Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 9/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Cremonte
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Angelo Cremonte
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16.1.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni dei propri recapiti, anche telefonici;
3) La casa coniugale, sita in Tortona (AL), Strada Paghisano, 2/A, condotta in locazione
1
, che ha già provveduto ad intestarsi il contratto di locazione e che si impegna a volturare a Pt_1
sé stessa tutte le utenze ed a sostenere, in via esclusiva, tutte le spese inerenti detto immobile, dando atto le parti che il dott. ha già lasciato la casa coniugale, di comune accordo. Le parti CP_1 danno atto che i beni mobili presenti all'interno della suddetta abitazione sono tutti di proprietà della dott.ssa , tranne quelli del proprietario dell'immobile, avendo il dott. già Pt_1 CP_1
provveduto ad asportare quasi tutti i beni di sua proprietà, tranne un tagliaerba che provvederà a ritirare quanto prima in accordo con la dott.ssa ; 4) Le parti hanno già residenza anagrafica Pt_1
diversa, pur avendo convissuto in Tortona, presso la suddetta casa coniugale;
5) Le parti danno atto che esisteva presso la Banca Unicredit di Tortona un conto corrente (n.
[...]), cointestato tra i coniugi, che è stato chiuso dagli stessi in data
3/01/2025 e le somme sono state divise tra le parti al 50%; 6) Le altre somme di denaro, le autovetture e gli altri beni mobili sono già stati divisi di comune accordo tra le parti e sono in possesso dei legittimi proprietari;
7) Le parti danno atto che non esistono finanziamenti contratti dai coniugi nell'interesse della famiglia;
8) I coniugi sono economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento e dichiarano reciprocamente di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro, anche a fronte di eventuali diverse condizioni che potrebbero crearsi nel tempo, avendo con il presente atto regolato ogni loro rapporto patrimoniale già in essere ed in considerazione del breve tempo di vigenza del matrimonio;
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti per se stessi”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8.1.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato che “dalla loro unione non sono nati figli”.
2. All'udienza cartolare del 14.2.2025, i coniugi hanno dichiarato che i rispettivi redditi “sono stati i seguenti: anno 2021 € 51.454,00; anno 2022 € 29.496,00 e anno Controparte_1
2023 € 48.762,00; anno 2021 41.592,00; anno 2022 € 27.857,00 e anno 2023 Parte_1
€ 26.750,00”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve
2 verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i quali Controparte_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Recco, il 5.9.2021 (“Atto N. 11 parte II serie A - anno 2021 -
Comune di Recco”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni dei propri recapiti, anche telefonici;
3) La casa coniugale, sita in
Tortona (AL), Strada Paghisano, 2/A, condotta in locazione con contratto intestato a entrambi i coniugi, viene lasciata nell'esclusiva disponibilità della dott.ssa , che ha già Pt_1
provveduto ad intestarsi il contratto di locazione e che si impegna a volturare a sé stessa tutte le utenze ed a sostenere, in via esclusiva, tutte le spese inerenti detto immobile, dando atto le parti che il dott. ha già lasciato la casa coniugale, di comune accordo. Le parti danno CP_1 atto che i beni mobili presenti all'interno della suddetta abitazione sono tutti di proprietà della dott.ssa , tranne quelli del proprietario dell'immobile, avendo il dott. già Pt_1 CP_1
provveduto ad asportare quasi tutti i beni di sua proprietà, tranne un tagliaerba che provvederà a ritirare quanto prima in accordo con la dott.ssa ; 4) Le parti hanno già Pt_1
residenza anagrafica diversa, pur avendo convissuto in Tortona, presso la suddetta casa coniugale;
5) Le parti danno atto che esisteva presso la Banca Unicredit di Tortona un conto corrente (n. [...]), cointestato tra i coniugi, che è stato chiuso dagli stessi in data 3/01/2025 e le somme sono state divise tra le parti al 50%; 6) Le altre somme di denaro, le autovetture e gli altri beni mobili sono già stati divisi di comune accordo tra le parti e sono in possesso dei legittimi proprietari;
7) Le parti danno atto che non
3 esistono finanziamenti contratti dai coniugi nell'interesse della famiglia;
8) I coniugi sono economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento e dichiarano reciprocamente di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro, anche a fronte di eventuali diverse condizioni che potrebbero crearsi nel tempo, avendo con il presente atto regolato ogni loro rapporto patrimoniale già in essere ed in considerazione del breve tempo di vigenza del matrimonio;
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti per se stessi”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
4