Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 02334/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2023, proposto dalla società Sidra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfio D'Urso e Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
l’Assemblea Territoriale Idrica Catania - Ati, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione ARERA 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR avente ad oggetto “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (“Delibera 64” o “delibera 64”);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
nonché
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 64, co. 3, c.p.a. del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione contenente la determinazione del costo medio di settore della fornitura elettrica relativo al 2022 nonché ogni documento relativo all'istruttoria relativa alla impugnata delibera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;
Vista la memoria del 6 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 21 aprile 2023, la società Sidra s.p.a. impugnava la delibera di ARERA 64/2023/R/IDR del 21 febbraio 2023 avente a oggetto “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per quarto periodo regolatorio (MTI-4) ” (“Delibera 64” o “delibera 64”) nella parte in cui: (i) individuava, a fini regolatori, il valore del costo medio di settore della fornitura elettrica relativo al 2022, in 0,2855 €/kWh; (ii) riteneva solo “eventuale” la reiterazione per l’anno 2022 di quanto disposto relativamente all’anno 2021 dal comma 1.1, lett. c), della deliberazione ARERA 229/2022/R/IDR (che consentiva al gestore di richiedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti nel 2021, anche per la parte eccedente il tetto del costo medio di settore maggiorato del 10%, come variazione sistemica al di fuori del controllo del gestore);
- resisteva in giudizio l’Autorità intimata, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 6 giugno 2025 la ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite;
- giunta, infine, l’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, l’Autorità, prendendo atto della declaratoria, ha insistito nel riconoscimento delle spese di lite. La causa è, dunque, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 6 giugno 2025 la ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, “ in ragione del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso e della definitiva approvazione da parte della ARERA del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4 ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO