Articolo 2 della Legge 23 gennaio 1963, n. 2
Articolo 1Articolo 3
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24 gennaio 1963
Art. 2. Indulto

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto:
a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;
b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.
Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non puo' essere superiore a sei mesi.
Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582 , modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365 , dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64 , il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 , ed all' articolo 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 480 .
Entrata in vigore il 24 gennaio 1963
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