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27 febbraio 2011
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27 gennaio 2018
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Art. 23-bis. (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle ((Linee guida)) .
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti ((Linee guida)) , hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti ((Linee guida)) , hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Commentari • 188
- 1. Le nuove attestazioni di conformità nel PCT: quo vadis?Sarah Ungaro · https://www.filodiritto.com/ · 6 luglio 2015 · 12.078494
[…] di fatto circoscrivendo l'eventuale deposito di una copia cartacea solo al verificarsi di eccezionali e specifiche ragioni in base alle quali motivare la necessità di tale deposito. [2] Anche del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore e del commissario giudiziale. [3] Il comma 1 dell'art. 23-bis del Codice dell'amministrazione digitale specifica che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/02/2025, n. 299Provvedimento: […] PAGAMENTO IMPUGNATA. Il contribuente eccepisce: “la notifica a mezzo p.e.c. di una pretesa esattoriale non può considerarsi come avvenuta se ciò che viene inviato è una mera “copia informatica dell'originale”, come definita dall'art. 23-bis Codice Amministrazione Digitale o, al limite, una “copia informatica di un documento analogico ex art. 22 C.A.D.”, in quanto abbisognano, entrambe, della attestazione di un Pubblico Ufficiale autorizzato per essere ritenute conformi all'originale.”; la mancata - irregolare notifica della cartella di pagamento (pur dal medesimo ritualmente impugnata nei termini di legge) poiché proveniente da indirizzo pec “non inserito nei pubblici registri”. Le eccezioni non sono fondate.Leggi di più...
- avviso di liquidazione·
- attestazione di conformità·
- onere della prova contribuente·
- contraddittorio endoprocedimentale·
- decadenza diritto riscossione·
- interessi di mora·
- prescrizione diritto riscossione·
- controllo automatizzato art. 36/bis DPR 600/1973·
- notifica PEC