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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 271/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 299/2020 emessa dal Tribunale di Enna in data
24.09.2020
PROPOSTO DA
nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 residente nella C7da Pini (c.f. nella qualità di CodiceFiscale_1 titolare e legale rappresentante della omonima Ditta artigianale edile
(p.iva ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Lo Vetri P.IVA_1
e Angela Dantoni presso lo studio dei quali, in Enna, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 residente nella via Gorgazzo n. 27 (c.f. ), CodiceFiscale_2 CP_2
, nato ad [...] il [...] e residente a [...]nella via
[...]
Gorgazzo n. 27 (c.f. , CodiceFiscale_3 CP_3
nata a [...] il [...] e
[...] residente a [...] (c.f. C.F._4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gioia ed elettivamente
[...]
1 domiciliati in Caltanissetta, Piazza Giovanni XXIII° n. 8, presso lo studio dell'Avv. M.F. Mancuso,
Appellati ed appellanti incidentali
E, NEI CONFRONTI DI in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
p.t., corrente in Nicosia nella Contrada Panotto s.n. (c.f. ) P.IVA_2
Appellata Contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis:1) preliminarmente, sussistendo gravi e fondati motivi, ai sensi degli articoli
283 e 351 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 2) Nel merito, in accoglimento di tutte le eccezioni e difese formulate nell'atto di appello rigettare la domanda degli attori siccome inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto. 3) In subordine, in caso di accoglimento delle domande attore, accertato il grado di colpa dei danneggiati nella causazione del danno e il concorso di colpa degli stessi con il signor nella qualità, ridurre proporzionalmente, nel Controparte_5 giusto, il risarcimento eventualmente dovuto dal signor Parte_1 dichiarando tenuto e condannando in sua vece la Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante p.t. 4) Condannare gli attori
[...] alla refusione delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre che alle spese e onorari del giudizio di ATP. 5) In subordine liquidare le spese, comprese quelle della fase sommaria, in misura congrua rispetto ai parametri normativi e al reale valore del giudizio e, comunque, tenendo conto del diverso grado di responsabilità dei convenuti e, in ogni caso, del grado di colpa dei danneggiati nella cauzione del danno. Salvis juribus.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendo i gravi motivi voluta dalla legge né in punto di fumus nè in punto di periculum, per la sua sospensione, per i motivi considerati,
2 risultando la sentenza corretta, esatta e motivata e di assoluta coerenza sia in fatto che in diritto nelle parti ingiustamente impugnate dall'appellante principale. Nel merito rigettare l'appello principale siccome inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, infondato per le considerazioni di cui ai capi 1 A e 1 B del presente atto e confermare, per
l'effetto, la sentenza impugnata. Accogliere l'appello incidentale spiegato e, per l'effetto, previa rinnovazione delle operazioni peritali dire e dichiarare che i danni subiti dagli odierni appellati ammontano oggi ad €. 27.000,00
o per quella maggiore o minore somma accertata oltre accessori come per legge e condannare in solido l'appellante e l'appellata Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., come già Controparte_4 riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Enna alla corresponsione della predetta somma oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con condanna dell'appellante e della , Parte_1 Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado, delle spese di ATP e delle spese di CTP nell'interezza oltre al pagamento delle spese di giudizio del presente grado.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20.02.2014 , e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Controparte_3
Enna, e la al fine di Parte_1 Controparte_7 chiederne, previa acquisizione degli esiti di cui all'accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 c.p.c. iscritto al n. 103/12 R.G. la condanna in solido, o comunque ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità, al totale e pieno risarcimento dei danni subiti all'immobile di loro proprietà, sito in Calascibetta nella via Gorgazzo 27, nonché alla refusione dei costi e delle spese affrontate fino a quel momento per l'espletamento dell'attività di ATP.
A sostegno della domanda deducevano che nell'anno 2005, quali proprietari dell'immobile di cui sopra, provvedevano a fare eseguire dei
3 lavori di rifinitura del secondo piano e della mansarda affidando i medesimi, in appalto, alla ditta DLG Costruzioni di Di Leonardo Giovanni.
Precisavano che tra i lavori di ristrutturazione era prevista la pavimentazione dei locali con mattoni di pregio in gress porcellanato acquistati presso la e che dette opere Controparte_7 venivano eseguite e ultimate nel corso del 2006.
Decorso un anno circa dalla posa della pavimentazione si accorgevano della presenza di anomalie in quanto alcuni dei mattoni si presentavano lineati e parte dello zoccoletto battiscopa si staccava dal muro così che provvedevano a denunciare tempestivamente i vizi riscontrati all'autore materiale dell'opera informando altresì la Ditta venditrice CP_7
[...]
Nell' inerzia sia della Ditta fornitrice delle ceramiche che della Ditta appaltatrice gli attori si vedevano costretti a chiedere A.T.P., ex articolo
696 bis c.p.c., che si concludeva con il deposito della consulenza tecnica a firma dell'Ing. . Persona_1
Con comparsa di costituzione del 16.06.2014 si costituiva in giudizio
[...] che, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per i vizi della cosa ex art. 2226 c.c., e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto sul presupposto che la responsabilità delle difformità riscontrate era addebitabile elusivamente alla convenuta
. Controparte_4
Rimaneva contumace quest'ultima società.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prove orali
(interrogatorio formale e prova per testi) e rigettate le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza del 25.9.2018, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato e dichiarato la concorrente responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni
4 riscontrati da parte attrice condannando i convenuti, in solido, al risarcimento del danno nella misura quantificata nella c.t.u. redatta del giudizio di A.T.P. ovvero in €. 10.068,33; Ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di ATP e di quelle di primo grado liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale - dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno come avanzata dal convenuto sul Parte_1 presupposto che la disciplina applicabile al caso in specie dovesse rinvenirsi nelle norme di cui agli artt.li 1667 e segg. c.c. dettate in maniera di appalto e che la reale conoscenza dei vizi e delle difformità dell'opera poteva ritenersi consolidata in capo agli attori solo in seguito alla deposito della relazione tecnica svolta in sede di ATP - ha deciso nel modo richiamato sulla scorta delle citate risultanze peritali che, di fatto, avevano accertato la presenza di irregolarità nella posa del gress porcellanato riassumibili nel mancato uso della “c.d. fuga” e senza utilizzo di un supporto adeguato così da causare “l'inflessione della struttura stessa” rilevando, altresì, come la responsabilità per l'erronea posa della pavimentazione dovesse attribuirsi ad entrambi i convenuti, in via solidale, avendo il operato secondo le istruzioni impartite Parte_1 dal ed essendo emerso, all'esito delle prove, che quest'ultimo CP_6 aveva costantemente partecipato ai lavori di ristrutturazione fornendo istruzioni sulla posa dei pavimenti.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 26 settembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2226 c.c. in relazione agli artt.li 1668 e 1669 c.c.
A sostegno del motivo rappresenta come il Tribunale avesse impropriamente operato, nel decidere la controversia, il rinvio alle norme di cui all'art. 1667 e segg. c.c. ritenendole applicabili al caso in esame.
Secondo l'appellante, nel caso in specie andavano applicate le norme codicistiche in materia di contratto d'opera atteso che il committente aveva ricercato, nell'affidare i lavori di posa del pavimento, non una struttura dotata di “particolare capacità organizzativa “ ma un'azienda che svolgesse tale attività in maniera prevalentemente autonoma o con l'ausilio di qualche dipendente.
Ricondotta la fattispecie al contratto d'opera, risultano abbondantemente maturate le preclusioni e decadenze di cui all'art. 2226 c.c., la cui applicazione avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda.
*****:
Con il secondo motivo di censura si deduce la errata applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione all'art. 1667 c.c., per avere erroneamente il
Tribunale ravvisato l'esistenza di gravi vizi dell'opera.
In realtà, continua l'appellante, i vizi riscontrati (leggere lesioni al pavimento) non possono rientrare tra quelli richiamati dall'art. 1669 c.c. non avendo, esse, avuto alcuna incidenza né sulla struttura dell'edificio né compromesso la fruibilità e ciò era emerso anche dalla c.t.u. , avendo l'Ing. aveva descritto esclusivamente “la sussistenza di alcune Per_1 lineature su un pavimento, comunque, di gradevole effetto.”
Da ciò, conclude l'appellante, la assoluta inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. al caso concreto.
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Con il terzo motivo, strettamente connesso ai precedenti, si deduce la erronea individuazione dei termini di decadenza e prescrizione così come individuati dal Tribunale.
6 Si osserva che l'aver applicato la disciplina dell'art. 1669 c.c., che contempla termini di prescrizione e decadenza più vantaggiosi per il committente rispetto a quelli di cui agli artt.li 1667 e 2226 c.c., non è il solo errore commesso dal Giudice di prime cure che, nella decisione, ha totalmente disatteso le risultanze istruttorie con riferimento alla individuazione del dies a quo da cui far decorrere tali termini anche volendo applicare la disciplina di cui all'art. 1669 c.c.
Si osserva che l'avere “spostato” il termine da cui far decorrere la prescrizione per esercitare l'azione di risarcimento al momento del deposito della relazione tecnica dell'ing. rappresenta una evidente Per_1 contraddizione essendo stato ammesso, dagli stessi attori, che le lesioni erano state individuate già nel corso del 2006, e che, per tale ragione, erano state contattate le due Ditte ritenute responsabili del danno. Gli esiti della A.T.P. avevano consentito “esclusivamente” di dare certezza non già dell'esistenza dei vizi, ma delle effettive responsabilità poi attribuite ad entrambi i convenuti.
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Con il quarto motivo di gravame si deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e contraddittoria motivazione in relazione alla natura dei termini di decadenza e prescrizione nonché violazione e falsa applicazione del'art. 232 c.p.c.
Si osserva, in proposito, che la sentenza appellata non tiene conto dei principi di cui all'art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio atteso che, eccepita la decadenza dalla garanzia per i vizi dell'opera, incombeva al committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo, tale denunzia, una condizione dell'azione.
Gli attori avevano affermato ma non provato di avere denunciato i vizi nei termini di legge.
Anche la deposizione del teste richiamata in sentenza, appare Tes_1 insufficiente in proposito avendo egli affermato di essersi recato sui
7 luoghi solo nel 2008/2209 ovvero ben oltre due anni rispetto alla scoperta dei vizi stessi.
Né può dirsi, continua l'appellante, che vi sia stata da parte dei convenuti una assunzione di responsabilità dalla quale sarebbe derivata una nuova obbligazione, sempre di garanzia, ma diversa da quella originaria, assunto erroneamente fatto proprio dal Decidente, non essendo emerso da alcun atto processuale un impegno del ad eliminare i vizi Parte_1 della cosa.
Altra violazione è quella dell'art. 232 c.c. in quanto la sentenza considera come ammessi i fatti di cui all'interrogatorio formale del contumace
[...]
la cui condotta processuale non poteva avere effetti pregiudizievoli CP_6 anche nei confronti del . Parte_1
Peraltro, l'articolato di prova di cui al citato interrogatorio formale non reso dal riguardava esclusivamente circostanze inerenti la sua CP_6 personale responsabilità e non quella del . Parte_1
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Con il quinto motivo di censura si deduce il travisamento delle risultanze istruttorie, in quanto, nel ritenere corresponsabili in solido i convenuti, il
Tribunale non ha valutato adeguatamente la posizione del il CP_6 quale – per come emerso dalle dichiarazioni della attrice – aveva CP_1 personalmente indicato le modalità di posa del gress porcellanato (ovvero senza fughe).
Non erano poi state valorizzate le dichiarazioni del teste Testimone_2
– geometra incaricato dai committenti - che aveva esattamente delineato i ruoli dei protagonisti della vicenda confermando che le direttive per il montaggio e la posa del pavimento erano state impartite dal . CP_6
L'esame di tali prove avrebbe dovuto indurre il primo Giudice ad escludere la responsabilità dell'appellante nella causazione dei vizi riscontrati al pavimento degli attori.
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8 Con il sesto motivo, l'appellante si duole dell'attribuzione di una responsabilità concorrente in capo ai due convenuti.
Si osserva, che, paradossalmente, il primo Giudice non ha ritenuto come ammessi ex art. 232 c.p.c. gli articolati di prova che il aveva Parte_1 articolato nel deferire interrogatorio formale al e che tendevano a CP_6 dimostrare la sua estraneità ai fatti, così cadendo in manifesta contraddizione, non essendo dato comprendere perché dovevano ritenersi ammessi i fatti dedotti in interrogatorio formale dagli attori e non le circostanze sulle quali il aveva a sua volta non reso CP_6
l'interrogatorio formale richiesto dal . Parte_1
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Con il settimo motivo di gravame l'appellante deduce erronea valutazione del contenuto della c.t.u. rispetto alle risultanze istruttorie, che, di fatto, avevano sconfessato le risultanze peritali della c.t.u. a firma dell'Ing. nella parte in cui questa aveva attribuito la causa dei danni nella Per_1 assenza di fughe e nello schiacciamento del sughero e nella posa del pavimento prima che il massetto si asciugasse completamente.
In proposito l'appellante richiama le deposizioni testimoniali dalle quali era emerso che, dopo la posa del massetto, la ditta aveva Parte_1 sospeso i lavori su richiesta degli stessi committenti per circa due mesi continuando a lavorare presso altri locali di proprietà dei Parte_2 in via Roma nel comune di Calascibetta, ragione per la quale, la tesi sostenuta dal c.t.u. non poteva ritenersi fondata essendo improbabile che il “massetto”, sul quale poi erano stati poggiati i pavimenti in gress porcellanato non si fosse asciugato.
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Con l'ottavo ed ultimo motivo di censura, infine, si deduce l'erronea liquidazione delle spese di lite che andavano poste a carico degli appellati e comunque liquidate in misura eccessiva rispetto ai parametri di cui al
D.M. 140/2012.
9 Si rileva, ancora, come la sentenza di primo grado sia priva di motivazione nella parte in cui, il Giudice di prime cure, non ha previsto la compensazione del 30% (così come fatto per le spese del primo grado) anche per la fase di A.T.P.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dagli appellati ed appellanti incidentali nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 20 aprile 2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni
10 oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
Quanto ai primi quattro motivi di censura, attesa la loro evidente connessione in quanto investono, in buona sostanza, la erroneità della sentenza per avere, il Tribunale, ritenuto applicabile la disciplina dettata in materia di rovina di edifici ex art. 1669 c.c. in luogo di quella prevista dagli artt.li 1667 c.c. (vizi dell'opera) o 2226 c.c. (contratto d'opera) con conseguente errata individuazione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione risarcitoria si osserva che non esistono criteri assoluti che consentono di distinguere in maniera netta il contratto d'appalto dal contratto d'opera. Un discrimine tra i due istituti è stato delineato dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come il contratto di appalto si differenzia dal contratto d'opera in quanto richiede che l'appaltatore sia necessariamente un'impresa di dimensioni medie o grandi [ad es. è stato considerato rilevante, ai fini della configurazione di un appalto,
l'organizzazione dell'attività in forma imprenditoriale, ma non è indispensabile che l'appaltatore abbia la qualifica di imprenditore nel senso tecnico definito dall'articolo 2082 del codice civile] mentre nel contratto d'opera ciò che viene esaltata è la preminenza del lavoro individuale, che non implica un'organizzazione di risorse esterne o l'utilizzo del lavoro altrui.
In definitiva l'appalto viene essenzialmente associato alle imprese di dimensioni medio - alte, mentre il contratto d'opera si riferisce più comunemente alla piccola impresa o all'artigianato, come ad esempio pittori, EG o orafi.
Le due fattispecie si distinguono pertanto in relazione non alla natura, all'oggetto o al contenuto della prestazione, bensì all'organizzazione e alle
11 caratteristiche dell'impresa cui è stata commissionata l'esecuzione dell'opera. (Cass., sez. II, 04/04/2017, n. 8700).
Sull'applicabilità dell'art. 1669 c.c. la Suprema Corte (vedasi Ord. n.
15846 del 26.06.2017), pur ampliando l'ambito di applicazione della citata norma ha chiarito che tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere rientrano «non solo le carenze costruttive dell'opera, intesa quale singola unità abitativa, che pregiudichino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile», ma «anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi”».
In senso analogo Cass. Civ., S.U., 27/03/2017, n. 7756, aveva chiarito che “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alle garanzie di cui all'art.
1669 c.c. sono riscontrabili in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica».
Vi è da aggiungere, ancora, che, per come emerso (vedasi c.t.u. a firma dell'Ing. in sede di A.T.P.) l'assegnazione dei lavori alla Per_1 Parte_3 avvenne, da parte dei committenti, senza la sottoscrizione di
[...] alcun contratto o scrittura privata idonea a regolare la modalità di realizzazione delle opere, i tempi per l'esecuzione o le modalità di pagamento con ciò potendosi dedurre, a maggior ragione, il carattere fiduciario dell'incarico.
*****
Dalle risultanze istruttorie (gli stessi attori non hanno mai riferito della presenza, ad esempio, di operai diversi dal o Parte_1 dell'ausilio di altre Ditte nella posa dei pavimenti) è possibile ritenere che la e per essa l'omonimo titolare, non possano Parte_4 certo identificarsi come “impresa di dimensioni medio – grandi “ non essendo cioè emerse circostanze di fatto atte a dimostrare che l'esecutore dei lavori si fosse riservata l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli
12 strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato con la conseguenza che, nel caso in specie, deve ritenersi applicabile la disciplina del contratto d'opera di cui agli artt.li 2222 e seg.
c.c.
*****
Ciò detto, al fine di inquadrare temporalmente i fatti oggetto di giudizio, occorre ancora ricordare che gli stessi attori, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, hanno affermato che la posa dei pavimenti in gress porcellanato doveva essere collocata “su precise indicazioni del da titolare della DLG Controparte_5 Parte_1
Costruzioni” e che le opere di pavimentazione erano state eseguite ed ultimate nel corso del 2006 e che neanche dopo un anno si presentavano le anomalie poi lamentate, quali lineature, presenza di scalini di fessure, distacco dello zoccoletto dal pavimento (pag. 2 della citazione).
Risulta, inoltre che, pur denunciando i vizi riscontrati all'esecutore materiale dell'opera (ovvero il “questi declinava ogni Parte_1 responsabilità” e che, informata la , questa “ritardava ogni CP_7 ispezione” (pag. 2) sicché, solo nel mese di aprile del 2011, il , con CP_6
l'ausilio di un altro muratore, “dopo avere rotto un mattone affermava categoricamente che la responsabilità per i vizi ricadeva esclusivamente sull'esecutore delle opere per non avere adeguatamente preparato il sottofondo” (pag. 3 della citazione).
Solo in data 24.10.2011 gli originari attori formalizzarono e diffidarono, a mezzo lettera raccomandata a.r., i convenuti a provvedere al ristoro dei danni e poiché tale diffida non aveva sortito gli effetti sperati, in data 6 dicembre 2012, adivano il Tribunale di Enna per l'accertamento dei danni mediante A.T.P., che si concludeva con il deposito della relazione tecnica a firma dell'Ing. in data 21.02.2013. Per_1
*****
Così richiamati i termini, anche temporali, della vicenda, appare indubbio che gli attori non hanno allegato alcunché al fine di dimostrare di avere
13 denunciato i vizi della cosa nei termini decadenziali richiamati dall'art. 2226 o in quelli, comunque brevi di cui all'art. 1667 c.c., avendo esclusivamente dedotto di avere “tempestivamente denunciato i vizi e le difformità segnalate anzitutto all'esecutore dell'opera … che declinava ogni responsabilità … sia alla . Solo nel mese di aprile Controparte_7
2011 il titolare della provvedeva ad ispezionare l'immobile CP_7 con l'assistenza di un altro muratore, tale (nome poi corretto Persona_2 in )”. Persona_3
In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11748/2019).
I termini di decadenza e di prescrizione, per costante giurisprudenza
“decorrono dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. (v., fra le tante, Cass. 23 maggio 2018 n. 12829)
I termini per la denuncia dei gravi difetti dell'opera decorrono quindi dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Più in dettaglio, è stato affermato che
“il termine per la … denunzia non inizia a decorrere finchè il danneggiato non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo
(cfr. Cass. n. 1463 del 2008). L'inizio della decorrenza del termine di
14 decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato: non anche quando si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi (Cass. n. 27693 del 2019).”
(Cass. 30 settembre 2020 n. 20877, in motivazione).
Pertanto, comprensione del fenomeno ed individuazione delle cause dei vizi “non significa che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzi prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito”
(Cass. 14 novembre 2012 n. 19922).
Nel caso in specie, per espressa ammissione degli attori, già nel corso del
2007 – ovvero non appena verificatesi le prime lesioni al pavimento – essi contattarono sia il sia il al fine di denunciare i fatti. Parte_1 CP_6
All'udienza del 30 maggio 2016, venne escusso il teste di parte attrice
, il quale rispondendo all'articolato di cui al punto L delle Persona_3 memorie 183 comma VI delle parti attrici (“vero o no che si è recato presso
l'abitazione dei Sig.ri la – in compagnia di e ha CP_1 CP_2 Controparte_5 constatato che la pavimentazione dei suddetti locali presentava delle anomalie”) ha testualmente riferito: “Non ricordo la circostanza. Posso confermare che una volta, non ricordo bene se fosse il 2008 o il 2009, mi sono recato a casa dei Sigg.ri – e in tale circostanza il Sig. CP_1 CP_2
, non ricordo bene il motivo, mi invitò a rompere una piastrella con una CP_2 mazzetta da muratore. In quella circostanza ricordo che c'era una persona che non conosco”.
15 Alla successiva domanda (articolato M) “è vero che in quella occasione lei affermava che la responsabilità dei vizi accusati ricadevano sull'esecutore materiale delle opere…“il teste riferisce: “Non è vero anche perché non sono all'altezza di rendere tale giudizio”.
Se, dunque, gli attori avevano ravvisato già nel 2007, o anche, viste le dichiarazioni del teste suddetto, nel 2008 o 2009, dei difetti nel pavimento in gress porcellanato e chiesto al teste medesimo di romperne una piastrella per verificare che cosa fosse successo, non si comprende perché gli attori – visto il rifiuto dei convenuti di intervenire spontaneamente – attesero sino al 24.10.2011 (ovvero circa tre anni), per denunciare formalmente i vizi o agire in giudizio nei confronti dell'esecutore dell'opera e del fornitore delle ceramiche che, a loro dire, era colui il quale aveva consigliato la posa del pavimento “senza fughe”, operazione poi avallata dal . Parte_1
Tutte circostanze, queste ultime, confermate anche dal teste Tes_2
geometra e fiduciario dei committenti (per i quali aveva seguito
[...] la pratica burocratica) e che, pertanto, aveva certamente contezza della riferibilità delle lesioni comparse nel pavimento ad una cattiva posa del gress porcellanato.
Non resta dunque che concludere che i termini decadenziali e di prescrizione di cui all'art. 2226 c.c. erano già maturati allorché venne inoltrata formale diffida all'esecutore materiale dell'opera (il ) Parte_1 ed al fornitore delle piastrelle ( con lettera Controparte_4 raccomandata a.r. del 24.10.2011, posto che, come fondatamente osservato dall'appellante da nessun atto processuale risulta che i convenuti abbiano riconosciuto i vizi, accettandoli ed impegnandosi per la loro eliminazione.
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Alla luce delle richiamate considerazioni, ritiene la Corte che i motivi di appello in esame debbano essere accolti e dichiararsi decorsi i termini di
16 decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 2226 c.c. per la denuncia e la successiva proposizione dell'azione, con assorbimento degli altri motivi.
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Avverso la sentenza di primo grado, , e Controparte_1 CP_2
hanno proposto appello incidentale. Controparte_3
Nonostante l'accoglimento dell'appello principale, quello incidentale deve essere esaminato perché le statuizioni di primo grado permangono nei confronti del in quanto, data la scindibilità delle cause, CP_6
l'accoglimento dell'appello del non produce effetti sulla Parte_1 posizione del co-obbligato in solido.
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I motivi di appello incidentale sono infondati.
Quanto all'impugnativa inerente al regime delle spese processuali, ed alla compensazione operata dal Giudice di prime cure è opportuno rilevare come il Tribunale ha esercitato il proprio potere discrezionale di procedere a compensazione, seppur parziale, ravvisandone il fondamento (enunciato in motivazione, pag. 19 della sentenza) nel parziale accoglimento della domanda riconoscendo, cioè, in favore degli attori un risarcimento del danno significativamente inferiore a quello originariamente richiesto, giustificazione del tutto legittima e razionale (cfr. Cass 10 dicembre 2012
n. 22388, Cass. 3 ottobre 2019 n. 24724)
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Con riferimento al primo motivo di appello incidentale giova rilevare che già la Corte, con la Ordinanza del 20 aprile 2020 ha ritenuto ”non necessario disporre il richiamo del c.t.u. né tantomeno la rinnovazione della consulenza” e che la stessa valutazione era stata adottata dal Giudice di prime cure che, con Ordinanza del 15 settembre 2016, aveva rigettato la richiesta di nuova c.t.u. e “ritenuto la causa matura per la decisione”.
Con il ricorso per A.T.P. e relativa ordinanza del 18.04.2012 il Tribunale di Enna affidò all'Ing. l'incarico di: 1) accertare l'esistenza Persona_1 dei danni lamentati dai ricorrenti: 2) In caso di accertamento positivo
17 indicare le cause che le hanno determinate e le opere necessarie alla loro rimozione e il relativo onere economico.”
Con relazione scritta depositata in Cancelleria, il Consulente, nel fornire le risposte ai quesiti a lui formulati ebbe a chiarire “che sono evidenti i difetti lamentati e denunciati dai Signori – ” e che tali difetti CP_1 CP_2 sono dovuti alla mancanza “della fuga” o, quantomeno “alla presenza di un giunto di deformazione dello spessore di ½ mm” e che la causa che ha provocato le denunciate lesioni “è legata ad una inflessione della sovrastruttura del solaio (pag. 10 della c.t.u.).”
Il consulente, dopo aver individuato le cause delle lesioni si sofferma, con ampia analisi delle opere da eseguire (pagg. 11/13 della c.t.u.) sui costi necessari indicando, espressamente quali passaggi era necessario eseguire ovvero: 1) rimozione della pavimentazione;
2) rimozione dello zoccolo battiscopa, pulizia e lisciatura autolivellante;
3) stesa con rullo di primer acrilico;
4) collocazione di una nuova mano di autolivellante;
5) collocazione di nuova pavimentazione simile;
6) collocazione dello zoccolo battiscopa.
Le conclusioni dell'Ing. sono state ampiamente elaborate e Per_1 suffragate dall'allegazione del “computo metrico” (doc. D allegato all'elaborato peritale), attraverso il quale l'Ausiliario ha individuato e descritto, altresì, i costi necessari per tali operazioni richiamando i prezzi di mercato del tempo (anno 2012).
Parte appellante incidentale contesta tali conclusioni – seppur limitatamente agli importi ritenuti sufficienti ad eseguire i lavori di ripristino – richiamando le conclusioni del proprio c.t. di parte del tempo
(Geom. ) e, soprattutto, quelle raggiunte dall'Ing. Tes_2 Controparte_8
e contenute in una c.t. di parte depositata solo in grado di appello e della quale “si chiede l'ammissione siccome essenziale ed indispensabile a decidere”. (pag. 23 dell'appello incidentale).
A prescindere dal rilievo della violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. (non si comprendono, infatti, le ragioni della mancata allegazione della c.t. di
18 parte nel corso del giudizio di prime cure) le conclusioni dell'Ing. , CP_8
a mente delle quali l'onere economico da sostenere per l'esecuzione dei lavori è pari ad €. 27.000,00 oltre IVA (pag. 5/6 della c.t. di parte), appaiono del tutto immotivate e prive di adeguati supporti motivazionali.
Il consulente, invero, dopo aver richiamato le necessarie operazioni da compiere – quasi del tutto sovrapponibili a quelle indicate dall'Ing. Per_1 all'esito della ATP – al fine di giustificare la notevole differenza di costi pone in rilievo la necessità di considerare “che trattasi di unità immobiliare mobiliata adibita a residenza di parte attrice e quindi dei relativi oneri occorrenti per poter eseguire i lavori in sicurezza e senza danni” (pag. 5), argomenti già anticipati dal Geom. nelle controdeduzioni Testimone_2 alla c.t.u. elaborate per gli attori e depositate in data 27.01.2014.
Osserva la Corte che quanto dedotto dai consulenti di parte non consente di revocare le conclusioni raggiunte dall'Ausiliario del Giudice nella fase cautelare, Ing. il quale, si ricorda, aveva richiamato il preziario Per_1 regionale (anno 2012) ed operato un preciso computo metrico al fine di individuare i giusti costi del ripristino.
Non si comprendono le conclusioni dell'Ing. (né quelle Controparte_8 del Geom. ) il quale, nel ritenere insufficiente la somma Tes_2 determinata in sede di ATP non indica le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi inapplicabile il preziario regionale né, analiticamente quali dovrebbero essere i costi aggiuntivi ( o, dettagliatamente, i diversi lavori da eseguire), limitando le proprie osservazioni “alla necessità di una cautela” trattandosi di unità immobiliare abitata dagli appellanti ed ammobiliata, nonché lamentando che “la situazione è peggiorata rispetto al 2012 con conseguente aumento dei danni rilevabili sulla pavimentazione” senza, nemmeno in tale ultima ipotesi, indicarne nè
l'ammontare né le ragioni..
Nessuna censura, pertanto, può muoversi all'operato del c.t.u. ing. Per_1 le cui conclusioni devono ritenersi condivisibili, per come già indicato nell'Ordinanza interlocutoria del 20.04.2022 con la quale, nel valutare le
19 richieste istruttorie formulate dall'appellante incidentale (sostituzione del c.t.u. o richiamo dell'Ing. , con la quale, la Corte, le aveva rigettate Per_1 in quanto non necessarie ai fini della decisione.
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La sentenza deve, pertanto parzialmente, riformarsi secondo quanto sopra indicato.
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La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Nel caso in specie, ritiene la Corte, conforme a giustizia disporre la compensazione integrale, fra le parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, essendo emerso, all'esito della compiuta CTU la oggettiva non corretta esecuzione dei lavori e dunque un danno effettivamente ascrivibile all'odierno appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 299/2020 resa dal Tribunale di Enna in data
24.09.2020 ed appellata in via principale da nella Parte_1 qualità di titolare della omonima Ditta individuale ed in via incidentale da
, e , nella Controparte_3 CP_2 Controparte_1 contumacia della che dichiara, così provvede: Controparte_7
20 Rigetta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Parte_1
per intervenuta decadenza dei committenti dalla denunzia dei
[...] vizi riscontrati alla pavimentazione del loro immobile nonché per la intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria così come avanzata.
Rigetta l'appello incidentale come formulato dagli appellati.
Compensa, interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
Conferma nel resto.
Caltanissetta, 28 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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