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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6725 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Gisella Dedato Presidente relatore Dott. Adolfo Ceccarini Consigliere Dott.ssa Bianca Maria Giudice ausiliario D'Agostino
nella causa civile iscritta al n. 3744 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha emesso la seguente SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mozzetti Parte_1
Roberto, come da procura in atti
APPELLANTE E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Bravi Gianluca, come
[...] da procura in atti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5136/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 21/03/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
e impugnavano il decreto dell'ATER Parte_1 Controparte_2
(27.6.2013) che assumevano notificato l'11.7.2013 con il quale veniva loro intimato il rilascio dell'immobile sito in via Sant'Igino Papa n. 63, CP_1 int. 271, in quanto occupato senza titolo, all'uopo deducendo che
r.g. n. 1 abitavano l'immobile sin dal 1980 nonostante un precedente provvedimento di rilascio nei confronti del (1981) e che erano stati CP_2 assolti in sede penale. L si costituiva chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.”
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“(..) Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 CP_2 condannandoli al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
[...]
4700,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.” Queste le argomentazioni poste a fondamento della decisione:
“(..) L'occupazione dell'immobile da parte degli istanti non è contestata e del resto risulta dal rapporto della Polizia Municipale di Roma Capitale (15.4.2011) e prima ancora da quello del portiere (15.1.1981). Non risulta che tale occupazione sia assistita da alcun titolo che la legittimi, come già rilevato da questo Tribunale nella richiamata sentenza.
Orbene, deve evidenziarsi che in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, in assenza di un provvedimento di assegnazione, - in quanto mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso - l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come "abusiva" (Cass., n. 16466 del
2017). Né risulta che l'istanza di regolarizzazione sia stata ad oggi definita. La materia della concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non contempla il silenzio assenso come fattispecie provvedimentale (Cons. Stato, V, 10 ottobre 2017 n. 4688) (CS n. 1013 del
2018). Non induce a diverse conclusioni l'assoluzione in sede penale degli odierni opponenti in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis c.p. (n. 4419/17). La sentenza di cui non è neanche dimostrato né allegato l'eventuale passaggio in giudicato ha infatti accertato la mancanza del requisito dell'arbitrarietà ferma restando la possibile rilevanza del mancato possesso delle condizioni per l'assegnazione a fini civilistici o amministrativi.
Né rileva che l'immobile sia stato assegnato alla in sede di Pt_1 separazione dal coniuge riguardando tale provvedimento CP_2 esclusivamente i rapporti tra i coniugi non potendo sanare la mancanza dei requisiti per l'occupazione legittima(..).
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
r.g. n. 2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis: a) dichiarare l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 C.p.c., b) accogliere i motivi di appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza revocando il decreto di rilascio datato 27/6/2013, siccome infondato e/o illegittimo;
c) in via istruttoria e qualora ritenuto necessario, ammettersi i mezzi di prova richiesti nel ricorso introduttivo con i testi indicati;
d) con vittoria di spese e dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Mozzetti che se ne dichiara antistatario, non avendo ricevuto acconti per i gradi di giudizio ed avendo anticipato le spese”. L'Ater del ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi di cui in premessa nonché IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere la domanda attrice poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre oneri di legge (oneri riflessi) che espressamente si richiedono.” All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello contiene l'esposizione dei fatti controversi e delle vicende processuali, oltre che delle doglianze in fatto e in diritto, con richiamo alle risultanze processuali su cui si fonda l'impugnazione. Tanto detto, è opportuno esaminare, il primo motivo di appello con cui l'appellante ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del rigetto dell'opposizione al decreto di rilascio per occupazione senza titolo per
“Insufficiente e/o erronea motivazione sul capo della domanda relativa all'occupazione, asseritamente perpetrata in data 7/10/2010, dalla
[...]
”. Pt_1
In particolare, l'appellante ha dedotto, producendo nel presente grado di giudizio la sentenza del Tribunale di Roma n. 4419/2017 che ha assolto r.g. n. 3 in sede penale e il figlio in relazione al Parte_1 Controparte_2 reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis c.p. e il suo passaggio in giudicato, che il giudice di prime cure non ha adeguatamente valutato il fatto storico secondo cui in data 7/10/2010 non è avvenuta alcuna immissione arbitraria nell'alloggio sito in Via S. Igino Papa, 63, int. 271, dal CP_1 CP_1 momento che ha occupato continuativamente l'immobile Parte_1 in questione fin dal 1980. È opportuno osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, soltanto nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (Cass. civ., Sez. II, 12/06/2024, n. 16422). Nel giudizio civile risarcitorio, il giudice civile è, dunque, tenuto, in ogni caso, a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., e non già la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice penale (Cass. 03/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, n. 7094). Ciò premesso, nel caso concreto, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4419/2017, ha affermato che “benché risulti dimostrato, sulla base delle testimonianze assunte, che gli imputati risiedevano nell'immobile senza esserne i legittimi assegnatari, tanto non sia sufficiente a delineare la sussistenza di una condotta penalmente rilevante ex art. 633 c.p.”. La nozione di “invasione” si riferisce, infatti, al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioè, contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso; nei casi, come quello di cui ci si occupa, in cui il soggetto abbia acquisito la disponibilità dell'immobile con l'autorizzazione dell'avente diritto, non si concretizza la condotta tipica. Nel caso in esame, infatti, risulta che gli imputati, moglie e figlio dell'originario occupante senza titolo, iniziarono senza CP_3 dubbio l'occupazione con il consenso del predetto, così come confermato dallo stesso nel corso dell'esame dibattimentale. Tale circostanza –
r.g. n. 4 l'introduzione nell'immobile con il consenso di chi lo deteneva – vale senz'altro per , nato nel 1977, ma può ritenersi possibile Controparte_2 anche per , atteso che i primi atti di diffida dell'ente proprietario Pt_1 furono notificati nei confronti del solo . CP_3
Le prove acquisite – documenti, esame dell'altra teste della difesa – non consentono d'altra parte di ritenere provato con certezza che il possesso sia stato interrotto e che, dopo l'originaria introduzione, vi sia stato un allontanamento e una successiva invasione. Difettando nel caso di specie la nota dell'arbitrarietà, non assume rilievo il mancato possesso delle condizioni richieste per l'assegnazione, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma non sotto il profilo penalistico. La permanenza senza titolo nell'immobile, in assenza della prova dell'invasione legittima, non integra il delitto autorizzato dal P.M. e tanto impone l'assoluzione di entrambi gli imputati con la formula corrispondente”. Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, il Tribunale penale, con sentenza n. 4419/2017, si è limitato ad accertare la mancanza del requisito dell'arbitrarietà necessario per l'integrazione dei reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. che non rileva per l'assegnazione dell'immobile a fini civilistici o amministrativi. L'assoluzione in sede penale perché “il fatto non sussiste” ex art. 530 c.p.p. implica che non si sono riscontrati gli elementi oggettivi e soggettivi perché possa ritersi integrato il reato di cui all'art. 633 c.p., ma non rileva direttamente sul possesso o meno dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio Ater. Inoltre, in base a quanto detto poc'anzi, dal fatto che la sentenza penale di assoluzione è divenuta irrevocabile consegue la sua efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, soltanto nel giudizio civile per il risarcimento del danno. Il presente giudizio ha, invece, ad oggetto l'opposizione al decreto di rilascio per l'occupazione senza titolo notificato in data 27/6/2013 dall'Ater. Ugualmente non condivisibili sono le doglianze dell'appellante relative al mancato utilizzo da parte del giudice civile di primo grado delle risultanze probatorie penali come “prove atipiche”. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, è concorde nel ritenere che le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, sono liberamente valutabili nel giudizio civile r.g. n. 5 di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (Cass. civ., Sentenza, 16/04/2025, n. 9957). Nel caso concreto, l'appellante risulta aver ritualmente depositato in primo grado i verbali del dibattimento contenenti anche le trascrizioni delle testimonianze rese nel procedimento penale, con cui si è attestato che non si è allontanata dall'alloggio sito in Via S. Igino Parte_1 CP_1
