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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA ON
SENTENZA pronunciata all'udienza del 6.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2902/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Giacomo Milana Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. Alessia Manno CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 222/84 (rg.n. 2383/2023) e che lo stesso non gli è stato riconosciuto in sede di ATP, e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 4.2.2024. Agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., parte ricorrente ha quindi chiesto che sia riconosciuta la sussistenza del suddetto a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'Ente resistente, costituitosi, ha chiesto l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali nel merito ha eccepito l'insussistenza per mancanza di allegazioni e prova dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della domanda di condanna nel rito per ATP, volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai sensi dell'art. 1 L 222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue Controparte_2 attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza di detto requisito sanitario.
Il CTU, in particolare, ha tenuto conto delle patologie di cui attualmente la ricorrente è affetta e ha evidenziato che le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non comportano la riduzione della capacità lavorativa tale da poter ottenere l'invalidità richiesta. Ha infatti affermato che
“Dall'esame della documentazione sanitaria in atti, come sopra riportata, a parere del sottoscritto, da quanto rilevato all'esame clinico-obiettivo ed anamnestico, il deficit funzionale carico della colonna lombare e le ripercussioni lavorative in attività di tipo impiegatizia e confacenti (fino al 2015, poi in NASPI), non risultano di rilievo tale da poter concretizzare le condizioni di cui all'art. 1 L 222/84. La ricorrente, anche attualmente non presenta una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo, per quanto emerso e documentato a CP_ carico della colonna vertebrale lombare e arti inferiori. Si deve pertanto, concordare, con il giudizio già espresso dall ovvero che la ricorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 L 222/84.”.
Il CTU ha, quindi, correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla sua capacità lavorativa.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute dello stesso.
Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza.
Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione affermando con assoluta obbiettività che “In riferimento alle asserite CP_ condizioni attuali più gravi rispetto di quelle accertate dall nel 2019, occorre dire che non risulta corrispondere a quanto emerso attualmente e che l'intervento di stabilizzazione vertebrale intercorso, a differenza di quanto asserito, viene effettuato per migliorare la condizione di sofferenza neurologica e non di peggiorala. Circa l'attività lavorativa, occorre sottolineare che una attività di ufficio come contabile non è dispendiosa, trattasi di attività sedentaria che viene svolta in posizione seduta e non in piedi come sostenuto.”.
Né risulta depositata a sostegno della domanda documentazione medica sopravvenuta rispetto all'accertamento già compiuto che imponga una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM.
147/2022, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta, dell'istruttoria richiesta ed ammessa, della natura delle parti, con esclusione della fase istruttoria in ragione della definizione del giudizio in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2902/2024 r.g.:
- Rigetta la domanda.
- condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Tivoli, 6.11.2025
Il Giudice
LA ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA ON
SENTENZA pronunciata all'udienza del 6.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2902/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Giacomo Milana Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. Alessia Manno CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 222/84 (rg.n. 2383/2023) e che lo stesso non gli è stato riconosciuto in sede di ATP, e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 4.2.2024. Agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., parte ricorrente ha quindi chiesto che sia riconosciuta la sussistenza del suddetto a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'Ente resistente, costituitosi, ha chiesto l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali nel merito ha eccepito l'insussistenza per mancanza di allegazioni e prova dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della domanda di condanna nel rito per ATP, volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai sensi dell'art. 1 L 222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue Controparte_2 attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza di detto requisito sanitario.
Il CTU, in particolare, ha tenuto conto delle patologie di cui attualmente la ricorrente è affetta e ha evidenziato che le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non comportano la riduzione della capacità lavorativa tale da poter ottenere l'invalidità richiesta. Ha infatti affermato che
“Dall'esame della documentazione sanitaria in atti, come sopra riportata, a parere del sottoscritto, da quanto rilevato all'esame clinico-obiettivo ed anamnestico, il deficit funzionale carico della colonna lombare e le ripercussioni lavorative in attività di tipo impiegatizia e confacenti (fino al 2015, poi in NASPI), non risultano di rilievo tale da poter concretizzare le condizioni di cui all'art. 1 L 222/84. La ricorrente, anche attualmente non presenta una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo, per quanto emerso e documentato a CP_ carico della colonna vertebrale lombare e arti inferiori. Si deve pertanto, concordare, con il giudizio già espresso dall ovvero che la ricorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 L 222/84.”.
Il CTU ha, quindi, correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla sua capacità lavorativa.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute dello stesso.
Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza.
Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione affermando con assoluta obbiettività che “In riferimento alle asserite CP_ condizioni attuali più gravi rispetto di quelle accertate dall nel 2019, occorre dire che non risulta corrispondere a quanto emerso attualmente e che l'intervento di stabilizzazione vertebrale intercorso, a differenza di quanto asserito, viene effettuato per migliorare la condizione di sofferenza neurologica e non di peggiorala. Circa l'attività lavorativa, occorre sottolineare che una attività di ufficio come contabile non è dispendiosa, trattasi di attività sedentaria che viene svolta in posizione seduta e non in piedi come sostenuto.”.
Né risulta depositata a sostegno della domanda documentazione medica sopravvenuta rispetto all'accertamento già compiuto che imponga una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM.
147/2022, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta, dell'istruttoria richiesta ed ammessa, della natura delle parti, con esclusione della fase istruttoria in ragione della definizione del giudizio in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2902/2024 r.g.:
- Rigetta la domanda.
- condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Tivoli, 6.11.2025
Il Giudice
LA ON