Ordinanza cautelare 19 aprile 2016
Sentenza 17 luglio 2017
Inammissibile
Sentenza 11 luglio 2018
Parere definitivo 10 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 17/07/2017, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2017
N. 01210/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2016, proposto da:
AN IN RO, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Bisogno, domiciliata d’ufficio, ai fini del presente giudizio, in ER, presso Segreteria Tar;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso il suo studio in ER, via Piave N. 1;
e con l'intervento di
ad opponendum:
CA AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Vuolo e Angelo Forino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in ER, largo Plebiscito, n. 6;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza della Città di Nocera Inferiore a firma del " Funzionario delegato arch. Giuseppe Amabile " reg. ab. N. 120/2015, prot. n. 1487, del 12.01.2016, notificata il successivo 14.01..2016, con la quale è stata ordinata la demolizione di serre con elementi verticali in ferro infissi al suolo e copertura con reticolo di travi a due falde con altezza alla gronda di ml 1.92 mentre al colmo di ml. 3.50, delle seguenti dimensioni di ml. 69,50x30,00= mq.2.085.00, presso l'appezzamento di terreno sito alla via F.Roco n. 20 di proprietà della ricorrente;
2) dell'Ordinanza di Sospensione dei Lavori Edili prot. N. 59702 del 27.11.2015, con la quale è stato ordinato l'immediata sospensione dei lavori Edili in attesa che l'interessata provvedesse a presentare eventuali controdeduzioni alla stessa, nella quale era contestata l'esecuzione di opere edili in assenza del titolo abilitativo;
3) della relazione tecnica di sopralluogo prot. N. 57432 del 16.11.2015, dalla quale così come indicato nel provvedimento impugnato sub 1), si rileva l’esecuzione di opere edili in assenza del titolo abilitativo e precisamente presso l’appezzamento di terreno sito alla via F.Roco n. 20 di proprietà della ricorrente;
4) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 9 marzo 2016 e ritualmente depositato il 7 aprile 2016 successivo, la sig.ra AN IN RO impugna l’ordinanza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il comune di Nocera Inferiore ha disposto la demolizione di un impianto serricolo, così come descritto nel provvedimento stesso. Premette, in punto di fatto, che la realizzazione del manufatto contestato risale al 1985 ad opera del dante causa della ricorrente, sig. RO ZO, come sarebbe comprovato dalle fatture per l’acquisto dei materiali. Esattamente il fondo in questione perveniva alla ricorrente per via di successione legittima dal padre, appunto RO ZO, e la preesistenza delle serre all’atto di provenienza in capo al ricorrente sarebbe comprovata dal rilievo aerofotogrammetrico della zona risalente al 1988. Tale circostanza sarebbe stata accertata anche dal Comune di Nocera Inferiore nel procedimento di annullamento del permesso di costruire rilasciato alla signora AN CA, vicina confinante del ricorrente. Precisa in merito alla vicenda è stato attivato anche un procedimento penale sulla base di denuncia querela proposta dall’odierno ricorrente nei confronti della AN per reati edilizi e falso, procedimento che poi è stato esteso nei confronti dello stesso ricorrente sulla base della relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero che avrebbe ignorato le risultanze derivanti dai rilievi aerofotogrammetrici, tanto che veniva immesso provvedimento di sequestro preventivo di poi annullato dal tribunale del riesame.
Parte ricorrente, dopo aver evidenziato che lo stato dei luoghi rifletterebbe la risalente sa delle opere al 1985 quindi ad epoca antecedente all’intervento del d.p.r. numero 380 del 2001, lamenta quindi la preesistenza dell’impianto serricolo alle leggi impositive del titolo autorizzativo abilitativo.
In punto di diritto, parte ricorrente deduce, sotto distinti concorrenti profili, i vizi della violazione dell’eccesso, in quanto l’amministrazione avrebbe omesso la fase partecipativa anche nei confronti degli effettivi proprietari, cioè gli eredi di RO ZO. Il ricorrente conclude per l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto impugnato.
Si costituisce il comune di Nocera Inferiore, al fine di resistere.
Dispiega intervento ad opponendum la signora AN CA.
Alla camera di consiglio del 19 aprile 2016 la domanda di sospensiva è accolta, con la seguente motivazione: “ Considerato che, in ragione del rilevante profilo di danno paventato connesso alla natura demolitoria dell’atto impugnato, anche nell’ottica della possibile conservazione del manufatto sulla scorta della sanatoria presentata nelle more del presente giudizio, va accolta la domanda di sospensione affinché la decisione di merito intervenga re adhuc integra ”.
Alla pubblica udienza del 4 luglio 2017, il ricorso, sulle reiterate conclusioni delle parti, è trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere alla disamina delle censure articolate in ricorso, che le opere edilizie contestate da parte ricorrente, così come descritte nell’impugnata ordinanza, consistono nella “ realizzazione di di serre con elementi verticali in ferro infissi al suolo e copertura con reticolo di travi a due falde con altezza alla gronda di ml 1.92 mentre al colmo di ml. 3.50, delle seguenti dimensioni di ml. 69,50x30,00= mq.2.085.00, ”. Trattasi di opere la cui consistenza denota chiaramente la loro piena rilevanza quale “ nuova costruzione ”. Si afferma, infatti, in giurisprudenza (T.A.R. Firenze, sez. III, 20 maggio 2002, n. 1033) è necessaria la concessione edilizia anche per la realizzazione di serre costituite da teli di plastica sorretti da strutture portanti in ferro ancorate al terreno, in quanto, ancorché l'opera abbia carattere di relativa mobilità, ciò che assume rilevanza, ai fini urbanistici, è costituito dal fatto che la struttura sia stabilmente collegata al suolo e che l'interessato non intenda rimuoverla, fatto, questo, idoneo a caratterizzare l'uso non precario e non temporaneo dell'opera, e a trasformare, in modo durevole l'area occupata, con conseguente necessità della concessione edilizia.
