27 febbraio 2011
19 dicembre 2012
14 settembre 2016
27 gennaio 2018
(( 1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. )) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle ((Linee guida)) ; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
(( 4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. )) 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Commentari • 79
- 1. Parere su un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia in materia di consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle…Garante Privacy · 19 giugno 2014 · 8.390515
[…] L´odierno schema introduce nell´articolato del decreto dirigenziale e dei suoi allegati il "contrassegno generato elettronicamente", anche detto "glifo", previsto dall´art.23-ter del Codice dell´amministrazione digitale (in prosieguo: "C.A.D."). Le regole tecniche di formazione e apposizione del "glifo" sono state dettagliate nella Circolare AgID n.62 del 30 aprile 2013 recante, appunto, "linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell´articolo 23-ter, comma 5 del C.A.D.". Si osserva, in proposito, che tali innovazioni sono volte a dare evidenza della conformità della copia cartacea all´originale informatico e non introducono elementi di criticità dal punto di vista della sicurezza informatica dei dati personali.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/09/2023, n. 511Provvedimento: […] In diritto (ricorso RGRN 1496/2022) viene contestata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per mancata apposizione sulla copia dell'atto notificato della dichiarazione di autenticità o di conformità all'originale, in violazione degli artt. 23 e 23-ter del Codice dell'amministrazione digitaleLeggi di più...
- mancata dichiarazione di autenticità·
- art. 1, comma 375, legge 30/12/2004, n. 375·
- categoria A/8·
- classamento catastale·
- categoria A/7·
- spese di giudizio·
- metodo comparativo·
- stato manutentivo