020220003861272000 l' ha allegato le relative diffide con CP_1 notifica (all.22 alla memoria di costituzione)”.
Rituali le notifiche a mezzo pec effettuate dall con riferimento CP_1 agli avvisi di addebito e all'intimazioni di pagamento all'indirizzo pec del ricorrente accettate da tale casella di posta nelle date sopra indicate (come da ricevute di avvenuta consegna con allegate le buste contenenti gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento allegati alle memorie e stesso indirizzo al quale è stata CP_1 CP_5 consegnata e ricevuta l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione). L'art. 14 decreto legislativo n.159/2015, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel contesto delle procedure di notifica, ha introdotto la possibilità (obbligatorietà per le imprese individuali o societarie e per i professionisti iscritti in albi o elenchi) che la notifica avvenga con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale IN.-PEC. Tali modalità consentono, pertanto, la notifica via pec. La Corte di cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via pec formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale. Nella stessa ordinanza, la Suprema Corte richiama l'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016. A tal proposito occorre evidenziare che l'asserzione, circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto di cui si è destinatario. Nell'ipotesi di cartella esattoriale, avviso di addebito e/o intimazione di pagamento l'incontestabilità della dedotta origine informatica del titolo notificato in relazione al formato del file informatico adottato, non è idonea argomentazione al fine di attribuire alla mera scansione del documento la sua modificabilità rispetto al file nativo digitale e, quindi, di per sé, la non conformità al codice dell'amministrazione digitale, atteso che può soddisfare il requisito legale della sicurezza, ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis del D.lgs.82- 2005, anche una copia scansionata che riconosca sufficienti caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità” del documento. L'allegato n.1 del regolamento attuativo, approvato con il D.P.C.M. 13 novembre 2014 recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20,22,23bis, 23 ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.l. 82/2005, definisce il formato file digitale come la modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico e, comunemente, identificato attraverso l'estensione del file. Ebbene, l'allegato n. 2 fornisce le indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le loro caratteristiche, sono da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documenti informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico;
i formati descritti nell'allegato sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire i principi di interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla normativa vigente, riguardante le specifiche tipologie documentali. Tra questi, il primo principale formato, indicato nell'allegato al regolamento, è rappresentato dal formato PDF – PDF/A, l'unico in grado di garantire l'autenticità, il contenuto, l'integrità e la provenienza del documento informatico. In particolare, come precisato nell'allegato, il PDF ( Portable Document Format) è un formato creato da adobe nel 1993 che attualmente si basa sullo standard IS.32000 ed è stato concepito per rappresentare i documenti complessi in modo indipendente dalle caratteristiche dell'ambiente di elaborazione del documento. In particolare, precisa il regolamento, che il formato è stato ampliato in una serie di sottoformati tra cui il PDF/A, il quale è stato sviluppato con l'obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali;
le sue caratteristiche tecniche rendono il file indipendente da codici e collegamenti esterni che ne possono alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo. Pertanto, pur essendo il formato P7m che del PDF costituisce la versione autenticata con la firma digitale, quello tecnicamente più adeguato ai fini della notifica a mezzo PEC, gli artt. 20 e 21 rimettono all'organo giudicante la valutazione circa l'idoneità del documento informatico, avente estensione diversa, a soddisfare, comunque il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, in uno con il raggiungimento dello scopo anche alla luce dell'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica. Al riguardo la Corte di cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, ha escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio. Nella scia delle sezioni unite si colloca pure la sentenza della Corte di Cassazione n. 15984 del 27.06.2017 e la sentenza n. 11383 del 31 maggio 2016. La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CA.ES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna». Mette anche conto sottolineare che il carattere immodificabile p7m, richiamato dalla parte opponente, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile. Laddove il caso della notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame. In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., 16-2- 2018, n. 3805; Cass., 14-3-2017, n. 6518; Cass., 18-4-2016, n. 7665). In conclusione, ritiene il tribunale come la produzione delle ricevute di consegna delle notifiche dei titoli a mezzo pec sia idonea ad attestarne il perfezionamento, senza che possa rilevare in contrario il formato – “pdf” anziché “p7m” – del documento allegato. Per quanto poi concerne la pretesa inesistenza della notifica per non essere inserito l'indirizzo del mittente ( ) nell'ambito dei pubblici CP_1 registri, occorre richiamare il recente arresto di Cass., Sez. Un., n. 15979/2022. Con detta pronuncia, si è infatti affermato (in motivazione) che: “ … ai fini della notifica a mezzo pec, quand'anche proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre "al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (...); infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (...)"; pertanto, poiché è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione fosse proveniente da indirizzo dell'agente della riscossione e che esso è stato indirizzato alla casella pec "ufficiale" della società destinataria (non v'e' questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida …” (cfr. conforme recente Cass. civile sez. VI, del 10/03/2023, sent.n.7175). Infine, quanto alla lamentata necessità dell'attestazione di conformità, la doglianza si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso" (Cass. n. 30948/2019); nel solco di detto insegnamento, si è pure sostenuto (Cass. n. 21328/2020, in motivazione) che non "appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CA., comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Pertanto, nella vicenda che ci occupa, giammai la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale in possesso dell'amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico ("nativo") e come tale viene trasmessa via pec"; insomma, si tratti di invio di copia digitale di originale analogico, ovvero di invio (dell'unico) originale digitale, comunque trasmessi in formato "pdf", ciò non muta i termini della questione: la cartella allegata al messaggio PEC in formato "pdf" non deve essere né firmata, né se ne deve attestare la conformità all'originale, sicché la statuizione della C.T.R. sul punto è in ogni caso evidentemente errata …” (Cassazione civile sez. VI dell'11/11/2022, sent. n.33384).
E' poi pacifico che avverso i predetti titoli non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999. Il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio. Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore. Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010). In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva
– anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile. Infatti, anche se l'opposizione all'avviso di addebito non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione – a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo). La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella e/o avviso di addebito, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo. Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di
“cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente ... diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n.17978/2008). D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è. In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa. L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, , anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito. Inammissibile appare l'ulteriore censura, relativa all'intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva di natura contributiva per decorrenza del termine di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46/99. Trattasi, difatti, pacificamente, di una censura di merito, che avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella (o dell'avviso), ai sensi del già citato Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come in questo caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo). Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica degli avvisi di addebito per cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con gli stessi richiesti.
Le notifiche degli ava appaiono perfettamente idoneee ed efficaci ad interrompere la prescrizione di tutti i titoli sottesi all'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, in quanto ricevuti dall'attore entro il termine quinquennale di prescrizione. Si osserva, peraltro, che per il termine di prescrizione deve tenersi conto dell'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021 (ben 542 giorni) dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 e successive modifiche al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021). Tale normativa emergenziale ha disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo Con venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l . di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il corrispondente periodo deve intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare applicazione al caso di specie. Per cui, nessun termine di prescrizione è è decorso, per nessuno degli avvisi di addebito in considerazione nel presente giudizio. In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento neppure con riferimento alla prescrizione asseritamente maturata successivamente alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Gli avvisi di addebito sono redatti in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”. Dall'enunciato normativo si evince che l'avviso di intimazione è un atto a contenuto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere, entro il termine di cinque giorni, l'obbligo risultante dal ruolo: motivo per cui non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento: Cass. n. 2373 del 31.01.2013, Cass. n.9778 del 18.04.2017, Cass. civile sez. trib., 09.11.2018, n.28689). In applicazione del suesposto principio deve dunque escludersi che la mancata specificazione nell'intimazione di pagamento dei singoli importi dovuti a titolo di interessi e di capitale ovvero di sanzione, nonché le modalità di calcolo, possa ritenersi idonea ad inficiare il contenuto dell'atto, recando lo stesso l'analitica individuazione dell'atto prodromico come detto sopra già regolarmente notificato all'opponente e la cui consultazione avrebbe consentito alla stessa di comprendere, in termini chiari, la ragione di credito sottesa all'impugnata intimazione.
Parte opponente soccombente deve essere condannata al pagamento Con delle spese di lite nei confronti dell e dell ., come liquidate in CP_1 dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di
Terni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'
[...]
delle spese processuali che liquida, in € 2.200,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle CP_1 spese processuali che liquida, in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, 21 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza Nella causa di primo grado iscritta al Rg. n. 240/2024, posta in deliberazione all'udienza del 21 gennaio 2025 tra:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore rappresentato e difeso, dall'avvocato Raffaella Infante, elettivamente domiciliato presso il di loro studio legale in n Salerno al Viale dei
Pioppi n. 15,
-opponente con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_1 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante 45/47, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
Opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresenatnte pro tempore elettivamente domiciliata in ettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'avv. Damiano Camillò che la rappresenta e difende come da procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2024, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90039848 68/000 spedita a mezzo pec in data 13.2.2024 per l'importo complessivo di €.70.128,79 e ne ha chiesto l'annullamento, lamentando l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo;
la mancata notifica dei titoli e degli accertamenti;
la prescrizione delle pretese;
la decadenza dal potere impositivo e il mancato rispetto dei termini di irrogazione della sanzione amministrativa.
Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare la inesistenza della notifica degli atti prodromici.; - In via subordinata riconoscere la nullità assoluta degli atti quale conseguenza della inesistenza giuridica della notifica degli atti prodromici atteso che le notifiche sono avvenute illegittimamente;
- In via del tutto subordinata l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici e successivi per la non applicabilità dell'aggio o nella misura che eccede il compenso di riscossione rideterminato in base alla L. 108/96; - che in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81); - Condannare in ogni caso la resistente alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari, oltre ad I.V.A. e contributo per la Cassa previdenza, per l'infondatezza della pretesa con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo.””.
Costituitosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza delle CP_1 argomentazioni e dei motivi di opposizione sia formali che sostanziali, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso con conferma integrale del titolo opposto, e, comunque per l'accertamento della fondatezza della propria pretesa creditoria, con conseguente condanna della opponente al versamento dei contributi omessi.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
(già , in persona del
[...] Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva, in via preliminare, la tardività dell'opposizione atteso che l'intimazione opposta è stata notificata in data 13.2.2024 ed essendo il ricorso stato depositato in data 9.3.2024 e, quindi, venticinque giorni dopo la notifica intervenuta, quindi ben oltre il termine di venti giorni e nel merito insisteva nel rigetto del ricorso poiché infondato anche nel merito;
la tardività del ricorso proposto con la conseguente inammissibilità dello stesso anche per la violazione degli artt. 24 e 29, del D. Lgs. n.46/99; il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Essendo la causa di natura documentale, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa come sentenza contestuale
Il ricorso è infondato deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
Prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche e in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art.24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art.4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (c e, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d. .R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata). La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda gli avvisi di addebito, dalla notificazione degli stessi. Interesse ad agire art. 100 c.p.c. Fatte queste premesse, occorre inquadrare la domanda con riferimento agli avvisi di addebito CP_1 sottesi all'intimazione di pagamento opposta. La parte opponente si duole della notifica di una intimazione di pagamento con la quale l'ente concessionario ha invitato la parte a regolarizzare il debito derivante, tra gli altri, da avvisi di addebito per contributi dovuti all . CP_1 Orbene, occorre rilevare che la domanda volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere dichiarata, in quanto tale, inammissibile, giacché l'avviso di pagamento costituisce mera comunicazione amministrativa, dovuta per legge qualora l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale e/o avvisi di addebito, della sussistenza di un debito rimasto inevaso. Pertanto, premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente, non potendo ritenersi tale la comunicazione dell'esistenza di un debito, difetta alcun interesse ad agire avverso la stessa, non potendo dal suo annullamento il contribuente trarre alcun vantaggio: o il debito esiste e in quest'ottica dall'eventuale annullamento dell'intimazione il contribuente non ricaverebbe alcun beneficio in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento depurata dai vizi lamentati, ovvero non esiste ed allora l'interesse del contribuente non può essere certamente quello all'annullamento dell'intimazione, ma quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'insussistenza del debito. La domanda, pertanto, con la quale, sul presupposto dell'inesistenza del debito, il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento più che una opposizione all'intimazione, procedura che non ha alcuna valenza giuridica, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste. Così inquadrata la domanda, occorre verificare la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito sopra indicati, avendo sostenuto CP_1
l'opponente che i titoli non gli sarebbero mai stati notificati. L in allegato alla memoria di costituzione ha depositato CP_4 tempestivamente copia fotostatica o analogica dei titoli notificati, in parte all'indirizzo pec.
Emerge dagli atti che:
-L'avviso di addebito 40020190000901507000 comprende i modelli DM10 insoluti dal periodo 09/2018 al 12/2018 (matricola 8003248683) con infasamento del 02/04/2019, risulta inoltre un versamento effettuato presso Agente della riscossione (all.18 alla memoria di costituzione) e risulta notificato in data12/04/2019 (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione).
- L'avviso di addebito 40020190000901608000 risulta notificato in data 12/04/2019 a mezzo pec (cfr. all. 2 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190003833128000 risulta notificato in data 03/07/2019 a mezzo pec (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190003833229000 risulta notificato in data 03/07/2019 a mezzo pec (cfr. all. 4 alla memoria di costituzione); - L'avviso di addebito 40020190006060676000 risulta notificato in data 02/10/2019 a mezzo pec (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190006060777000 risulta notificato in data 02/10/2019a mezzo pec (cfr. all. 6 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 400201900060608780000 risulta notificato in data 02/10/2019a mezzo pec (cfr. all. 7 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190010583110000 risulta notificato in data 17/12/2019 a mezzo pec (cfr. all. 8 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190010583211000 risulta notificato in data 17/12/2019 a mezzo pec (cfr. all. 9 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020190010583312000 risulta notificato in data 17/12/2019 a mezzo pec (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020210001210082000 risulta notificato in data 05/11/2021 a mezzo pec (cfr. all. 11 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020210001210183000 risulta notificato in data 05/11/2021 a mezzo pec (cfr. all. 12 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020210001210284000 risulta notificato in data 05/11/2021 a mezzo pec (cfr. all. 13 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 440020210001210385000 risulta notificato in data 05/11/2021 a mezzo pec (cfr. all. 14 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020220000321616000 risulta notificato in data 19/03/2022 a mezzo pec (cfr. all. 15 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020220003861171000 risulta notificato in data 05/08/2022 a mezzo pec (cfr. all. 16 alla memoria di costituzione);
- L'avviso di addebito 40020220003861272000 risulta notificato in data 05/08/2022 a mezzo pec (cfr. all. 17 alla memoria di costituzione). La difesa ha poi evidenziato che l'avviso di addebito CP_1
40020190000901507000 comprende i modelli DM10 insoluti dal periodo 09/2018 al 12/2018 ( matricola 8003248683) con infasamento del 02/04/2019, risulta inoltre un versamento effettuato presso Agente della riscossione (all.18 alla memoria di costituzione . L'avviso CP_1 di addebito 40020190000901608000 comprende i modelli DM10 insoluti dal periodo 09/2018 al 12/2018 ( matricola 8003250604) con infasamento del 02/04/2019 risulta inoltre un versamento effettuato presso Agente della riscossione (all.19 alla memoria di costituzione). Per gli avvisi di addebito 40020210001210183000, 40020210001210385000 e 40020220000321616000 ha allegato le relative note di rettifica con relaticanotifica (all.21 alla memoria di costituzione) Per gli ava 40020220003861171000 e 40020220003861272000 l' ha allegato le relative diffide con CP_1 notifica (all.22 alla memoria di costituzione)”.
