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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4009/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34330 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 7.05.2024,
Ricorrente_1 esponeva che in data 8.02.2024 il Comune di Catania aveva notificato l'avviso di accertamento n. 34330, chiedendo maggiori tributi per totali € 1.298,00, relativamente all'imposta Imu riferita all'anno 2018; ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva la decadenza, il difetto di sottoscrizione ed il difetto di motivazione.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. UA GR.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'eccezione di decadenza sollevata in ricorso non può accogliersi, anche in considerazione della normativa di sospensione dei termini emanata in occasione della epidemia di Covid.
L'avviso di accertamento esecutivo n. 34330 è stato notificato in data 8.02.2024.
Il termine di decadenza per l'anno 2018 è stato pertanto rispettato, in quanto il Comune di Catania avrebbe dovuto notificare l'atto entro il termine del 31.12.2023; occorre quindi aggiungere gli 85 giorni derivanti dalla legislazione di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid, nella parte applicabile ai tributi dovuti agli Enti Locali e pertanto il termine utile si protraeva sino al 26.03.2024: conseguentemente la notifica effettuata in data 8.02.2024 deve considerarsi valida.
Deve altresì osservarsi che l'avviso di accertamento impugnato è stato congruamente motivato.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che la ricorrente è stata in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
L'atto è stato contestato per la mancanza di valida sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
L'Ente ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n. 549, che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informatici automatizzati.
La vigente normativa rende legittima la sostituzione della firma autografa sugli atti di natura fiscale, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora, come nel caso di specie, gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati e derivino da attività aventi carattere seriale in ordine alle quali sussistano ragioni di economia di scala ed esigenze di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse: vedi la sentenza n. 15448/2003 della Corte di Cassazione che esclude la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico.
Per quanto riguarda l'allegazione del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione da parte del funzionario, la Suprema Corte ha statuito che ”la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa”; sul presupposto che l'esistenza e la validità della cartella non dipende tanto dalla apposizione di una firma, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto ed in modo inequivocabile riferibile all'Ente impositivo che ha il potere di emetterla (Cass.78000/2020; Cass. 8081/2020).
Deve infine rilevarsi, sotto tale profilo che nell'atto impugnato viene puntualmente citata la Delibera della
Giunta Comunale n. A04/156 del 11.09.2020, con la quale è stato designato il Dott. Nominativo_1 quale Funzionario Responsabile dell'imposta Imu per il Comune di Catania.
Nulla sulle spese, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Catania.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.12.2025.
Il Giudice Monocratico Dr
UA GR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4009/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34330 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 7.05.2024,
Ricorrente_1 esponeva che in data 8.02.2024 il Comune di Catania aveva notificato l'avviso di accertamento n. 34330, chiedendo maggiori tributi per totali € 1.298,00, relativamente all'imposta Imu riferita all'anno 2018; ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva la decadenza, il difetto di sottoscrizione ed il difetto di motivazione.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. UA GR.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'eccezione di decadenza sollevata in ricorso non può accogliersi, anche in considerazione della normativa di sospensione dei termini emanata in occasione della epidemia di Covid.
L'avviso di accertamento esecutivo n. 34330 è stato notificato in data 8.02.2024.
Il termine di decadenza per l'anno 2018 è stato pertanto rispettato, in quanto il Comune di Catania avrebbe dovuto notificare l'atto entro il termine del 31.12.2023; occorre quindi aggiungere gli 85 giorni derivanti dalla legislazione di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid, nella parte applicabile ai tributi dovuti agli Enti Locali e pertanto il termine utile si protraeva sino al 26.03.2024: conseguentemente la notifica effettuata in data 8.02.2024 deve considerarsi valida.
Deve altresì osservarsi che l'avviso di accertamento impugnato è stato congruamente motivato.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che la ricorrente è stata in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
L'atto è stato contestato per la mancanza di valida sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
L'Ente ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n. 549, che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informatici automatizzati.
La vigente normativa rende legittima la sostituzione della firma autografa sugli atti di natura fiscale, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora, come nel caso di specie, gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati e derivino da attività aventi carattere seriale in ordine alle quali sussistano ragioni di economia di scala ed esigenze di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse: vedi la sentenza n. 15448/2003 della Corte di Cassazione che esclude la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico.
Per quanto riguarda l'allegazione del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione da parte del funzionario, la Suprema Corte ha statuito che ”la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa”; sul presupposto che l'esistenza e la validità della cartella non dipende tanto dalla apposizione di una firma, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto ed in modo inequivocabile riferibile all'Ente impositivo che ha il potere di emetterla (Cass.78000/2020; Cass. 8081/2020).
Deve infine rilevarsi, sotto tale profilo che nell'atto impugnato viene puntualmente citata la Delibera della
Giunta Comunale n. A04/156 del 11.09.2020, con la quale è stato designato il Dott. Nominativo_1 quale Funzionario Responsabile dell'imposta Imu per il Comune di Catania.
Nulla sulle spese, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Catania.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.12.2025.
Il Giudice Monocratico Dr
UA GR