Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliere
3) dr. Anna Rita Motti Consigliere
All'udienza del 21.3.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 516 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova presso cui el.te Parte_1 dom.ta in Pozzuoli nonché all'indirizzo telematico indicato in atti Appellante
E
CP_ rapp.to e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55
Appellato
Conclusioni delle parti
CP_ Con ricorso depositato in data 7.3.2024 , l' chiedeva la riforma della sentenza n. 5412 del 29.11.23 del
Tribunale di Napoli nord che aveva rigettato la sua domanda di non essere tenuta ad alcuna restituzione delle somme richieste dallo stesso Ente previdenziale pari a euro 8583,60 .
Con il primo e articolato motivo di appello, l' appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva interpretato la normativa applicabile alla fattispecie e quindi aveva ritenuto ripetibili le somme richieste con particolare riferimento alla legge 88 del 1989 art. 52 come interpretato autenticamente dalla legge 412 del
1991 art. 13 .
Con un secondo motivo di appello l' appellante rilevava che non vi era dolo e che ormai pacificamente la giurisprudenza tutela l'affidamento del pensionato rispetto alle richieste di ripetizione dell'indebito, da parte CP_ dell' anche di natura assistenziale.
CP_ Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza nonchè l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza ben motivata.
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
In primo luogo esso è ammissibile perché censura in modo specifico e puntuali parti della sentenza ritenute erronee in diritto. La prestazione in esame è di natura assistenziale e non previdenziale per cui la norma di cui all'art. 52 comma 1 della legge 88 del 1989 come autenticamente interpretata dall'art. 13 della legge 412 del 1992 non si applica .
La riliquidazione era avvenuta poiché , dal 2018 fino al 2019, data di comunicazione dell'avvenuto indebito,
l'appellato aveva superato i limiti di reddito per poter godere nella misura liquidata la invalidità civile per aver ottenuto la pensione di reversibilità dovuta al decesso del coniuge che lo stesso ente previdenziale CP_ liquidava. I redditi goduti dall'appellato erano quindi a conoscenza dell' che ben poteva rilevare l'indebito al momento della sua formazione .
Nessun dolo si può quindi ravvisare nella condotta dell'appellante .
In questi casi , questo Collegio condivide pienamente la giurisprudenza formatasi , circa il fatto che la ripetizione dell'indebito può avvenire solo per le somme liquidate dopo la comunicazione che attesta l'avvenuto accertamento da parte dell'ente erogatore.
CP_ Nella fattispecie in esame invece l' aveva provveduto a chiedere le somme liquidate prima dell'erogazione integrando un comportamento illegittimo.
In particolare questo Collegio intende conformarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte che ha escluso la possibilità di ripetizione dell'indebito se non dal momento del provvedimento di riliquidazione.
È del tutto pacifico che la prestazione in godimento della ricorrente fosse una prestazione assistenziale, la pensione di invalidità civile, e che, con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 sia venuto meno il requisito reddituale, previsto dalla legge per l'erogazione della prestazione medesima, in conseguenza della percezione di pensione ai superstiti da parte dell'odierno appellato.
Tanto premesso, il collegio intende dare seguito all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di indebito assistenziale che ha ben chiarito che in materia, da un lato, non trova applicazione la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale;
dall'altro, però, non si applica neppure tout court il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
Ha ritenuto infatti la Corte che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito). (Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223 ed anche Cass. civ. Sent.
n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n.
16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915).
In caso del tutto analogo a quello che ci occupa per la natura del trattamento pensionistico attinto, la Corte ha ben chiarito l'importanza dell'affidamento riposto dall'assistito che richiede tutela, stabilendo che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, CP_ ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...”.
Nella specie è del tutto pacifico che i redditi che hanno causato il superamento derivassero dalla percezione CP_ di redditi da pensione del coniuge , prestazione quest'ultima erogata dallo stesso
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove le situazioni ostative all'erogazione – in questo caso il superamento della soglia reddituale - siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente circa la comunicazione di dati reddituali, finanche quando in malafede, non può giustificare la ripetizione dell'indebito.
CP_ L'errore dell' dunque, non può essere addebitato al ricorrente.
Non trascurabile è poi la circostanza - ben sottolineata dalla Suprema Corte - che si può ritenere carente l'affidamento solo per il periodo successivo alla comunicazione del provvedimento che ha accertato il venir meno dei requisiti per accedere in tutto o in parte alla prestazione, cosa che nel caso di specie è avvenuta con la comunicazione del 17.9.2019.
Posto che la ripetizione è richiesta per il periodo dal 2018 al 2019 non vi sono dubbi che non si potesse procedere a richiedere la somma in questione prima di tale data.
CP_ Per tutte le ragioni esposte l'appello va accolto e vanno dichiarate non ripetibili le somme richieste dall per il periodo in questione .
Le spese di entrambi i gradi d giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Il ricorso non era nullo perché conteneva tutti gli elementi richiesti dal codice di rito e in particolare le ragioni della illegittimità della condotta dell'ente previdenziale nonché le richieste di annullamento dell'atto. Non vi era alcuna improcedibilità poiché l'attuale appellato aveva agito non per chiedere qualcosa ma per evitare che gli venisse tolto qualcosa era un cd diritto oppositivo e non pretensivo.
P.Q.M.
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado;
CP_ B) Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro
1700 ,00 per il primo grado e 2000,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
Napoli 21.3.2025 Il Presidente rel.