Cosi pure si afferma che (T.A.R. Napoli, sez. IV, 06 marzo 2013, n. 1248) una serra, quando consiste – come nel caso di specie – in un manufatto infisso al suolo, benché abbia carattere di relativa mobilità, rientra nel concetto di opera di fabbricazione, avendo attitudine a permanere nel tempo e a influire sulla razionale sistemazione del territorio, così che essa necessita della preventiva concessione edilizia. Non vanno trascurate le assai rilevanti dimensioni del manufatto, sia in termini di altezza che di superficie, tanto da renderlo estraneo all’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, L.R. n. 19 del 28 novembre 2001 nonché dell’art. 3 L.R. n. 8 del 24 marzo 1995.
Il fulcro delle deduzioni sollevate da parte ricorrente investe anche l’epoca di realizzazione di tale opera, che sarebbero risalenti al 1985, con conseguente inapplicabilità della irrogata sanzione di molitoria contemplata dal d.p.r. 380 del 2001. La deduzione non può essere accolta in quanto le norme che, nel corso del tempo, si sono succedute nel panorama ordinamentale ai fini del perseguimento degli abusi edilizi, configurano un continuum giuridico che non consente di ipotizzare la denunciata violazione del principio di irretroattività. L'ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, può essere senz'altro emesso in ragione della riscontrata abusività delle opere, quando l'edificio sia stato realizzato dopo la data di entrata in vigore della l. n. 765 del 1967 (T.A.R. Napoli, sez. III, 07 settembre 2015. n. 4359). E’ infatti significativo, in termini di collocazione temporale delle opere, solo se la edificazione delle opere è intervenuta prima del 1967, cioè prima della legge ponte n. 765 del 1967, che estese l'obbligo di previa licenza edilizia anche alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Ne consegue che non rilevano in questa sede i risvolti penali della vicenda, diffusamente ripercorsi da parte ricorrente, in quanto la perseguibilità del reato edilizio non può invece prescindere dalla mancata consumazione del termine prescrizionale e dal principio di personalità della responsabilità penale.
Nemmeno può rilevare la circostanza che le opere siano risalenti ad epoca in cui il fondo era di proprietà del dante causa del ricorrente, in quanto la legittimazione passiva in subiecta materia si appunta in capo anche a colui che, sebbene non responsabile, sia nella attuale disponibilità del manufatto e pertanto può provvedere alla sua demolizione. La misura repressiva della demolizione mira, difatti, a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, cioè l'avvenuta abusiva realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica, e ha lo scopo di ripristinare l'ordine urbanistico violato, attraverso la demolizione dell'opera stessa. Da tale natura ripristinatoria consegue che la sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale: segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l'effetto che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso medesimo. Solamente l'ulteriore sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime, in caso di inottemperanza alla sanzione demolitoria stessa, non è suscettibile di essere applicata al proprietario incolpevole (T.A.R. Trieste, sez. I, 01 marzo 2017, n. 83). Né può rilevare il comportamento assunto dall’Amministrazione nel procedimento di autotutela, avente ad oggetto il permesso di costruire rilasciato a AN CA, risultando ciò ininfluente rispetto al perseguimento di abusi edilizi in esecuzione di un potere sanzionatorio vincolato.
Lamenta poi parte ricorrente che l’amministrazione comunale non avrebbe attivato, nei suoi riguardi, il necessario previo contraddittorio, ma, secondo consolidata giurisprudenza (T.A.R. Napoli, sez. IV, 04 gennaio 2017, n. 68), non è configurabile l'obbligo di avviso di avvio del procedimento in caso di attività vincolata come quella volta alla repressione degli abusi edilizi, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto.
Con il terzo e quarto mezzo, suscettibili di trattazione congiunta, parte ricorrente si duole della mancata applicazione della disciplina in tema di modificazione di destinazione d’uso. Tali rilievi si palesano ab imis privi di pregio, in quanto postulano la legittimità delle opere con riferimento alla normativa urbanistica vigente all’epoca di loro realizzazione. Si è già avuto modo di rilevare che le opere contestate assumono piena rilevanza urbanistica per la loro consistenza, rientrando quindi nel novero degli " interventi di nuova costruzione ", di cui all'art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, che il successivo art. 10 subordina al rilascio del permesso di costruire, stante la loro idoneità a modificare l'assetto urbanistico del territorio, pena la sanzionabilità degli stessi, come nella specie, con l'ingiunzione di demolizione di cui all'art. 31 e ogni altro provvedimento conseguente alla sua inottemperanza.
Infondato è, infine, il quinto mezzo, col quale si assume la violazione dell’obbligo del Comune di informare il ricorrente della nuova normativa in materia autorizzativa, tanto più che questa non potrebbe condurre all’irrogazione della sanzione demolitoria. Anche tale censura trascura infatti che la soggezione del contestato intervento al regime concessorio si deve alla disciplina statale che traccia i confini della concessione edilizia (ora permesso di costruire) ancorando tale più gravoso regime alla realizzazione di opere comportanti la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
Tanto premesso, il ricorso è del tutto infondato e pertanto va respinto.
Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza sono a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo e, per il principio di causalità, esse si impongono nei soli riguardi del Comune resistente e non anche dell’interveniente ad opponendum .
Respinge la domanda della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, visto il verbale della competente Commissione del 30.03.2016, per la manifesta infondatezza delle censure articolate, a norma dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 613/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore del comune di Nocera Inferiore, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Respinge la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, avanzata dalla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO