Versione
24 gennaio 1963
24 gennaio 1963
Art. 2. Indulto
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto:
a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;
b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.
Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non puo' essere superiore a sei mesi.
Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582 , modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365 , dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64 , il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 , ed all' articolo 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 480 .
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto:
a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;
b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.
Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non puo' essere superiore a sei mesi.
Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582 , modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365 , dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64 , il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 , ed all' articolo 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 480 .
Commentario • 1
- 1. Costituzione della repubblica ItalianaFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020 · 2.223308
[…] La Valle d´Aosta ha un solo senatore.” Il testo dell´articolo 57 come sostituito dall´art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. CGARS, sez. I, parere definitivo 13/06/2016, n. 715Provvedimento: N. 00163/2016 AFFARE Numero 00715/2016 e data 13/06/2016 REPUBBLICA ITALIANA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza di Sezione del 24 maggio 2016 NUMERO AFFARE 00163/2016 OGGETTO: Regione Siciliana – Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Quesito relativo all'applicabilità dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, anche dopo la soppressione dell'Ente minerario siciliano. LA SEZIONE Vista la nota del 2 maggio 2016, prot. n. 2618/Gab., dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, con la quale vien chiesto un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa …Leggi di più...