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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di
AN ( giudice dr. Caroleo ) promossa con ricorso
DA
con il con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
CARMELA , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
AN via A. Mosca n. 185/B
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. MANNINO ANDREA , presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliato in Sesto San Giovanni Piazza Resistenza n. 52
APPELLATO
Per parte appellante
Voglia la Corte di appello adita, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (n.358/2024 emessa dal Tribunale di AN, depositata in data 24/01/2024 e notificata il 25/01/2024),
In via principale nel merito:
1. Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter-partes con decorrenza dal 2/11/2022 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 3°livello, o in quel diverso livello ritenuto di giustizia, del ccnl imprese esercenti attività di tatuaggio, micropigmentazione e piercing per tutta la durata del rapporto, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e per l'effetto
condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di €2.187,00 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 2/11/2022 al 31/01/2023, di cui
€2.029,50 a titolo di differenze retributive per il livello;
€157,50 per rol e festività non godute come sopra individuate;
e ad accantonare la somma di €300,25 a titolo di tfr
o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
condannare la convenuta al versamento degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato sulla somma di
€2.187,00;
con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
2. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'inefficacia e illegittimità del licenziamento orale comminato in data 31/01/23, e per l'effetto
Condannare il resistente a:
reintegrare la sig.ina el suo posto di lavoro Pt_1
al risarcimento dell'indennità ex art.2 Dlgs 23/2015 dal giorno del licenziamento del
31/01/2023 sino a quello dell'effettiva reintegrazione a al tallone mensile di
€1.280,00 in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'indennità liquidata ex art- 2 Dlgs 23/2015
In via subordinata:
nella denegata ipotesi del mancato raggiungimento della prova sul licenziamento, previo accertamento del rapporto di lavoro di cui al ricorso,
Accertare e dichiarare che il datore di lavoro ha unilateralmente sospeso il rapporto di lavoro con la sig.ina n data 31/01/2023 e per l'effetto Pt_1
Condannare la resistente a:
corrispondere le retribuzioni maturate dal giorno di sospensione 31/01/23, al tallone mensile lordo di €1.280,00, oltre i contributi previdenziali e assistenziali
accantontare il tfr sulle somme maturate dal periodo dal 31/01/23
Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, cpa di entrambi i gradi di giudizio in misura massima stante il comportamento processuale dell'odierna appellata nel giudizio di primo grado (uso di falsa testimonianza) oltre contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario per entrambi
i gradi di giudizio
In via istruttoria
senza inversione dell'onere della prova: A) PROVA TESTIMONIALE
si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze dei seguenti capitoli di prova da intendersi qui preceduti dalla locuzione “Vero che”:
(capp. da 1 a 13)
per parte appellata
Tutto ciò premesso e ritenuto, la ut supra Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ill.mo Tribunale di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
a. in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio in appello per i motivi di cui in narrativa;
b. rigettare tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di appello in quanto infondate e/o illegittime e/o inammissibili e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 358/24 emessa dal Tribunale di AN in data 24 gennaio 2024 e notificata in data 25 gennaio 2024.
IN OGNI CASO
c. con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
d. con vittoria di spese e onorari distratti direttamente in favore dell'Avv. Andrea
Mannino;
Fatto e diritto
Con sentenza n. 358/24 il Tribunale di AN ha respinto il ricorso promosso da nei confronti di , compensando tra le Parte_1 Controparte_1 parti le spese di lite.
veva chiesto al Tribunale : Pt_1
“Accertare e dichiarare l'esistenza inter-partes con decorrenza dal 2/11/2022 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 3°livello, o in quel diverso livello ritenuto di giustizia, del ccnl imprese esercenti attività di tatuaggio, micropigmentazione e piercing per tutta la durata del rapporto…condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di
€2.187,00 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 2/11/2022 al
31/01/2023 (di cui €2.029,50 a titolo di differenze retributive per il livello;
€157,50 per rol e festività non godute come sopra individuate;
e ad accantonare la somma di
€300,25 a titolo di tfr);
condannare la convenuta al versamento degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto;
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'inefficacia e illegittimità del licenziamento orale comminato in data 31/01/23, e per l'effetto condannare il resistente a: reintegrare la sig.na nel suo posto di lavoro;
al risarcimento Pt_1 dell'indennità ex art.2 Dlgs 23/2015 dal giorno del licenziamento del 31/01/2023 sino a quello dell'effettiva reintegrazione a al tallone mensile di €1.280,00 in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto..”.
Il Tribunale , all'esito dell'istruttoria testimoniale espletate e della valutazione della documentazione prodotta , ha concluso : “ La precarietà del compendio istruttorio raccolto impedisce di accertare la sussistenza di un concreto vincolo di soggezione tipico del rapporto di lavoro subordinato . Del resto , qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria , il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto “ ( Cass. 21028/2006 ) .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte.
Ha resistito eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque nel merito il rigetto.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
°°°°°°°° Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che l'atto di appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc. : le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
°°°°°°°°
Nel merito, appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono .
Con un primo e secondo motivo di appello , censura la sentenza laddove il Pt_1
Tribunale ha ritenuto non provato il vincolo di soggezione tipico del lavoro subordinato.
L'appellante , con diffuse ed articolate argomentazioni , assume, esaminando analiticamente le risultanze istruttorie , compreso il file audio prodotto , un malgoverno da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie , una errata valutazione delle prove acquisite
L'appellante conseguentemente , riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado , chiede l'accoglimento di tutte le domande proposte .
Tali censure , ad avviso del Collegio, non colgono nel segno.
Innanzitutto, occorre osservare che, per costante giurisprudenza, ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.
E' stato, però, precisato, che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
d'altronde, proprio in relazione alle difficoltà che spesso si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc.
E' stata di conseguenza enucleata la regula iuris -che in questa sede va ribadita- secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 23846 del 2017), oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di un prevalente contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (vedi, ex multis, Cass., 15/06/2020,
n.11539).
Tali principi sono così ribaditi , ex plurimis , nella sentenza della Se. Lav. Cass.
22634/2019 : “
“ Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., n. 4500 del 2007).
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicchè ove esso non sia agevolmente apprezzabile, come nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., S.U., n. 379 del 1999; n. 9623 del 2002; n. 13935 del 2006; n.
4500 del 2007; n. 9252 del 2010).
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n.
722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999). “
Tenuto conto di tali principi , ritiene il Collegio che nella fattispecie non possa, in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il Collegio, in tal senso, ritiene condivisibili le argomentazioni del Tribunale laddove
, in relazione alla documentazione prodotta da ha in particolare osservato : “ Pt_1 dalla conversazione whatsapp del 1 novembre ( all. n. 3 ) si evince solo la fissazione di un appuntamento in un determinato giorno, senza poter inferire l'esistenza di un accordo circa un orario di lavoro da osservare con regolarità ; dalla conversazione whatsapp del 7 Novembre ( all. n. 5 ) si evince solo una richiesta di chiarimento sull'acquisto di pizza o panzerotti per un giorno , senza poter inferire l'attribuzione del “compito giornaliero di acquistare cibo per il pranzo “ ( pag. 2 del ricorso ) ; la fotografia all.n. 6 al ricorso non prova la sussistenza di una attività di formazione;
la conversazione whatsapp del 15 novembre ( all. n. 6 ) contiene il solo messaggio “
Ricordati outfit” , dal quale non sembra potersi inferire un controllo continuativo sull'outfit da tenere;
le conversazioni whatsapp dei giorni 11 , 29,20,21 gennaio ( doc. n. 8 ) contengono solo messaggi provenienti dall'attrice , dai quali non è possibile dedurre l'imposizione di un orario di lavoro;
le conversazioni Whatsapp all.
n. 9 del ricorso hanno un contenuto estremamente generico che impedisce di qualificarli come provvedimenti datoriali di “ cambio di giorno e/o orario di lavoro “
….”
Il Collegio rileva in particolare che dal tenore dei messaggi sub doc. 8 non si evince la sussistenza di un vincolo quotidiano di presenza e di un orario di lavoro .
Nei messaggi si leggono infatti anche richieste di tale tenore da parte di ad “ Pt_1
“ : “ Per martedì se vuoi io sono in formissima quindi volendo posso venire , Pt_2
dai ci sentiamo domani , buona serata “ . La sussistenza di un vincolo di presenza in un determinato orario di lavoro non richiederebbe infatti la necessità di ulteriori autorizzazioni per consentire a i Pt_1 recarsi presso il centro di tatuaggi di Buccinasco.
In relazione poi alla asserita corresponsione di una retribuzione mensile di euro
800,00 euro , il Tribunale ha pure, ad avviso del collegio , giustamente osservato che “ non vi è traccia dimostrativa di tale corresponsione “.
Ritiene il Collegio che siano condivisibili anche le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale all'esito della valutazione delle prove testimoniali assunte .
Ed infatti anche da tali prove testimoniali non è dato desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato invocato dall'appellante .
In particolare il teste ha dichiarato : “ Io conosco l'attrice perché è stata Tes_1
una mia cliente . E' stata in studio qualche volta perché voleva imparare a fare la tatuatrice e assistere alle mie prestazioni . Lei è venuta per 10-15 giorni . Più precisamente , lei veniva quando dovevo fare un tatuaggio che le interessava , ma si fermava solo per il tempo della realizzazione del tatuaggio ( o anche a metà tatuaggio ) . Escludo che l'attrice abbia mai svolto attività di segretaria né tantomeno che abbia mai fatto disinfezione delle cabine . L'attrice non ha mai dato assistenza a nessuno dei tatuatori presenti in studio….”.
Il teste ha quindi spiegato che la presenza di presso il centro era legata alla Pt_1 possibilità di assistere alle sue prestazioni di tatuaggio.
Sul punto , le dichiarazioni di trovano conferma in quelle rese dalla teste Tes_1 comune : “ Sono una cliente abituale del negozio di causa , Vado lì una Testimone_2 almeno una o due volte al mese per tatuarmi . Ricordo di aver visto l'attrice a gennaio 2023 in studio per una , due volte . Lei era lì , ma non faceva nulla . Di base guardava me mentre facevo il tatuaggio “.
La teste ( di parte attrice ) ha dichiarato poi di aver visto solo di sfuggita Tes_3 Pt_1
presso il centro di Buccinasco precisando però che “ di certo lei non era lì a lavorare come segretaria dello studio , né per accogliere i clienti “ .
In presenza di tali concordi dichiarazioni rese dai tre testi citati , il Collegio, in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , ritiene non decisive le contrastanti dichiarazioni rese dalla teste , amica di vecchia data di , Tes_4 Pt_1 circa lo svolgimento di una attività lavorativa di all'interno del centro tatuaggi Pt_1 seguendo “ le indicazioni del sig. “ . CP_1
Il Collegio osserva inoltre che la teste ha dichiarato di essersi recata presso il negozio di Buccinasco solo 8-9 volte ma che “ la maggior parte delle volte sono andata solo a prenderla e quindi la vedevo solo uscire “.
In presenza di tali risultanze processuali che non provano e smentiscono l'assunto dell'appellante circa la sussistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , , per ricostruire il concreto atteggiarsi Pt_1 del rapporto di lavoro nel periodo 2.11.2022 – 31.1.2023 , batte l'accento sul tenore del file audio prodotto relativo ad una conversazione intervenuta con il sig. in data 30 gennaio2023 . CP_1
In proposito anche sul punto il Collegio , in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , ritiene , all'esito dell'audizione del file prodotto ( doc. 1 5 -
16- 17 ) che tale documento non sia in grado di delineare , superando le contrarie risultanze istruttorie in precedenza riportate , la sussistenza degli indici della subordinazione e di escludere l'inquadramento della asserita attività in altre forme lavorative.
La conversazione fra e , in particolare , tocca aspetti di una eventuale CP_1 Pt_1
collaborazione futura ma non prova di per sé , per il periodo precedente , come giustamente ha osservato il Tribunale “ l'esercizio di un potere direzionale costante e l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni dell'attrice nell'organizzazione di impresa “ :
In tale complessivo contesto il Collegio osserva che il Tribunale ha correttamente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali quando vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria il giudice deve ritenere che l'onere probatorio della parte ricorrente non sia stato assolto e non propendere per la natura subordinata del rapporto ( Cass. 21028/2006 ).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione proposta. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di AN;
condanna al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte Parte_1
appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge .
AN 23 Gennaio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di
AN ( giudice dr. Caroleo ) promossa con ricorso
DA
con il con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
CARMELA , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
AN via A. Mosca n. 185/B
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. MANNINO ANDREA , presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliato in Sesto San Giovanni Piazza Resistenza n. 52
APPELLATO
Per parte appellante
Voglia la Corte di appello adita, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (n.358/2024 emessa dal Tribunale di AN, depositata in data 24/01/2024 e notificata il 25/01/2024),
In via principale nel merito:
1. Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter-partes con decorrenza dal 2/11/2022 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 3°livello, o in quel diverso livello ritenuto di giustizia, del ccnl imprese esercenti attività di tatuaggio, micropigmentazione e piercing per tutta la durata del rapporto, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e per l'effetto
condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di €2.187,00 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 2/11/2022 al 31/01/2023, di cui
€2.029,50 a titolo di differenze retributive per il livello;
€157,50 per rol e festività non godute come sopra individuate;
e ad accantonare la somma di €300,25 a titolo di tfr
o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
condannare la convenuta al versamento degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato sulla somma di
€2.187,00;
con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
2. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'inefficacia e illegittimità del licenziamento orale comminato in data 31/01/23, e per l'effetto
Condannare il resistente a:
reintegrare la sig.ina el suo posto di lavoro Pt_1
al risarcimento dell'indennità ex art.2 Dlgs 23/2015 dal giorno del licenziamento del
31/01/2023 sino a quello dell'effettiva reintegrazione a al tallone mensile di
€1.280,00 in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'indennità liquidata ex art- 2 Dlgs 23/2015
In via subordinata:
nella denegata ipotesi del mancato raggiungimento della prova sul licenziamento, previo accertamento del rapporto di lavoro di cui al ricorso,
Accertare e dichiarare che il datore di lavoro ha unilateralmente sospeso il rapporto di lavoro con la sig.ina n data 31/01/2023 e per l'effetto Pt_1
Condannare la resistente a:
corrispondere le retribuzioni maturate dal giorno di sospensione 31/01/23, al tallone mensile lordo di €1.280,00, oltre i contributi previdenziali e assistenziali
accantontare il tfr sulle somme maturate dal periodo dal 31/01/23
Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, cpa di entrambi i gradi di giudizio in misura massima stante il comportamento processuale dell'odierna appellata nel giudizio di primo grado (uso di falsa testimonianza) oltre contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario per entrambi
i gradi di giudizio
In via istruttoria
senza inversione dell'onere della prova: A) PROVA TESTIMONIALE
si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze dei seguenti capitoli di prova da intendersi qui preceduti dalla locuzione “Vero che”:
(capp. da 1 a 13)
per parte appellata
Tutto ciò premesso e ritenuto, la ut supra Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ill.mo Tribunale di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
a. in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio in appello per i motivi di cui in narrativa;
b. rigettare tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di appello in quanto infondate e/o illegittime e/o inammissibili e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 358/24 emessa dal Tribunale di AN in data 24 gennaio 2024 e notificata in data 25 gennaio 2024.
IN OGNI CASO
c. con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
d. con vittoria di spese e onorari distratti direttamente in favore dell'Avv. Andrea
Mannino;
Fatto e diritto
Con sentenza n. 358/24 il Tribunale di AN ha respinto il ricorso promosso da nei confronti di , compensando tra le Parte_1 Controparte_1 parti le spese di lite.
veva chiesto al Tribunale : Pt_1
“Accertare e dichiarare l'esistenza inter-partes con decorrenza dal 2/11/2022 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 3°livello, o in quel diverso livello ritenuto di giustizia, del ccnl imprese esercenti attività di tatuaggio, micropigmentazione e piercing per tutta la durata del rapporto…condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di
€2.187,00 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 2/11/2022 al
31/01/2023 (di cui €2.029,50 a titolo di differenze retributive per il livello;
€157,50 per rol e festività non godute come sopra individuate;
e ad accantonare la somma di
€300,25 a titolo di tfr);
condannare la convenuta al versamento degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto;
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'inefficacia e illegittimità del licenziamento orale comminato in data 31/01/23, e per l'effetto condannare il resistente a: reintegrare la sig.na nel suo posto di lavoro;
al risarcimento Pt_1 dell'indennità ex art.2 Dlgs 23/2015 dal giorno del licenziamento del 31/01/2023 sino a quello dell'effettiva reintegrazione a al tallone mensile di €1.280,00 in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto..”.
Il Tribunale , all'esito dell'istruttoria testimoniale espletate e della valutazione della documentazione prodotta , ha concluso : “ La precarietà del compendio istruttorio raccolto impedisce di accertare la sussistenza di un concreto vincolo di soggezione tipico del rapporto di lavoro subordinato . Del resto , qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria , il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto “ ( Cass. 21028/2006 ) .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte.
Ha resistito eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque nel merito il rigetto.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
°°°°°°°° Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che l'atto di appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc. : le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
°°°°°°°°
Nel merito, appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono .
Con un primo e secondo motivo di appello , censura la sentenza laddove il Pt_1
Tribunale ha ritenuto non provato il vincolo di soggezione tipico del lavoro subordinato.
L'appellante , con diffuse ed articolate argomentazioni , assume, esaminando analiticamente le risultanze istruttorie , compreso il file audio prodotto , un malgoverno da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie , una errata valutazione delle prove acquisite
L'appellante conseguentemente , riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado , chiede l'accoglimento di tutte le domande proposte .
Tali censure , ad avviso del Collegio, non colgono nel segno.
Innanzitutto, occorre osservare che, per costante giurisprudenza, ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.
E' stato, però, precisato, che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
d'altronde, proprio in relazione alle difficoltà che spesso si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc.
E' stata di conseguenza enucleata la regula iuris -che in questa sede va ribadita- secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 23846 del 2017), oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di un prevalente contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (vedi, ex multis, Cass., 15/06/2020,
n.11539).
Tali principi sono così ribaditi , ex plurimis , nella sentenza della Se. Lav. Cass.
22634/2019 : “
“ Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., n. 4500 del 2007).
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicchè ove esso non sia agevolmente apprezzabile, come nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., S.U., n. 379 del 1999; n. 9623 del 2002; n. 13935 del 2006; n.
4500 del 2007; n. 9252 del 2010).
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n.
722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999). “
Tenuto conto di tali principi , ritiene il Collegio che nella fattispecie non possa, in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il Collegio, in tal senso, ritiene condivisibili le argomentazioni del Tribunale laddove
, in relazione alla documentazione prodotta da ha in particolare osservato : “ Pt_1 dalla conversazione whatsapp del 1 novembre ( all. n. 3 ) si evince solo la fissazione di un appuntamento in un determinato giorno, senza poter inferire l'esistenza di un accordo circa un orario di lavoro da osservare con regolarità ; dalla conversazione whatsapp del 7 Novembre ( all. n. 5 ) si evince solo una richiesta di chiarimento sull'acquisto di pizza o panzerotti per un giorno , senza poter inferire l'attribuzione del “compito giornaliero di acquistare cibo per il pranzo “ ( pag. 2 del ricorso ) ; la fotografia all.n. 6 al ricorso non prova la sussistenza di una attività di formazione;
la conversazione whatsapp del 15 novembre ( all. n. 6 ) contiene il solo messaggio “
Ricordati outfit” , dal quale non sembra potersi inferire un controllo continuativo sull'outfit da tenere;
le conversazioni whatsapp dei giorni 11 , 29,20,21 gennaio ( doc. n. 8 ) contengono solo messaggi provenienti dall'attrice , dai quali non è possibile dedurre l'imposizione di un orario di lavoro;
le conversazioni Whatsapp all.
n. 9 del ricorso hanno un contenuto estremamente generico che impedisce di qualificarli come provvedimenti datoriali di “ cambio di giorno e/o orario di lavoro “
….”
Il Collegio rileva in particolare che dal tenore dei messaggi sub doc. 8 non si evince la sussistenza di un vincolo quotidiano di presenza e di un orario di lavoro .
Nei messaggi si leggono infatti anche richieste di tale tenore da parte di ad “ Pt_1
“ : “ Per martedì se vuoi io sono in formissima quindi volendo posso venire , Pt_2
dai ci sentiamo domani , buona serata “ . La sussistenza di un vincolo di presenza in un determinato orario di lavoro non richiederebbe infatti la necessità di ulteriori autorizzazioni per consentire a i Pt_1 recarsi presso il centro di tatuaggi di Buccinasco.
In relazione poi alla asserita corresponsione di una retribuzione mensile di euro
800,00 euro , il Tribunale ha pure, ad avviso del collegio , giustamente osservato che “ non vi è traccia dimostrativa di tale corresponsione “.
Ritiene il Collegio che siano condivisibili anche le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale all'esito della valutazione delle prove testimoniali assunte .
Ed infatti anche da tali prove testimoniali non è dato desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato invocato dall'appellante .
In particolare il teste ha dichiarato : “ Io conosco l'attrice perché è stata Tes_1
una mia cliente . E' stata in studio qualche volta perché voleva imparare a fare la tatuatrice e assistere alle mie prestazioni . Lei è venuta per 10-15 giorni . Più precisamente , lei veniva quando dovevo fare un tatuaggio che le interessava , ma si fermava solo per il tempo della realizzazione del tatuaggio ( o anche a metà tatuaggio ) . Escludo che l'attrice abbia mai svolto attività di segretaria né tantomeno che abbia mai fatto disinfezione delle cabine . L'attrice non ha mai dato assistenza a nessuno dei tatuatori presenti in studio….”.
Il teste ha quindi spiegato che la presenza di presso il centro era legata alla Pt_1 possibilità di assistere alle sue prestazioni di tatuaggio.
Sul punto , le dichiarazioni di trovano conferma in quelle rese dalla teste Tes_1 comune : “ Sono una cliente abituale del negozio di causa , Vado lì una Testimone_2 almeno una o due volte al mese per tatuarmi . Ricordo di aver visto l'attrice a gennaio 2023 in studio per una , due volte . Lei era lì , ma non faceva nulla . Di base guardava me mentre facevo il tatuaggio “.
La teste ( di parte attrice ) ha dichiarato poi di aver visto solo di sfuggita Tes_3 Pt_1
presso il centro di Buccinasco precisando però che “ di certo lei non era lì a lavorare come segretaria dello studio , né per accogliere i clienti “ .
In presenza di tali concordi dichiarazioni rese dai tre testi citati , il Collegio, in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , ritiene non decisive le contrastanti dichiarazioni rese dalla teste , amica di vecchia data di , Tes_4 Pt_1 circa lo svolgimento di una attività lavorativa di all'interno del centro tatuaggi Pt_1 seguendo “ le indicazioni del sig. “ . CP_1
Il Collegio osserva inoltre che la teste ha dichiarato di essersi recata presso il negozio di Buccinasco solo 8-9 volte ma che “ la maggior parte delle volte sono andata solo a prenderla e quindi la vedevo solo uscire “.
In presenza di tali risultanze processuali che non provano e smentiscono l'assunto dell'appellante circa la sussistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , , per ricostruire il concreto atteggiarsi Pt_1 del rapporto di lavoro nel periodo 2.11.2022 – 31.1.2023 , batte l'accento sul tenore del file audio prodotto relativo ad una conversazione intervenuta con il sig. in data 30 gennaio2023 . CP_1
In proposito anche sul punto il Collegio , in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , ritiene , all'esito dell'audizione del file prodotto ( doc. 1 5 -
16- 17 ) che tale documento non sia in grado di delineare , superando le contrarie risultanze istruttorie in precedenza riportate , la sussistenza degli indici della subordinazione e di escludere l'inquadramento della asserita attività in altre forme lavorative.
La conversazione fra e , in particolare , tocca aspetti di una eventuale CP_1 Pt_1
collaborazione futura ma non prova di per sé , per il periodo precedente , come giustamente ha osservato il Tribunale “ l'esercizio di un potere direzionale costante e l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni dell'attrice nell'organizzazione di impresa “ :
In tale complessivo contesto il Collegio osserva che il Tribunale ha correttamente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali quando vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria il giudice deve ritenere che l'onere probatorio della parte ricorrente non sia stato assolto e non propendere per la natura subordinata del rapporto ( Cass. 21028/2006 ).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione proposta. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di AN;
condanna al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte Parte_1
appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge .
AN 23 Gennaio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau