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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/12/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Roberta
Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 504/2025 tra le parti:
Ricorrente:
• , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e , con Avv. SPERANZONI RENATO CP_4 Controparte_5
Resistente: Cont
• – , con Avv.ti ROZZA STEFANO Controparte_7
e RT LE, funzionari
IN PUNTO: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le ricorrenti sono ad oggi docenti di ruolo ed agiscono per ottenere la carta elettronica dell'importo di
€500 - introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali” e che è dall'a.1 comma 121 citato prevista per i soli
“docenti di ruolo” - in relazione ai seguenti anni scolastici durante i quali hanno prestato servizio come docenti a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno o fino al 31 agosto o coprendo, comunque,
l'intero anno scolastico attraverso la successione di più contratti:
• 2022/23 per;
CP_2
• 2022/23 per Controparte_1
• 2019/20, 2020/21 2021/22, 2022/23 per;
CP_3
• 2021/22 e 2022/23 per;
CP_4
• 2021/22 e 2022/23 per . Controparte_5 A sostegno della domanda lamentano la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di
Giustizia.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e la propria carenza di CP_7 legittimazione passiva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la riserva di regolamento espressa dall'art. 1 co 122 l.107/15 che rimette al decreto del Presidente del Consigli dei Ministri di concerto con il ministero dell'istruzione e delle finanze di definire “criteri e le modalità di assegnazione
e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili…”.
Nel merito ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle “condizioni di impiego” per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.
Ha eccepito la prescrizione e, in subordine, ha chiesto di rapportare l'importo annuo di €500,00 al servizio effettivamente reso.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede
l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).
Neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorché part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016) e solo a partire dall'anno 2023,
l'art. 15 del d.l. 69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente… dunque non è corretto ritenere… che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento… Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_7 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
E', infine, intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha ulteriormente chiarito che
“Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico
o simile” e quindi di compatibilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto “evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'“anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima “taratura”.
Le ricorrenti hanno documentato di avere lavorato negli aa.ss. di causa con contratti che hanno coperto l'intero anno scolastico, così da sussistere il presupposto della “medesima taratura” rispetto al lavoro dei docenti a tempo indeterminato che la Corte di Cassazione richiede.
La tesi secondo la quale il bonus, non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, è esplicitamente sconfessata dalla sentenza della
Corte di Cassazione di cui sopra dove si legge che, stante il nesso tra Carta e formazione ed il carattere
“permanente” che la formazione deve avere ed ha, il diritto ad avere la Carta non si estingue al termine dell'anno di riferimento ma solo con l'uscita dal sistema scolastico che, per i docenti non di ruolo, coincide con la cancellazione dalle graduatorie (pagg. 34 e segg.) e fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Le ricorrenti sono ad oggi tutte docenti di ruolo e quindi il diritto non si è estinto.
La costituzione del è in effetti tardiva e non è stata chiesta la rimessione in termini;
l'eccezione CP_7 di prescrizione (potenzialmente fondata quanto all'as 2019/20 essendo stato il ricorso notificato ad aprile
25) non può quindi essere valutata.
Le spese si pongono a carico di parte resistente , soccombente, per la frazione di metà, CP_7 compensando tra le parti la residua metà.
Invero la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza
(Cass. n. 4575 del 06/05/1998) e può avere luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa;
le ragioni poste alla base della compensazione parziale risiedono nella serialità del contenzioso (su cui si veda Cass. L. n. 3244 del 18/02/2015).
La liquidazione avviene come in dispositivo ai minimi di tabella ex d.m. 55/2014, per le 3 fasi studio, introduttiva e decisoria per lo scaglione di valore del deciso.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti Carta elettronica per CP_7
l'aggiornamento e formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per e CP_2 CP_1
di €1500,00 per , di € 1.000,00 per e .
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
Compensa le spese di causa per la metà e condanna il al pagamento della restante parte delle CP_7 spese sostenute dalle ricorrenti che liquida per la frazione in €514,75 oltre oneri di legge per competenze professionali oltre €49,00 per CU con distrazione a favore del Procuratore antistatario.
Treviso, 19/12/25
Il G.L.
IL TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Roberta
Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 504/2025 tra le parti:
Ricorrente:
• , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e , con Avv. SPERANZONI RENATO CP_4 Controparte_5
Resistente: Cont
• – , con Avv.ti ROZZA STEFANO Controparte_7
e RT LE, funzionari
IN PUNTO: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le ricorrenti sono ad oggi docenti di ruolo ed agiscono per ottenere la carta elettronica dell'importo di
€500 - introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali” e che è dall'a.1 comma 121 citato prevista per i soli
“docenti di ruolo” - in relazione ai seguenti anni scolastici durante i quali hanno prestato servizio come docenti a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno o fino al 31 agosto o coprendo, comunque,
l'intero anno scolastico attraverso la successione di più contratti:
• 2022/23 per;
CP_2
• 2022/23 per Controparte_1
• 2019/20, 2020/21 2021/22, 2022/23 per;
CP_3
• 2021/22 e 2022/23 per;
CP_4
• 2021/22 e 2022/23 per . Controparte_5 A sostegno della domanda lamentano la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di
Giustizia.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e la propria carenza di CP_7 legittimazione passiva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la riserva di regolamento espressa dall'art. 1 co 122 l.107/15 che rimette al decreto del Presidente del Consigli dei Ministri di concerto con il ministero dell'istruzione e delle finanze di definire “criteri e le modalità di assegnazione
e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili…”.
Nel merito ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle “condizioni di impiego” per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.
Ha eccepito la prescrizione e, in subordine, ha chiesto di rapportare l'importo annuo di €500,00 al servizio effettivamente reso.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede
l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).
Neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorché part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016) e solo a partire dall'anno 2023,
l'art. 15 del d.l. 69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente… dunque non è corretto ritenere… che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento… Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_7 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
E', infine, intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha ulteriormente chiarito che
“Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico
o simile” e quindi di compatibilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto “evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'“anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima “taratura”.
Le ricorrenti hanno documentato di avere lavorato negli aa.ss. di causa con contratti che hanno coperto l'intero anno scolastico, così da sussistere il presupposto della “medesima taratura” rispetto al lavoro dei docenti a tempo indeterminato che la Corte di Cassazione richiede.
La tesi secondo la quale il bonus, non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, è esplicitamente sconfessata dalla sentenza della
Corte di Cassazione di cui sopra dove si legge che, stante il nesso tra Carta e formazione ed il carattere
“permanente” che la formazione deve avere ed ha, il diritto ad avere la Carta non si estingue al termine dell'anno di riferimento ma solo con l'uscita dal sistema scolastico che, per i docenti non di ruolo, coincide con la cancellazione dalle graduatorie (pagg. 34 e segg.) e fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Le ricorrenti sono ad oggi tutte docenti di ruolo e quindi il diritto non si è estinto.
La costituzione del è in effetti tardiva e non è stata chiesta la rimessione in termini;
l'eccezione CP_7 di prescrizione (potenzialmente fondata quanto all'as 2019/20 essendo stato il ricorso notificato ad aprile
25) non può quindi essere valutata.
Le spese si pongono a carico di parte resistente , soccombente, per la frazione di metà, CP_7 compensando tra le parti la residua metà.
Invero la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza
(Cass. n. 4575 del 06/05/1998) e può avere luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa;
le ragioni poste alla base della compensazione parziale risiedono nella serialità del contenzioso (su cui si veda Cass. L. n. 3244 del 18/02/2015).
La liquidazione avviene come in dispositivo ai minimi di tabella ex d.m. 55/2014, per le 3 fasi studio, introduttiva e decisoria per lo scaglione di valore del deciso.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti Carta elettronica per CP_7
l'aggiornamento e formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per e CP_2 CP_1
di €1500,00 per , di € 1.000,00 per e .
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
Compensa le spese di causa per la metà e condanna il al pagamento della restante parte delle CP_7 spese sostenute dalle ricorrenti che liquida per la frazione in €514,75 oltre oneri di legge per competenze professionali oltre €49,00 per CU con distrazione a favore del Procuratore antistatario.
Treviso, 19/12/25
Il G.L.