Rituali le notifiche a mezzo pec effettuate dall con riferimento CP_1 agli avvisi di addebito e all'intimazioni di pagamento all'indirizzo pec del ricorrente accettate da tale casella di posta nelle date sopra indicate (come da ricevute di avvenuta consegna con allegate le buste contenenti gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento allegati alle memorie e stesso indirizzo al quale è stata CP_1 CP_5 consegnata e ricevuta l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione). L'art. 14 decreto legislativo n.159/2015, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel contesto delle procedure di notifica, ha introdotto la possibilità (obbligatorietà per le imprese individuali o societarie e per i professionisti iscritti in albi o elenchi) che la notifica avvenga con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale IN.-PEC. Tali modalità consentono, pertanto, la notifica via pec. La Corte di cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via pec formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale. Nella stessa ordinanza, la Suprema Corte richiama l'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016. A tal proposito occorre evidenziare che l'asserzione, circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto di cui si è destinatario. Nell'ipotesi di cartella esattoriale, avviso di addebito e/o intimazione di pagamento l'incontestabilità della dedotta origine informatica del titolo notificato in relazione al formato del file informatico adottato, non è idonea argomentazione al fine di attribuire alla mera scansione del documento la sua modificabilità rispetto al file nativo digitale e, quindi, di per sé, la non conformità al codice dell'amministrazione digitale, atteso che può soddisfare il requisito legale della sicurezza, ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis del D.lgs.82- 2005, anche una copia scansionata che riconosca sufficienti caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità” del documento. L'allegato n.1 del regolamento attuativo, approvato con il D.P.C.M. 13 novembre 2014 recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20,22,23bis, 23 ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.l. 82/2005, definisce il formato file digitale come la modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico e, comunemente, identificato attraverso l'estensione del file. Ebbene, l'allegato n. 2 fornisce le indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le loro caratteristiche, sono da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documenti informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico;
i formati descritti nell'allegato sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire i principi di interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla normativa vigente, riguardante le specifiche tipologie documentali. Tra questi, il primo principale formato, indicato nell'allegato al regolamento, è rappresentato dal formato PDF – PDF/A, l'unico in grado di garantire l'autenticità, il contenuto, l'integrità e la provenienza del documento informatico. In particolare, come precisato nell'allegato, il PDF ( Portable Document Format) è un formato creato da adobe nel 1993 che attualmente si basa sullo standard IS.32000 ed è stato concepito per rappresentare i documenti complessi in modo indipendente dalle caratteristiche dell'ambiente di elaborazione del documento. In particolare, precisa il regolamento, che il formato è stato ampliato in una serie di sottoformati tra cui il PDF/A, il quale è stato sviluppato con l'obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali;
le sue caratteristiche tecniche rendono il file indipendente da codici e collegamenti esterni che ne possono alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo. Pertanto, pur essendo il formato P7m che del PDF costituisce la versione autenticata con la firma digitale, quello tecnicamente più adeguato ai fini della notifica a mezzo PEC, gli artt. 20 e 21 rimettono all'organo giudicante la valutazione circa l'idoneità del documento informatico, avente estensione diversa, a soddisfare, comunque il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, in uno con il raggiungimento dello scopo anche alla luce dell'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica. Al riguardo la Corte di cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, ha escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio. Nella scia delle sezioni unite si colloca pure la sentenza della Corte di Cassazione n. 15984 del 27.06.2017 e la sentenza n. 11383 del 31 maggio 2016. La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CA.ES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna». Mette anche conto sottolineare che il carattere immodificabile p7m, richiamato dalla parte opponente, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile. Laddove il caso della notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame. In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., 16-2- 2018, n. 3805; Cass., 14-3-2017, n. 6518; Cass., 18-4-2016, n. 7665). In conclusione, ritiene il tribunale come la produzione delle ricevute di consegna delle notifiche dei titoli a mezzo pec sia idonea ad attestarne il perfezionamento, senza che possa rilevare in contrario il formato – “pdf” anziché “p7m” – del documento allegato. Per quanto poi concerne la pretesa inesistenza della notifica per non essere inserito l'indirizzo del mittente ( ) nell'ambito dei pubblici CP_1 registri, occorre richiamare il recente arresto di Cass., Sez. Un., n. 15979/2022. Con detta pronuncia, si è infatti affermato (in motivazione) che: “ … ai fini della notifica a mezzo pec, quand'anche proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre "al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (...); infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (...)"; pertanto, poiché è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione fosse proveniente da indirizzo dell'agente della riscossione e che esso è stato indirizzato alla casella pec "ufficiale" della società destinataria (non v'e' questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida …” (cfr. conforme recente Cass. civile sez. VI, del 10/03/2023, sent.n.7175). Infine, quanto alla lamentata necessità dell'attestazione di conformità, la doglianza si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso" (Cass. n. 30948/2019); nel solco di detto insegnamento, si è pure sostenuto (Cass. n. 21328/2020, in motivazione) che non "appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CA., comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Pertanto, nella vicenda che ci occupa, giammai la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale in possesso dell'amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico ("nativo") e come tale viene trasmessa via pec"; insomma, si tratti di invio di copia digitale di originale analogico, ovvero di invio (dell'unico) originale digitale, comunque trasmessi in formato "pdf", ciò non muta i termini della questione: la cartella allegata al messaggio PEC in formato "pdf" non deve essere né firmata, né se ne deve attestare la conformità all'originale, sicché la statuizione della C.T.R. sul punto è in ogni caso evidentemente errata …” (Cassazione civile sez. VI dell'11/11/2022, sent. n.33384).
E' poi pacifico che avverso i predetti titoli non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999. Il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio. Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore. Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010). In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva
– anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile. Infatti, anche se l'opposizione all'avviso di addebito non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione – a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo). La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella e/o avviso di addebito, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo. Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di
“cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente ... diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n.17978/2008). D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è. In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa. L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, , anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito. Inammissibile appare l'ulteriore censura, relativa all'intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva di natura contributiva per decorrenza del termine di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46/99. Trattasi, difatti, pacificamente, di una censura di merito, che avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella (o dell'avviso), ai sensi del già citato Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come in questo caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo). Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica degli avvisi di addebito per cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con gli stessi richiesti.
Le notifiche degli ava appaiono perfettamente idoneee ed efficaci ad interrompere la prescrizione di tutti i titoli sottesi all'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, in quanto ricevuti dall'attore entro il termine quinquennale di prescrizione. Si osserva, peraltro, che per il termine di prescrizione deve tenersi conto dell'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021 (ben 542 giorni) dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 e successive modifiche al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021). Tale normativa emergenziale ha disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo Con venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l . di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il corrispondente periodo deve intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare applicazione al caso di specie. Per cui, nessun termine di prescrizione è è decorso, per nessuno degli avvisi di addebito in considerazione nel presente giudizio. In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento neppure con riferimento alla prescrizione asseritamente maturata successivamente alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Gli avvisi di addebito sono redatti in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”. Dall'enunciato normativo si evince che l'avviso di intimazione è un atto a contenuto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere, entro il termine di cinque giorni, l'obbligo risultante dal ruolo: motivo per cui non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento: Cass. n. 2373 del 31.01.2013, Cass. n.9778 del 18.04.2017, Cass. civile sez. trib., 09.11.2018, n.28689). In applicazione del suesposto principio deve dunque escludersi che la mancata specificazione nell'intimazione di pagamento dei singoli importi dovuti a titolo di interessi e di capitale ovvero di sanzione, nonché le modalità di calcolo, possa ritenersi idonea ad inficiare il contenuto dell'atto, recando lo stesso l'analitica individuazione dell'atto prodromico come detto sopra già regolarmente notificato all'opponente e la cui consultazione avrebbe consentito alla stessa di comprendere, in termini chiari, la ragione di credito sottesa all'impugnata intimazione.
Parte opponente soccombente deve essere condannata al pagamento Con delle spese di lite nei confronti dell e dell ., come liquidate in CP_1 dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di
Terni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'
[...]
delle spese processuali che liquida, in € 2.200,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle CP_1 spese processuali che liquida, in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, 21 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi