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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1977/2024 R.G. anno 2024 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
nei confronti di
), nato a [...] il [...], residente in Persona_1 C.F._1
Settimo Torinese, Via Foglizzo n. 20;
con l'intervento di
( ), residente in [...] C.F._2
Foglizzo n. 20 ed elettivamente domiciliata in Settimo Torinese, Via Roma 20/A, presso lo studio dell'Avv. Rosarita De Michele che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuliana Russo giusta procura alle liti
CONCLUSIONI
per la PROCURA RICORRENTE: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso” pagina 1 di 8 per la TERZA INTERVENUTA: “Voglia la S.V. Ill.ma,
a) rigettare la richiesta di nomina di un tutore come formulata dalla PM Dott.ssa Per_2
b) chiede, doversi applicare, la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno ai sensi
della L. 6/2024 nell'interesse del Sig. indicando altresì quale amministratore di Persona_1
sostegno la persona della madre del beneficiario Sig.ra ” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15.7.2024 la Procura della Repubblica di Ivrea
ricorrente, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione di affetto Persona_1
da “paralisi cerebrale infantile spastico-distonico congenita e ritardo mentale non specificato”;
nel verbale dell'INPS di Torino il predetto viene diagnosticato come “minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita(l.18/80) – indennità di accompagnamento. Il Beneficiando versava pertanto in condizioni psichiche e fisiche tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e gestire le questioni personali e legate alla salute. (cfr. ricorso introduttivo).
La terza intervenuta, madre dell'interdicendo ha inizialmente depositato dichiarazione di adesione alla nomina di tutore, prestando il proprio consenso alla nomina a tutore.
Nelle note finali invece la madre ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda di nomina di un tutore e nominare la deducente Amministratore di sostegno del figlio.
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del 9 settembre 2024, si procedeva all'esame dell'interdicendo; all'esito dell'esame la Procura ricorrente e la madre intervenuta riservavano il deposito di ulteriore documentazione al fine di valutare la percorribilità dell'Amministrazione di sostegno. La madre ha dichiarato:
“sono contraria alla dichiarazione di interdizione di mio figlio;
va bene a scuola, studia, Per_1
secondo me mio figlio, a livello cognitivo non ha difficoltà; magari è più lento rispetto agli altri
ma non è un soggetto da interdire;
ha qualche difficoltà nel linguaggio;
credo sia più adeguata
una amministrazione di sostegno per tutelarlo nei confronti di malintenzionati;
mio figlio vuole
studiare e l'essere dichiarato interdetto temo che sia di ostacolo per lui a realizzare i suoi sogni;
in ogni caso mi rendo disponibile ad assumere l'incarico di tutore di mio figlio”. Il padre, la pagina 2 di 8 nonna e la sorella, presenti in udienza, hanno confermato quanto dichiarato dalla sig.ra
“ritenendo che è un ragazzo molto Parte_1 Persona_1
intelligente e che ha solo problemi fisici.” (cfr. verbale di udienza del 9 settembre 2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il proposto ricorso per inabilitazione/interdizione debba essere respinto, rinvenendo nell'amministrazione di sostegno la misura più
adeguata a garantire tutela al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale. Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si è concentrato principalmente sulla tematica relativa all'esatta individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Come noto, l'art. 1 della legge n. 6/04 attribuisce all'amministrazione di sostegno "la
finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".
L'art. 414 c.c. dispone, invece, che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione", mentre l'art. 415 c.c. continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia
"talmente grave da far luogo all'interdizione".
Della questione del discrimen è stato investito il Giudice delle leggi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 2005, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, motivando sulla base dell'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività
dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo il Giudice delle leggi, "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004, sulle
pagina 3 di 8 preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un
lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella
minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di
sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle
caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare
all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure
dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per
l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di
amministrazione ordinaria".
Inoltre - ha sottolineato la Corte - è da escludere che i poteri dell'amministratore di sostegno possano coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore,
giacché, secondo il nuovo testo dell'art. 411 comma 4 c.c., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno o anche successivamente,
può disporre soltanto che "determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".
La Corte di Cassazione ha poi osservato come l'amministrazione di sostegno abbia la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione. Appartiene
all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze della persona bisognosa di protezione, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (in tal senso, si veda, Cass. 12.6.2006, n. 13584).
Con l'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione essenzialmente sotto il profilo funzionale, tenendo presente che la misura pagina 4 di 8 dell'interdizione ha comunque carattere residuale, ad essa dovendosi fare ricorso in quei casi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
L'amministrazione di sostegno sarà, dunque, da preferire tutte le volte in cui il soggetto conservi una propria capacità ed autonomia, seppur ridotta, disponga di un modesto patrimonio ed appaia in grado di dialogare con l'amministratore di sostegno in una sorta di costante contraddittorio nel compimento di quegli atti specificamente individuati per i quali si rende opportuna l'assistenza dell'amministratore, se non la rappresentanza esclusiva di quest'ultimo.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non risulti necessario applicare la misura di protezione di cui all'art. 414-415 c.c..
Invero, sulla base degli elementi emersi dall'attività istruttoria esperita appare che l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno sia, nel caso di specie, idoneo e sufficiente a tutelare il beneficando, che, malgrado le patologie dalle quali risulta affetto, è apparso nel corso dell'esame giudiziale lucido nonché bene orientato nello spazio e nel tempo.
L'esaminando ha infatti indicato correttamente, oltre alle proprie generalità, le circostanze di tempo e luogo ove si stava svolgendo l'udienza e anche le ragioni per cui era presente in Tribunale, riconoscendo i parenti presenti. Si riporta integralmente la verbalizzazione resa in sede di esame:
“adr: come si chiama? ; Persona_1
adr: quando è nato? dove? il 23 luglio 2006; Pt_2
adr: che giorno è oggi? 9 settembre 2024 ed è lunedì;
adr: dove vive? A Settimo Torinese in Via Foglizzo 20;
adr: sa chi sono io e il motivo del nostro incontro? Siamo in Tribunale e siamo venuti per la
tutela; mi dice di avere capito che cosa significa avere un tutore e dice di essere fortunato ad avere
la mamma che lo aiuta;
adr chi sono il signore e le signore che sono seduti accanto a lei? Riconosce perfettamente le
persone presenti indicando il grado di parentela;
p
pagina 5 di 8 adr: come trascorre la giornata? Dipende, un po' esco un po' sto a casa, cambio sempre;
vado a
scuola all'istituto marzo, faccio lo scientifico;
mi piace italiano e matematica, non mi piace
scienze; sono bravo in informatica e voglio iscriversi ad ingegneria indirizzo informatico;
mi
piace leggere;
uso gli occhiali specifici per la lettura avendo seri problemi alla vista;
guardo tanti
film; scrivo con la tastiera perché la mia mano tende a tremare;
adr: prende le medicine? Prendo lo ioresal che mi da mia madre;
adr: percepisce una pensione? No;
prendo l'accompagnamento perché ho una paralisi infantile e
quindi non riesco a camminare anche se vorrei tanto farlo;
adr: lei è d'accordo se le viene nominata sua madre quale tutore? Non credo che io sia nelle
condizioni per essere interdetto;
sono in grado di decidere da solo quello che mi riguarda;
adr: quale moneta usiamo? L'euro;
adr: va a fare la spesa? Vado con mamma;
non so gestire il danaro ma mia madre mi sta
insegnando ad usare i soldi perché non ho mai fatto la spesa da sola;
poi ho paura che mi perdo;
adr: quanto costa un caffè al bar? Penso 80 centesimi;
ma paga sempre mia madre;
adr: riconosce la banconota che le mostro? 10 euro (risponde correttamente); gli chiedo quanto
deve ricevere di resto se paga 1 euro con 10 euro;
si agita ma poi risponde correttamente;
adr: usa il telefono? Si;
faccio i video, guardo tick tock:
Adr: come si chiama il Presidente della Repubblica? Non seguo la politica.”
Ed invero, nella documentazione medica allegata (e posta anche a base del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) viene riportata diagnosi di
“Tetraparesi spastico-distonica con ritardo mentale non specificato.” (cfr. verbale INPS
19.4.2018 e visita neurologica NPI del 7.2.2024). Sicuramente è presente una disabilità di tipo fisico, ma già dall'esame di è emerso chiaro che lo stesso oltre ad Persona_1
essere perfettamente orientato nel tempo e dello spazio ha piena consapevolezza della sua disabilità e quindi dei conseguenti limiti, dimostrando di saper chiedere aiuto laddove necessita, di essere consapevole delle finalità dell'istituito dell'interdizione e di ritenere di non averne bisogno perché in grado di decidere in autonomia le cose che lo riguardano;
il convenuto ha anche esposto la propria progettualità futura, riferendo di pagina 6 di 8 essere iscritto al V anno del liceo scientifico e di avere intenzione di iscriversi ad ingegneria indirizzo informatico (cfr. verbale di udienza del 9.9.2024).
La madre ha inoltre successivamente prodotto relazione dell'insegnante di sostegno di
, prof. , nella quale si riporta che l'alunno vanta un Persona_1 Persona_3
percorso scolastico di apprendimento sempre in evoluzione, conseguendo ottimi risultati, è consapevole della propria disabilità e addirittura ironizza su sé stesso;
in ambito scolastico si muove in autonomia sulla sua carrozzella elettrica ed è in grado di mangiare e bere da solo (cfr. doc. 2 di parte intervenuta).
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il giudice tutelare potrà dare sembrano più che sufficienti a garantire la conservazione del patrimonio del convenuto ed a consentire in pari tempo al medesimo di mantenere ed esercitare la residua autonomia di cui egli gode.
Ai sensi dell'art. 405 c.p.c., comma 5, nn. 3 e 4, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà specificare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Si provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice
Tutelare, ai sensi dell'art. 418 c.c. – così come modificato dall'art. 6 L. 6/2004.
Le spese di giudizio tra la ricorrente e il beneficiando vanno regolamentate ai sensi dell'art. 1'art. 145 D.P.R. 115/2002, in considerazione della natura del presente giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio e della mancata specifica opposizione del convenuto, che non si è costituito, le spese di lite sono da compensare nei confronti della madre (che aveva inizialmente aderito alla richiesta di interdizione formulata dalla Procura).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, sentito il P.M., così provvede:
1) RIGETTA la richiesta di interdizione avanzata dalla Procura di Ivrea;
pagina 7 di 8 2) PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice
Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c.
3) DISPONE la regolamentazione delle spese di lite tra il P.M. ricorrente e parte convenuta ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 115/2002.
4) COMPENSA le spese di giudizio nei confronti dell'intervenuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL.
dott.ssa Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
dott. Alessandro Scialabba
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1977/2024 R.G. anno 2024 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
nei confronti di
), nato a [...] il [...], residente in Persona_1 C.F._1
Settimo Torinese, Via Foglizzo n. 20;
con l'intervento di
( ), residente in [...] C.F._2
Foglizzo n. 20 ed elettivamente domiciliata in Settimo Torinese, Via Roma 20/A, presso lo studio dell'Avv. Rosarita De Michele che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuliana Russo giusta procura alle liti
CONCLUSIONI
per la PROCURA RICORRENTE: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso” pagina 1 di 8 per la TERZA INTERVENUTA: “Voglia la S.V. Ill.ma,
a) rigettare la richiesta di nomina di un tutore come formulata dalla PM Dott.ssa Per_2
b) chiede, doversi applicare, la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno ai sensi
della L. 6/2024 nell'interesse del Sig. indicando altresì quale amministratore di Persona_1
sostegno la persona della madre del beneficiario Sig.ra ” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15.7.2024 la Procura della Repubblica di Ivrea
ricorrente, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione di affetto Persona_1
da “paralisi cerebrale infantile spastico-distonico congenita e ritardo mentale non specificato”;
nel verbale dell'INPS di Torino il predetto viene diagnosticato come “minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita(l.18/80) – indennità di accompagnamento. Il Beneficiando versava pertanto in condizioni psichiche e fisiche tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e gestire le questioni personali e legate alla salute. (cfr. ricorso introduttivo).
La terza intervenuta, madre dell'interdicendo ha inizialmente depositato dichiarazione di adesione alla nomina di tutore, prestando il proprio consenso alla nomina a tutore.
Nelle note finali invece la madre ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda di nomina di un tutore e nominare la deducente Amministratore di sostegno del figlio.
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del 9 settembre 2024, si procedeva all'esame dell'interdicendo; all'esito dell'esame la Procura ricorrente e la madre intervenuta riservavano il deposito di ulteriore documentazione al fine di valutare la percorribilità dell'Amministrazione di sostegno. La madre ha dichiarato:
“sono contraria alla dichiarazione di interdizione di mio figlio;
va bene a scuola, studia, Per_1
secondo me mio figlio, a livello cognitivo non ha difficoltà; magari è più lento rispetto agli altri
ma non è un soggetto da interdire;
ha qualche difficoltà nel linguaggio;
credo sia più adeguata
una amministrazione di sostegno per tutelarlo nei confronti di malintenzionati;
mio figlio vuole
studiare e l'essere dichiarato interdetto temo che sia di ostacolo per lui a realizzare i suoi sogni;
in ogni caso mi rendo disponibile ad assumere l'incarico di tutore di mio figlio”. Il padre, la pagina 2 di 8 nonna e la sorella, presenti in udienza, hanno confermato quanto dichiarato dalla sig.ra
“ritenendo che è un ragazzo molto Parte_1 Persona_1
intelligente e che ha solo problemi fisici.” (cfr. verbale di udienza del 9 settembre 2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il proposto ricorso per inabilitazione/interdizione debba essere respinto, rinvenendo nell'amministrazione di sostegno la misura più
adeguata a garantire tutela al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale. Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si è concentrato principalmente sulla tematica relativa all'esatta individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Come noto, l'art. 1 della legge n. 6/04 attribuisce all'amministrazione di sostegno "la
finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".
L'art. 414 c.c. dispone, invece, che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione", mentre l'art. 415 c.c. continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia
"talmente grave da far luogo all'interdizione".
Della questione del discrimen è stato investito il Giudice delle leggi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 2005, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, motivando sulla base dell'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività
dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo il Giudice delle leggi, "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004, sulle
pagina 3 di 8 preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un
lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella
minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di
sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle
caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare
all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure
dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per
l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di
amministrazione ordinaria".
Inoltre - ha sottolineato la Corte - è da escludere che i poteri dell'amministratore di sostegno possano coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore,
giacché, secondo il nuovo testo dell'art. 411 comma 4 c.c., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno o anche successivamente,
può disporre soltanto che "determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".
La Corte di Cassazione ha poi osservato come l'amministrazione di sostegno abbia la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione. Appartiene
all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze della persona bisognosa di protezione, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (in tal senso, si veda, Cass. 12.6.2006, n. 13584).
Con l'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione essenzialmente sotto il profilo funzionale, tenendo presente che la misura pagina 4 di 8 dell'interdizione ha comunque carattere residuale, ad essa dovendosi fare ricorso in quei casi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
L'amministrazione di sostegno sarà, dunque, da preferire tutte le volte in cui il soggetto conservi una propria capacità ed autonomia, seppur ridotta, disponga di un modesto patrimonio ed appaia in grado di dialogare con l'amministratore di sostegno in una sorta di costante contraddittorio nel compimento di quegli atti specificamente individuati per i quali si rende opportuna l'assistenza dell'amministratore, se non la rappresentanza esclusiva di quest'ultimo.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non risulti necessario applicare la misura di protezione di cui all'art. 414-415 c.c..
Invero, sulla base degli elementi emersi dall'attività istruttoria esperita appare che l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno sia, nel caso di specie, idoneo e sufficiente a tutelare il beneficando, che, malgrado le patologie dalle quali risulta affetto, è apparso nel corso dell'esame giudiziale lucido nonché bene orientato nello spazio e nel tempo.
L'esaminando ha infatti indicato correttamente, oltre alle proprie generalità, le circostanze di tempo e luogo ove si stava svolgendo l'udienza e anche le ragioni per cui era presente in Tribunale, riconoscendo i parenti presenti. Si riporta integralmente la verbalizzazione resa in sede di esame:
“adr: come si chiama? ; Persona_1
adr: quando è nato? dove? il 23 luglio 2006; Pt_2
adr: che giorno è oggi? 9 settembre 2024 ed è lunedì;
adr: dove vive? A Settimo Torinese in Via Foglizzo 20;
adr: sa chi sono io e il motivo del nostro incontro? Siamo in Tribunale e siamo venuti per la
tutela; mi dice di avere capito che cosa significa avere un tutore e dice di essere fortunato ad avere
la mamma che lo aiuta;
adr chi sono il signore e le signore che sono seduti accanto a lei? Riconosce perfettamente le
persone presenti indicando il grado di parentela;
p
pagina 5 di 8 adr: come trascorre la giornata? Dipende, un po' esco un po' sto a casa, cambio sempre;
vado a
scuola all'istituto marzo, faccio lo scientifico;
mi piace italiano e matematica, non mi piace
scienze; sono bravo in informatica e voglio iscriversi ad ingegneria indirizzo informatico;
mi
piace leggere;
uso gli occhiali specifici per la lettura avendo seri problemi alla vista;
guardo tanti
film; scrivo con la tastiera perché la mia mano tende a tremare;
adr: prende le medicine? Prendo lo ioresal che mi da mia madre;
adr: percepisce una pensione? No;
prendo l'accompagnamento perché ho una paralisi infantile e
quindi non riesco a camminare anche se vorrei tanto farlo;
adr: lei è d'accordo se le viene nominata sua madre quale tutore? Non credo che io sia nelle
condizioni per essere interdetto;
sono in grado di decidere da solo quello che mi riguarda;
adr: quale moneta usiamo? L'euro;
adr: va a fare la spesa? Vado con mamma;
non so gestire il danaro ma mia madre mi sta
insegnando ad usare i soldi perché non ho mai fatto la spesa da sola;
poi ho paura che mi perdo;
adr: quanto costa un caffè al bar? Penso 80 centesimi;
ma paga sempre mia madre;
adr: riconosce la banconota che le mostro? 10 euro (risponde correttamente); gli chiedo quanto
deve ricevere di resto se paga 1 euro con 10 euro;
si agita ma poi risponde correttamente;
adr: usa il telefono? Si;
faccio i video, guardo tick tock:
Adr: come si chiama il Presidente della Repubblica? Non seguo la politica.”
Ed invero, nella documentazione medica allegata (e posta anche a base del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) viene riportata diagnosi di
“Tetraparesi spastico-distonica con ritardo mentale non specificato.” (cfr. verbale INPS
19.4.2018 e visita neurologica NPI del 7.2.2024). Sicuramente è presente una disabilità di tipo fisico, ma già dall'esame di è emerso chiaro che lo stesso oltre ad Persona_1
essere perfettamente orientato nel tempo e dello spazio ha piena consapevolezza della sua disabilità e quindi dei conseguenti limiti, dimostrando di saper chiedere aiuto laddove necessita, di essere consapevole delle finalità dell'istituito dell'interdizione e di ritenere di non averne bisogno perché in grado di decidere in autonomia le cose che lo riguardano;
il convenuto ha anche esposto la propria progettualità futura, riferendo di pagina 6 di 8 essere iscritto al V anno del liceo scientifico e di avere intenzione di iscriversi ad ingegneria indirizzo informatico (cfr. verbale di udienza del 9.9.2024).
La madre ha inoltre successivamente prodotto relazione dell'insegnante di sostegno di
, prof. , nella quale si riporta che l'alunno vanta un Persona_1 Persona_3
percorso scolastico di apprendimento sempre in evoluzione, conseguendo ottimi risultati, è consapevole della propria disabilità e addirittura ironizza su sé stesso;
in ambito scolastico si muove in autonomia sulla sua carrozzella elettrica ed è in grado di mangiare e bere da solo (cfr. doc. 2 di parte intervenuta).
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il giudice tutelare potrà dare sembrano più che sufficienti a garantire la conservazione del patrimonio del convenuto ed a consentire in pari tempo al medesimo di mantenere ed esercitare la residua autonomia di cui egli gode.
Ai sensi dell'art. 405 c.p.c., comma 5, nn. 3 e 4, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà specificare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Si provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice
Tutelare, ai sensi dell'art. 418 c.c. – così come modificato dall'art. 6 L. 6/2004.
Le spese di giudizio tra la ricorrente e il beneficiando vanno regolamentate ai sensi dell'art. 1'art. 145 D.P.R. 115/2002, in considerazione della natura del presente giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio e della mancata specifica opposizione del convenuto, che non si è costituito, le spese di lite sono da compensare nei confronti della madre (che aveva inizialmente aderito alla richiesta di interdizione formulata dalla Procura).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, sentito il P.M., così provvede:
1) RIGETTA la richiesta di interdizione avanzata dalla Procura di Ivrea;
pagina 7 di 8 2) PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice
Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c.
3) DISPONE la regolamentazione delle spese di lite tra il P.M. ricorrente e parte convenuta ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 115/2002.
4) COMPENSA le spese di giudizio nei confronti dell'intervenuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL.
dott.ssa Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
dott. Alessandro Scialabba
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