Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10475 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTONE AVORO1 0475/02 Oggetto ---- Lavoro Composta dagli Il CICIRETTI Presidente R.G. N. 5552/00 Dott. Stefano Consigliere Cron.28078 Dott. Fernando LUPI | Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. • Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 21/05/02 BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PR RO TO, e per lui AR PR | RO, GI PR RO, AN AN, (vedova PR RO), elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 24/D, presso lo studio dell'avvocato PLACIDO PULIATTI, che 10 rappresenta e difende 2002 unitamente all'avvocato ANGELA DEGI, giusta delega 2291 -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 25296/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/11/99 R.G.N. 39527/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 24 marzo/30 novembre 1999 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza con la quale il Pretore della stessa città accogliendo la domanda proposta da NI RO SI, aveva condannato il Ministero alla corresponsione della indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, oltre interessi e rivalutazione. I giudici di secondo grado ritenevano che il denunciato contrasto fra la data di decorrenza del beneficio, indicata in sentenza, e la diversa data di decorrenza, indicata in motivazione, andava risolto in base al principio che la parte dispositiva prevale sulla motivazione. Aggiungevano che la data indicata in dispositivo coincideva con quella individuata nella relazione del consulente tecnico di ufficio, reazione avverso la quale il Ministero appellante non aveva esposto alcuna compiuta censura. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, il Ministero dell'Interno. AR RO SI, IG RO SI ed NN AN, quali eredi di NI RO SI, resistono con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la difesa del Ministero ricorrente deduce che, con l'atto di appello, erano stati proposti due motivi di censura. Con il primo veniva contestata la decorrenza del beneficio indicata in dispositivo, in considerazione dei rilievi critici del proprio consulente tecnico di parte, alla stregua dei quali l'insorgenza dello stato invalidante poteva farsi 3 risalire solo al giugno 1996 (e non al giugno 1995, come indicato in dispositivo e ritenuto dal CTU). Con il secondo si denunciava il contrasto fra dispositivo e motivazione, indicando il primo una decorrenza (1° giugno 1995) diversa da quella contenuta nella motivazione (1° giugno 1996). Si lamenta che il Tribunale ha esaminato il secondo motivo ma non il primo, con il quale si deduceva che il primo giudice aveva ritenuto di aderire (almeno stando alle indicazioni del dispositivo) alle conclusioni del CTU, senza, tuttavia, spiegare per quale motivo queste erano da preferirsi alle motivate note del consulente della P.A., note che andavano considerate parte integrante del gravame. Il ricorso non è fondato. Si lamenta l'omesso esame delle critiche svolte, in punto di decorrenza, con l'atto di appello, ma non si riporta, neppure in sintesi, il contenuto di tali critiche, donde valutarne la decisività. I giudici di appello hanno rilevato che l'appellante non aveva esposto "alcuna compiuta censura” sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado. L'omessa indicazione delle relative censure, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (sul quale v., fra le tante, Cass., 11 gennaio 2002 n. 317), proprio di questo particolare mezzo di impugnativa, impedisce di valutarne la fondatezza. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, nei confronti dei resistenti, delle spese di questo giudizio, con attribuzione agli avv.ti Placido Puliatti ed Angela Deluigi, che 4 ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, della spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro7,30 per spese ed in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario di avvocato, con attribuzione agli avv.ti Placido Puliatti ed Angela Deluigi, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Roma il 21 maggio 2002. Il cons. estensore H Presidente Atti Molenie IL CANCE Depositato in Cancelleria oog 18 LUG. 2002 CANZELLIERE 3 3 0 5 1 . A . S T I N S R D A A , 3 T ' 7 , O L - L L A L 8 E S - O E D 1 B P 1 I S I S I D N N E G A O S T O G I S E A A O L D P O I M T A , I T L I O L A R R I E D T S D D E I T G O E N R E S E