Papa, 63, int. 271, a partire dall'occupazione avvenuta nel 1980. CP_1
Coerentemente con quanto sostenuto poc'anzi, secondo l'intestata Corte, tali rilevanze probatorie consentono soltanto di escludere che il possesso dell'alloggio sia stato interrotto e che, dopo l'originaria introduzione, vi sia stato un allontanamento e una successiva invasione da parte di . Tali elementi di fatto rilevano in sede penale per Parte_1 escludere la configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 633 c.p. ma non rilevano per l'assegnazione dell'immobile a fini civilistici o amministrativi. Con il secondo motivo di appello, ha chiesto di Parte_1 dichiarare “l'illegittimità del rigetto dell'opposizione per “Insufficiente motivazione con riferimento alla L.R. 27/2006 art. 53 e art. 11 L.R. 11/2007 e 4/4/2000 n. 18 art.
1. Violazione di legge”. In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere infondata l'opposizione al decreto di rilascio dell'Ater del Comune di CP_1 ritenendo non fosse definita la “domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo”, ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, presentata da al in data 7/12/2007. Parte_1 CP_1
Secondo la ricorrente, pur non essendovi alcun dubbio circa la natura di occupazione “sine titulo” ab origine, ciò non di meno il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere in considerazione la domanda di regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio in questione a cui il Comune di non ha mai dato riscontro, essendosi così formato il CP_1 convincimento, da parte della richiedente, dell'accettazione della domanda, in difetto di reiezione della richiesta. Non è, però, condivisibile l'assunto di secondo cui, in Parte_1 materia di concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è
r.g. n. 6 previsto il silenzio assenso. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, il silenzio assenso non trova applicazione per le suddette domande di assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica.
A tale riguardo, il Consiglio di Stato è costante nell'affermare che "la materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non contempla il silenzio assenso come fattispecie provvedimentale, rilevando, per un verso, la specifica normativa che la governa e che è caratterizzata dal meccanismo della graduatoria, e per altro verso la natura sostanzialmente concessoria del provvedimento, espressione della comparazione tra i rilevanti interessi pubblici connessi alla regolare gestione del patrimonio immobiliare pubblico (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2020, n. 4014)”.
Inoltre, ove il Comune non evada la relativa richiesta nel termine di ventiquattro mesi, che ha natura ordinaria, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, senza che rilevi la connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio del medesimo immobile, emesso dall'amministrazione in quanto detenuto senza titolo, che si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio (Tar Lazio Roma, sez III quater, 04/03/2019, 2823).
L'appellante avrebbe, dunque, dovuto agire davanti al giudice amministrativo, impugnando la formazione del silenzio-rifiuto relativo alla
“domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo” presentata in data 7/12/2007.
Del tutto inconferenti con il procedimento in oggetto sono, dunque, i vari richiami all'art. 1 della L. R. 4/4/2000 n. 18 dell'appellante che avrebbe dovuto far valere in sede amministrativa.
Pertanto, secondo l'intestata Corte, in assenza di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio né di accoglimento della istanza di regolarizzazione ex art. 53 della L.R. 27/2006 per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, il giudice di primo grado ha correttamente confermato r.g. n. 7 il decreto di rilascio dell'immobile in questione notificato dall'Ater l'11/07/2013.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2010 (valore indeterminabile - complessità bassa;
esclusa la fase istruttoria perché non espletata).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'Ater del che liquida in € 6946,00, oltre spese CP_1 forfettarie e oneri accessori;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gisella Dedato
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Dott.ssa Federica Pittau.
r.g. n. 8